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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18159 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18159/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CRETTI ELIDE, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Lovere, via Gregorini, n. 41
e
(c.f. ), con l'avv. GHEZA EMILIANA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Esine, via A. Manzoni, n. 72
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 12.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
Per «
1- Il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente continuerà a vivere con la madre nell'appartamento coniugale;
quest'ultima lascerà la casa coniugale quando anche il figlio si trasferirà altrove;
Per_ 2-la figlia ha lasciato la casa coniugale ed è andata a convivere con l'attuale compagno, è economicamente autosufficiente ed eventuali questioni patrimoniali con la figlia, verranno regolate direttamente dai genitori con la figlia stessa;
3 - Il signor nulla verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1
Per_ dei figli e;
ogni eventuale questione patrimoniale verrà regolata direttamente dai figli Per_2
con i genitori;
4 -Il signor e sono d'accordo che l'appartamento sito in Piancogno (BS), via Pt_2 Pt_1
Vittorio Veneto n.14, ed intestato al 50% ciascuno, attualmente occupato ma che verrà liberato a febbraio del 2025, verrà subito messo in vendita attraverso un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo, ed il ricavato, una volta estinto il mutuo tuttora in corso ed al netto di tutte le spese, anche notarili, verrà suddiviso al 50% tra loro;
nel frattempo il sig. continuerà a pagare il 100% Pt_2
della rata mensile del mutuo stesso, mantenendo indenne la sig.ra da ogni richiesta della Pt_1
Banca;
5 - Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 30.9.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Per_ Per RF RI Terme (BS) il 17.2.2001, da cui erano nati i figli il 20.6.2001 ed il 30.9.2003, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 2.10.2018 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione,
l'11.10.2018 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in RF Baorio Terme (BS) il 17.2.2001, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II^, serie A, n.3;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 24.2.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18159/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CRETTI ELIDE, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Lovere, via Gregorini, n. 41
e
(c.f. ), con l'avv. GHEZA EMILIANA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Esine, via A. Manzoni, n. 72
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 12.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
Per «
1- Il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente continuerà a vivere con la madre nell'appartamento coniugale;
quest'ultima lascerà la casa coniugale quando anche il figlio si trasferirà altrove;
Per_ 2-la figlia ha lasciato la casa coniugale ed è andata a convivere con l'attuale compagno, è economicamente autosufficiente ed eventuali questioni patrimoniali con la figlia, verranno regolate direttamente dai genitori con la figlia stessa;
3 - Il signor nulla verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1
Per_ dei figli e;
ogni eventuale questione patrimoniale verrà regolata direttamente dai figli Per_2
con i genitori;
4 -Il signor e sono d'accordo che l'appartamento sito in Piancogno (BS), via Pt_2 Pt_1
Vittorio Veneto n.14, ed intestato al 50% ciascuno, attualmente occupato ma che verrà liberato a febbraio del 2025, verrà subito messo in vendita attraverso un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo, ed il ricavato, una volta estinto il mutuo tuttora in corso ed al netto di tutte le spese, anche notarili, verrà suddiviso al 50% tra loro;
nel frattempo il sig. continuerà a pagare il 100% Pt_2
della rata mensile del mutuo stesso, mantenendo indenne la sig.ra da ogni richiesta della Pt_1
Banca;
5 - Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 30.9.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Per_ Per RF RI Terme (BS) il 17.2.2001, da cui erano nati i figli il 20.6.2001 ed il 30.9.2003, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 2.10.2018 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione,
l'11.10.2018 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in RF Baorio Terme (BS) il 17.2.2001, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II^, serie A, n.3;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 24.2.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti