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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9092 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Pietro D'Asaro 13, presso lo studio dell'Avv. BRUNO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BIZZINI GESUALDA ed eletti-
vamente domiciliato in Palermo, via Lombardia 19 presso lo studio dell'avv. Annibale Falanga, giusta procura in atti;
– appellata –
E
Controparte_2
– appellata contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto d'appello e memoria di costi-
tuzione MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 3331/2021 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 21.12.2021 assumendo che,
nel liquidare il risarcimento del danno allo stesso dovuto in conseguenza del sinistro avvenuto in Palermo in data 5.11.2018, il primo giudice avreb-
be erroneamente omesso la rifusione del costo della consulenza tecnica di parte, comprovata dalla fattura depositata, pari ad € 200,00.
Nel costituirsi, ha allegato che il costo della CTP era stato Controparte_1
liquidato dal consulente d'ufficio che l'aveva ricompreso tra le spese me-
diche, liquidate in complessivi € 1276,00.
Orbene, parte appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte del primo grado del giudizio, così non consentendo di apprezzare se la dedu-
zione della appellata sia in effetti fondata.
Ed invero, pur essendo pacifico che “le spese sostenute per la consulenza
tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rien-
trano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a
meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o
superflue” (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 84; Cass. civ., sez. III, 3
febbraio 2015, n. 2280), qualora dette spese siano state liquidate dal primo decidente anche se considerandole quali spese mediche, ovviamente non sussiste il diritto della parte ad ottenerne una ulteriore, e duplicata, liquida-
zione.
Va invero sottolineato che, a fronte della contestazione di Controparte_1
nulla ha dedotto l'appellante, né, appunto, ha messo in condizione il Tribu-
- 2 - nale di verificare se, in effetti, le spese in oggetto fossero già state liquida-
te.
In ultima analisi, l'appello va rigettato.
La condanna alle spese segue la soccombenza e vengono liquidate (consi-
derato il valore della lite, utilizzando i medi per la fase di studio ed i mini-
mi per la fase introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria) in com-
plessivi € 318,00 di cui € 97,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il paga-
mento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia di;
Controparte_2
rigetta l'appello proposto da alla sentenza Parte_1
nr. 3331/2021 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 21.12.2021;
condanna al pagamento delle spese di giudizio in fa- Parte_1
vore di liquidate in € 318,00, oltre iva, cpa e spese ge- Controparte_1
nerali come per legge sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il paga-
mento dell'ulteriore contributo unificato.
Palermo 04/02/2025 Il Giudice
Daniela Galazzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9092 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Pietro D'Asaro 13, presso lo studio dell'Avv. BRUNO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BIZZINI GESUALDA ed eletti-
vamente domiciliato in Palermo, via Lombardia 19 presso lo studio dell'avv. Annibale Falanga, giusta procura in atti;
– appellata –
E
Controparte_2
– appellata contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto d'appello e memoria di costi-
tuzione MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 3331/2021 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 21.12.2021 assumendo che,
nel liquidare il risarcimento del danno allo stesso dovuto in conseguenza del sinistro avvenuto in Palermo in data 5.11.2018, il primo giudice avreb-
be erroneamente omesso la rifusione del costo della consulenza tecnica di parte, comprovata dalla fattura depositata, pari ad € 200,00.
Nel costituirsi, ha allegato che il costo della CTP era stato Controparte_1
liquidato dal consulente d'ufficio che l'aveva ricompreso tra le spese me-
diche, liquidate in complessivi € 1276,00.
Orbene, parte appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte del primo grado del giudizio, così non consentendo di apprezzare se la dedu-
zione della appellata sia in effetti fondata.
Ed invero, pur essendo pacifico che “le spese sostenute per la consulenza
tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rien-
trano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a
meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o
superflue” (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 84; Cass. civ., sez. III, 3
febbraio 2015, n. 2280), qualora dette spese siano state liquidate dal primo decidente anche se considerandole quali spese mediche, ovviamente non sussiste il diritto della parte ad ottenerne una ulteriore, e duplicata, liquida-
zione.
Va invero sottolineato che, a fronte della contestazione di Controparte_1
nulla ha dedotto l'appellante, né, appunto, ha messo in condizione il Tribu-
- 2 - nale di verificare se, in effetti, le spese in oggetto fossero già state liquida-
te.
In ultima analisi, l'appello va rigettato.
La condanna alle spese segue la soccombenza e vengono liquidate (consi-
derato il valore della lite, utilizzando i medi per la fase di studio ed i mini-
mi per la fase introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria) in com-
plessivi € 318,00 di cui € 97,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il paga-
mento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia di;
Controparte_2
rigetta l'appello proposto da alla sentenza Parte_1
nr. 3331/2021 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 21.12.2021;
condanna al pagamento delle spese di giudizio in fa- Parte_1
vore di liquidate in € 318,00, oltre iva, cpa e spese ge- Controparte_1
nerali come per legge sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il paga-
mento dell'ulteriore contributo unificato.
Palermo 04/02/2025 Il Giudice
Daniela Galazzi
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