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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
IM F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 23 ottobre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caristena e Elisabetta
Caristena, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e
[...] difeso dagli avv.ti Angela Laganà e Dario Cosimo Adornato, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. notaio in Persona_1
Fiumicino; resistente
oggetto: indennità AS conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 08/10/2024 al 05/03/2025, alle dipendenze di
[...]
(Datore di lavoro = “ ), con sede in Upper Controparte_2 CP_3
Vaults 4, Valletta Waterfront, lx-Xatt ta' Pinto, Floriana per C.F._2 CP_2 conto dell'armatore (= ) 5 CP_4 Controparte_5
Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Regno Unito, dunque alle dipendenze di un datore di lavoro comunitario ( , che ha regolarmente CP_2 versato all' i contributi previdenziali per conto del sig. CP_1 Pt_1
Ritenendo di possedere tutti i requisiti per beneficiare della prestazione, in data
07/03/2025, presentava all' domanda di AS respinta con provvedimento CP_1 del 12/03/2025 con la seguente motivazione: “AS non spett. a marittimi che navigano con compagnie battenti bandiere di paesi che applicano normativa comunitaria (ES: MSC battente band. Maltese.
Avverso il diniego, in data 12/05/2025, proponeva ricorso amministrativo che veniva rigettato con delibera del 29/05/2025 con la seguente motivazione: per i lavoratori marittimi residenti in Italia che effettuano periodi di lavoro per il datore Contr di lavoro comunitario “l'obbligo assicurativo è limitato all'assicurazione
IVS ed è esclusa l'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, oltre alla Cassa unica assegni familiari”, in conseguenza del fatto che Contr verserebbe “la contribuzione dei lavoratori presso le casse dell'Istituto sotto la categoria “Contribuzione marittima estera”.
Ritenendo di possedere tutti i requisiti per godere della prestazione AS AD il
Tribunale di Palmi al fine di sentire accertare il proprio diritto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione. CP_1
A fondamento del ricorso articolava varie allegazioni, con richiami alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia, a precedenti giurisprudenziali di riconoscimento della prestazione in casi analoghi, oltre a casi di erogazione in via amministrativa della in accoglimento della domanda. CP_6
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'azione CP_1 giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito
Pag. 2 di 8 con L.14.11.1992 n.438 e del F. Lgs. n. 150/2015. Eccepiva, altresì', la prescrizione della pretesa.
Nel merito sosteneva che per i lavoratori italiani assicurati come marittimi in regime di navigazione estera, manca la possibilità di accedere alla tutela per la disoccupazione in considerazione dell'assenza del relativo obbligo assicurativo nel sistema di sicurezza sociale italiano. Precisava che detti lavoratori marittimi, residenti in Italia, effettuano periodi di navigazione con compagnie battenti bandiera di Paese che applica la normativa comunitaria (come, ad esempio, MSC battente bandiera maltese) le quali versano la contribuzione dei lavoratori presso le casse dell'Istituto sotto la categoria "Contribuzione marittima estera" e che la L.
n. 413 del 1984 ha integralmente rivisitato la materia previdenziale per i marittimi. In detti casi, l'obbligo assicurativo è limitato all'assicurazione IVS.
In sintesi, sostiene l' poiché per i lavoratori marittimi italiani che svolgono CP_1 attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera e che hanno optato per la tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali,
l'obbligo assicurativo è limitato all'assicurazione IVS, ai sensi della legge 26 luglio 1984, non spetta la per mancanza della copertura contributiva. CP_6
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Le eccezioni preliminari dell' sono infondate. CP_1
È evidente che essendo stata la domanda amministrativa presentata in data 7 marzo 2025 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 9 luglio 2025, nessuna decadenza si è verificata e nessuna prescrizione è maturata.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico e documentato in atti che il ricorrente ha svolto attività lavorativa a bordo di nave da crociera “MSC Fantasia”, come si deduce dall'estratto contributivo, alle dipendenze di compagnia battente bandiera di paesi che applicano normativa comunitaria, e che il rapporto di lavoro è cessato per circostanze non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Pag. 3 di 8 Il imbarcatosi a Civitavecchia in data 8.10.204, sbarcava a Palermo il Pt_1
5.03.2023 per termine del contratto.
La AS assicurazione sociale per l'impiego, è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l. vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l.28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”. A norma dell'art. 3 co. 1 d.l. vo 4.3.2015 n. 22, la AS è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l. vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Nel caso concreto il ricorrente ha svolto lavoro marittimo all'estero, presso uno Stato
Comunitario, qual è appunto Trova applicazione, quindi, la CP_2 regolamentazione comunitaria di cui all'art. 65 del Regolamento CE n. 883/2004, come modificato dal Regolamento UE n. 465/2012, che al comma 2 prevede che “
La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. (….). Il comma 5 dello stesso articolo prevede che “Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma.
Pag. 4 di 8 Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”. Il
Regolamento sopra richiamato ha individuato la competenza prioritaria e non derogabile dello Stato di residenza in materia di misure di contrasto alla disoccupazione e solo in via facoltativa, senza il venir meno della competenza dello Stato di residenza, si consente che il lavoratore si ponga “a disposizione” degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione. Con circolare n. 105 del
2015, l' ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 65 e CP_1
65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE)
n. 465/2012 precisando che “L'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
883/2004 dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato. I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza (….). Le
Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno: a) accertare che si tratti di persona residente in Italia;
infatti, il fattore determinante ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti. In proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui all'articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine “residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove, tra le istituzioni di due o più
Stati membri, insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del 2010). b) verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65. Al riguardo si rammenta che l'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri. Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del regolamento (CE) n. 883/2004, “lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
Pag. 5 di 8 Ai sensi e per l'applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata l'attività subordinata o autonoma. La Commissione amministrativa, con la Decisione U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l'articolo 65.5: a) i marittimi, cioè persone che esercitano un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base)”. In sostanza, sulla base della normativa comunitaria di riferimento,
l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a coloro che nel corso della loro ultima attività lavorativa risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, spetta all'Istituzione dello Stato di residenza ed è a carico di detto
Stato. Inoltre, i requisiti per il riconoscimento del diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazione di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Con riguardo alla motivazione della mancanza di contributi per la disoccupazione CP_ c/o l' si conviene con parte ricorrente che alla luce della sentenza n.164 del 2 dicembre 2024 della Corte di appello di Cagliari occorre ritenere che al riconoscimento del diritto dell'appellante all'indennità di disoccupazione non osta, la circostanza che la sua “contribuzione AGO, con esclusione di quella per la disoccupazione” risulti versata in Italia. Anche laddove tale circostanza, infatti, fosse significativa dell'avvenuto esercizio, da parte di dell'opzione volontaria di cui all'art. 47, comma 1, legge 413/84, la stessa non riguarderebbe,
l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria, la quale, infatti, come previsto dallo stesso art. 47, non può essere oggetto di opzione, in ottemperanza alla normativa eurounitaria, la quale, come già nel regolamento CEE 1408/1971
(art. 15, par. 3), anche attualmente, nel regolamento CE 883/2004 già esaminato
(14, par. 3), sulla premessa che “Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo” (art. 11, par. 1), ha previsto
Pag. 6 di 8 che “l'interessato” possa “essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro” solo “in materia di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti”. D'altronde, continua la
Corte, l'interpretazione proposta dall' porterebbe al risultato, irragionevole CP_1
e contrario al principio di eguaglianza, che il lavoratore marittimo che avesse optato per la fruizione della tutela previdenziale italiana rimarrebbe privo di tutela per la disoccupazione, che non potrebbe ottenere dall'Italia in quanto espressamente esclusa e non potrebbe ottenere dallo Stato membro “competente” avendo egli optato per la tutela italiana. In base all'art. 65, paragrafo 5,
Regolamento CE 883/2004, ha, quindi, diritto, in deroga al principio che, altrimenti, lo avrebbe voluto soggetto alla legislazione maltese, di fruire dell'indennità di disoccupazione secondo la legislazione italiana.
Ritornando al caso concreto, non vi sono dubbi o contestazioni sul fatto che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro comunitario dal 08/10/2024 al Controparte_2
05/03/2025 e che il rapporto di lavoro è cessato per circostanze indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Occorre a questo punto verificare se il ricorrente possiede i requisiti per ottenere la AS, come prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che il ricorrente, al momento della domanda amministrativa del 07/03/2025, era in possesso di tutti requisiti per il riconoscimento della prestazione: stato di disoccupazione involontario dal 5 marzo 2025, oltre 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione, come risulta dall'estratto contributivo in atti;
più di 30 giorni di lavoro effettivo.
Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: 1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di
Pag. 7 di 8 alla percezione della indennità di disoccupazione dalla data di CP_6 presentazione della domanda amministrativa del 7 marzo 2025 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione dalla CP_1 domanda amministrativa oltre interessi legali;
2) condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, oltre importo del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Elisabetta Caristena dichiaratasi antistataria.
Palmi lì 24 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa IM F. Mallamaci
Pag. 8 di 8
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
IM F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 23 ottobre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caristena e Elisabetta
Caristena, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e
[...] difeso dagli avv.ti Angela Laganà e Dario Cosimo Adornato, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. notaio in Persona_1
Fiumicino; resistente
oggetto: indennità AS conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 08/10/2024 al 05/03/2025, alle dipendenze di
[...]
(Datore di lavoro = “ ), con sede in Upper Controparte_2 CP_3
Vaults 4, Valletta Waterfront, lx-Xatt ta' Pinto, Floriana per C.F._2 CP_2 conto dell'armatore (= ) 5 CP_4 Controparte_5
Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Regno Unito, dunque alle dipendenze di un datore di lavoro comunitario ( , che ha regolarmente CP_2 versato all' i contributi previdenziali per conto del sig. CP_1 Pt_1
Ritenendo di possedere tutti i requisiti per beneficiare della prestazione, in data
07/03/2025, presentava all' domanda di AS respinta con provvedimento CP_1 del 12/03/2025 con la seguente motivazione: “AS non spett. a marittimi che navigano con compagnie battenti bandiere di paesi che applicano normativa comunitaria (ES: MSC battente band. Maltese.
Avverso il diniego, in data 12/05/2025, proponeva ricorso amministrativo che veniva rigettato con delibera del 29/05/2025 con la seguente motivazione: per i lavoratori marittimi residenti in Italia che effettuano periodi di lavoro per il datore Contr di lavoro comunitario “l'obbligo assicurativo è limitato all'assicurazione
IVS ed è esclusa l'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, oltre alla Cassa unica assegni familiari”, in conseguenza del fatto che Contr verserebbe “la contribuzione dei lavoratori presso le casse dell'Istituto sotto la categoria “Contribuzione marittima estera”.
Ritenendo di possedere tutti i requisiti per godere della prestazione AS AD il
Tribunale di Palmi al fine di sentire accertare il proprio diritto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione. CP_1
A fondamento del ricorso articolava varie allegazioni, con richiami alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia, a precedenti giurisprudenziali di riconoscimento della prestazione in casi analoghi, oltre a casi di erogazione in via amministrativa della in accoglimento della domanda. CP_6
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'azione CP_1 giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito
Pag. 2 di 8 con L.14.11.1992 n.438 e del F. Lgs. n. 150/2015. Eccepiva, altresì', la prescrizione della pretesa.
Nel merito sosteneva che per i lavoratori italiani assicurati come marittimi in regime di navigazione estera, manca la possibilità di accedere alla tutela per la disoccupazione in considerazione dell'assenza del relativo obbligo assicurativo nel sistema di sicurezza sociale italiano. Precisava che detti lavoratori marittimi, residenti in Italia, effettuano periodi di navigazione con compagnie battenti bandiera di Paese che applica la normativa comunitaria (come, ad esempio, MSC battente bandiera maltese) le quali versano la contribuzione dei lavoratori presso le casse dell'Istituto sotto la categoria "Contribuzione marittima estera" e che la L.
n. 413 del 1984 ha integralmente rivisitato la materia previdenziale per i marittimi. In detti casi, l'obbligo assicurativo è limitato all'assicurazione IVS.
In sintesi, sostiene l' poiché per i lavoratori marittimi italiani che svolgono CP_1 attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera e che hanno optato per la tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali,
l'obbligo assicurativo è limitato all'assicurazione IVS, ai sensi della legge 26 luglio 1984, non spetta la per mancanza della copertura contributiva. CP_6
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Le eccezioni preliminari dell' sono infondate. CP_1
È evidente che essendo stata la domanda amministrativa presentata in data 7 marzo 2025 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 9 luglio 2025, nessuna decadenza si è verificata e nessuna prescrizione è maturata.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Risulta pacifico e documentato in atti che il ricorrente ha svolto attività lavorativa a bordo di nave da crociera “MSC Fantasia”, come si deduce dall'estratto contributivo, alle dipendenze di compagnia battente bandiera di paesi che applicano normativa comunitaria, e che il rapporto di lavoro è cessato per circostanze non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Pag. 3 di 8 Il imbarcatosi a Civitavecchia in data 8.10.204, sbarcava a Palermo il Pt_1
5.03.2023 per termine del contratto.
La AS assicurazione sociale per l'impiego, è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l. vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l.28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”. A norma dell'art. 3 co. 1 d.l. vo 4.3.2015 n. 22, la AS è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l. vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. Nel caso concreto il ricorrente ha svolto lavoro marittimo all'estero, presso uno Stato
Comunitario, qual è appunto Trova applicazione, quindi, la CP_2 regolamentazione comunitaria di cui all'art. 65 del Regolamento CE n. 883/2004, come modificato dal Regolamento UE n. 465/2012, che al comma 2 prevede che “
La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. (….). Il comma 5 dello stesso articolo prevede che “Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma.
Pag. 4 di 8 Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”. Il
Regolamento sopra richiamato ha individuato la competenza prioritaria e non derogabile dello Stato di residenza in materia di misure di contrasto alla disoccupazione e solo in via facoltativa, senza il venir meno della competenza dello Stato di residenza, si consente che il lavoratore si ponga “a disposizione” degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione. Con circolare n. 105 del
2015, l' ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 65 e CP_1
65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE)
n. 465/2012 precisando che “L'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
883/2004 dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato. I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza (….). Le
Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno: a) accertare che si tratti di persona residente in Italia;
infatti, il fattore determinante ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti. In proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui all'articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine “residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove, tra le istituzioni di due o più
Stati membri, insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del 2010). b) verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65. Al riguardo si rammenta che l'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri. Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del regolamento (CE) n. 883/2004, “lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
Pag. 5 di 8 Ai sensi e per l'applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata l'attività subordinata o autonoma. La Commissione amministrativa, con la Decisione U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l'articolo 65.5: a) i marittimi, cioè persone che esercitano un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base)”. In sostanza, sulla base della normativa comunitaria di riferimento,
l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a coloro che nel corso della loro ultima attività lavorativa risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, spetta all'Istituzione dello Stato di residenza ed è a carico di detto
Stato. Inoltre, i requisiti per il riconoscimento del diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazione di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Con riguardo alla motivazione della mancanza di contributi per la disoccupazione CP_ c/o l' si conviene con parte ricorrente che alla luce della sentenza n.164 del 2 dicembre 2024 della Corte di appello di Cagliari occorre ritenere che al riconoscimento del diritto dell'appellante all'indennità di disoccupazione non osta, la circostanza che la sua “contribuzione AGO, con esclusione di quella per la disoccupazione” risulti versata in Italia. Anche laddove tale circostanza, infatti, fosse significativa dell'avvenuto esercizio, da parte di dell'opzione volontaria di cui all'art. 47, comma 1, legge 413/84, la stessa non riguarderebbe,
l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria, la quale, infatti, come previsto dallo stesso art. 47, non può essere oggetto di opzione, in ottemperanza alla normativa eurounitaria, la quale, come già nel regolamento CEE 1408/1971
(art. 15, par. 3), anche attualmente, nel regolamento CE 883/2004 già esaminato
(14, par. 3), sulla premessa che “Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo” (art. 11, par. 1), ha previsto
Pag. 6 di 8 che “l'interessato” possa “essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro” solo “in materia di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti”. D'altronde, continua la
Corte, l'interpretazione proposta dall' porterebbe al risultato, irragionevole CP_1
e contrario al principio di eguaglianza, che il lavoratore marittimo che avesse optato per la fruizione della tutela previdenziale italiana rimarrebbe privo di tutela per la disoccupazione, che non potrebbe ottenere dall'Italia in quanto espressamente esclusa e non potrebbe ottenere dallo Stato membro “competente” avendo egli optato per la tutela italiana. In base all'art. 65, paragrafo 5,
Regolamento CE 883/2004, ha, quindi, diritto, in deroga al principio che, altrimenti, lo avrebbe voluto soggetto alla legislazione maltese, di fruire dell'indennità di disoccupazione secondo la legislazione italiana.
Ritornando al caso concreto, non vi sono dubbi o contestazioni sul fatto che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro comunitario dal 08/10/2024 al Controparte_2
05/03/2025 e che il rapporto di lavoro è cessato per circostanze indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Occorre a questo punto verificare se il ricorrente possiede i requisiti per ottenere la AS, come prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che il ricorrente, al momento della domanda amministrativa del 07/03/2025, era in possesso di tutti requisiti per il riconoscimento della prestazione: stato di disoccupazione involontario dal 5 marzo 2025, oltre 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione, come risulta dall'estratto contributivo in atti;
più di 30 giorni di lavoro effettivo.
Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: 1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di
Pag. 7 di 8 alla percezione della indennità di disoccupazione dalla data di CP_6 presentazione della domanda amministrativa del 7 marzo 2025 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione dalla CP_1 domanda amministrativa oltre interessi legali;
2) condanna l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, oltre importo del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Elisabetta Caristena dichiaratasi antistataria.
Palmi lì 24 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa IM F. Mallamaci
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