Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
37 /2024 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 37 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PREDAPPIO in data 29/09/2007 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
CORRADO DRAGONI, MARIA GORZA, LAFELLI LEONORA e ROSITA
AMADORI; rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 08/01/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi anche la cessazione degli effetti civili del
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- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione personale omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 23.5.2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole,
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PREDAPPIO in data
29/09/2007 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di PREDAPPIO al N. 13 P.
2 S. A anno 2007; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
08/01/2024, che integralmente si riportano:
1) La IA , in affidamento condiviso tra i genitori, viene collocata presso la Per_1
madre.
2) La IA potrà stare con il padre tutte le volte che vorrà e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita:
2 - durante l'anno scolastico, la IA rimarrà con il padre almeno un giorno a settimana ed almeno un week-end al mese, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore 18;
- durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, i ricorrenti trascorreranno insieme alla IA i giorni di Natale
e Pasqua, mentre, quanto alla residua durata delle vacanze natalizie e pasquali, la IA starà per 2/3 dei giorni con la madre e per 1/3 con il padre;
- durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico, la IA rimarrà con il padre almeno un giorno a settimana ed almeno un week-end al mese, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore 18;
- per i ponti o gli altri giorni di festività e/o sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, la IA potrà stare con uno o entrambi i genitori, secondo gli accordi di volta in volta assunti.
In tutte le ipotesi di cui sopra, gli accordi fra i genitori dovranno essere assunti con congruo anticipo e, comunque, entro la fine del mese precedente a quello di riferimento.
3) La casa coniugale, sita in Predappio, è assegnata alla Sig.ra nella sua CP_2
qualità di genitore collocatario della IA minorenne.
La madre avrà diritto di rimanere nella casa familiare fintanto che la IA avrà conseguito il diploma di scuola superiore;
per il periodo successivo, i ricorrenti valuteranno congiuntamente eventuali diverse soluzioni abitative;
il Sig. CP_1
comunque, si riserva di mettere a disposizione della IA e della Sig.ra Per_1
una unità abitativa di decoroso livello e di dimensione non inferiore a mq CP_2
100, di loro gradimento.
Conseguentemente, il Sig. fisserà altrove la propria residenza per tutto il CP_1
tempo in cui la casa coniugale rimarrà assegnata alla madre.
3 4) Il padre verserà alla madre un contributo al mantenimento della IA di € 500,00 mensili (soggetti a rivalutazione ISTAT), da versarsi anticipatamente entro il giorno
10 del mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla madre medesima.
5) Tutte le altre spese nell'interesse di , per abbigliamento, studio, sport, Per_1
attività ricreative, sanitarie e quant'altro, sia ordinarie che straordinarie, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
tali spese dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro.
6) Per tutto il tempo in cui la Sig.ra rimarrà a vivere, unitamente alla CP_2
IA, nella casa familiare posta in Predappio, la medesima contribuirà, nella misura del 50%, alle spese di ordinaria manutenzione della casa familiare, nonché per luce, acqua, gas e/o altre utenze. Sempre al 50% saranno suddivise le spese di mantenimento del giardino antistante la villa, mentre alla manutenzione dell'intero, residuo podere provvederà, se lo riterrà, il Sig. CP_1
7) I ricorrenti dichiarano, infine, di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico / patrimoniale della separazione ed anche del divorzio, non avendo perciò più nulla da pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
8) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della propria dimora e/o residenza.
9) I ricorrenti acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo della IA minore.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO
4 che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di PREDAPPIO per quanto di competenza.
Forlì, 16/01/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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