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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GOP, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 424/2018, tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio Parte_1
dell'Avv.Antonietta Sodano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -
- attore-
e soc per il FGVS, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Ilaria Giglio, elettivamente domiciliata presso il suo studio
- Convenuta -
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 10/09/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione .
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni patiti dall' attore il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il 07/04/2013 in Marigliano, mentre si trovava in qualità di conducente EL propria bicicletta , in via Via XI
Settembre .
Nell'occasione veniva “investito da tergo alla parte posteriore da un autoveicolo, rimasto sconosciuto “ di colore grigio scuro” che, lo urtava durante il percorso del prefato asse viario .
Ne conseguivano lesioni rilevanti di cui si richiede il ristoro in sede giudiziale. Si costituiva in giudizio la società di assicurazioni quale impresa designata dal Fondo di Garanzia TT Della AD per la Regione Campania la quale, svolte le difese afferenti le eccezioni preliminari, confutava l'opposta tesi a mezzo articolate argomantazioni.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità EL domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti EL evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione, nonché la comunicazione espressa per conoscenza alla ON , come statuito dall'art. 287 EL mentovata normativa.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione EL convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità EL domanda in virtù del fatto che la sentenza EL Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima EL instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento EL normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere EL compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela EL stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione EL Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità EL domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini EL proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini EL formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova EL richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici in data 10 e 16 01 2014, a fronte di un giudizio incoato il 19 01 2018, con pieno rispetto EL decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
In ordine alla legittimazione ad agire in giudizio occorre evidenziare che la documentazione sanitaria versata in atti fa riferimento all'attore, venendo meno ogni altra considerazione preclusiva alla disamina dell'istanza giudiziale ed all'interesse ad agire, pienamente soddisfatto a mente di quanto statutito dall'art. 100 cpc.
Va , altresì, osservato, in merito alla “vexata questio” afferente la necessità, o meno, di produrre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il FGVS seguito da un giudizio, che sussiste, ormai, un indirizzo ermeneutico EL
Suprema Corte in metria , secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime EL strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non
è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo EL diligenza EL vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione EL denunzia o querela e accoglimento EL pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto EL domanda” (ex multis,Cass. Sez.
III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. civile ,ordinanza n. 18097/2020 ). Per l'effetto, deve escludersi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione EL denuncia e il rigetto EL domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (Cass. Sez. III, n. 3019 del 2016).
Nel caso in esame, invero, va osservato che parte attorea versa in atti , con la costituzione in giudizio, anche copia EL denunzia-querela presso la Stazione dei
Carabinieri di S.Anastasia del 28 05 2013 , oltre che il provvedimento di chiusura delle indagini contro ignoti del 11 05 2015 emesso dalla Procura EL Repubblica di Nola che invero, rafforzano l'entità delle difese espresse dall'attore.
Superato lo scoglio processuale, la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 03/05/2022 a mezzo interpello dei testi ammessi
, , dichiaratasi indifferente dalla cui deposizione si trae lo stralcio Testimone_1
che segue..” sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi sono trovata sul luogo del sinistro avvenuto in Marigliano alcuni anni fa.
Ero a bordo EL autovettura condotta da un mio ex fidanzato , al posto del passeggero anteriore, allorchè, giunti all'altezza EL rotatoria posta sulla S.S. 7 Bis, ho notato il sopraggiungere di un “ragazzo” a bordo di una bicicletta che proveniva dalla nostra destra ed affrontava la suddetta rotatoria;
ADR: era in procinto di attraversare l'incrocio allorchè veniva urtato sul lato posteriore EL ruota EL bicicletta da una autovettura che precedeva nel medesimo senso di marcia EL stessa;
ADR: l'auto era di colore grigio e mi pare voi fosse unicamente il conducente a bordo.
ADR: a seguito dell'urto , atteso che l'autovettura non si fermò il mio fidanzato ha tentato di inseguire l'auto in questione per qualche centinaio di metri ma, invano, ADR: pertanto, siamo ritornati sul luogo del sinistro per accertare cosa fosse accaduto al malcapitato: ivi ho trovato alcuni ragazzi che facevano presumibilmente parte EL comitiva di ciclisti con cui si era accompagnato l'infortunato;
ADR: A quel punto, posto che siamo non riusciti nemmeno a trascrivere la targa del veicolo che si dileguava , abbiamo parcheggiato l'auto e ci siamo diretti sul luogo del sinistro ove sul manto stradale vi era l'infortunato.
ADR. In tale occasione ho lasciato il numero di cellulare ad alcuni degli astanti per una eventuale disponibilità a rendere dichiarazioni in merito all'accaduto.
ADR: dopo di ciò sono andata via da quel posto e non ricordo di aver visto arrivare i soccorsi.
ADR: tanto accadeva in quel di Marigliano fuori del centro abitato, verso l'ora di pranzo
( tra le ore 13 e le 14).
ADR: in ciclista in questione era vestito con i tipici abito sportivi che si utilizzano in codesta disciplina sportiva , ivi compreso un caschetto protettivo sul capo.
ADR: anche gli amici EL comitiva si presentavano in abiti sportivi.
ADR: non ricordo di aver visto ferite o contusioni ma il ciclista lamentava dolore al lato destro..”.
L'istruttoria, poi, continuava alla udienza del 22 09 2022 a mezzo interpello del teste
, dalle cui deposizioni si trae quanto segue..” mi trovavo a bordo EL Testimone_2
mia autovettura provenendo da Marigliano e stavo tornando a casa ( Pomigliano), erano le ore 13,00 circa;
in auto vi era anche la mia fidanzata, ; Testimone_1
percorrevo Via Isonzo , allorchè, giunto nei pressi di un incrocio al cui centro vi era una rotatoria, ho notato un ciclista provenire dalla mia destra per impegnare l'incrocio in questione;
ADR:all'uopo, ricordo che seguiva il ciclista una autovettura , percorrente lo stesso senso di marcia, probabilmente una Fiat Punto di colore grigio;
la stessa, per ragioni a me sconosciute, urtava sul lato posteriore EL bicicletta facendo cadere a terra il conducente;
ADR: in seguito all'urto il veicolo si dileguava e pertanto non mi fu possibile riportare il numero di targa.
ADR: mi sono accertato delle condizioni del ciclista che nel frattempo era stato fatto oggetto EL assistenza di altri astanti.
ADR: il malcapitato si lamentava per dolori al lato destro del corpo.
ADR: durante la mia presenza sul posto non ho constato l'arrivo di soccorsi di alcun tipo né forze dell'ordine.
ADR: il tratto di strada percorso dal ciclista era a doppio senso di circolazione e posso affermare che lo stesso teneva rigorosamente la destra…”
All'uopo, si ritiene genuina la deposizione resa dai testimoni che ,in maniera verosimile,per quanto stringata nella esposizione, hanno ricostruito la scena dell'incidente, descrivendo le fasi EL causazione dell'evento dannoso.
In particolare, dalle prefate deposizione si deduce che il veicolo, rimasto non identificato, non ponesse attenzione alla distanza regolamentare necessaria tra il veicolo che percorreva la strada e che lo precedeva, violando le disposizioni di cui all'art. 149 del Codice EL AD , comma 1, a mente del quale..” Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono..”
Va , altresì, osservato, che entrambi i testi hanno riferito che il veicolo pirata si dileguava senza fermarsi, con una condotta di guida quanto meno imprudente.
In sintesi, il sinistro è stato di verosimilmente ingenerato da una manovra azzardata del conducente del veicolo rimasto sconosciuto che non ha tenuto una condotta di guida tale da scongiurare il tamponamento al motociclo che lo precedeva sulla medesima direttiva di marcia , omettendo di attuare quelle cautele che il caso avrebbe richiesto in virtù anche EL conformazione stradale.
Si evince, altresì, l'impossibilità per i testi e per lo stessa parte lesa, stante il repentino svolgersi degli aventi descritti, di riportare il numero di targa del veicolo ingenerante l'incidente, tenuto conto anche “l'effetto sorpresa” che di norma ingenera la visione imprevista di un tale evento sulla strada.
Va poi, osservato che talune imprecisioni rese nella deposizione dei testi trovano parziale giustificazione nella non sempre perfetta capacità dell'uomo comune ad esprimere concetti anche elementari, in special modo quando questi si trova ad interfacciarsi con l'Autorità Giudiziaria.
In tal senso, anche il trascorrere del tempo tende a rendere meno nitidi i contorni di alcuni dettagli dell'evento descritto.
In sintesi, pur rilevando alcune carenze descrittive non può desumersi l'inattendibilità delle deposizioni rese le quali, si ripete, ricostruiscono un quadro suffiente a supportare le ragioni EL domanda.
Vi è , inoltre, un principio asseverato dalla dottrina e giurisprudenza, che il giudice , nell'effettuare la valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., debba seguire un criterio di valutazione senza ombra di dubbio obiettivo, nel senso di non stravolgere l'essenza dei fatti allegati ma, in ogni caso, traendo elementi di valutazione che concorrano alla formazione del libero convincimento del giudice, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (v.Cass.n.17097 del
21/07/2010; Cass.n.10055 del 27/04/2010; Cass. n.5440 del 5/03/2010).
Dalla sintesi di tale principio si evince che l'unico limite imposto al giudice è quello relativo alla motivazione che ha utilizzato nella formazione del proprio convincimento.
Ergo, questo giudice, ritiene che la dichiarazione espressa dai testi in questione debba essere letta nella sua interezza per comprenderne l'effettivo significato, non potendosi soffermare sui singoli passaggi delle espressioni utilizzate dal teste, dovendo, in buona sostanza, il giudicante effettuare opportuna valutazione ermeneutica delle affermazioni rese agli atti.
Pertanto, nella rilettura attenta dei fatti esposti dal teste si fa espresso riferimento ad una autovettura, per quanto individuata quale autovettura che, nel percorrere il luogo del sinistro abbia effettivamente ingenerato l'incidente , tant'è che i testi sono in grado di descrivere la direzione di marcia EL stessa e precisando, inoltre, che l'automezzo si allontanava senza arrestare la corsa e senza che si potesse rilevare il numero di targa.
Dunque appare, con ragionevole certezza, che effettivamente un veicolo , rimasto sconosciuto, sia stato presente sul luogo del sinistro impattando con il malcapitato procurandogli conseguenze fisiche di rilievo.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c in combinato disposto all'art.283 del dlgs n. 209/2005, lì dove si richiede che il veicolo deve essere rimasto” non identificato”.
Va, altresì, osservato che il diritto al risarcimento del danno patito dall'infortunato a seguito di un sinistro stradale non può soggiacere alla preventiva condizione che il veicolo su cui egli si trovi sia necessariamente fornito di idonea copertura assicurativa.
Tanto va stigmatizzato seppur in presenza di una giurisprudenza del tutto minoritaria sviluppatasi in seno a singole decisioni intraprese dal Tribunale di Napoli e di Nola.
Occorre, infatti, fare opportuna distinzione tra l'aspetto meramente sanzionatorio disposto dal C.D.A in violazione dell'art.122 dal diritto all'indennizzo il quale deve rispettare unicamente le disposizioni di cui all'art 144 del Dlgs . 206 -2005.
Tanto corrisponde ad un più ampio principio di tutela del danneggiato in violazione del proprio diritto alla tutela EL salute, asseverato anche dalla pronunzia n. 1179-
2022 EL Suprema Corte.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti conferito incarico al CTU, dott.
, al quale venivano posti i quesiti attinenti alla quantificazione delle Persona_1
lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto. In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente EL S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza EL Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento EL circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Fatta tale premessa, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente.
Orbene, il consulente cosi' conclude: invalidità permanente nell'ordine del 9/10 % ; inabilità temporanea totale di 30 giorni al 100% ; temporanea parziale al 50 % di gg
30, temporanea parziale al 25 % , gg 30.
Concludeva, altresì, per il riconoscimento di spese mediche in misura di € 140,00.
Orbene , dalla lettura delle note controdeduttive stilate dal ctp di parte convenuta si estrae una osservazione circa i criteri di valutazioni afferente l'ivalidità permanente non supportata da riferimenti a tabelle utilizzate nei casi di specie.
Ritenuto, pertanto che tale allegazione , per quanto genericamente formulata abbia un suo fondamento scientifico, si ritiene di utilizzare il valore minore rispetto alla forbice indivata dal CTU ( ovvero il 9%).
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 41 ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 17.555,00 ( valore punto danno biologico tratto dalle tabelle di Milano 2024 €2.438,24 ) .
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di € 115,00 al di' , pertanto il totale sarà di €3.450,00 ; per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al
50%, ovvero il totale sarà € 1.725,00 ; per la temporanea parziale di gg 30 si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al
25 %, ovvero il totale sarà € 862,50.
A tali importi vanno sommate le spese mediche , posto che il CTU ha rilevato in proposito una spesa congrua pari ad € 140,00.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € € 23.732,50.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle EL
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
Pertanto, la somma a cui va condannata la convenuta ammonta ad € 23.732,50 , a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma escludendo gli interessi sugli interessi già maturati.
Difatti, assolvendo l'indennizzo una funzione reintegratoria EL perdita subita dal patrimonio dell'assicurato esso ha natura di debito di valore , con la conseguenza che deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro ed il risarcimento( v.Cass.Sez III n. 10488 del 70/5/2009).
Le spese e competenze seguono la soccombenza EL parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 . n.55..
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accoglimento parziale EL domanda attorea, condanna la , impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_2
TT EL AD ,in persona del legale rappresentate p.t., la somma di € 23.732,50 interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sulla somma originariamente devalutata dalla data del sinistro, in favore dell' attore;
condanna, altresi', le in pers.del leg rapp.te p.t. al pagamento Controparte_3
delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi ed € 810,00 per verosimili esborsi, il tutto con attribuzione;
Pone definitivamente a carico EL convenuta ut sopra le spese e competenze EL
CTU liquidate in separato decreto, detratto l'acconto già versato.
Così deciso in Nola 04 gennaio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata