Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01801/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2023, proposto da
R.E.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mirigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Soverato, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 1236/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 28/11/2021, notificato in data 1/12/2021, munito di formula esecutiva in data 1/4/2022 ed in tale forma notificato in data 1/4/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie di parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex artt. 112 e ss. e per i motivi in esso dedotti, la R.E.S. s.r.l. lamentava la mancata ottemperanza, da parte del Comune di Soverato, al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Dopo alcuni rinvii delle camere di consiglio fissate, in relazione alla pendenza del procedimento di pagamento, parte ricorrente depositava dapprima una memoria, in cui evidenziava che il pagamento era stato nelle more solo parziale, ma, alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, il difensore di parte ricorrente dichiarava che era cessata nel frattempo la materia del contendere.
DIRITTO
Alla luce dell’attestazione di parte ricorrente, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite essendo intervenuto nelle more il pagamento integrale mediante accordo transattivo, come riferito dalla stessa parte ricorrente nelle sue memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO