Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente est.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8303 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CERVONE GINEVRA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/01/2025 il procuratore della ricorrente ha concluso per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la conferma dei
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provvedimenti temporanei ed urgenti, prevedendo, però, l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore da € 300,00 a € 350,00.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore con la conferma della disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente in NAPOLI il 07/05/2005; che dal matrimonio era nata: il 10/11/2007; Per_1
che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla incompatibilità di caratteri e incomprensioni;
che i coniugi, da circa un anno, vivevano di fatto separati;
che il marito non contribuiva in alcun modo al mantenimento della figlia, nonostante fosse dipendente di una ditta di pulizie;
di svolgere, da maggio 2023, un lavoro con contratto a tempo determinato part-time, percependo uno stipendio di circa € 280,00 mensili;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
l'affido in forma condivisa della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre;
il diritto di visita del padre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile di complessivi € 550,00, di cui € 200,00 per il proprio mantenimento ed € 350,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.09.2024 il giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del coniuge, nonostante la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. pronunciava i seguenti provvedimenti: affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
prevedeva un regime di visita disponendo che il padre potesse vedere la figlia per non meno di due pomeriggi alla settimana e, a settimane alternate, la domenica
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dalle ore 10,00 alle ore 20,00; poneva a carico del resistente un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie. Autorizzava, altresì, la difesa della ricorrente a richiedere all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi del Sig. , Controparte_1
nonché all'Inps l'estratto conto assicurativo.
All'udienza del 30/01/2025 il difensore della ricorrente, stante l'estratto conto previdenziale e in considerazione degli importi netti percepiti dal resistente, concludeva per la conferma dei provvedimenti provvisori e l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore da € 300,00 a €
350,00; dichiarava, altresì, di aver richiesto al terzo datore di lavoro il pagamento stante l'inadempimento da parte dell'obbligato e rappresentava il forte disinteresse da parte del padre.
Pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti (il resistente è rimasto contumace). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ragioni che possano indurre a derogare alla regola legale, vanno confermati sia il regime di affido condiviso, con collocazione prevalente
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presso la madre, che la regolamentazione del diritto di visita come disposti con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Per quanto riguarda le questioni patrimoniali, in virtù delle nuove acquisizioni istruttorie, in particolare l'estratto contro previdenziale del sig.
[...]
da cui risulta uno stipendio di circa € 1.500,00 al mese, va leggermente CP_1
aumentato l'assegno previsto quale contributo al mantenimento della figlia minore.
Quest'ultimo dovrà contribuire anche al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In assenza di ulteriore domanda, avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di mantenimento per sé, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Rilevato che il resistente non si è opposto alla pronuncia della separazione le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina degli incontri tra padre e figlia nei termini di cui in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di €
350,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
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50%, alle spese straordinarie;
5. dichiara non ripetibili le spese di lite;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31/01/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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