Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 750/2025 promosso da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, en ocini C.F._2
MARIANNA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 25/02/2025;
- rilevato che è nata la figlia a Carpi (MO) in data 22/6/2020; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 12/5/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
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- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- Affidamento di ad entrambi i genitori. Persona_1
La figlia errà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in ossequio al _1 principio della bigenitorialità, i quali eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore che avrà la minore in quel momento con sé. Le decisioni di maggior interesse (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al luogo di residenza ecc..) dovranno invece essere assunte in accordo. La minore rimane collocata presso ciascun genitore, ma avrà residenza anagrafica con la madre. Entrambi i genitori si impegneranno per garantire una crescita serena alla figlia, condividendo le scelte educative, consultandosi preventivamente;
− Frequentazione: i tempi di frequentazione della figlia con l'uno o l'altro _1 genitore, tenuto conto dei rispettivi turni di lavoro, oltre che delle abitudini di vita della piccola sono stabiliti come di seguito specificato: _1
− A settimane alterne starà con il padre dal martedì pomeriggio, quando _1 andrà a prelevar da scuola al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
dal giovedì dall'uscita di scuola al venerdì mattina con la mamma;
il sabato, la domenica e il lunedì con il papà e così alternativamente in modo da consentire ad entrambi i genitori di trascorrere un fine settimana con la propria figlia. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare la piccola alla scuola materna. _1
Nelle giornate in cui non andrà a scuola, il suo prelievo e il suo accompagnamento avverranno presso l'abitazione dell'altro genitore o dei nonni, nel rispetto degli orari, salvo diversi accordi che dovranno avvenire per iscritto a mezzo whatsapp o sms.
− Il giorno del compleanno di ciascun genitore trascorrerà con la stessa o _1 il pranzo o la cena, da concordare almeno due giorni prima. Alla festa con amici o parenti, che potrà essere organizzata anche in giornate diverse i genitori potranno decidere se partecipare entrambi.
pagina 2 di 5 − Festività natalizie e pasquali: come da prassi, saranno alternate tra i genitori;
di guisa che la piccola rascorrerà il giorno di natale un anno con la madre e _1 un anno con il padre e così per le successive festività, mentre i giorni di sospensione scolastica saranno divisi a metà tra i genitori, per cui 7 giorni con il papà e 7 giorni con la mamma. Durante le vacanze pasquali la piccola _1 trascorrerà il giorno di pasqua un anno con la mamma e un anno con il padre e così per le festività quali 25 aprile, 1 maggio ecc.. in caso di disaccordo tra i genitori , la mamma festeggerà gli anni pari e il padre gli anni dispari.
− - Vacanze: i genitori potranno organizzare le vacanze estive separatamente con la figlia sempre previo accordo tra di loro, e dovranno comunicarsi _1 reciprocamente il luogo delle vacanze. Per il periodo estivo ciascun genitore, previo accordo per le date, potrà tenere con sé per una settimana a _1 giugno, una a luglio e una ad agosto, anche se il genitore non sarà obbligato a spostarsi in un luogo di villeggiatura.
− Al mantenimento ordinario della figlia provvederà direttamente ciascun _1 genitore nei giorni e nei periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi. −
I genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% il pagamento della retta del nido, direttamente alla scuola frequentata, ognuno verserà la propria quota avendo cura di farsi rilasciare il bollettino o l'Iban;
− Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia che dovranno essere documentate da parte del genitore che le ha sostenute mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% tra gli stessi, seguendo il protocollo dell'intestato
Tribunale che si riporta
A) Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
a) visite specialistiche richieste dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 3 di 5 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, specialisti in libera professione e interventi chirurgici;
d) farmaci particolari;
C) Le spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) Spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F) Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
− b) viaggi e vacanze (senza i genitori).
− In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di formale richiesta avanzata all'altro in forma sxcritta (sms o whatsapp)dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorno dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso assenso o consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che avrà anticipato la spesa e che avrà fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
− I sigg.ri e sono concordi nell'imputare al 50% in Pt_1 Pt_2 detrazione fiscale la figlia. Gli assegni sono posti al 50% tra i genitori, così come già in atto. − I genitori si impegnano affinchè possa mantenere un buon _1 rapporto con i nonni e con le rispettive famiglie dei genitori.
− Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi pagina 4 di 5 ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] hanno proposto domanda Parte_2 congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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