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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. DINO LUCCHETTI C.F._2
Parte attrice contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda di parte attrice:
- in via principale, accertato il grave inadempimento della per Controparte_1
le ragioni di cui in parte espositiva, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti
1 in data 15.09.2022, e per l'effetto condannare la Società convenuta alla restituzione dell'importo di euro 15.000,00 versato per l'iscrizione del minore in favore Parte_2
della Sig.ra ; Parte_1
- sempre in via principale, condannare la Società convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti da e descritti in narrativa, che si quantificano in euro 15.000, ovvero Parte_2
nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento da illecito contrattuale ex art. 1218, 1453 e 1228 c.c.;
- condannare altresì la Società convenuta per la mancata vigilanza dei propri preposti ex art. 2049 c.c. al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, che si quantifica in euro
21.000, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove articolate nelle note autorizzate e non ammesse”.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione del 6.11.2023 e citavano in giudizio la Parte_1 Parte_2
per sentir dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra Controparte_1 le parti in data 15.9.2022 ed ottenere la restituzione dell'importo di € 15.000,00 a suo tempo pagato dalla signora a titolo di retta, nonché il pagamento di € 15.000,00 in favore del Pt_1
signor a titolo di risarcimento dei danni da illecito contrattuale da questo subiti. Parte_2
Chiedevano inoltre la condanna della stessa convenuta, “per la mancata vigilanza dei propri preposti ex art. 2049 c.c.”, al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale quantificato in € 21.000,00.
A sostegno del loro agire, esponevano che:
- in data 15.9.2022 e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_3
genitoriale sul minore , avevano stipulato un contratto, sottoscritto anche Parte_2
dallo stesso minore, con la società di basket dilettantistica, Controparte_1
2 affinché questo venisse ospitato per la stagione 2022/2023 presso una delle strutture della convenuta in Bassano del Grappa;
- in forza di tale contratto la aveva pagato alla convenuta la retta dovuta per l'intero Pt_1 anno pari ad € 15.000,00 tramite bonifico bancario del 15.9.2022 ed il figlio si era quindi trasferito a Bassano del Grappa presso una struttura della società convenuta;
- durante il periodo di permanenza presso la struttura che lo ospitava, e più precisamente dalla fine del mese di settembre all'inizio del mese di dicembre 2022, aveva Parte_2
riferito di aver subito degli atti di bullismo da parte di alcuni suoi compagni di squadra, anch'essi minorenni ed alloggiati presso la foresteria della società convenuta, consistiti in aggressioni fisiche riprese con lo smartphone da uno dei ragazzi e poi diffuse via Whatsapp agli altri compagni;
- in data 3.12.2022 aveva deciso di anticipare il rientro a casa a Latina per le Parte_2 festività dell'otto dicembre e, una volta rientrato, aveva confidato alla madre di aver subito gli atti di bullismo di cui sopra e di non voler tornare alla foresteria della società convenuta in
Bassano del Grappa;
- in data 4.12.2022 aveva informato via Whatsapp di tali episodi il dirigente Parte_1
della società convenuta, il quale a sua volta, nella stessa data, aveva Persona_1
informato, attraverso la chat di gruppo della foresteria, i genitori dei ragazzi iscritti;
- in data 13.12.2022 la stessa attrice, per il formale tramite del suo legale, aveva chiesto alla convenuta la restituzione dell'importo a suo tempo versato per la permanenza del figlio presso la foresteria presso cui questi non intendeva ritornare;
- in data 24.2.2023 quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
minore, aveva inoltre sporto denuncia querela presso la Questura di Latina per i fatti sopra descritti avvenuti in danno del figlio;
- aveva quindi svolto dei colloqui di sostegno psicologico a seguito degli Parte_2 episodi di bullismo subiti ed era stato iscritto ad una scuola privata, con una spesa di €
2.950,00, per evitare il rischio di perdere l'anno scolastico.
3 Ciò premesso, gli attori deducevano che il contratto sottoscritto aveva per oggetto, nello specifico all'art. 4, la permanenza del minore presso le strutture della società convenuta e che da ciò “derivava l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorgeva a carico della predetta società l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo” per cui
“gravava in capo alla Società stipulante l'obbligo di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venisse posta in essere alcuna forma di bullismo tra gli allievi” (v. pag. 3 citazione). La società convenuta era pertanto tenuta a rispondere, oltre che a titolo di responsabilità contrattuale, anche a titolo di responsabilità aquiliana dei danni cagionati dal fatto illecito dei propri allievi nel tempo in cui gli stessi erano sotto la sua vigilanza ovvero sotto la vigilanza dei suoi preposti ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. di data 24.1.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e differiva l'udienza al 21.5.2024 con decorrenza da tale Controparte_1 data dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. nel rispetto dei quali parte attrice depositava in data 29.4.2024 memoria integrativa chiedendo l'ammissione delle prove orali ivi capitolate che venivano ammesse limitatamente ai capitoli 3, 4 e 5.
All'udienza del 9.10.2024 veniva escusso il teste citato da parte attrice e quindi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 15.5.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale tratteneva la causa per la decisione ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Ragioni della decisione
Sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
In via principale parte attrice chiede venga dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 15.9.2022 e per l'effetto venga condannata la società convenuta alla restituzione in favore di dell'importo di € 15.000,00 versato per l'iscrizione del Parte_1
figlio . Parte_2
4 Sostiene al riguardo che il contratto sottoscritto aveva per oggetto, all'art. 4, la permanenza del minore presso le strutture della società convenuta per la stagione Parte_2
2022/2023 e che da ciò derivasse l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sarebbe sorto, a carico della società, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nonché di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venisse posta in essere alcuna forma di bullismo tra gli allievi.
La domanda è infondata.
L'art. 4 del contratto prodotto al doc. n. 1 prevede espressamente che “In considerazione dell'attività sportiva del giocatore per il Club, il Club fornirà al giocatore i seguenti servizi:
- Spese ospedaliere, spese fisioterapiche e spese mediche se durante lo svolgimento di questo contratto il giocatore dovesse infortunarsi;
- Il Club provvederà alla sistemazione completa del giocatore strutture di proprietà dello stesso per tutta la durata di questo contratto, (camera condivisa nelle strutture indicate dal
Club), compreso il vitto;
- Il Club inoltre supporterà il giocatore con il materiale sportivo necessario (da gioco e da allenamento);
- L'iscrizione scolastica è carico del Club, mentre le relative spese di acquisto libri e materiale sono a carico dell'atleta e dei suoi genitori;
- Accesso Wi-Fi in tutto il complesso del Club;
- Test atletici, allenamento e misurazione;
- Basketball test e allenamento (individuale e di squadra);
- Assicurazione medico-sportiva;
- Visita specialistica con dietologi e nutrizionisti;
- SAT test per il college USA (se necessario)”.
Non vi è cenno nell'articolo citato - e, a veder bene, in tutto il contratto - all'assunzione di un obbligo di vigilanza sugli atleti da parte della società convenuta.
Si osservi inoltre che il D.Lgs. n. 36/2021 che ha introdotto specifiche disposizioni a tutela della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, tra cui la designazione di un
5 responsabile della protezione dei minori (art. 33, comma 6), ha reso effettivo tale obbligo a far data dal 31.12.2024 e dunque non può applicarsi al caso di specie.
Non risulta quindi che la società convenuta si sia “resa responsabile di un gravissimo inadempimento del contratto sottoscritto, idoneo a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., omettendo di esercitare le dovute cautele e gli opportuni controlli al fine di tutelare i ragazzi/atleti dal rischio di episodi di bullismo” (v. pag. 2 note conclusive) poiché - si ribadisce - il contratto non contempla l'assunzione di un'obbligazione simile da parte della convenuta.
Parte attrice - sulla quale gravava tale onere - non ha saputo fornire idoneo supporto probatorio alla propria domanda dal momento che i documenti prodotti (primo fra tutti il contratto sub doc. n. 1) nulla dimostrano in ordine al preteso inadempimento della convenuta e neppure le dichiarazioni del teste rese all'udienza del 9.10.2024 hanno potuto Testimone_1
confermare alcunché in tal senso. Il teste ha confermato che ha voluto Tes_1 Parte_2 anticipare al 4.12.2022 il rientro a casa programmato per l'8.12 seguente, in quanto turbato dagli episodi di bullismo lamentati: ciò non prova alcun inadempimento della convenuta al contratto stipulato.
Deve pertanto rigettarsi la domanda attorea di risoluzione del contratto e così pure la pedissequa richiesta di restituzione in favore di di quanto pagato per Parte_1
l'iscrizione del figlio alla società convenuta.
Sulla domanda di risarcimento del danno da illecito contrattuale
Sempre in via principale parte attrice chiede che venga Controparte_1 condannata “al risarcimento dei danni tutti subiti da e descritti in narrativa, Parte_2
che si quantificano in euro 15.000, ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento da illecito contrattuale ex art. 1218, 1453 e 1228 c.c.”, così riferendosi alla responsabilità contrattuale per inadempimento che nel presente caso si è già esclusa per i motivi di cui sopra.
Anche tale domanda risulta infondata e deve pertanto respingersi per le ragioni già espresse.
6 Si osserva peraltro come parte attrice faccia specifico riferimento a tre articoli del codice civile (l'art. 1218 che stabilisce la responsabilità del debitore per inadempimento, l'art. 1453 che prevede la risoluzione del contratto per inadempimento e l'art. 1228 che riguarda la responsabilità per fatto degli ausiliari) senza tuttavia fornire precisazione - né tantomeno prova - in ordine alla forma di inadempimento contrattuale di cui ritiene responsabile la società convenuta nei diretti confronti di , il che fornisce ulteriore motivo di Parte_2
rigetto della domanda in oggetto.
Sulla domanda di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale
Parte attrice svolge infine domanda di condanna della società convenuta “per la mancata vigilanza dei propri preposti ex art. 2049 c.c. al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, che si quantifica in euro 21.000”.
La domanda risulta infondata e del tutto carente sotto il profilo probatorio.
L'art. 2049 c.c. stabilisce che “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Questo significa che il preponente è responsabile per i danni cagionati da un preposto in una situazione in cui il preposto agisce nell'ambito delle sue incombenze (lavoro, incarico, ecc.) e la sua condotta illecita ha causato danni a terzi.
Pare evidente che la norma invocata da parte attrice non sia applicabile alla fattispecie concreta posto che gli allievi (di cui rimangono peraltro sconosciuti numero ed identità), che si pretende abbiano cagionato danno a , non possono qualificarsi quali Parte_2
preposti della società convenuta considerato che il contratto stipulato con lo non ha Parte_2
dato origine ad un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione ed è improbabile, e comunque indimostrato, che gli altri allievi fossero dipendenti o collaboratori della convenuta.
Non risulta inoltre provato l'evento dannoso che a detta di parte attrice sarebbe costituito da ripetute aggressioni subite da ad opera di altri allievi. Parte_2
Inservibile, in tal senso, è la documentazione fotografica allegata all'atto di citazione sub doc.
n. 3 dal momento che dai fotogrammi di quello che si può solo supporre fosse un file video
7 non si evince alcunchè: il “frame 1” contiene immagini di una stanza, con letto, cestino per le immondizie, scarpe, scrivania, borsone per lo sport ecc., ma non vi è alcun elemento utile all'accertamento del verificarsi degli atti di bullismo lamentati dallo;
il “frame 2” Parte_2
contiene immagini di quelli che appaiono alcuni ragazzi in piedi in una stanza ma non vi è prova della messa in atto di aggressioni fisiche nei confronti di quest'ultimo (di cui peraltro non viene fornita identificazione).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, neppure le dichiarazioni rese dal teste
, convivente di , all'udienza del 9.10.2024 hanno fornito prova di Testimone_1 Parte_1 ciò in quanto la sua testimonianza va qualificata come “de relato actoris”, nel senso che, avendo egli deposto su fatti e circostanze apprese dai soggetti che hanno intentato la causa, la sua testimonianza non assume valore probatorio.
Non vi è prova, infine, neppure del nesso di causalità cui parte attrice non dedica nemmeno un cenno.
Solo nelle note conclusive - e dunque inammissibilmente - parte attrice svolge domanda di risarcimento danni anche ai sensi degli artt. 2043, 2048 e 2059 c.c., sostenendo che che la società convenuta sarebbe responsabile per i fatti illeciti de quibus anche ai sensi delle norme codicistiche da ultimo citate, ma - appunto - non svolge specifica domanda in tal senso (che sarebbe comunque tardiva e di perciò inammissibile) ed, in ogni caso, parimenti alla domanda
(questa sì effettivamente) svolta ai sensi dell'art. 2049 c.c., non fornisce prova di alcuno degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana dedotta (fatto illecito, danno ingiusto, nesso causale, colpevolezza, imputabilità).
Sulla richiesta di ammissione prove
Parte attrice nelle proprie conclusioni insiste per l'ammissione delle prove dedotte in atti e non ammesse.
Anche tale domanda attorea va rigettata.
Si è infatti già proceduto all'assunzione in data 9.10.2024 della prova per testi dedotta tramite escussione dell'unico teste indicato ( ) sui capitoli 3, 4 e 5 ammessi. Testimone_1
8 Gli ulteriori capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice risultano inammissibili poiché documentali (1, 2, 6), irrilevanti (7, 9) e valutativi (6, 8).
Conclusioni e spese di lite
Le domande attoree sono tutte infondate e vanno pertanto respinte.
Nulla può disporsi in ordine alle spese nei confronti della Controparte_1 rimasta contumace poiché la condanna alle spese processuali si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
pertanto la stessa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che non abbia espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. civ.,
Sez. 3, n. 7361 del 14.3.2023).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) rigetta tutte le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2) nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
Vicenza, 30 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Dario Morsiani
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. DINO LUCCHETTI C.F._2
Parte attrice contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda di parte attrice:
- in via principale, accertato il grave inadempimento della per Controparte_1
le ragioni di cui in parte espositiva, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti
1 in data 15.09.2022, e per l'effetto condannare la Società convenuta alla restituzione dell'importo di euro 15.000,00 versato per l'iscrizione del minore in favore Parte_2
della Sig.ra ; Parte_1
- sempre in via principale, condannare la Società convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti da e descritti in narrativa, che si quantificano in euro 15.000, ovvero Parte_2
nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento da illecito contrattuale ex art. 1218, 1453 e 1228 c.c.;
- condannare altresì la Società convenuta per la mancata vigilanza dei propri preposti ex art. 2049 c.c. al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, che si quantifica in euro
21.000, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove articolate nelle note autorizzate e non ammesse”.
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione del 6.11.2023 e citavano in giudizio la Parte_1 Parte_2
per sentir dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra Controparte_1 le parti in data 15.9.2022 ed ottenere la restituzione dell'importo di € 15.000,00 a suo tempo pagato dalla signora a titolo di retta, nonché il pagamento di € 15.000,00 in favore del Pt_1
signor a titolo di risarcimento dei danni da illecito contrattuale da questo subiti. Parte_2
Chiedevano inoltre la condanna della stessa convenuta, “per la mancata vigilanza dei propri preposti ex art. 2049 c.c.”, al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale quantificato in € 21.000,00.
A sostegno del loro agire, esponevano che:
- in data 15.9.2022 e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_3
genitoriale sul minore , avevano stipulato un contratto, sottoscritto anche Parte_2
dallo stesso minore, con la società di basket dilettantistica, Controparte_1
2 affinché questo venisse ospitato per la stagione 2022/2023 presso una delle strutture della convenuta in Bassano del Grappa;
- in forza di tale contratto la aveva pagato alla convenuta la retta dovuta per l'intero Pt_1 anno pari ad € 15.000,00 tramite bonifico bancario del 15.9.2022 ed il figlio si era quindi trasferito a Bassano del Grappa presso una struttura della società convenuta;
- durante il periodo di permanenza presso la struttura che lo ospitava, e più precisamente dalla fine del mese di settembre all'inizio del mese di dicembre 2022, aveva Parte_2
riferito di aver subito degli atti di bullismo da parte di alcuni suoi compagni di squadra, anch'essi minorenni ed alloggiati presso la foresteria della società convenuta, consistiti in aggressioni fisiche riprese con lo smartphone da uno dei ragazzi e poi diffuse via Whatsapp agli altri compagni;
- in data 3.12.2022 aveva deciso di anticipare il rientro a casa a Latina per le Parte_2 festività dell'otto dicembre e, una volta rientrato, aveva confidato alla madre di aver subito gli atti di bullismo di cui sopra e di non voler tornare alla foresteria della società convenuta in
Bassano del Grappa;
- in data 4.12.2022 aveva informato via Whatsapp di tali episodi il dirigente Parte_1
della società convenuta, il quale a sua volta, nella stessa data, aveva Persona_1
informato, attraverso la chat di gruppo della foresteria, i genitori dei ragazzi iscritti;
- in data 13.12.2022 la stessa attrice, per il formale tramite del suo legale, aveva chiesto alla convenuta la restituzione dell'importo a suo tempo versato per la permanenza del figlio presso la foresteria presso cui questi non intendeva ritornare;
- in data 24.2.2023 quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
minore, aveva inoltre sporto denuncia querela presso la Questura di Latina per i fatti sopra descritti avvenuti in danno del figlio;
- aveva quindi svolto dei colloqui di sostegno psicologico a seguito degli Parte_2 episodi di bullismo subiti ed era stato iscritto ad una scuola privata, con una spesa di €
2.950,00, per evitare il rischio di perdere l'anno scolastico.
3 Ciò premesso, gli attori deducevano che il contratto sottoscritto aveva per oggetto, nello specifico all'art. 4, la permanenza del minore presso le strutture della società convenuta e che da ciò “derivava l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorgeva a carico della predetta società l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo” per cui
“gravava in capo alla Società stipulante l'obbligo di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venisse posta in essere alcuna forma di bullismo tra gli allievi” (v. pag. 3 citazione). La società convenuta era pertanto tenuta a rispondere, oltre che a titolo di responsabilità contrattuale, anche a titolo di responsabilità aquiliana dei danni cagionati dal fatto illecito dei propri allievi nel tempo in cui gli stessi erano sotto la sua vigilanza ovvero sotto la vigilanza dei suoi preposti ai sensi dell'art. 2049 c.c.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. di data 24.1.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e differiva l'udienza al 21.5.2024 con decorrenza da tale Controparte_1 data dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. nel rispetto dei quali parte attrice depositava in data 29.4.2024 memoria integrativa chiedendo l'ammissione delle prove orali ivi capitolate che venivano ammesse limitatamente ai capitoli 3, 4 e 5.
All'udienza del 9.10.2024 veniva escusso il teste citato da parte attrice e quindi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 15.5.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale tratteneva la causa per la decisione ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
Ragioni della decisione
Sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
In via principale parte attrice chiede venga dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 15.9.2022 e per l'effetto venga condannata la società convenuta alla restituzione in favore di dell'importo di € 15.000,00 versato per l'iscrizione del Parte_1
figlio . Parte_2
4 Sostiene al riguardo che il contratto sottoscritto aveva per oggetto, all'art. 4, la permanenza del minore presso le strutture della società convenuta per la stagione Parte_2
2022/2023 e che da ciò derivasse l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sarebbe sorto, a carico della società, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nonché di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venisse posta in essere alcuna forma di bullismo tra gli allievi.
La domanda è infondata.
L'art. 4 del contratto prodotto al doc. n. 1 prevede espressamente che “In considerazione dell'attività sportiva del giocatore per il Club, il Club fornirà al giocatore i seguenti servizi:
- Spese ospedaliere, spese fisioterapiche e spese mediche se durante lo svolgimento di questo contratto il giocatore dovesse infortunarsi;
- Il Club provvederà alla sistemazione completa del giocatore strutture di proprietà dello stesso per tutta la durata di questo contratto, (camera condivisa nelle strutture indicate dal
Club), compreso il vitto;
- Il Club inoltre supporterà il giocatore con il materiale sportivo necessario (da gioco e da allenamento);
- L'iscrizione scolastica è carico del Club, mentre le relative spese di acquisto libri e materiale sono a carico dell'atleta e dei suoi genitori;
- Accesso Wi-Fi in tutto il complesso del Club;
- Test atletici, allenamento e misurazione;
- Basketball test e allenamento (individuale e di squadra);
- Assicurazione medico-sportiva;
- Visita specialistica con dietologi e nutrizionisti;
- SAT test per il college USA (se necessario)”.
Non vi è cenno nell'articolo citato - e, a veder bene, in tutto il contratto - all'assunzione di un obbligo di vigilanza sugli atleti da parte della società convenuta.
Si osservi inoltre che il D.Lgs. n. 36/2021 che ha introdotto specifiche disposizioni a tutela della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, tra cui la designazione di un
5 responsabile della protezione dei minori (art. 33, comma 6), ha reso effettivo tale obbligo a far data dal 31.12.2024 e dunque non può applicarsi al caso di specie.
Non risulta quindi che la società convenuta si sia “resa responsabile di un gravissimo inadempimento del contratto sottoscritto, idoneo a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., omettendo di esercitare le dovute cautele e gli opportuni controlli al fine di tutelare i ragazzi/atleti dal rischio di episodi di bullismo” (v. pag. 2 note conclusive) poiché - si ribadisce - il contratto non contempla l'assunzione di un'obbligazione simile da parte della convenuta.
Parte attrice - sulla quale gravava tale onere - non ha saputo fornire idoneo supporto probatorio alla propria domanda dal momento che i documenti prodotti (primo fra tutti il contratto sub doc. n. 1) nulla dimostrano in ordine al preteso inadempimento della convenuta e neppure le dichiarazioni del teste rese all'udienza del 9.10.2024 hanno potuto Testimone_1
confermare alcunché in tal senso. Il teste ha confermato che ha voluto Tes_1 Parte_2 anticipare al 4.12.2022 il rientro a casa programmato per l'8.12 seguente, in quanto turbato dagli episodi di bullismo lamentati: ciò non prova alcun inadempimento della convenuta al contratto stipulato.
Deve pertanto rigettarsi la domanda attorea di risoluzione del contratto e così pure la pedissequa richiesta di restituzione in favore di di quanto pagato per Parte_1
l'iscrizione del figlio alla società convenuta.
Sulla domanda di risarcimento del danno da illecito contrattuale
Sempre in via principale parte attrice chiede che venga Controparte_1 condannata “al risarcimento dei danni tutti subiti da e descritti in narrativa, Parte_2
che si quantificano in euro 15.000, ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento da illecito contrattuale ex art. 1218, 1453 e 1228 c.c.”, così riferendosi alla responsabilità contrattuale per inadempimento che nel presente caso si è già esclusa per i motivi di cui sopra.
Anche tale domanda risulta infondata e deve pertanto respingersi per le ragioni già espresse.
6 Si osserva peraltro come parte attrice faccia specifico riferimento a tre articoli del codice civile (l'art. 1218 che stabilisce la responsabilità del debitore per inadempimento, l'art. 1453 che prevede la risoluzione del contratto per inadempimento e l'art. 1228 che riguarda la responsabilità per fatto degli ausiliari) senza tuttavia fornire precisazione - né tantomeno prova - in ordine alla forma di inadempimento contrattuale di cui ritiene responsabile la società convenuta nei diretti confronti di , il che fornisce ulteriore motivo di Parte_2
rigetto della domanda in oggetto.
Sulla domanda di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale
Parte attrice svolge infine domanda di condanna della società convenuta “per la mancata vigilanza dei propri preposti ex art. 2049 c.c. al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, che si quantifica in euro 21.000”.
La domanda risulta infondata e del tutto carente sotto il profilo probatorio.
L'art. 2049 c.c. stabilisce che “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Questo significa che il preponente è responsabile per i danni cagionati da un preposto in una situazione in cui il preposto agisce nell'ambito delle sue incombenze (lavoro, incarico, ecc.) e la sua condotta illecita ha causato danni a terzi.
Pare evidente che la norma invocata da parte attrice non sia applicabile alla fattispecie concreta posto che gli allievi (di cui rimangono peraltro sconosciuti numero ed identità), che si pretende abbiano cagionato danno a , non possono qualificarsi quali Parte_2
preposti della società convenuta considerato che il contratto stipulato con lo non ha Parte_2
dato origine ad un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione ed è improbabile, e comunque indimostrato, che gli altri allievi fossero dipendenti o collaboratori della convenuta.
Non risulta inoltre provato l'evento dannoso che a detta di parte attrice sarebbe costituito da ripetute aggressioni subite da ad opera di altri allievi. Parte_2
Inservibile, in tal senso, è la documentazione fotografica allegata all'atto di citazione sub doc.
n. 3 dal momento che dai fotogrammi di quello che si può solo supporre fosse un file video
7 non si evince alcunchè: il “frame 1” contiene immagini di una stanza, con letto, cestino per le immondizie, scarpe, scrivania, borsone per lo sport ecc., ma non vi è alcun elemento utile all'accertamento del verificarsi degli atti di bullismo lamentati dallo;
il “frame 2” Parte_2
contiene immagini di quelli che appaiono alcuni ragazzi in piedi in una stanza ma non vi è prova della messa in atto di aggressioni fisiche nei confronti di quest'ultimo (di cui peraltro non viene fornita identificazione).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, neppure le dichiarazioni rese dal teste
, convivente di , all'udienza del 9.10.2024 hanno fornito prova di Testimone_1 Parte_1 ciò in quanto la sua testimonianza va qualificata come “de relato actoris”, nel senso che, avendo egli deposto su fatti e circostanze apprese dai soggetti che hanno intentato la causa, la sua testimonianza non assume valore probatorio.
Non vi è prova, infine, neppure del nesso di causalità cui parte attrice non dedica nemmeno un cenno.
Solo nelle note conclusive - e dunque inammissibilmente - parte attrice svolge domanda di risarcimento danni anche ai sensi degli artt. 2043, 2048 e 2059 c.c., sostenendo che che la società convenuta sarebbe responsabile per i fatti illeciti de quibus anche ai sensi delle norme codicistiche da ultimo citate, ma - appunto - non svolge specifica domanda in tal senso (che sarebbe comunque tardiva e di perciò inammissibile) ed, in ogni caso, parimenti alla domanda
(questa sì effettivamente) svolta ai sensi dell'art. 2049 c.c., non fornisce prova di alcuno degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana dedotta (fatto illecito, danno ingiusto, nesso causale, colpevolezza, imputabilità).
Sulla richiesta di ammissione prove
Parte attrice nelle proprie conclusioni insiste per l'ammissione delle prove dedotte in atti e non ammesse.
Anche tale domanda attorea va rigettata.
Si è infatti già proceduto all'assunzione in data 9.10.2024 della prova per testi dedotta tramite escussione dell'unico teste indicato ( ) sui capitoli 3, 4 e 5 ammessi. Testimone_1
8 Gli ulteriori capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice risultano inammissibili poiché documentali (1, 2, 6), irrilevanti (7, 9) e valutativi (6, 8).
Conclusioni e spese di lite
Le domande attoree sono tutte infondate e vanno pertanto respinte.
Nulla può disporsi in ordine alle spese nei confronti della Controparte_1 rimasta contumace poiché la condanna alle spese processuali si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
pertanto la stessa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che non abbia espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. civ.,
Sez. 3, n. 7361 del 14.3.2023).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) rigetta tutte le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2) nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
Vicenza, 30 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Dario Morsiani
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