Articolo 102 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 101Articolo 103
Versione
4 aprile 1941
Art. 102.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101 se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso uno o piu' Enti con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui agli articoli 40, comma secondo, 90 e 100, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennita', la quota di indennita' o di pensione da liquidarsi dal Monte-pensioni a carico dell'Ente viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennita' si detrae il capitale gia' corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale gia' corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Monte-pensioni paga soltanto la quota residuale.
Entrata in vigore il 4 aprile 1941