Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso
Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n.2737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza all'udienza in trattazione scritta ex art 281 sexies cpc dell' 8.04.2025 con assegnazione di termine per note di trattazione fino a tale data
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Massimo Cocco e dall' avv. Maria Lucia Liburdi giusta delega in atti;
Attore opponente
. rappresentata e difesa dall' avv. Pierpaolo CP_1 Pt_2
Lucchese , giusta delega in atti;
Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 670/2021 del 5.04.2021 e notificato in data 9.04.2021
CONCLUSIONI : all' udienza in trattazione scritta dell' 8.04.2025 le parti concludevano e discutevano la causa come da note allegate.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 670/2021, emesso dal Tribunale di Latina il 5.04.2021 nel procedimento R.G. 1749/2021, notificato il 9.04.2021; con il ricorso in monitorio la richiedeva alla Controparte_2 [...]
(d'ora in poi denominata il Parte_1 CP_3 pagamento della somma di €. 14.595,20, oltre spese di procedura, a titolo di “garanzie maturate in forza del contratto di subappalto stipulato in data 23.02.2018”; sostenendo la regolare esecuzione del contratto e la titolarità di un credito – a detta di controparte
– certo, liquido ed esigibile.
Emanato in data 5.04.2021 il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato in data
9.04.2021, con atto d' opposizione regolarmente notificato la Parte_1
eccepiva in via preliminare e pregiudiziale l' incompetenza del giudice adito in monitorio in favore del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale esclusivo previsto in forza dell' art 21 del contratto di subappalto allegato ( all.1) e posto alla base della pretesa monitoria;
sempre in via preliminare, in forza sempre della medesima previsione negoziale, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto la controversia doveva essere devoluta ad arbitri;
nel merito eccepiva l' infondatezza della domanda.
Si costituiva l' opposta resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto chiedendo la reiezione delle pregiudiziali eccezioni di incompetenza territoriale e di improcedibilità della domanda per competenza arbitrale e la conferma nel merito della domanda monitoria.
L' eccezione di incompetenza territoriale è fondata e meritevole di accoglimento stante il chiaro tenore letterale dell' art 21 del contratto di subappalto allegato nel devolvere alla competenza esclusiva del foro di Roma le controversie relative al contratto di subappalto allegato “non compromettibile in arbitri” il riferimento all' esclusività del foro rappresenta una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Ciò posto il contratto nel quale è inserita la suddetta clausola è chiaramente un contratto tra professionisti sicchè non si applica la disciplina consumeristica in merito alla necessità della trattativa individuale delle clausole vessatorie;
inoltre, la fattispecie negoziale non è nemmeno inquadrabile nell' ambito dell' art 1341 c.c. , trattandosi di un contratto di subappalto caratterizzato dalla presenza di specifiche e peculiari richiami alla fattispecie concreta oggetto di accordo, incompatibile con una predisposizione standardizzata e precostituita dello schema negoziale.
Invero, affinchè si possa configurare l'ipotesi contemplata nel 2° co. dell'art. 1341 c.c. in tema di condizioni generali di contratto , non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto . al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti ( Cass. Civ. 03/4241).
Ciò premesso, nella fattispecie al medesimo art 21 richiamato è altresì prevista una clausola arbitrale per le controversie relative al contratto aventi ad oggetto la risoluzione ed esecuzione del rapporto, dunque deve valutarsi se prevalga tale clausola o quelle di previsione in via residuale del foro esclusivo del Tribunale di Roma convenzionalmente previsto per le controversie “non compromettibile in arbitri”.
Sul punto va osservato che, anche in presenza di una clausola arbitrale come nella fattispecie, è in facoltà del ricorrente in monitorio adire l' autorità giudiziaria al fine di ottenere il decreto ingiuntivo atteso che in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo.
Dunque, sarebbe stato onere dell' opposto proporre la domanda monitoria dinanzi al
Tribunale di Roma, rientrando la fattispecie, in ragione dello strumento processuale richiesto per l' adempimento del contratto, tra le controversie “ non compromettibili ad arbitri” ( art 21), e dunque rientranti nella competenza esclusiva del giudice capitolino in forza della suddetta previsione negoziale.
Al più il Tribunale di Roma, qualora fosse stata sollevata la relativa eccezione, avrebbe dovuto dichiarare l' improponibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria e rimettere il merito della controversia al Collegio Arbitrale
Tanto premesso, il decreto ingiuntivo emesso va revocato e va dichiarata l' incompetenza territoriale del Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Roma in forza del richiamato art 21 del contratto d' appalto. Le spese di causa seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta, liquidate come da dispositivo, giusti parametri ex DM 55/2014 come aggiornati tenuto conto dell' attività processuale concretamente espletata.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell' eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma ( foro convenzionale esclusivo) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Termini di legge per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
3) Condanna l' opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in € 255,00 per esborsi documentati ed € 1200,00 per competenze oltre accessori,
4) Così deciso in Latina il 9.04.2025
Sentenza redatta ai sensi dell' art 281 sexies cpc
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI
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