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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1068/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca LICITRA, giusta comparsa di C.F._1
costituzione di uovo difensore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
(originariamente rappr. e dif. dall'Avv. Giulia BATTIATO);
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Maria BISICCHIA, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Disposta la trasmissione egli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta l'opposizione.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13/01/2025 sulle conclusioni ivi precisate, previa assegnazione del termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 (venti) per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 28/01/2021, ha Parte_1
chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal marito CP_1
, con cui aveva contratto matrimonio nella Repubblica di Mauritius in data 18/08/2004
[...]
- regolarmene trascritto presso il Comune di Catania - e dalla cui unione erano nati, a Catania, i figli
(in data 14/05/2005) e (il 05/01/2010). Persona_1 Persona_2
Ha esposto la ricorrente che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi, al punto da compromettere del tutto l'equilibrio familiare, essendo divenuto carico di tensione a causa dei continui litigi dovuti al comportamento del , il quale, già durante i primi anni del CP_2
matrimonio, aveva manifestato segni di nervosismo ed aggressività che, in modo sempre crescente,
si erano trasformati in veri e propri atti di violenza;
ha aggiunto che già a distanza di pochi anni dalla celebrazione delle nozze, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e che durante CP_1
tale periodo lo stesso aveva manifestato i primi comportamenti violenti, anche in presenza dei figli,
al punto da indurre essa ricorrente a sporgere denuncia;
ha precisato, tuttavia, di aver rimesso la la querela a seguito dell'apparente ravvedimento del marito;
ha dedotto che l'armonia auspicata non si era mai concretizzata a causa delle sempre più frequenti condotte minacciose e violente del a
; in particolare, in data 5 ottobre 2020, questi si era accanito con violenza distruttiva CP_1
contro il mobilio di casa, lanciando oggetti contro i figli, tanto da indurre la figlia - e successivamente anche la stessa ricorrente, in quel momento fuori casa - a chiedere l'intervento operativo delle Forze
dell'Ordine per proteggere l'incolumità propria e del fratello;
ha allegato che, per quanto occorso,
aveva sporto formale denuncia al Comando dei Carabinieri – Compagnia di Gravina di Catania e che il marito era stato sottoposto a misure cautelari e rinviato a giudizio nel procedimento penale n.
2 11549/2020 R.G.N.R. - n. 7670/2020 R.G. GIP;
la ricorrente ha infine evidenziato che il marito l'aveva minacciata di morte, anche a mezzo di messaggistica telefonica acquisita dai Carabinieri e a seguito dei fatti succitati, il era in atto sottoposto ad un provvedimento di CP_1
allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente, affermando, alla luce di quanto esposto, l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio, ormai gravemente compromesso per tuti i fatti narrati.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di addebitare la separazione al marito,
di disporre l'affido esclusivo dei figli (allora entrambi minorenni) e a sé, o, in Per_1 Per_2
via gradata, condiviso, con collocamento prevalente presso di sé, nella casa familiare sita in Catania,
via Giuseppe Marcellino n. 4 e conseguente assegnazione del predetto immobile in proprio favore,
limitando il diritto di visita del resistente nei confronti dei figli minori - con modalità protette e/o comunque alla presenza di terzi soggetti - in modo da tutelare questi ultimi ed onerando il marito di corrisponderle la somma di € 300,00 per ciascun figlio, per complessivi € 600,00 mensili, a titolo di contributo indiretto al mantenimento degli stessi, oltre al rimborso in misura pari al 50% delle spese straordinarie;
la ricorrente ha inoltre chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno a titolo di mantenimento personale pari ad € 200,00 mensili, oltre un contributo per le spese di carattere medico – sanitario, con ulteriore onere di pagare integralmente i ratei di rimborso del mutuo ipotecario contratto da entrambi il 19/07/2011 (Repertorio n. 48764 – Raccolta n. 29188)
per l'acquisto della casa familiare nonché del finanziamento, dell'importo di circa € 14.000,00,
acceso nel mese di novembre 2020.
Costituendosi , ha contestato tutto quanto dedotto, respingendo le Controparte_1
accuse di violenza ed imputando alla moglie di svilirlo come padre agli occhi dei figli, di cui ha chiesto l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita del padre, riconoscendo il diritto al mantenimento soltanto in favore dei minori per un importo pari alla somma complessiva di € 500,00 per entrambi, attesa la capacità lavorativa ella moglie, che avrebbe deciso di lasciare il proprio lavoro presso la Casa di Riposo per anziani sita in
3 SC e denominata <> solo in vista dell'udienza di separazione.
All'udienza presidenziale del 19/10/2021, sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzati gli stessi a vivere separatamente, il Presidente f.f., con
Per_ ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 21/10/2021, ha disposto l'affidamento esclusivo di e Per_1
alla madre, collocandoli presso la stessa, assegnandole la casa familiare e delegando al Servizio
[...]
Sociale di Catania gli accertamenti necessari e l'organizzazione di incontri protetti settimanali tra il padre ed i minori;
con la medesima ordinanza è stato posto a carico di l'obbligo di CP_1
versare, in favore della ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 800,00
(€ 600 per i minori ed € 200 per la moglie), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre 50% delle spese straordinarie per i figli, con decorrenza dalla domanda (detratte le somme
medio tempore versate).
Con la comparsa di costituzione per la fase contenziosa, depositata il 18/02/2022, CP_1
ha chiesto, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, la rideterminazione della
[...]
misura del contributo al mantenimento dovuto, la revoca del mantenimento disposto in favore della moglie, evidenziando di essere tenuto al versamento solo del 50% delle rate del mutuo della casa coniugale in comproprietà e chiedendo inoltre di onerare la moglie del pagamento dell'importo di €
481,25 in relazione al prestito contratto per l'acquisto della vettura Ford, in uso esclusivo alla stessa.
Acquisita nelle more del giudizio la nota del Servizio Sociale incaricato, nonché espletato l'ascolto dei minori, stabilito un nuovo calendario di incontri per favorire la ripresa dei rapporti padre-figli, con successiva ordinanza del 19/11/2022 il giudice istruttore ha, tra l'altro, denegato le istanze istruttorie, onerato il Servizio Sociale di Catania di monitorare il nucleo familiare,
verificando l'andamento dei rapporti tra i minori e il padre, ma subordinatamente al gradimento dei minori, onerando entrambe le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi relative alle ultime due annualità.
Quindi, sulla base della documentazione acquisita agli atti la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
4 Ed invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande, va precisato quanto segue.
Va preliminarmente chiarito che la domanda del resistente, volta ad ottenere l'addebito della separazione alla moglie appare inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta, per la prima volta, solo in seno alle note di trattazione scritta depositate il 05/03/2024.
Diversamente, va accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Giova all'uopo ricordare che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (ad es. si consideri Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Bisogna, in definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
5 determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Orbene, nel caso di specie è emerso che l'affectio coniugalis e la convivenza tra i coniugi è
venuta meno a causa delle condotte maltrattanti che il poneva sistematicamente in CP_1
essere ai danni della moglie e dei figli.
Tali condotte, perpetrate alla presenza dei figli minorenni e consistite in reiterate aggressioni verbali e fisiche, in continue minacce di morte rivolte alla moglie, nonché nella violenza esercitata sugli oggetti nel corso dei litigi, con danneggiamento degli arredi e delle suppellettili di casa, hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La messa in atto di tali condotte da parte del resistente ai danni della moglie, emersa dalle deduzioni di parte ricorrente e dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza presidenziale del
19/10/2021, risulta poi accertata dalla sentenza di condanna per i delitti di cui all'art. 572, co. 1 e 2,
c.p., emessa dalla Corte di Appello di Catania, Sezione 2^ Penale, divenuta irrevocabile il
19/05/2023 e depositata in atti, oltre che ribadita dagli operatori del Servizio Sociale incaricato con ordinanza presidenziale.
Orbene, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “Le reiterate violenze fisiche e morali,
inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal
matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause
determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità
al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di
procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del
coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità,
sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C.
ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del
marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo
rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con
l'assoluzione del ricorrente).” (ex multis, Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024).
6 Vi sono ragioni di ritenere che, tra le condotte messe in atto nel tempo dal , quelle CP_1
verificatesi in data 05/10/2020 abbiano costituito causa efficiente dell'intollerabilità della convivenza e abbiano determinato la rottura del consorzio coniugale, essendovi congruenza logico-
temporale tra quanto dichiarato dalle parti in sede presidenziale (entrambi i coniugi hanno dichiarato di essere separati di fatto dal mese di ottobre 2020 e segnatamente, per come precisato dalla ricorrente in quella sede dal 05/10/2020) e quanto dedotto e documentato come in atti (vedasi denunce in atti concernenti i fatti verificatisi in data 05/10/2020, nonché sentenza di condanna in primo grado e sentenza di condanna della Corte di Appello di Catania).
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1
deve essere accolta.
[...]
Parimenti, merita accoglimento la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé
stessa.
Invero, non sussistono ragioni per disattendere quanto disposto sul punto, sia nell'an che nel
quantum, dal giudice in via provvisoria con ordinanza ex art. 708 c.p.c., che ha posto a carico del l'obbligo di versare, in favore della moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la CP_1
somma mensile di € 200,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla domanda (detratte le somme medio tempore versate).
Al riguardo va considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica e costante, le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancanza di adeguati redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
L'art. 156 c.c. nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento,
invero, subordina sì tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri senza aggiungere la locuzione (che si legge invece nel comma 6 dell'art. 5 della legge div.) “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”; tale omessa previsione indice quindi, ad escludere il carattere
7 assistenziale dell'assegno di mantenimento de quo, posto che la separazione tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore di vita pregresso.
E'noto, peraltro, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini dell'attribuzione dell'assegno non comporta la necessità di determinare l'esatto importo dei redditi posseduti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Tanto premesso, va considerata la situazione economica dei coniugi, come emersa dalle rispettive deduzioni e dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 19/10/2021, in base a cui la ricorrente risulta impiegata part-time come OSA presso la struttura Villa Agata di SC, con uno stipendio mensile medio di € 386,00 e un reddito annuo lordo medio di € 5.000,00, mentre il resistente è dipendente della e percepisce un reddito annuo lordo medio di € Parte_2
23.913,59, guadagnando circa € 2.700,00 al mese, comprensivo dell'indennità di trasferta, per cui è
certo che, anche considerando il godimento in via esclusiva della casa familiare (cfr infra), se si escludesse detto contributo, non potrebbe condurre un tenore di vita Parte_1
tendenzialmente rapportabile a quello goduto in regime di convivenza e ciò in conseguenza della disparità reddituale e finanziaria dei due coniugi;
né, vi sono i presupposti per una revisione del
quantum dell'assegno, non essendo intervenuto alcun elemento di novità atto a incidere significativamente sulla originaria disparità economica, sicché l'importo quantificato in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c. appare congruo alla luce delle rispettive condizioni economiche dei coniugi.
Va, invece, rigettata la domanda volta al riconoscimento del 50% delle spese straordinarie per la coniuge, atteso che la previsione del mantenimento straordinario si applica esclusivamente alla prole.
Venendo ai rapporti concernenti la prole, occorre subito evidenziare che, poiché nelle more del
8 giudizio la figlia ha raggiunto la maggiore età, nulla si dispone in ordine all' affidamento, Per_1
e al collocamento.
Quanto al figlio minorenne , la ricorrente ha evidenziato come le condotte maltrattanti Per_2
che il ha posto in essere ai suoi danni, in presenza del figlio, e il contegno palesemente CP_1
inadeguato tenuto dallo stesso, anche nel corso del giudizio, dimostrino la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento esclusivo alla madre;
secondo la ricorrente, infatti,
la ferma volontà del figlio di non coltivare alcun rapporto con il padre, non solo in ragione delle condotte violente poste in essere ai danni della madre, ma anche per via dell'indole aggressiva e offensiva del padre, è significativa dell'incapacità, da parte delle figura paterna, di sostenere il ruolo genitoriale, non essendosi tale figura paterna mai curata di instaurare un rapporto significativo con il figlio minorenne e men che meno di contribuire con assiduità al suo mantenimento.
Orbene, per giurisprudenza costante, in osservanza del diritto del figlio alla bigenitorialità, il regime di affidamento condiviso costituisce la regola generale, mentre la soluzione dell'affidamento esclusivo può essere adottata nei soli casi in cui il condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 ter, c.c.).
Dunque, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso deve risultare nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o di grave impedimento fisico o psichico del genitore, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di assoluta mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tenendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
9 Dunque, l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (Corte Appello Palermo sez.
I, 18/09/2023, n.1602).
Ciò posto, nel caso di specie, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per il rafforzamento del regime già disposto con ordinanza ex art. 708 c.p.c., prevedendo l'affidamento “superesclusivo”
del minore (che consente al singolo genitore affidatario di assumere per il figlio anche le Per_2
decisioni di maggiore interesse) che è fondato e motivato:
- dall'accertamento penale per i fatti commessi dal resistente in danno della ricorrente, che osta all'esercizio condiviso della genitorialità, presupponendo una collaborazione genitoriale che nella fattispecie non può imporsi;
- dal rifiuto del figlio, oggi ormai quindicenne, ad incontrare il padre, per come dallo stesso espresso in sede di audizione all'udienza del 25/05/2022 (dove ha dichiarato, tra l'altro “Con la mamma va
bene, con papà un po' meno, un bel po'. Con lui non ci sentiamo, perché non trovo motivo, non mi
piace stare con lui, si arrabbi spesso con noi. Non ci vediamo con lui da un mese circa. (…) Un po'
è lui che non ci cerca un po' siamo noi che non vogliamo andare. (…) Secondo me papà dovrebbe
essere più calmo. Se lui fosse più calmo lo vedrei volentieri. Io l'ho salutato adesso ma lui non ha
risposto. Al telefono non ci sentiamo, mi manda video su Tik Tok di partite di calcio. Sono
disponibile ad incontrare papà il sabato o la domenica, di settimana devo fare i compiti.”), nonché,
per come ribadito dal Servizio Sociale nella persona dell'Assistente Sociale dott.ssa Anna Crisafulli
(che con relazione del 31/03/2022, acquisita in atti, ha riferito con riguardo ai figli, allora minorenni,
che “nonostante i ripetuti colloqui della scrivente con gli stessi, si registra una forte opposizione ad
incontrare il padre. Gli incontri con l'uomo in modalità protetta come da Vostro incarico, non si
sono potuti effettuare per espressa decisione dei ragazzi che, al momento, non intendono riprendere
10 i rapporti con il congiunto. Durante l'ultimo colloquio degli stessi con la scrivente, hanno ribadito
e sottolineato il carattere violento ed aggressivo dell'uomo nei confronti della madre e per tale
motivo oggi rifiutano ogni contatto. Pur non di meno sostengono che nel futuro potrebbero, qualora
l'uomo si dimostrasse più sensibile,valutare l'opportunità di incontrarlo.”), essendosi solo successivamente registrato un timido miglioramento dei rapporti padre-figlio, per come riferito all'udienza del 03/10/2022 (“L'avvocato Battiato e personalmente la ricorrente rappresentano che
i ragazzi hanno incontrato il padre circa tre o quattro volte;
in particolare, il padre ha frequentato
Per Per_ di più mentre le prime due volte si è rifiutata. Sono usciti assieme circa un mese fa perché
il padre gli ha comprato il cellulare e quella occasione sono andati a mangiare fuori.”);
Gli stessi figli, in sede di ascolto, all'udienza del 25/05/2022 hanno ribadito quanto attestato nella predetta relazione;
segnatamente, la figlia ha dichiarato: “Io ho assistito ai litigi Per_1
avuti con la mamma, ricordo litigi gravi quando ero piccola;
a parole e urla anche di recente
qualche anno fa. (…) Per me se papà vuole iniziare a diventare una persona decente per me è ben
accetta; intendo che deve evitare di ricattare pesantemente, di insultare e di scherzare in maniera
offensiva. Non sono sicura, forse potrei accettarlo, al momento no.”; mentre il figlio ha Per_2
dichiarato “Con la mamma va bene, con papà un po' meno, un bel po'. Con lui non ci sentiamo,
perché non trovo motivo, non mi piace stare con lui, si arrabbi[a] spesso con noi. (…) Con papà
litighiamo molto spesso anche per cose inutili. Secondo me papà dovrebbe essere più calmo. Se lui
fosse più calmo lo vedrei volentieri.”.
- dall'esito del percorso di recupero avviato dal Ramgoolam nel 2021 e proseguito per l'anno successivo, come da relazione redatta dal Dott. , in atti;
Per_3
- non da ultimo, dall'indifferenza e dal disinteresse paterni, che sono continuati e perdurati nel tempo, senza che il abbia mai dimostrato un qualche segno di ravvedimento concreto o CP_1
positivo gesto di cambiamento volto a riallacciare il rapporto né di collaborare con l'odierna ricorrente nella gestione delle scelte di vita quotidiana, più o meno importanti, del minore.
Ritiene, pertanto, il Collegio, che la figura genitoriale paterna sia del tutto inidonea a
11 contribuire allo sviluppo del benessere psico-fisico del minore e che, pertanto, ne debba essere disposto l'affido esclusivo rafforzato alla madre, con collocamento presso quest'ultima, con cui il ragazzo, di fatto, in atto convive e ha sempre convissuto.
Al collocamento prevalente del figlio minorenne presso la madre, consegue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, con i mobili che la arredano e ciò onde consentire al figlio minorenne di mantenere l'habitat domestico. Per_2
Quanto agli eventuali incontri con il padre, ritiene il Collegio che questi vadano affidati all'esclusivo gradimento di , quindicenne prossimo al compimento dei sedici anni e, Per_2
pertanto, ormai avviato a gestire in autonomia le frequentazioni con i genitori, tenuto conto di quanto sopra già evidenziato con riferimento all'audizione del minore e all'esito del percorso di ripresa dei rapporti con il padre, non reputando il Collegio opportuno imporre al ragazzo la frequentazione del genitore non collocatario, sia in ragione del grado di maturità e consapevolezza del minore sia in considerazione della condotta tenuta dalla figura paterna e del conseguente rischio di vittimizzazione secondaria del minore.
In ordine al mantenimento per la prole dovuto dal a titolo di contributo al CP_1
mantenimento degli stessi (che in comparsa conclusionale la ricorrente ha chiesto di elevare a complessivi € 800,00, in ragione di € 400,00 per ciascuno) va innanzitutto premesso che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nella determinazione del contributo di mantenimento da versare in favore dei figli, bisogna rispettare il principio di proporzionalità reddituale dei genitori e ciò “richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore
e al tenore di vita da lui goduto” (Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14760).
Nel caso di specie, alla luce della situazione economica dei coniugi già illustrata, non essendo emersi elementi di novità rispetto a quanto già disposto in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti (ad eccezione della circostanza che il resistente ha smesso di corrispondere le rate del mutuo contratto per la casa coniugale), ritiene il Collegio sia congruo confermare quanto disposto sul punto con ordinanza ex art. 708 c.p.c., e cioè quantificare in € 600,00 mensili (in ragione
12 di € 300,00 per ciascun figlio) l'ammontare dell'assegno dovuto alla ricorrente dal per CP_1
il mantenimento dei figli e (dovendosi presumere l'assenza di colpa di Per_2 Per_1
quest'ultima per non essere ancora economicamente autosufficiente, in considerazione del fatto che la ragazza ha compiuto venti anni e non vi è contestazione sulla circostanza che la stessa non abbia conseguito alcuna indipendenza economica ed anzi, pur volendo proseguire gli studi, per l'annualità
in corso è stata costretta a rinunciare ad iscriversi all'Università, Facoltà di Veterinaria, trattandosi di Corso di Studi con sede fuori Catania e non potendo la madre sostenere le spese necessarie per pagare un alloggio e per comprare i libri di testo), con decorrenza dalla data della domanda, da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Vanno infine dichiarate inammissibili tutte le ulteriori mande volte a onerare il resistente, in via esclusiva, del rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, al rimborso dell'ulteriore finanziamento, per un importo di circa € 14.000,00, acceso nel mese di novembre 2020, nonché alla restituzione alla ricorrente dell'autovettura Ford Focus targata
CP140GT, alla stessa intestata, trattandosi di domande connesse soggette al rito ordinario (laddove l' art. 40 c.p.c., consente il cumulo nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi, soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31-36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. in tal senso
Cass. n. 18870/2014).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura di cui in dispositivo, in favore dell'ER (essendo ammessa al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1068/2021 R.G.:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
in MAURITIUS il 12/03/1968, e , nato in [...] il Controparte_1
13 22/05/1975, che hanno contratto matrimonio a Stato Centrale, PO UI (MAURITIUS) il
18/08/2004;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania,
dove il matrimonio è stato successivamente trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del
D.P.R. n. 396/2000 (atto n. 137, parte 2, serie C, anno 2020);
DICHIARA inammissibile la domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
ACCOGLIE domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
nei confronti di;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni Controparte_1
mese, in favore di la somma mensile di € 200,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento di quest'ultima, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
RIGETTA la domanda di corresponsione del 50% delle spese straordinarie per sé stessa avanzata da
Parte_1
DISPONE l'affidamento super esclusivo (o esclusivo c.d. rafforzato) di , nato Persona_2
a Catania il 05/01/2010, alla madre con collocamento presso Parte_1
quest'ultima;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente Parte_1
DISPONE la regolamentazione degli incontri padre-figlio come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni Controparte_1
mese, in favore di la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per Parte_1
ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne Persona_2
e della figlia maggiorenne somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici Istat, oltre 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda;
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
14 CONDANNA a pagare all'ER le spese del giudizio, che si liquidano Controparte_1
in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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