Articolo 20 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 19Articolo 21
Versione
20 giugno 1990
Art. 20. Sanzioni relative alla denominazione
al confezionamento e alla etichettatura 1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettera c), 8, comma 2, e 9, commi 1 e 3, della presente legge nonche' le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di Parma, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione pecuniaria da un milione a dieci milioni di lire.
2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, puo' essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990
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