Art. 20. Sanzioni relative alla denominazione
al confezionamento e alla etichettatura 1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettera c), 8, comma 2, e 9, commi 1 e 3, della presente legge nonche' le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di Parma, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione pecuniaria da un milione a dieci milioni di lire.
2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, puo' essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.
al confezionamento e alla etichettatura 1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettera c), 8, comma 2, e 9, commi 1 e 3, della presente legge nonche' le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di Parma, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione pecuniaria da un milione a dieci milioni di lire.
2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, puo' essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.