Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02102/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2022, proposto da
AL De VI, rappresentato e difeso dall’avvocato Piero De Stradis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oria, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del diniego di permesso di costruire in sanatoria e fiscalizzazione abuso progetto di accertamento di conformità” (ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, e fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001), comunicato con nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ing. Gaetano Padula, n. prot. 0023493 del 9/12/2021, notificata a mani del ricorrente in pari data;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Oria, alla via Fermi, n. 17 destinato a residenza familiare. Il fabbricato di cui in oggetto è ubicato nel centro abitato e ricade nella zona territoriale omogenea di tipo “B” del vigente programma di fabbricazione del Comune di Oria, senza alcun vincolo di zona paesaggistica.
L’intero fabbricato venne costruito in forza di titoli anteriori al 1963 e successiva edificazione con C.E. n. 105 del 22.05.1984 e, infine, con C.E. n. 148 del 19.07.1988 per ampliamento sia al piano terra che al piano primo. Successivamente, con permesso di costruire n. 280/2002 veniva realizzata la lavanderia a piano secondo, a servizio del piano primo.
Con ordinanza n. 104 del 12.09.2019 il Comune di Oria ingiungeva al ricorrente la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in difformità dalle concessioni edilizie n. 148/1998 e n. 280/2002 presso l’immobile sopra indicato, a seguito di verbale di sopralluogo prot. n. 11825 del 15.07.2019. L’ordinanza indicava che: “ a) L’abitazione al piano primo presenta le seguenti difformità rispetto a quanto autorizzato con concessione edilizia n. 148 del 19.07.1988: - Ampliamento con realizzazione di un vano ripostiglio (dimensioni interne mt 1,90x1,45, altezza 3,00 mt.) e piccolo balcone (dimensioni interne mt 0,90x1,45) posto sul prospetto sulla corte lato retrostante, comportante un aumento di superficie utile di mq. 2,75 e del volume corrispondente stimato di mc. 10,85; - modifiche alle aperture sul prospetto e sui prospetti interni alla corte, frazionamento dell’unità prevista in progetto in due unità immobiliari, modifiche interne nelle tramezzature e nella destinazione d’uso di alcuni locali come si evince dalle planimetrie rilevate. b) I locali realizzati al piano secondo, presentano le seguenti difformità rispetto a quanto autorizzato con concessione edilizia n. 280 del 10.12.2002: - copertura sulla terrazza posta sul lato prospettante via Fermi (dimensioni 3.63x4,68, altezza minima 2,30, altezza massima 2.68) realizzata con pannellature coibentate lamiera poggianti su pilastri in c.a. e in acciaio; - aumento di superficie della terrazza antistante mediante la realizzazione di balcone aggettante sul prospetto delle dimensioni di mt. 0,93x4,91; - aumento di superficie e volume dei locali, per una porzione di lunghezza pari a circa mc. 3,55 per tutta la larghezza dell’unità immobiliare, corrispondente ad un aumento di superficie utile pari a circa mq. 14,80 e del corrispondente volume stimato in circa mc 40,00; - aumento di superficie e volume a mezzo di realizzazione locale ripostiglio accostato rispetto al corpo del vano scala e accessibile dal vano principale (dimensioni interne mt. 1,87x/,40, altezza 2,73 mt.) e in sovrapposizione all’ampliamento non autorizzato del piano terra comportante un aumento di superficie utile di mq. 2,60 e del volume corrispondente stimato di mc. 7,15; - realizzazione di locali deposito sulla superficie terminale del terrazzo posto sul retro (dimensioni interne mt 2,41" x 4,07, altezza media 2,30 mi.) dotati di copertura con pannellature in lamiera grecata, comportante un aumento di superficie utile di circa mq. 9,85 e di volume di circa mc. 23,00, - modifiche, nella quantità e dimensioni, delle aperture su entrambi i prospetti antistante e retrostante; - modifica della destinazione d’uso dei locali riconducibili a una destinazione residenziale; - modifiche interne ”.
In data 09.08.2021 il ricorrente presentava domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria – accertamento di conformità ex art 36 D.P.R. n. 380/2001 e fiscalizzazione degli abusi.
In data 23.11.2021 l’Ufficio tecnico del Comune di Oria, con nota prot. n. 22423, comunicava il preavviso di diniego.
Con nota del 03.12.2021 il ricorrente formulava osservazioni alle motivazioni del preavviso di diniego.
In data 09.12.2021, al ricorrente veniva notificato il diniego recante la seguente motivazione: “ La proposta presentata nelle note con num. di prot. 20785 del 04/11/2021 … non è ammissibile ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001. La normativa, infatti, non prevede la possibilità di subordinare il rilascio del Permesso in sanatoria alla realizzazione di ulteriori interventi che rendano conforme l’opera alle attuali, o alle precedenti, prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ”; inoltre, “ a) il piano secondo dell’immobile in oggetto non è conforme alle prescrizioni imposte della Concessione Edilizia n. 280/2002, pertanto esso risulta essere realizzato in totale difformità dal titolo edilizio. Le condizioni affinché si possa applicare l’art. 34 del DPR n. 380/2001 sono: la qualificazione di parziale difformità dal Permesso di TR (o altro titolo abilitativo) e la oggettiva impossibilità di demolire o ripristinare lo stato dei luoghi assentito. Non è questo il caso di specie: l’immobile a piano secondo è, nella sua interezza, stato realizzato in totale difformità dal titolo abilitativo; l’intervento oggetto di istanza è escluso, quindi, dal campo di azione della fiscalizzazione dell’abuso; b) per quanto riguarda la richiesta di accertamento di conformità dell’abuso, ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001, la condizione di “doppia conformità” urbanistico-edilizia, che deve sussistere sia al momento della realizzazione dell’abuso che al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità. Non è questo il caso di specie: l’altezza utile interna dei volumi tecnici a piano secondo è pari a 2,57 mt., maggiore di quella massima consentita dalle NTA del Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Oria, pari a 2,30 mt. ”.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 come modificato dal cd “decreto semplificazioni” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120) – difetto di istruttoria – carenza/difetto di motivazione – sviamento;
II. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 artt. 31 e 34 violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di sanatoria e sanzioni edilizie – eccesso di potere per presupposti di fatto e di diritto erronei – violazione del principio di affidamento e buona fede del privato – omessa ponderazione e bilanciamento degli interessi coinvolti – ingiustizia manifesta – contraddittorietà – difetto di istruttoria – irragionevolezza – carenza di motivazione – sviamento;
III. violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 artt. 33 e 36, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di sanatoria e sanzioni edilizie – eccesso di potere per presupposti di fatto e di diritto erronei – violazione del principio di affidamento e buona fede del privato – omessa ponderazione e bilanciamento degli interessi coinvolti – ingiustizia manifesta – contraddittorietà – difetto di istruttoria – irragionevolezza – carenza di motivazione – sviamento.
Il Comune di Oria non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta l’omessa confutazione delle osservazioni presentate in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi addotti dall’amministrazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il motivo non merita di essere condiviso.
Il ricorrente con le osservazioni acquisite al prot. n. 23170 del 3 dicembre 2021 ha confermato di aver presentato un’istanza di accertamento di conformità il cui ipotetico accoglimento risulta condizionato all’esecuzione di ulteriori opere edilizie indispensabili a far conseguire all’immobile la conformità carente al momento della domanda ( id est , oltre alle varie demolizioni da eseguire, la realizzazione di un massetto pari a 27 centimetri per tutta la superficie calpestabile del secondo piano).
Il Comune ha puntualmente evidenziato nel diniego definitivo di accertamento di conformità che “ La normativa … non prevede la possibilità di subordinare il rilascio del Permesso in sanatoria alla realizzazione di ulteriori interventi che rendano conforme l’opera alle attuali, o alle precedenti, prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ”, confutando in tal modo le osservazioni del ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, il sig. De VI, muovendo dall’assunto per cui il solo abuso rilevato dal Comune sia costituito dalla superficie/volumetria sovrabbondante della lavanderia sita al secondo piano, sostiene che gli abusi posti in essere esulerebbero dalla previsione dell’art 31 D.P.R. n. 380/2001, rientrando invece, alla stregua dell’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, nella nozione di difformità parziale atteso che l’aumento di volumetria sarebbe modesto se rapportato all’immobile nella sua interezza. Ne conseguirebbe il venir meno della ragione su cui il provvedimento fonda il diniego di fiscalizzazione degli abusi ( id est la totale difformità dal titolo abilitativo).
Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.
In realtà, il Comune di Oria aveva rilevato con riferimento al secondo piano dell’immobile i seguenti abusi: 1) Copertura sulla terrazza posta sul lato prospettante via Fermi (dimensioni 5.63 x 4.68, altezza minima 2.30, altezza massima 2.68) realizzata con pannellature coibentate in lamiera poggianti su pilastri in c.a. e in acciaio; 2) Aumento di superficie della terrazza antistante mediante la realizzazione di balcone aggettante sul prospetto delle dimensioni di mt 0.93 x 4.91; 3) Aumento di superficie e volume dei locali, per una porzione di lunghezza pari a circa mt 3.55 per tutta la larghezza dell’unità immobiliare, corrispondente ad un aumento di superficie utile pari a circa mq 14.80 e del corrispondente volume stimato in circa mc 40.00; 4) Aumento di superficie e volume a mezzo di realizzazione locale ripostiglio accostato rispetto al corpo del vano scala e accessibile dal vano principale (dimensioni interne mt 1.87 x 1.40, altezza 2.73 mt) e in sopraelevazione all’ampliamento non autorizzato del piano terra, comportante un aumento di superficie utile di mq 2.60 e del volume corrispondente stimato di mc 7.15; 5) Realizzazione di locali deposito sulla superficie terminale del terrazzo posto sul retro (dimensioni interne mt 2.41 media x 4.07, altezza media 2.10 mt) dotati di copertura con pannellature in lamiera grecata, comportante un aumento di superficie utile di circa mq 9.85 e di volume di circa mc 23.00; 6) Modifiche, nella quantità e dimensioni, delle aperture su entrambi i prospetti antistante e retrostante; 7) Modifica della destinazione d’uso dei locali riconducibili a una destinazione residenziale; 8) Modifiche interne.
Il concetto di opera parzialmente difforme, richiesto quale presupposto per procedere alla fiscalizzazione degli abusi ex art. 34 D.P.R. n. 380/2001, deve essere individuato per esclusione, facendovi rientrare tutte quelle opere o interventi non riconducibili ai casi di totale difformità, oppure alle ipotesi di variazioni essenziali.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, “ nel ponderare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata della complessiva operazione posta in essere. Ne discende che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 9 aprile 2015 n. 577; TAR Toscana, Sez. III, 30 gennaio 2012 n. 199; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 9 novembre 2009 n. 7053) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 19 agosto 2021, n. 5561). In giurisprudenza è consolidata la posizione per la quale, nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere con riferimento al carattere abusivo delle stesse, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse (Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2021, n. 4142). Deve rilevarsi che “ il presupposto perché una pluralità di interventi edilizi possano essere considerati in maniera unitaria e complessiva al fine di apprezzarne la legittimità, è che oggettivamente esista tra loro un intrinseco collegamento funzionale che ne imponga la valutazione unitaria (Cons. Stato, Sez. V, 12/10/2018, n. 5887) ” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2020, n. 3036; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4919; Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7593).
Gli abusi realizzati al secondo piano dell’immobile, all’esito di una valutazione globale e complessiva degli interventi edilizi dianzi menzionati, avvinti da un intrinseco collegamento funzionale, comportano totale difformità dal titolo edilizio o quantomeno “ variazioni essenziali ”, in quanto nel loro complesso detti interventi hanno determinato una variazione volumetrica ed architettonica dell’immobile in questione; di talché difetta il presupposto richiesto dall’art. 34 D.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del provvedimento favorevole ( id est la parziale difformità degli interventi realizzati dal permesso di costruire).
Con il terzo motivo di ricorso, il sig. De VI deduce che il Comune avrebbe negato la fiscalizzazione degli abusi sul presupposto della mancanza della doppia conformità che era stata intesa solo per il piano primo e per le difformità dello stesso alla concessione edilizia n. 148 del 19.07.1988, mentre la proposta di fiscalizzazione sarebbe stata relativa agli abusi al piano secondo rispetto alla concessione edilizia n. 280/2002. Quindi, il riferimento alla doppia conformità utilizzato dal Comune di Oria per negare la chiesta fiscalizzazione dell’abuso sarebbe inappropriato.
Il motivo è privo di pregio.
Attraverso le osservazioni acquisite al prot. n. 23170 del 3 dicembre 2021, il ricorrente testualmente afferma che “ con l’accoglimento della proposta di cui innanzi, cioè eseguendo il massetto pari a cm 27 per tutta la superficie calpestabile dei vani tecnici e del ripostiglio 3 (Vedi elaborato grafico), si adempie alla “doppia conformità” urbanistica-edilizia ”. Anche dall’elaborato grafico si trae conferma del fatto che al secondo piano dell’immobile vi sono opere per le quali è stata richiesta la sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, non è corretto affermare che il Comune di Oria avrebbe negato la fiscalizzazione degli abusi sul presupposto della mancanza della doppia conformità; piuttosto il Comune ha negato l’accertamento di conformità per difetto della doppia conformità, in quanto “ l’altezza utile interna dei volumi tecnici a piano secondo è pari a 2,57 mt., maggiore di quella massima consentita dalle NTA del Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Oria, pari a 2,30 mt ”. Giova, peraltro, osservare che, per consolidata giurisprudenza, “ il permesso di costruire in sanatoria contenente prescrizioni è in palese contrasto con l’art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 poiché postulerebbe non già la cd. doppia conformità delle opere abusive pretesa dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all’esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, ma, eventualmente, solo alla data futura ed incerta in cui la richiedente avrebbe ottemperato alle prescrizioni ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 8 ottobre 2020, n. 1353; Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8713).
Poiché il ricorrente ha presentato un’istanza di accertamento di conformità il cui ipotetico accoglimento risulta condizionato all’esecuzione di ulteriori opere edilizie indispensabili a far conseguire all’immobile la conformità carente al momento della domanda, è legittimo il diniego di accertamento di conformità opposto dal Comune di Oria.
In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere respinto poiché infondato.
Nulla si dispone in merito alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO