Art. 22. Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche 1. Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi.
2. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.
3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.
4. il bando di concorso indichera' inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.
5. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.
7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonche' la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.
8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento e' soppresso.
Nota all'art. 22:
I bibliotecari, di cui al titolo III del D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) sono i bibliotecari-capo ad esaurimento e i bibliotecari di prima classe ad esaurimento.
2. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.
3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.
4. il bando di concorso indichera' inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.
5. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.
7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonche' la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.
8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono inquadrati nella prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento e' soppresso.
Nota all'art. 22:
I bibliotecari, di cui al titolo III del D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) sono i bibliotecari-capo ad esaurimento e i bibliotecari di prima classe ad esaurimento.