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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1100/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati: Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1100 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
società unipersonale (C.F. e Parte_1 P.IVA_1 partita I.V.A. ) P.IVA_2
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Cardosi e Paolo Kurecska come da procura alle liti originariamente informatica, posta in calce all'atto di citazione in appello e ad esso congiunta ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c. contro
), Controparte_1 CP_2 P.IVA_3
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Farnetani giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello E nei confronti del (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova nr.991/2023 pubblicata in data 15.5.2023.
Conclusioni di parte appellante: Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIFORMARE integralmente la sentenza appellata numero 991/2022 del Tribunale di Padova, del 15.05.2023, pubblicata nella stessa data, non notificata e per l'effetto DICHIARARE il diritto della conchiudente concessionaria a pretendere il pagamento del canone unico patrimoniale alla fattispecie di occupazione dedotta in giudizio ed oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo opposto in primo grado dalla società odierna appellata, e quindi CONFERMARE la validità, l'efficacia, la ritualità e la fondatezza dell'avviso di accertamento notificato dalla conchiudente nell'interesse del di ed infine CONDANNARE in CP_3 CP_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% per entrambi i gradi di giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Conclusioni di parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia respingere l'appello proposto da Pt_2
e confermare la sentenza del Tribunale di Padova, laddove ha
[...]
- Dichiarato la contumacia del;
Controparte_3
- Dichiarato l'illegittimità dell'atto impositivo n. 13944992;
- Dichiarato che non può riscuotere da il canone unico Parte_1 Controparte_1 annuale per l'anno 2022;
- Condannato a restituire ad la somma di € 5.052,00; Parte_1 Controparte_1
- Condannato a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1 nell'importo di € 1.700 per compenso ed € 125 per anticipazioni, oltre 15%, iva e cpa come per legge. Con vittoria di spese e onorari. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ai sensi dell'articolo 32 d.lgs. 01.09.2011 n.150 Controparte_1 proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Padova avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto il Canone Unico Annuale, introdotto dall'articolo 1, commi 816 e ss., legge 27.12.2019, n.160, relativo all'annualità 2022, emesso da
[...]
in nome e per conto del (Atto Parte_1 Controparte_3
n.13944992) e notificato in data 11.10.2022, mediante il quale veniva richiesto alla società odierna appellata il pagamento di complessivi € 5.052,00 a titolo di canone, maggiorato delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27.12.2019. Allegava di essere gestore in house providing (società al 100% controllata dai Comuni soci e per i quali svolge il servizio) del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali Ottimali Bacchiglione e Polesine in attuazione di quanto disposto dall'art. 153 del d.lgs. n.152/2006 avente ad oggetto “Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”, il quale dispone che “1. le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata
pag. 2/10 della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”. Oltre alle infrastrutture affidate in concessione, deduceva di Controparte_1 aver realizzato altri beni funzionali alla gestione del SII in attuazione dei Piani di Ambito approvati dai due Consigli di Bacino, che prevedono la realizzazione di investimenti e manutenzioni straordinarie, che, alla scadenza degli affidamenti, dovrebbero essere trasferiti in proprietà ai Comuni dell'Ambito come previsto dall'art. 14 della convenzione di affidamento stipulata col Consiglio di Bacino, precisamente al punto 14.8.:“ I beni affidati al Gestore, le opere e gli impianti costruiti dopo la stipula della presente Convenzione nonché́ le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione dovranno, al termine dell'affidamento, nell'ipotesi di decadenza o risoluzione del rapporto ovvero riscatto anticipato essere ceduti al Gestore subentrante secondo le modalità previste dalla legge e dalle delibere dell'Autorità̀ Nazionale. Quest'ultimo corrisponderà al Gestore uscente un indennizzo pari al valore residuo dei suddetti beni”. Deduceva che, a differenza della maggior parte dei Comuni soci, che interpretando le norme sopra citate, non avevano preteso il pagamento del Canone Unico previsto dalla legge 160 del 2019 art.1 comma 821 lettere g ed h, il Comune di ha preteso CP_3 il pagamento del suddetto canone. ritiene che detto canone unico non sia dovuto, dovendo trovare Controparte_1 applicazione due fattispecie di esenzione concorrenti, previste:
- dall'art. 1 comma 833 della L.n.160/2019 (analogo al previgente art.49 E del D.Lgs.n.507/1993 in materia di COSAP) che prevede espressamente tra le esenzioni quella della lettera d) ovvero “d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima”;
- dall'art.1 comma 833 della l.n.160/2019 (già prevista dall'art.49 lettera a) del D.Lgs.n.507/1993) che riguarda: “a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione Parte_1
e argomentando sull'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle esenzioni ex adverso invocate, sia quella di natura soggettiva per insuscettibilità di estensione analogica delle fattispecie astratte esonerative, sia quella di natura oggettiva per essere gli impianti affidati in concessione d'uso già di proprietà del comune (mentre la norma pag. 3/10 presuppone la titolarità degli impianti in capo al gestore) e, per quelli realizzati dal gestore, per non essere in alcun modo prevista la devoluzione gratuita a fine rapporto in favore del , condizionata, per contro, al pagamento di una Controparte_3 indennità. Il Comune di restava contumace. CP_3
2. Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale di Padova dichiarava l'illegittimità dell'atto impositivo n. 13944992 e la non debenza del canone unico annuale per l'anno 2022, ritenendo operante l'esenzione oggettiva di cui all'art. 1 comma 833 L.160/2019 d) sulla base delle seguenti argomentazioni:
- gli impianti ricevuti da per la resa del servizio affidato nonché quelli CP_1 dalla stessa realizzati allo stesso scopo sono “adibiti ai servizi pubblici”, trattandosi della gestione del servizio idrico dell'intero territorio comunale;
- gli impianti vengono acquisiti gratuitamente dal in quanto il CP_3 rimborso/indennizzo previsto dall'art. 23 della concessione (“L'EGA individua … il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura”) viene corrisposto non dal Comune ma dal gestore subentrante, che beneficia degli investimenti effettuati da quello precedente e, pertanto, è previsto che ricompensi il predecessore;
- gli impianti vengono trasferiti al e non ad altri enti, in quanto l'art. 172 co. 5 CP_3
D.lgs.n.152/2006, quando dispone che i beni e gli impianti del gestore uscente vengono trasferiti direttamente all' “ente locale concedente” (da individuarsi secondo la resistente Part
nel Consiglio di Bacino Bacchiglione, fa riferimento al trasferimento “fisico” e non giuridico, nel senso che vengono utilizzati dall'ente concedente (Consiglio di Bacino Bacchiglione) ma restano di proprietà del comune e l'art. 14 della convenzione, nel prevedere la “cessione” al gestore subentrante, fa riferimento alla disponibilità materiale degli impianti, che restano, però, in proprietà dell'ente pubblico e non potrebbe essere diversamente, in quanto le due disposizioni si riferiscono sia agli impianti comunali consegnati all'originario gestore che rientrano ex art. 143 d.lgs.152/2006 tra i beni demaniali sia agli impianti costruiti ex novo. 3. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1 contestando l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 1 comma 833 D
[...]
L.160/2019 sulla base dei seguenti argomenti:
- la ratio dell'esenzione, analogamente alla norma previgente in materia di TOSAP di cui all'art. 49 co. 1 E d.lgs. 507/1993 che il CUP è andato a sostituire, è quella di pag. 4/10 introdurre una remunerazione compensativa in favore del soggetto proprietario degli impianti che subisce il depauperamento derivante dalla devoluzione gratuita in favore del comune o della provincia (titolari della pretesa patrimoniale) attraverso l'esenzione dal pagamento della tassa;
- il presupposto è, dunque, che gli impianti siano di titolarità del soggetto occupante e che vi sia devoluzione gratuita;
- parte degli impianti in oggetto non sono di ma di ciascun Comune Controparte_1 facente parte del perimetro amministrativo di cui all'art.
4.4. della Convezione come risulta dall'art. 14 della Convenzione e dallo stesso art. 153 d.lgs. 152/2006, quindi non vi è alcuna devoluzione al ma una restituzione degli impianti all'ente già CP_3 proprietario;
- per gli impianti realizzati dal gestore del servizio nel corso del rapporto non è prevista alcuna devoluzione gratuita, in quanto, ai sensi dell'art. 14.8 della Convezione, è previsto un indennizzo in suo favore e ciò trova conferma nell'art. 14.10 che, in caso di impianti realizzati con fondi e contributi pubblici, prevede un compenso mediante rideterminazione della tariffa;
- in ogni caso, la restituzione non avviene in favore del ma del Consiglio di CP_3
Bacino come confermato dall'art. 30 co.4 della Convenzione che, nei casi di decadenza e risoluzione contrattuale, prevede che, alla cessazione del rapporto, i contratti di utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio saranno trasferiti nella disponibilità dell'Ente d'Ambito, o di altro soggetto dallo stesso indicato. Ripropone, inoltre, l'argomento dell'insussistenza dell'esenzione soggettiva ex art. 1 comma 833 A L.160/2019 – ritenuta assorbita dal giudice di primo grado – a fronte della tassatività dei soggetti esclusi. Si è costituita resistendo al gravame e sostenendo l'applicabilità Controparte_1 tanto dell'esenzione oggettiva quanto, in ogni caso, di quella soggettiva. Quanto all'esenzione oggettiva ex art. 1 comma 833 D L.160/2019 evidenzia che:
- i presupposti sono costituiti dall'essere gli impianti “adibiti a pubblici servizi” e dalla previsione della devoluzione gratuita al a fine rapporto;
CP_3
- per gli impianti costruiti dal Gestore, l'indennizzo previsto dall'art. 14.8 della Convenzione non è a carico del bensì del Gestore subentrante e consiste nel CP_3 pagamento non di un corrispettivo ma del mero rimborso degli ammortamenti residui non ancora effettuati o non ancora recuperati con la tariffa, tenuto conto che i nuovi investimenti del gestore devono essere approvati ai sensi degli artt.9 e 15 dall' CP_4 per cui è certo e predeterminato sia il costo iniziale sia gli ammortamenti annuali recuperati mediante tariffa del SII;
- al termine dell'affidamento gli impianti vengono messi a disposizione del Gestore subentrante, ma vengono trasferiti in proprietà al Comune trattandosi di beni che pag. 5/10 entrano a far parte del demanio comunale ex artt. 822 c.c. e 143 e 172 co. 5 D.lgs.152/2006;
- la convenzione di gestione fa riferimento ai beni “affidati” e richiama la legge che espressamente prevede la concessione in uso gratuito al Gestore dei beni esistenti demaniali afferenti il SII;
- alla scadenza della convenzione il gestore uscente verrà rimborsato unicamente del valore residuo pari all'importo degli ammortamenti residui non ancora effettuati e non ancora recuperati con la tariffa, che non costituisce, dunque, corrispettivo ma mero rimborso dei costi per gli investimenti sostenuti;
- per gli impianti demaniali concessi in uso, la devoluzione è gratuita, in quanto vengono riconsegnati ai Comuni che ne sono già proprietari;
- l'art. 153 d.lgs. 152/2006 prevede che i beni essenziali e strumentali per la gestione del SII siano affidati ai gestori gratuitamente;
- la ratio dell'esenzione va ravvisata nel non far pagare al gestore del servizio pubblico un canone per l'occupazione di beni demaniali effettuata mediante altri beni demaniali o destinati a diventare anch'essi tali senza un vero e proprio corrispettivo per la cessione finale. Quanto all'esenzione oggettiva ex art. 1 comma 833 A L.160/2019, Controparte_1 evidenzia il rapporto di immedesimazione organica con i Comuni, in quanto essa realizza le opere pubbliche non nel proprio interesse, ma in quanto società affidataria in house dei Comuni. Il è rimasto contumace anche in grado di appello. Controparte_3
L'udienza di rimessione della causa in decisione, fissata per il 15.10.2024, è stata rinviata al 25.11.2025 con assegnazione a nuovo relatore.
4. L'appello è fondato. premette che la gestione del SII è avvenuta, in parte, con beni di Controparte_1 proprietà dei Comuni concessi in uso gratuito ex art. 153 D.lgs.152/2006 e, in parte, con beni realizzati dal gestore in attuazione del Piano di Ambito approvato dal Consiglio di Bacino (pag.2 del ricorso introduttivo). In relazione a tale servizio il ha applicato ad Controparte_3 Controparte_1 il Canone Unico Patrimoniale previsto dalla legge 160 del 2019. Si discute se operi nel caso di specie una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 1 comma 833 lett. a) e d). 4.1. Va allora osservato che ai fini della lettera a) rileva unicamente la qualità soggettiva dell'ente e l'esenzione postula che l'occupazione sia fatta proprio da un soggetto esente tra quelli tassativamente individuati dalla norma ovvero “dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
pag. 6/10 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. L'ipotesi di esenzione è di stretta interpretazione (in tal senso è pacifica la Cassazione formatasi in relazione alla analoga fattispecie prevista dall'art. 49 co. 1 A d.lgs. 507/1993, cfr.da ultimo Cass.sez. trib. n.3328 del 10/02/2025) e non può essere estesa al soggetto gestore del servizio, nemmeno laddove si tratti di affidamento in house, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass. sez. trib. n.3636 del 12/02/2025; sez. trib. n.34267 del 24/12/2024) e, dunque, non si configura l'occupazione diretta "da parte del comune" quale soggetto ex lege esente. Quindi, l'esenzione di cui alla art. 1 comma 833 lett. a) non opera nel caso di specie. 4.2. L'art. 1 comma 833 lettera d) prevede l'esenzione dal canone per “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima”. Ai fini della lettera d) rileva che l'occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con propri impianti adibiti al servizio - consistenti nel complesso di attrezzature e macchine necessarie all'impresa concessionaria per lo svolgimento dell'attività - ed il fatto che di essi sia prevista “all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al o alla Provincia al termine della concessione CP_3 medesima” (Cassazione civile sez. trib., 12/09/2012, n.15247 con riferimento alla analoga esenzione precedentemente prevista dall'art. 49 e) D.lgs.507/1993). L'esenzione, infatti, “trova il suo essenziale presupposto nel fatto che, al termine del rapporto concessorio, gli impianti che sono serviti allo svolgimento del pubblico servizio, e che hanno dato luogo ad occupazione di suolo pubblico, restino devoluti definitivamente ad un ente pubblico territoriale (beneficiario del gettito del tributo), sia esso - indifferentemente - un Comune o una Provincia. La ratio di tale previsione normativa è del tutto evidente. Essa risiede, invero, nel fatto che, in conseguenza della pattuizione intercorsa tra concedente e concessionario, viene a cadere - con riferimento al momento finale del rapporto di concessione - il presupposto essenziale per l'applicazione del tributo, costituito dal beneficio arrecato al contribuente dall'occupazione di uno spazio sul suolo pubblico, sottratto così all'uso collettivo” (Cass. sez. trib., n.15247/2012 cit.). Si deve escludere che l'esenzione operi qualora i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio siano già di proprietà dell'ente pubblico (nel caso di specie il comune) e vengano semplicemente concessi in uso e poi restituiti al termine della concessione, perché il presupposto dell'esenzione è che la società concessionaria effettui pag. 7/10 l'occupazione con impianti adibiti al servizio pubblico di sua realizzazione, che, poi, al termine, vengono devoluti gratuitamente al perché non possono essere ceduti CP_3 gratuitamente al beni di cui l'ente pubblico è già proprietario. Quindi, nel caso CP_3 in cui il concessionario si limiti a restituire al beni già di proprietà dell'ente CP_3 pubblico territoriale (oggetto solo di attività di manutenzione nel corso del rapporto) l'esenzione non opera (in tal senso Cass.sez. trib. nr.16866 del 23.6.2025). Né supporta diversa interpretazione il richiamo all'art. 153 d.lgs. 152/2006, che prevede che le infrastrutture idriche di proprietà pubblica siano affidate “in concessione d'uso gratuita” al gestore del servizio idrico integrato, che si riferisce alle infrastrutture di cui all'art. 143 e non all'occupazione delle superfici demaniali, per le quali è prevista l'applicazione del canone ai sensi della L. 160/2019 (la stessa Cassazione, nella sentenza a SU nr.31752 del 5.12.2019, pur relativa a diversa fattispecie, ha sottolineato che un conto sono le infrastrutture di cui all'art. 143 TU Ambiente, altro sono le superfici demaniali occupate da tali infrastrutture cui non può estendersi la gratuità dell'uso delle infrastrutture). Nel caso di specie, è pacifico che il servizio idrico fosse esercitato, all'atto della concessione, mediante infrastrutture di proprietà comunale, tale essendo la stessa prospettazione di , quindi, al più, solo una parte degli impianti adibiti Controparte_1 al SII potrebbero essere oggetto di devoluzione (con esonero semmai parziale, cfr. Cass. sez. trib., 11/05/2017, n.11687). A monte era, dunque, onere dell'opponente, che invoca l'operatività dell'esenzione, innanzitutto provare la realizzazione degli impianti in proprio, mentre CP_1 si è limitata ad affermare di aver realizzato beni funzionali al SII senza
[...] documentarne la realizzazione (come evidenziato anche dall'appellante) né tanto meno produrre l'inventario dei beni che pure è previsto dall'art. 14 della Convenzione oppure i Piani di Ambito in base ai quali afferma essere stati realizzati gli impianti, tenuto conto, peraltro, che l'art. 17 della Convenzione prevede che il Programma di interventi individui “le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti …” (17.1 b). Tuttavia, per verificare l'operatività dell'esenzione, va accertata in concreto la realizzazione, da parte del gestore e nel corso del rapporto, di impianti funzionali al SSII
- idonei a rientrare nella nozione di “impianti” rilevante ai sensi dell'art. 1 co. 833 d) - piuttosto che di mera manutenzione o opere di adeguamento - che resterebbero, invece, irrilevanti per l'operatività dell'esenzione (cfr. Cass.16866/2025 cit. - in quanto solo la realizzazione di “impianti” con determinate caratteristiche e dopo l'inizio del rapporto può integrare il presupposto di applicazione dell'esenzione. E tale profilo appare, invero, assorbente per escludere l'operatività dell'esenzione, in assenza di prova di quanti e quali impianti siano stati realizzati dal gestore.
pag. 8/10 Va, comunque, aggiunto che l'esenzione di cui all'art. 1 co. 833 d) prevede che la devoluzione, che deve essere gratuita, sia prevista “all'atto della concessione o successivamente” e, trattandosi di una eccezione alla ordinaria onerosità del canone, tale devoluzione, ove sussistente, deve essere chiaramente espressa, mentre, nel caso di specie, la Convenzione di gestione non prevede alcuna devoluzione – tantomeno gratuita - al comune, disciplinando unicamente le modalità di trasferimento dei beni tra gestore uscente e gestore subentrante. La prova della devoluzione viene invocata da richiamando gli Controparte_1 artt.151 co. 2 lett.m e 172 co. 5 TU Ambiente, che prevedono l'obbligo di disciplinare nella convenzione la restituzione di opere e impianti anche tenendo conto delle previsioni degli artt.143 e 158 Tu Ambiente e il trasferimento di beni e impianti del gestore uscente all'ente locale. Tuttavia, si osserva che l'art. 151 co. 2 lett m, nell'individuare il contenuto obbligatorio delle convenzioni di affidamento, non indica le modalità di restituzione né il destinatario e il riferimento all'art. 143 richiama semplicemente il regime demaniale cui sono sottoposte le infrastrutture di proprietà pubblica. L'art. 172 co. 5, che prevede il trasferimento di beni e impianti del gestore uscente all'ente locale concedente “nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione”, si riferisce unicamente alle “gestioni esistenti” e fa riferimento ai beni e agli impianti delle imprese già concessionarie (ed è funzionale a predisporre, da parte dell'ente locale, la concessione d'uso gratuita di tali beni ex art. 153, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato) e, comunque, rimanda, ancora una volta, per le modalità alla convenzione. Ne consegue che anche dalla legislazione primaria non si ricava l'automatica devoluzione, ancor meno gratuita, all'ente pubblico degli impianti che il gestore dovesse, in ipotesi, acquisire in proprietà o realizzare in proprio durante la gestione. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenendo conto della natura esclusivamente documentale della causa che verte unicamente sull'interpretazione della normativa di riferimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova nr.991/2023 pubblicata in data 15.5.2023 rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di accertamento emesso da Controparte_1 [...]
in nome e per conto del Parte_1 Controparte_3
(Atto n.13944992);
2. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 1700,00 per pag. 9/10 compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge 3. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 174,00 per spese esenti ed euro 1900,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1100/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati: Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1100 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
società unipersonale (C.F. e Parte_1 P.IVA_1 partita I.V.A. ) P.IVA_2
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Cardosi e Paolo Kurecska come da procura alle liti originariamente informatica, posta in calce all'atto di citazione in appello e ad esso congiunta ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c. contro
), Controparte_1 CP_2 P.IVA_3
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Farnetani giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello E nei confronti del (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova nr.991/2023 pubblicata in data 15.5.2023.
Conclusioni di parte appellante: Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIFORMARE integralmente la sentenza appellata numero 991/2022 del Tribunale di Padova, del 15.05.2023, pubblicata nella stessa data, non notificata e per l'effetto DICHIARARE il diritto della conchiudente concessionaria a pretendere il pagamento del canone unico patrimoniale alla fattispecie di occupazione dedotta in giudizio ed oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo opposto in primo grado dalla società odierna appellata, e quindi CONFERMARE la validità, l'efficacia, la ritualità e la fondatezza dell'avviso di accertamento notificato dalla conchiudente nell'interesse del di ed infine CONDANNARE in CP_3 CP_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% per entrambi i gradi di giudizio, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Conclusioni di parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia respingere l'appello proposto da Pt_2
e confermare la sentenza del Tribunale di Padova, laddove ha
[...]
- Dichiarato la contumacia del;
Controparte_3
- Dichiarato l'illegittimità dell'atto impositivo n. 13944992;
- Dichiarato che non può riscuotere da il canone unico Parte_1 Controparte_1 annuale per l'anno 2022;
- Condannato a restituire ad la somma di € 5.052,00; Parte_1 Controparte_1
- Condannato a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1 nell'importo di € 1.700 per compenso ed € 125 per anticipazioni, oltre 15%, iva e cpa come per legge. Con vittoria di spese e onorari. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ai sensi dell'articolo 32 d.lgs. 01.09.2011 n.150 Controparte_1 proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Padova avverso l'avviso di accertamento avente ad oggetto il Canone Unico Annuale, introdotto dall'articolo 1, commi 816 e ss., legge 27.12.2019, n.160, relativo all'annualità 2022, emesso da
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in nome e per conto del (Atto Parte_1 Controparte_3
n.13944992) e notificato in data 11.10.2022, mediante il quale veniva richiesto alla società odierna appellata il pagamento di complessivi € 5.052,00 a titolo di canone, maggiorato delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 27.12.2019. Allegava di essere gestore in house providing (società al 100% controllata dai Comuni soci e per i quali svolge il servizio) del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali Ottimali Bacchiglione e Polesine in attuazione di quanto disposto dall'art. 153 del d.lgs. n.152/2006 avente ad oggetto “Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”, il quale dispone che “1. le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata
pag. 2/10 della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”. Oltre alle infrastrutture affidate in concessione, deduceva di Controparte_1 aver realizzato altri beni funzionali alla gestione del SII in attuazione dei Piani di Ambito approvati dai due Consigli di Bacino, che prevedono la realizzazione di investimenti e manutenzioni straordinarie, che, alla scadenza degli affidamenti, dovrebbero essere trasferiti in proprietà ai Comuni dell'Ambito come previsto dall'art. 14 della convenzione di affidamento stipulata col Consiglio di Bacino, precisamente al punto 14.8.:“ I beni affidati al Gestore, le opere e gli impianti costruiti dopo la stipula della presente Convenzione nonché́ le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione dovranno, al termine dell'affidamento, nell'ipotesi di decadenza o risoluzione del rapporto ovvero riscatto anticipato essere ceduti al Gestore subentrante secondo le modalità previste dalla legge e dalle delibere dell'Autorità̀ Nazionale. Quest'ultimo corrisponderà al Gestore uscente un indennizzo pari al valore residuo dei suddetti beni”. Deduceva che, a differenza della maggior parte dei Comuni soci, che interpretando le norme sopra citate, non avevano preteso il pagamento del Canone Unico previsto dalla legge 160 del 2019 art.1 comma 821 lettere g ed h, il Comune di ha preteso CP_3 il pagamento del suddetto canone. ritiene che detto canone unico non sia dovuto, dovendo trovare Controparte_1 applicazione due fattispecie di esenzione concorrenti, previste:
- dall'art. 1 comma 833 della L.n.160/2019 (analogo al previgente art.49 E del D.Lgs.n.507/1993 in materia di COSAP) che prevede espressamente tra le esenzioni quella della lettera d) ovvero “d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima”;
- dall'art.1 comma 833 della l.n.160/2019 (già prevista dall'art.49 lettera a) del D.Lgs.n.507/1993) che riguarda: “a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione Parte_1
e argomentando sull'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle esenzioni ex adverso invocate, sia quella di natura soggettiva per insuscettibilità di estensione analogica delle fattispecie astratte esonerative, sia quella di natura oggettiva per essere gli impianti affidati in concessione d'uso già di proprietà del comune (mentre la norma pag. 3/10 presuppone la titolarità degli impianti in capo al gestore) e, per quelli realizzati dal gestore, per non essere in alcun modo prevista la devoluzione gratuita a fine rapporto in favore del , condizionata, per contro, al pagamento di una Controparte_3 indennità. Il Comune di restava contumace. CP_3
2. Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale di Padova dichiarava l'illegittimità dell'atto impositivo n. 13944992 e la non debenza del canone unico annuale per l'anno 2022, ritenendo operante l'esenzione oggettiva di cui all'art. 1 comma 833 L.160/2019 d) sulla base delle seguenti argomentazioni:
- gli impianti ricevuti da per la resa del servizio affidato nonché quelli CP_1 dalla stessa realizzati allo stesso scopo sono “adibiti ai servizi pubblici”, trattandosi della gestione del servizio idrico dell'intero territorio comunale;
- gli impianti vengono acquisiti gratuitamente dal in quanto il CP_3 rimborso/indennizzo previsto dall'art. 23 della concessione (“L'EGA individua … il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura”) viene corrisposto non dal Comune ma dal gestore subentrante, che beneficia degli investimenti effettuati da quello precedente e, pertanto, è previsto che ricompensi il predecessore;
- gli impianti vengono trasferiti al e non ad altri enti, in quanto l'art. 172 co. 5 CP_3
D.lgs.n.152/2006, quando dispone che i beni e gli impianti del gestore uscente vengono trasferiti direttamente all' “ente locale concedente” (da individuarsi secondo la resistente Part
nel Consiglio di Bacino Bacchiglione, fa riferimento al trasferimento “fisico” e non giuridico, nel senso che vengono utilizzati dall'ente concedente (Consiglio di Bacino Bacchiglione) ma restano di proprietà del comune e l'art. 14 della convenzione, nel prevedere la “cessione” al gestore subentrante, fa riferimento alla disponibilità materiale degli impianti, che restano, però, in proprietà dell'ente pubblico e non potrebbe essere diversamente, in quanto le due disposizioni si riferiscono sia agli impianti comunali consegnati all'originario gestore che rientrano ex art. 143 d.lgs.152/2006 tra i beni demaniali sia agli impianti costruiti ex novo. 3. Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1 contestando l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 1 comma 833 D
[...]
L.160/2019 sulla base dei seguenti argomenti:
- la ratio dell'esenzione, analogamente alla norma previgente in materia di TOSAP di cui all'art. 49 co. 1 E d.lgs. 507/1993 che il CUP è andato a sostituire, è quella di pag. 4/10 introdurre una remunerazione compensativa in favore del soggetto proprietario degli impianti che subisce il depauperamento derivante dalla devoluzione gratuita in favore del comune o della provincia (titolari della pretesa patrimoniale) attraverso l'esenzione dal pagamento della tassa;
- il presupposto è, dunque, che gli impianti siano di titolarità del soggetto occupante e che vi sia devoluzione gratuita;
- parte degli impianti in oggetto non sono di ma di ciascun Comune Controparte_1 facente parte del perimetro amministrativo di cui all'art.
4.4. della Convezione come risulta dall'art. 14 della Convenzione e dallo stesso art. 153 d.lgs. 152/2006, quindi non vi è alcuna devoluzione al ma una restituzione degli impianti all'ente già CP_3 proprietario;
- per gli impianti realizzati dal gestore del servizio nel corso del rapporto non è prevista alcuna devoluzione gratuita, in quanto, ai sensi dell'art. 14.8 della Convezione, è previsto un indennizzo in suo favore e ciò trova conferma nell'art. 14.10 che, in caso di impianti realizzati con fondi e contributi pubblici, prevede un compenso mediante rideterminazione della tariffa;
- in ogni caso, la restituzione non avviene in favore del ma del Consiglio di CP_3
Bacino come confermato dall'art. 30 co.4 della Convenzione che, nei casi di decadenza e risoluzione contrattuale, prevede che, alla cessazione del rapporto, i contratti di utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio saranno trasferiti nella disponibilità dell'Ente d'Ambito, o di altro soggetto dallo stesso indicato. Ripropone, inoltre, l'argomento dell'insussistenza dell'esenzione soggettiva ex art. 1 comma 833 A L.160/2019 – ritenuta assorbita dal giudice di primo grado – a fronte della tassatività dei soggetti esclusi. Si è costituita resistendo al gravame e sostenendo l'applicabilità Controparte_1 tanto dell'esenzione oggettiva quanto, in ogni caso, di quella soggettiva. Quanto all'esenzione oggettiva ex art. 1 comma 833 D L.160/2019 evidenzia che:
- i presupposti sono costituiti dall'essere gli impianti “adibiti a pubblici servizi” e dalla previsione della devoluzione gratuita al a fine rapporto;
CP_3
- per gli impianti costruiti dal Gestore, l'indennizzo previsto dall'art. 14.8 della Convenzione non è a carico del bensì del Gestore subentrante e consiste nel CP_3 pagamento non di un corrispettivo ma del mero rimborso degli ammortamenti residui non ancora effettuati o non ancora recuperati con la tariffa, tenuto conto che i nuovi investimenti del gestore devono essere approvati ai sensi degli artt.9 e 15 dall' CP_4 per cui è certo e predeterminato sia il costo iniziale sia gli ammortamenti annuali recuperati mediante tariffa del SII;
- al termine dell'affidamento gli impianti vengono messi a disposizione del Gestore subentrante, ma vengono trasferiti in proprietà al Comune trattandosi di beni che pag. 5/10 entrano a far parte del demanio comunale ex artt. 822 c.c. e 143 e 172 co. 5 D.lgs.152/2006;
- la convenzione di gestione fa riferimento ai beni “affidati” e richiama la legge che espressamente prevede la concessione in uso gratuito al Gestore dei beni esistenti demaniali afferenti il SII;
- alla scadenza della convenzione il gestore uscente verrà rimborsato unicamente del valore residuo pari all'importo degli ammortamenti residui non ancora effettuati e non ancora recuperati con la tariffa, che non costituisce, dunque, corrispettivo ma mero rimborso dei costi per gli investimenti sostenuti;
- per gli impianti demaniali concessi in uso, la devoluzione è gratuita, in quanto vengono riconsegnati ai Comuni che ne sono già proprietari;
- l'art. 153 d.lgs. 152/2006 prevede che i beni essenziali e strumentali per la gestione del SII siano affidati ai gestori gratuitamente;
- la ratio dell'esenzione va ravvisata nel non far pagare al gestore del servizio pubblico un canone per l'occupazione di beni demaniali effettuata mediante altri beni demaniali o destinati a diventare anch'essi tali senza un vero e proprio corrispettivo per la cessione finale. Quanto all'esenzione oggettiva ex art. 1 comma 833 A L.160/2019, Controparte_1 evidenzia il rapporto di immedesimazione organica con i Comuni, in quanto essa realizza le opere pubbliche non nel proprio interesse, ma in quanto società affidataria in house dei Comuni. Il è rimasto contumace anche in grado di appello. Controparte_3
L'udienza di rimessione della causa in decisione, fissata per il 15.10.2024, è stata rinviata al 25.11.2025 con assegnazione a nuovo relatore.
4. L'appello è fondato. premette che la gestione del SII è avvenuta, in parte, con beni di Controparte_1 proprietà dei Comuni concessi in uso gratuito ex art. 153 D.lgs.152/2006 e, in parte, con beni realizzati dal gestore in attuazione del Piano di Ambito approvato dal Consiglio di Bacino (pag.2 del ricorso introduttivo). In relazione a tale servizio il ha applicato ad Controparte_3 Controparte_1 il Canone Unico Patrimoniale previsto dalla legge 160 del 2019. Si discute se operi nel caso di specie una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 1 comma 833 lett. a) e d). 4.1. Va allora osservato che ai fini della lettera a) rileva unicamente la qualità soggettiva dell'ente e l'esenzione postula che l'occupazione sia fatta proprio da un soggetto esente tra quelli tassativamente individuati dalla norma ovvero “dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
pag. 6/10 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”. L'ipotesi di esenzione è di stretta interpretazione (in tal senso è pacifica la Cassazione formatasi in relazione alla analoga fattispecie prevista dall'art. 49 co. 1 A d.lgs. 507/1993, cfr.da ultimo Cass.sez. trib. n.3328 del 10/02/2025) e non può essere estesa al soggetto gestore del servizio, nemmeno laddove si tratti di affidamento in house, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass. sez. trib. n.3636 del 12/02/2025; sez. trib. n.34267 del 24/12/2024) e, dunque, non si configura l'occupazione diretta "da parte del comune" quale soggetto ex lege esente. Quindi, l'esenzione di cui alla art. 1 comma 833 lett. a) non opera nel caso di specie. 4.2. L'art. 1 comma 833 lettera d) prevede l'esenzione dal canone per “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima”. Ai fini della lettera d) rileva che l'occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con propri impianti adibiti al servizio - consistenti nel complesso di attrezzature e macchine necessarie all'impresa concessionaria per lo svolgimento dell'attività - ed il fatto che di essi sia prevista “all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al o alla Provincia al termine della concessione CP_3 medesima” (Cassazione civile sez. trib., 12/09/2012, n.15247 con riferimento alla analoga esenzione precedentemente prevista dall'art. 49 e) D.lgs.507/1993). L'esenzione, infatti, “trova il suo essenziale presupposto nel fatto che, al termine del rapporto concessorio, gli impianti che sono serviti allo svolgimento del pubblico servizio, e che hanno dato luogo ad occupazione di suolo pubblico, restino devoluti definitivamente ad un ente pubblico territoriale (beneficiario del gettito del tributo), sia esso - indifferentemente - un Comune o una Provincia. La ratio di tale previsione normativa è del tutto evidente. Essa risiede, invero, nel fatto che, in conseguenza della pattuizione intercorsa tra concedente e concessionario, viene a cadere - con riferimento al momento finale del rapporto di concessione - il presupposto essenziale per l'applicazione del tributo, costituito dal beneficio arrecato al contribuente dall'occupazione di uno spazio sul suolo pubblico, sottratto così all'uso collettivo” (Cass. sez. trib., n.15247/2012 cit.). Si deve escludere che l'esenzione operi qualora i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio siano già di proprietà dell'ente pubblico (nel caso di specie il comune) e vengano semplicemente concessi in uso e poi restituiti al termine della concessione, perché il presupposto dell'esenzione è che la società concessionaria effettui pag. 7/10 l'occupazione con impianti adibiti al servizio pubblico di sua realizzazione, che, poi, al termine, vengono devoluti gratuitamente al perché non possono essere ceduti CP_3 gratuitamente al beni di cui l'ente pubblico è già proprietario. Quindi, nel caso CP_3 in cui il concessionario si limiti a restituire al beni già di proprietà dell'ente CP_3 pubblico territoriale (oggetto solo di attività di manutenzione nel corso del rapporto) l'esenzione non opera (in tal senso Cass.sez. trib. nr.16866 del 23.6.2025). Né supporta diversa interpretazione il richiamo all'art. 153 d.lgs. 152/2006, che prevede che le infrastrutture idriche di proprietà pubblica siano affidate “in concessione d'uso gratuita” al gestore del servizio idrico integrato, che si riferisce alle infrastrutture di cui all'art. 143 e non all'occupazione delle superfici demaniali, per le quali è prevista l'applicazione del canone ai sensi della L. 160/2019 (la stessa Cassazione, nella sentenza a SU nr.31752 del 5.12.2019, pur relativa a diversa fattispecie, ha sottolineato che un conto sono le infrastrutture di cui all'art. 143 TU Ambiente, altro sono le superfici demaniali occupate da tali infrastrutture cui non può estendersi la gratuità dell'uso delle infrastrutture). Nel caso di specie, è pacifico che il servizio idrico fosse esercitato, all'atto della concessione, mediante infrastrutture di proprietà comunale, tale essendo la stessa prospettazione di , quindi, al più, solo una parte degli impianti adibiti Controparte_1 al SII potrebbero essere oggetto di devoluzione (con esonero semmai parziale, cfr. Cass. sez. trib., 11/05/2017, n.11687). A monte era, dunque, onere dell'opponente, che invoca l'operatività dell'esenzione, innanzitutto provare la realizzazione degli impianti in proprio, mentre CP_1 si è limitata ad affermare di aver realizzato beni funzionali al SII senza
[...] documentarne la realizzazione (come evidenziato anche dall'appellante) né tanto meno produrre l'inventario dei beni che pure è previsto dall'art. 14 della Convenzione oppure i Piani di Ambito in base ai quali afferma essere stati realizzati gli impianti, tenuto conto, peraltro, che l'art. 17 della Convenzione prevede che il Programma di interventi individui “le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti …” (17.1 b). Tuttavia, per verificare l'operatività dell'esenzione, va accertata in concreto la realizzazione, da parte del gestore e nel corso del rapporto, di impianti funzionali al SSII
- idonei a rientrare nella nozione di “impianti” rilevante ai sensi dell'art. 1 co. 833 d) - piuttosto che di mera manutenzione o opere di adeguamento - che resterebbero, invece, irrilevanti per l'operatività dell'esenzione (cfr. Cass.16866/2025 cit. - in quanto solo la realizzazione di “impianti” con determinate caratteristiche e dopo l'inizio del rapporto può integrare il presupposto di applicazione dell'esenzione. E tale profilo appare, invero, assorbente per escludere l'operatività dell'esenzione, in assenza di prova di quanti e quali impianti siano stati realizzati dal gestore.
pag. 8/10 Va, comunque, aggiunto che l'esenzione di cui all'art. 1 co. 833 d) prevede che la devoluzione, che deve essere gratuita, sia prevista “all'atto della concessione o successivamente” e, trattandosi di una eccezione alla ordinaria onerosità del canone, tale devoluzione, ove sussistente, deve essere chiaramente espressa, mentre, nel caso di specie, la Convenzione di gestione non prevede alcuna devoluzione – tantomeno gratuita - al comune, disciplinando unicamente le modalità di trasferimento dei beni tra gestore uscente e gestore subentrante. La prova della devoluzione viene invocata da richiamando gli Controparte_1 artt.151 co. 2 lett.m e 172 co. 5 TU Ambiente, che prevedono l'obbligo di disciplinare nella convenzione la restituzione di opere e impianti anche tenendo conto delle previsioni degli artt.143 e 158 Tu Ambiente e il trasferimento di beni e impianti del gestore uscente all'ente locale. Tuttavia, si osserva che l'art. 151 co. 2 lett m, nell'individuare il contenuto obbligatorio delle convenzioni di affidamento, non indica le modalità di restituzione né il destinatario e il riferimento all'art. 143 richiama semplicemente il regime demaniale cui sono sottoposte le infrastrutture di proprietà pubblica. L'art. 172 co. 5, che prevede il trasferimento di beni e impianti del gestore uscente all'ente locale concedente “nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione”, si riferisce unicamente alle “gestioni esistenti” e fa riferimento ai beni e agli impianti delle imprese già concessionarie (ed è funzionale a predisporre, da parte dell'ente locale, la concessione d'uso gratuita di tali beni ex art. 153, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato) e, comunque, rimanda, ancora una volta, per le modalità alla convenzione. Ne consegue che anche dalla legislazione primaria non si ricava l'automatica devoluzione, ancor meno gratuita, all'ente pubblico degli impianti che il gestore dovesse, in ipotesi, acquisire in proprietà o realizzare in proprio durante la gestione. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenendo conto della natura esclusivamente documentale della causa che verte unicamente sull'interpretazione della normativa di riferimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova nr.991/2023 pubblicata in data 15.5.2023 rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di accertamento emesso da Controparte_1 [...]
in nome e per conto del Parte_1 Controparte_3
(Atto n.13944992);
2. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 1700,00 per pag. 9/10 compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge 3. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 174,00 per spese esenti ed euro 1900,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Elena Garbo Caterina Passarelli
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