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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.266/2024
Oggi 07/05/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Dagostini;
per la parte resistente l'avv. Gerin.
L'avv. Dagostini discute oralmente la causa e rileva che la posizione dell' è in contrasto con le proprie linee guida. CP_1
L'avv. Gerin discute oralmente la causa ed evidenzia che l'uso del mezzo privato deve essere necessitato, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 266/2024 R.L. promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Ileana Dagostini;
ricorrente contro
Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonella Gerin;
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o CP_1
equivalente - altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare che la ricorrente ha Parte_1
diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere indennizzabile dall' - Sede di , in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l' - Sede di , in persona CP_1 CP_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
2 ricorrente dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere e, in particolare, al pagamento delle indennità per inabilità temporanea per i giorni di assenza dal lavoro (13.10.2023-26.2.2024) o almeno per tutto il periodo riconosciuto dallo stesso istituto (13.10.2023-27.1.2024) nonché al pagamento dell'indennizzo e/o rendita per danno biologico per inabilità permanente in relazione ai postumi e nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU, oltre a sostenende spese mediche, interessi
e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
in ogni caso, condannare
l' - Sede di , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2
tempore, alla rifusione dei compensi e delle spese, anche forfetarie, di lite”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettarsi le domande tutte di parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso: rigettarsi la domanda di condanna dell' al versamento CP_2
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, in quanto emolumenti non cumulabili tra loro”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 18.6.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di , esponendo di CP_2
lavorare come infermiera alle dipendenze dell
[...]
a tempo indeterminato, dal Controparte_3
23.2.1996, e di prestare servizio presso l'Ospedale di Cattinara di CP_2
con turno giornaliero 8:00-15.30.
2. Nella mattina del 13.10.2023 era rimasta vittima di un grave incidente, in quanto mentre si trovava a percorrere in sella a un motoveicolo Vespa
Piaggio cc. 124 la strada di Fiume con direzione Ospedale di Cattinara
3 era stata travolta da un capriolo che l'aveva fatta rovinare a terra, causandole varie fratture, anche scomposte, alla spalla e al bacino, nonché trauma cranico facciale e policontusioni.
3. Era seguita richiesta di indennizzo all' , il quale aveva tuttavia CP_1
rigettato la richiesta in quanto l'infortunio si era verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso era stato ritenuto non necessitato.
4. Tanto premesso, la ricorrente rilevava che l'uso del mezzo privato era nel caso di specie realmente necessario, in quanto l'impiego dei mezzi pubblici elevava la durata del percorso ad almeno 40-50 minuti, cioè al triplo di tempo rispetto all'uso del veicolo privato (10-15 minuti); un tanto significava che tra andata e ritorno vi sarebbe stato un dispendio di tempo giornaliero di circa 1 ora e 30 minuti, anziché quello, significativamente inferiore, di circa 20 minuti. Riferiva inoltre che la scelta del mezzo privato si rivelava come necessitata anche alla luce delle esigenze famigliari, vista la presenza di tre figli ancora studenti e di un coniuge medico responsabile dell'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'Ospedale di Cattinara con orario di servizio del tutto variabile a seconda delle emergenze del reparto.
5. In definitiva le provvidenze dovevano esserle riconosciute in CP_1
ragione della considerevole distanza (6/7 km) e altitudine (300 m) del luogo di lavoro dall'abitazione che rendeva impraticabile il percorso a piedi o in bicicletta, del rilevante risparmio di tempo derivante dall'uso del mezzo privato (circa 1 h), delle comprovate esigenze umane e familiari.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , evidenziando la correttezza del proprio CP_1
operato. Rilevava in particolare l che l'uso del mezzo privato, CP_1
ancorché potesse considerarsi “comodo” per l'Assicurato, non poteva
4 ritenersi necessitato e ciò in quanto sussisteva un'ampia rete del trasporto pubblico locale a servizio del tragitto casa lavoro. Il risparmio di tempo era di gran lunga inferiore all'ora per singolo tragitto, la distanza a piedi per raggiungere la fermata era inferiore al km ed in particolare la prima fermata utile vicino casa della ricorrente distava 160 metri e quella vicina al posto di lavoro distava 48 metri, percorribili a piedi in brevissimo tempo, e le esigenze familiari palesate, tenuto conto dell'età dei figli alla data del sinistro (20, 23 e 25 anni) non erano tali da rendere l'uso del mezzo privato necessitato.
7. La causa veniva decisa all'udienza del 7.5.2025 senza adempimenti istruttori ulteriori rispetto all'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
9. In materia di infortuni sul lavoro, l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n.
38, ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio “in itinere”, inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124. Dispone l'art 2 c. 3 del DPR 1124/1965 che: “..salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si
5 intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”. La norma è chiara nell'individuare i casi di esclusione della copertura assicurativa, riconducendoli sostanzialmente alle ipotesi di c.d. rischio elettivo, ossia alla assenza di "necessità" di tenere il comportamento da cui è scaturito l'evento lesivo: uso non necessitato del mezzo privato, interruzioni o deviazioni del normale percorso non necessitate, violazioni abnormi del codice della strada.
10. La giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass., nr. 7612/2001, Cass. nr. 10162/2001; Cass. nr. 10750/2001), ha affermato che l'uso del mezzo privato può dirsi necessitato qualora sia accertato che l'uso del mezzo pubblico avrebbe comportato rilevanti disagi. Tali disagi possono essere connessi con l'attività lavorativa (e riguardano in specie la non tempestività della presenza del lavoratore sul luogo di lavoro), ma anche avere carattere familiare o personale (quali un prolungamento oltre misura dell'assenza del lavoratore medesimo dalla famiglia). Per quanto riguarda in particolare l'incidente stradale occorso al lavoratore che utilizzi per recarsi al lavoro (e per ritornare a casa) il mezzo privato, la
Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che la sua indennizzabilità postula: “a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisse, per l'infortunato, l'iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la
6 sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili, nella loro immediatezza temporale, con la seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto, alla luce del principio di cui all'art. 16 Cost., della possibilità di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro purché la distanza fra tali luoghi appaia ragionevole”
(Cass., n. 8396/1996 e, nel medesimo senso, n. 12881/1995, 9099/1994,
4062/1992).
11. Diversamente, l'indennizzabilità dell'infortunio deve escludersi allorquando “l'evento lesivo dipenda da una scelta del lavoratore, il quale con atto volontario e per soddisfare impulsi ed esigenze personali, abbia affrontato un rischio diverso da quello connesso alle necessità del lavoro” (c.d. rischio elettivo;
Cass., n. 807/1993).
12. Con la circolare numero 62 del 2014, l' ha ammesso che, a CP_1
determinate condizioni, sia risarcibile anche l'infortunio in itinere occorso nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola. A tal fine è necessario verificare le modalità e le circostanze del singolo caso "attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata".
13. La Suprema Corte di Cassazione, al fine di definire il concetto di
“necessità” nell'uso del mezzo privato, ha poi precisato che è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in
7 astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela (Cass., nr. 16835/2017), ed ancora che l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede tra il luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada (Cass. nr. 19940/2004). Le relative valutazioni sono rimesse al giudice di merito e si sottraggono al sindacato di legittimità se sorrette da adeguate e congrua motivazione
(ex plurimis, Cass. n. 6449/1998).
14. Ebbene, alla luce del contesto normativo e dei principi giurisprudenziali enunciati, pienamente condivisibili, si deve evidenziare che a parere dello scrivente non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di uso necessitato del mezzo privato.
15. Parte ricorrente ha nel ricorso introduttivo affermato che l'uso del mezzo pubblico è necessitato in quanto:
-l'impiego dei mezzi pubblici eleva la durata del percorso ad almeno 40-
50 minuti, cioè al triplo di tempo rispetto all'uso del veicolo privato (10-
15 minuti): il che significa, in altri termini, che tra andata e ritorno vi sarebbe il dispendio giornaliero di circa 1 ora e 30 minuti (se non di più, essendo il tragitto servito dai bus a rischio traffico), anziché quello - significativamente inferiore - di circa 20 minuti (pressoché sicuro, non essendo l'altro tragitto a rischio traffico);
8 -la ricorrente abita con la sua famiglia composta dal marito e dai tre figli che sono ancora studenti;
- Il marito - dott. - lavora come medico responsabile Per_1
dell'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'Ospedale di Cattinara
(anch'egli, quindi, dipendente di con orario di servizio del tutto CP_3
variabile a seconda delle emergenze del reparto;
- l'organizzazione domestica della famiglia, che comprende anche il cane grava pressoché esclusivamente sulla ricorrente.
16. Da parte sua l' , nel costituirsi ha prodotto alcune schermate CP_1
estratte dal sito Internet dell'azienda pubblica di trasporti del Comune di
Trieste (docc. 8 e 9 della memoria difensiva), dal quale si evince che
“nella fascia oraria antecedente e successiva all'orario di servizio, il percorso di andata casa lavoro risultava e risulta servito dai mezzi pubblici, essendo possibile per la lavoratrice scegliere tra 6 possibili varianti con partenza dalle ore 7:07 – 7:17 e arrivo tra le 7:37 – 7:59 a seconda delle linee scelte, con un tempo di percorrenza di 30/35 minuti……Medesima situazione per il tragitto di ritorno dal lavoro a casa, con 6 diverse possibilità e un impiego tra i 33 e 40 minuti al massimo….come da estratto di Google maps, si vede che la distanza da casa alla fermata dell'autobus più vicina è di soli 160 metri a piedi
(linea 30) e che tale linea conduce in breve tempo al centro cittadino dove ci sono diverse combinazioni possibili con la linea 22 o con la linea
25...Dunque, non è vero che la fermata dell'autobus più vicina a casa dista 1 km come indicato nel questionario dalla lavoratrice (per
l'appunto la linea 30 ferma a 160 metri da casa (circa 2 minuti a piedi).
In alternativa, la fermata della linea 9 o della linea 24 distano 400 metri da casa (6 minuti a piedi)”.
9 17. Ebbene, ritiene lo scrivente che, in base ai principi sopra enunciati, l'uso del mezzo privato deve rispondere ad un criterio di ragionevolezza ossia di logica corrispondenza ad esigenze non diversamente soddisfacibili, circostanza da escludersi nei casi nei quali il lavoratore possa agevolmente ricorrere al mezzo pubblico, garantendo il raggiungimento del posto di lavoro in tempi celeri e con dispendio di energie non particolarmente significativo. Se non è richiesto che quella in argomento non sia una necessità assoluta essendo invece sufficiente una necessità relativa, per altro verso giammai può essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assicurazione un utilizzo del mezzo di trasporto privato dettato da esigenze di mera comodità.
18. Come allegato e documentato dall' in assenza di contestazioni CP_1
attoree, sul tragitto casa-lavoro risultano operanti linee di mezzi pubblici, con tempo di percorrenza di circa 40 minuti, con orari compatibili con quelli di lavoro che la ricorrente avrebbe potuto utilizzare. Il punto allora, non è quello di un uso necessitato del mezzo privato, ma quello di una maggiore comodità, legata al risparmio di tempo che l'uso del mezzo privato assicurerebbe nel caso di specie. E' vero che la necessità non deve essere assoluta ed anche un risparmio di tempo può essere presupposto per il riconoscimento dell'infortunio in itinere, ma solo ove tale risparmio di tempo sia tale, per entità e per le condizioni personali del lavoratore, da doversi considerare come necessitato. Nel caso di specie, diversamente, si parla di un risparmio di tempo di meno di mezz'ora a tratta ed in ogni caso parte attrice non ha allegato particolari esigenze familiari o personali da tutelare e tali da giustificare l'uso del mezzo proprio nel senso pure argomentato dalla Suprema Corte.
Diversamente, la situazione famigliare della ricorrente, per quanto si rinviene nel ricorso, non presenta particolari criticità, se si considera che
10 i figli della stessa hanno tutti un'età superiore ai 20 anni e che la scelta di adottare un cane con tutte le conseguenze che ne derivano non può porsi a carico di . Irrilevante pare allo scrivente la situazione famigliare CP_1
del marito, in assenza di specifiche allegazioni, così come quella degli scioperi che si sarebbero verificati nel mese di verificazione del sinistro, allegazione generica che non riguarda il giorno di verificazione dello stesso.
19. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le spese di lite comunque compensate integralmente atteso il principio di prova prestato dalla ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trieste, data 7/5/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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