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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 639/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Celani appellante
e
(P. VA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
titolare e legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Quinto appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 431/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 3 maggio 2023 L'udienza del 10 dicembre 2024 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Conclusioni dell'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre
2024:
“L'Avv. Maria Teresa Celani precisa le conclusioni come segue:
“Rigettate le avverse richieste eccezioni deduzioni e conclusioni in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 431/2023 emessa dal Tribunale di
Teramo Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Bellomo nell'ambito del giudizio
N.R.G.2673/2016 depositata in cancelleria in data 3.5.2023 notificata il 15.5.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata, nelle note di precisazione delle conclusioni del 3 ottobre
2024:
“In ossequio al provvedimento del 15.12.2023, con il quale il Sig. Giudice disponeva la trattazione scritta della presente udienza, concedendo termine per il deposito delle suddette note sino all'11.10.2024, l'appellata, , si riporta Controparte_1
alla propria comparsa di costituzione e risposta;
torna a contestare l'atto introduttivo avversario, chiedendo il rigetto di ogni e qualsivoglia istanza e domanda ivi svolta e la conferma della sentenza impugnata;
dichiara di non accettare il contraddittorio su circostanza nuove e/o mai dedotte;
precisa le conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e ritrasposte in sede di note per l'udienza di comparizione, da considerarsi quivi ritrascritte;
chiede che, all'esito del deposito delle
pag. 2/12 successive comparse conclusionali (con termine all'8.11.2024) e di replica (con termine al 25.11.2024), la causa venga trattenuta in decisione.”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 431/23 pubblicata in data 3 maggio 2023 il
Tribunale di Teramo così provvedeva: “- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 855/2016; - Condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese processuali in favore della opposta che liquida ex DM 55/2014 in € 7.254,00 per compensi oltre accessori come per legge”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della ditta con il quale il Tribunale di Controparte_1
Teramo aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di € Parte_1
45.121,63, oltre interessi moratori e spese del monitorio, a titolo di saldo della fornitura di infissi.
L'allora opponente società aveva invocato “l'eccezione di inadempimento per parziale esecuzione dell'obbligazione assunta dal fornitore” rappresentando di essersi rivolta alla ditta opposta per la fornitura di serramenti relativi all'esecuzione di due contratti di appalto e negando la propria inadempienza in relazione al mancato pagamento della fornitura;
aveva eccepito, in proposito, di aver sospeso i pagamenti in quanto la ditta opposta non aveva fornito le certificazioni obbligatorie previste dalla normativa, mentre la fornitrice aveva impropriamente subordinato il rilascio dei certificati al pagamento delle fatture. Aveva formulato, altresì, domanda riconvenzionale diretta a ottenere il risarcimento del danno emergente pari ad € 42.675,60, conseguente all'incarico conferito ad altra società per ottenere le certificazioni necessarie in relazione alla fornitura effettuata nell'ambito dell'appalto pubblico – committente il
[...] allo scopo di ottenere il pagamento dell'ultimo s.a.l. a seguito del CP_2 collaudo dell'opera.
1.2 Si era costituita in giudizio la ditta contestando quanto Controparte_1 dedotto dall'opponente e rappresentando che la ragione della mancata consegna dei certificati era dovuta esclusivamente alla circostanza che la società committente non aveva onorato i pagamenti nonostante le rateizzazioni.
pag. 3/12 1.3 Nel corso del procedimento di primo grad o era stata espletata attività istruttoria attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e l'escussione delle prove testimoniali e all'udienza del 15.07.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice con modifica parziale dell'ordinanza precedentemente resa, aveva trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini e aveva la causa nei termini sopra riportati.
1.4 Premessa la ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale di Teramo, dando atto che entrambe le parti del giudizio avevo posto a fondamento delle proprie argomentazioni il disposto di cui all'art. 1460 c.c., procedeva alla valutazione comparativa, sulla base del tenore complessivo degli accordi, del comportamento di ciascuna delle parti al fine di individuare quella che si era resa responsabile delle trasgressioni più rilevanti con alterazione del sinallagma contrattuale.
Il Giudice di prime cure riteneva documentalmente provate le circostanze che la opposta avesse consegnato i materiali nei termini, avesse offerto una dilazione di pagamento e rinegoziato la rateizzazione del pagamento, che le rate del 31.07.15 e del 31.08.15 fossero rimaste insolute, facendo da ciò discendere la legittima subordinazione del rilascio delle certificazioni di conformità al pagamento del dovuto.
Il Tribunale evidenziava che la società opponente: non aveva più pagato il dovuto nei termini pattuiti sin dal mese di luglio 2015; che con email del 31.07.2015, a seguito della richiesta di pagamento alle scadenze concordate, aveva comunicato lo stato dei lavori nei due cantieri rappresentando che la aveva sospeso i pagamenti CP_3
mentre il doveva redigere il sal finale e che avrebbe Controparte_2
provveduto al pagamento non prima di dodici mesi, chiedendo così una proroga e rateizzazione dei pagamenti.
Il Giudice di prime cure proseguiva nella ricostruzione degli accadimenti tenendo in considerazione lo scambio epistolare tramite e-mail, e rappresentando che la CP_1
nonostante gli insoluti, aveva provveduto alla consegna delle certificazioni solo per l'appalto privato, mentre la società opponente si era rivolta a una società terza per ottenere le certificazioni con un esborso quasi equivalente alla somma dovuta alla
CP_1
pag. 4/12 Il Tribunale proseguiva nell'evidenziare che nella commissione d'ordine del 10.10.2014 era prevista la consegna dei materiali a norma CE, e che, sebbene non fosse indicata esplicitamente la consegna dei certificati, tuttavia tale obbligazione, accessoria, dovesse ritenersi compresa vertendosi nell'ambito dei contratti pubblici, sebbene non soggetta a un termine.
Nel proprio argomentare, il Giudice di prime cure riteneva in ogni caso che la mancata consegna delle certificazioni non comportasse la nullità del contratto di appalto ma la sola sospensione del sal finale – circostanza confermata dal responsabile unico del procedimento in sede di prova testimoniale.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale giungeva alla conclusione che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla opponente era illegittima, integrando l'irregolare pagamento delle forniture un grave inadempimento da parte della Parte_1
In considerazione del rigetto della dedotta eccezione, il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone appello la Parte_1
sulla base di due motivi di seguito riassunti.
[...]
2.1 In via preliminare nullità della sentenza.
A parere dell'appellante la sentenza resa sarebbe nulla per violazione del principio del contraddittorio in ragione del fatto che all'udienza del 15 luglio 2021, tenuta tramite lo scambio di note di trattazione, il Giudice di prime cure avrebbe stravolto “l'incombente per cui essa era fissata, ovvero la discussione della causa ex art. 281 sexies cpc, e comportandosi come se l'attore e convenuto fossero presenti ha rimesso la causa in decisione senza concessione dei termini 190 cpc alle parti” (pag. 3, primo capoverso, atto di citazione appello).
Parte appellante ritiene che nel caso specifico si possa fare riferimento al principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ord. n. 369/23 circa le conseguenze sulla mancata concessione da parte del Giudice dei termini ex art. 190 c.p.c. in continuità con la pronuncia n. 36596/2021 della Corte a Sezioni Unite, come citate nell'atto di appello, in considerazione del fatto che nel corso dell'udienza, svolta in modalità di trattazione scritta, il Tribunale avrebbe leso il principio del contraddittorio a seguito della modifica pag. 5/12 unilaterale dell'udienza stessa non dando così alle parti la possibilità di richiedere i termini di cui all'art. 190 cpc.
2.2 Nel merito errata applicazione dell'art. 1460 c.c.
Con tale motivo di censura, l'appellante società lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento dalla stessa sollevata in primo grado, evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere più grave l'inadempimento della società stessa in riferimento alle fatture scadute, con il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata.
In particolare, l'appellante contesta le argomentazioni utilizzate dal Giudice a quo nell'aver rinvenuto, a fronte della sospensione dei pagamenti in favore dell'allora opposta , un'alterazione del sinallagma contrattuale tale da spingere quest'ultima a CP_4
non rilasciare le certificazioni – dichiarazioni di conformità degli infissi- stigmatizzando, quindi, la mancata comprensione del valore delle certificazioni soprattutto in considerazione della circostanza che la fornitura era stata effettuata nell'ambito di un appalto pubblico.
A sostegno delle proprie argomentazioni, parte appellante rappresenta in particolare che la fornitura degli infissi, destinata ad un appalto pubblico, doveva rispettare la normativa comunitaria tanto che nella commissione della prestazione era espressamente previsto che la stessa avvenisse “a norma CE”, per cui la produzione della dichiarazione
CE doveva essere necessariamente contestuale alla fornitura del prodotto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale circa la non soggezione a termine per il rilascio della dichiarazione, costituendo tale certificazione, nella prospettazione dell'appellante, una qualità essenziale del prodotto.
Trovando, quindi, applicazione il Regolamento Comunitario n. 305/2011in materia di prodotti da costruzione, sia la marcatura CE, sia la consegna della documentazione di accompagnamento dovevano ritenersi elementi obbligatori, con la conseguenza che la fornitura, seppure materialmente conforme alle prescrizione CE, doveva ritenersi non utilizzabile in quanto priva della relativa certificazione.
La società si duole, pertanto, della condotta tenuta dalla ditta fornitrice, la quale pur avendo provveduto a consegnare le certificazioni relative all'appalto privato -fornitura del cantiere – aveva omesso la consegna di quelle relative alla fornitura CP_3
pag. 6/12 oggetto di appalto pubblico, costringendo la committente a rivolgersi a un ente terzo di certificazione allo scopo di consentire il collaudo alla stazione appaltante pubblica e ottenere il pagamento.
3. Si è costituita l'appellata , eccependo preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità e infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando nel merito il proposto gravame con contestuale formulazione di richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4) Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare la Corte ritiene di disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata sulla mancanza, in ipotesi, di ragionevole probabilità di accoglimento, posto che con la riforma cosiddetta Cartabia, introdotta con d.lgs. 149/2022, la nuova formulazione della norma, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha abolito tale filtro di inammissibilità, introducendo per le impugnazioni che non abbiano ragionevole probabilità di accoglimento un modulo decisorio semplificato.
4.2 Sempre in via preliminare, la Corte ritiene di dover accogliere il primo motivo di appello relativo all'invocata nullità della sentenza di primo grado.
Parte appellante affida tale censura sull'avere il Giudice di prime cure trattenuto in decisione la causa ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza concessione dei doppi termini in sede di udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, in origine deputata alla precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., omissione che avrebbe comportato una evidente violazione del principio del contraddittorio.
A parere del Collegio, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'udienza,
“cartolare” o “in presenza”, è principio costante in giurisprudenza: “Dal momento che il giudice di primo grado ha omesso di concedere alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc va fatta applicazione del seguente principio di diritto: “Nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di
pag. 7/12 replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (così
Cass. Civ. n.4805/2006; cfr. nello stesso senso, Cass. Civ. n. 20142/2005; Cass. Civ. n.
6293/2008; Cass. Civ. n. 7072/2010)” (Cass. Civ. Ord. n. 18149/2016, principio espresso in caso analogo a quello per cui si discute).
Tale principio di diritto è stato successivamente confermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 36596/2021 alla quale si sono uniformate le pronunce succedutesi nel tempo.
Nel caso specifico, il Tribunale è incorso in una evidente violazione del modulo decisorio imposto dall'art. 281 sexies c.p.c. allorquando all'udienza fissata per gli incombenti previsti dalla norma citata (precisazione conclusioni e discussione, in questo caso discussione avvenuta mediante lo scambio delle note di trattazione scritta), ha provveduto a trattenere la causa in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (come si rinviene testualmente nell'ordinanza depositata in atti).
L'ultimo provvedimento adottato – trattenimento della causa in decisione – non è stato preceduto da un'ordinanza di conversione del modulo decisorio in quello di cui all'art. 190 c.p.c., venendosi così a creare una alterazione dell'art. 281 sexies c.p.c. che prevede una precisa scansione temporale nel procedimento decisionale atto a garantire l'immodificabilità della decisione presa al termine della discussione.
La Corte rileva inoltre che, pur volendo considerare in ipotesi l'inciso contenuto nell'ordinanza del 15.07.2021 “A parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, con la quale era stata fissata discussione ex art. 281 sexies cpc” un provvedimento atto a modificare il modulo decisorio con passaggio dalle modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. a quello ordinario previsto dall'art. 190 c.p.c., il Tribunale ha provveduto a trattenere la causa in decisione senza preventiva rinuncia da parte dei difensori ai prescritti termini.
Tale argomentazione è stata compiutamente svolta dalla Corte di Appello di Napoli
(Sent. n. 2029/2023), che questo Collegio condivide pienamente, la quale ha precisato ulteriormente che: “Ove, poi, si ritenesse che con il provvedimento di riserva della causa in decisione sia stato implicito il passaggio al modulo decisorio nelle forme
pag. 8/12 dell'art. 190 c.p.c., la nullità della sentenza deriva dalla mancata assegnazione dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali, in assenza di una rinuncia dei procuratori alla concessione degli stessi”.
Il Tribunale di primo grado ha errato, quindi, sotto un duplice aspetto costituito, il primo, dalla violazione del modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il secondo dalla mancata assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., violazioni che comportano la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa delle parti, strettamente collegato alle esigenze di tutela del contraddittorio.
In conseguenza di quanto appena descritto la sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla, ma trattandosi di ipotesi non contemplata dall'art. 354, primo comma,
c.p.c. la Corte è tenuta a decidere la causa procedendo a un nuovo scrutinio nel merito, in aderenza al costante orientamento di legittimità in virtù del quale: “Questa Corte ha, in epoca recente, affermato il principio secondo il quale, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Sez. 2, n. 23132,
9/08/2021, Rv. 662070)” (Cass. Civ. Sent. n. 7428/2024, in parte motiva).
4.3 Nel merito, a parere di questo Collegio l'opposizione proposta dalla soc. Parte_1
[... avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Controparte_1
appare fondata e meritevole di accoglimento;
l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente appare, infatti, idonea a paralizzare l'azione di adempimento promossa dalla diretta a ottenere il saldo del pagamento del prezzo della CP_1
fornitura di infissi, oggetto della commissione d'ordine del 10.10.2014 sottoscritta dalle parti.
Partendo dalla disamina del contratto, emerge l'obbligazione assunta dalla Falegnameria di consegnare una serie di “finestre a norma CE”, descritte nella quantità e nelle misure, con indicazione dei relativi prezzi, al cui pagamento si obbligava la Parte_1
Non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che le finestre consegnate alla società committente in esecuzione del contratto contenessero la marcatura CE, e che pag. 9/12 invece la documentazione attestante la conformità alla normativa europea fosse stata rilasciata dalla ditta soltanto con riferimento ad una parte degli infissi, in particolare a quella che la avrebbe dovuto utilizzare in appalto privato assunto verso Parte_1
terzi, mancando invece le certificazioni relative ai serramenti di altro appalto, pubblico, nel quale la società si era obbligata.
E' opportuno in proposito evidenziare che i serramenti esterni, essendo prodotti sottoposti a Regolamento UE 305/11 e trattati dalla norma europea armonizzata EN
14351-1, sono sottoposti obbligatoriamente a Marcatura CE; per tali prodotti sono, inoltre, indispensabili documentazioni tecniche redatte secondo una specifica procedura che riguarda sia la parte tecnica, ossia le modalità di determinazione delle prestazioni, sia formale, ossia le modalità di dichiarazione ed il format dei documenti. Nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento 305/11, relativamente alle “caratteristiche essenziali” le prestazioni di un prodotto da costruzione potranno essere dichiarate solo ed unicamente per tramite della “Dichiarazione di Prestazione” redatta rispettando il format riportato nel Regolamento Delegato 574/2014.
Per le finestre esterne è necessaria, dunque, non solo la marcatura CE ma ulteriori certificazioni (ad esempio quella relativa alla cosiddetta “trasmittanza”) tali da attestarne la conformità alla normativa vigente, certificazione da rilasciarsi al momento dell'installazione delle stesse.
Che vi fosse un obbligo di rilascio delle certificazioni, appare del resto incontestato dal momento che la stessa aveva proceduto al rilascio delle relative CP_5
attestazioni per la fornitura effettuata presso il cantiere privato e che le stesse, quanto al cantiere pubblico, erano pronte ma subordinate al pagamento del saldo della fornitura.
In tale quadro normativo il comportamento tenuto dalla integra inesatto CP_1
adempimento, ed appare inoltre contrario ai criteri di buona fede contrattuale in considerazione del fatto che il rilascio delle certificazioni è stato subordinato al pagamento del saldo, invocando una generica “normale prassi commerciale ed aziendale” (cfr. email del 28.10.2015 doc. A-7, fascicolo appellato/opposto), che si pone tuttavia in contrasto con i principi in materia di esatta esecuzione dei contratti. Il rilascio di tali certificazioni obbligatorie, proprio in quanto integrante una qualità essenziale della prestazione, non poteva infatti essere subordinato al pagamento del saldo delle pag. 10/12 fatture, tanto più nel caso di specie in cui la fornitura dei serramenti era relativa a un contratto di appalto pubblico per il quale le certificazioni risultavano necessarie al fine del collaudo e del pagamento dell'ultimo s.a.l. – come pacificamente emerso delle dichiarazioni del responsabile del procedimento rese in sede di prova testimoniale, udienza del 27.09.2017.
Dalle dichiarazioni rese in sede di prove testimoniali, è emerso che la richiesta di rilascio dei certificati era stata reiterata più volte fino ad arrivare alla comunicazione del
27.10.2014 da parte della di sospensione dei pagamenti a fronte Parte_1 dell'omesso rilascio delle certificazioni, pur dichiarandosi la società disponibile alla dazione dell'assegno per il pagamento in scadenza al 31.10.2014, nel rispetto del piano di rateizzazione precedentemente concesso dalla doc. A-10). CP_1
A parere di questo Collegio, dunque, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla appare giustificata dall'inadempimento di controparte in relazione ad Parte_1
una qualità essenziale della prestazione, oltre che conforme al principio di buona fede e ritualmente formulata non solo direttamente dalla società stessa, ma anche ribadita in via stragiudiziale con pec del difensore (Cass. Civ. Sent. n. 36295/2023).
4.4 Anche la domanda riconvenzionale è fondata e può trovare accoglimento.
Risulta accertato e incontestato che la non abbia provveduto alla consegna CP_1
delle certificazioni richieste e necessarie per l'adempimento esatto della prestazione, oltre che per consentire alla opponente di conseguire il pagamento dell'ultimo s.a.l. e collaudo dell'opera pubblica nella quale era impegnata, e che per tale ragione la si è rivolta ad altra società emittente, addossandosi i relativi costi. Parte_1
Inoltre, non è contestata la circostanza affermata dall'opponente secondo la quale le certificazioni elaborate da tale società terza, la Tecnoservizi, sono state utilizzate dalla per ottenere il pagamento dell'ultimo sal a seguito del collaudo Parte_1 dell'opera pubblica, relativamente all'installazione degli infissi.
Tuttavia, la Corte rileva che a fronte della fattura emessa dalla Tecnoservizi n. 13/2015 del 20 dicembre 2015 per un importo totale di € 42.675,00, risulta documentalmente provato il pagamento solo per l'importo di € 39.200,00, pertanto, la liquidazione d el danno sarà limitata a tale ultima somma.
pag. 11/12 4.5 Deve essere rigettata, invece, la domanda risarcitoria per l'ulteriore somma di €
5.000,00 a titolo maggior danno conseguente al ritardato perfezionamento della fornitura in quanto non debitamente provato.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della ditta opposta -appellata – come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori mini per lo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00, derivante dalla sommatoria dei valori della domanda principale e della domanda riconvenzionale), in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante, avverso la sentenza n. 431/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 3 maggio 2023, nei confronti di , in Controparte_1
persona del titolare e legale rappresentante, ogni altra istanza disattesa:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2) in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda della Controparte_1
;
[...]
3) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 39.200,00 a titolo di risarcimento del danno;
Parte_1
4) condanna l'opposta-appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo grado che si liquidano in € 7.052,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e VA, se dovuta, come per legge;
5) condanna l'opposta/appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 4.997,00, oltre il 15% di spese generali,
Cap e VA, se dovuta, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 639/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Celani appellante
e
(P. VA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
titolare e legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Quinto appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 431/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 3 maggio 2023 L'udienza del 10 dicembre 2024 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Conclusioni dell'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre
2024:
“L'Avv. Maria Teresa Celani precisa le conclusioni come segue:
“Rigettate le avverse richieste eccezioni deduzioni e conclusioni in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 431/2023 emessa dal Tribunale di
Teramo Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Bellomo nell'ambito del giudizio
N.R.G.2673/2016 depositata in cancelleria in data 3.5.2023 notificata il 15.5.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata, nelle note di precisazione delle conclusioni del 3 ottobre
2024:
“In ossequio al provvedimento del 15.12.2023, con il quale il Sig. Giudice disponeva la trattazione scritta della presente udienza, concedendo termine per il deposito delle suddette note sino all'11.10.2024, l'appellata, , si riporta Controparte_1
alla propria comparsa di costituzione e risposta;
torna a contestare l'atto introduttivo avversario, chiedendo il rigetto di ogni e qualsivoglia istanza e domanda ivi svolta e la conferma della sentenza impugnata;
dichiara di non accettare il contraddittorio su circostanza nuove e/o mai dedotte;
precisa le conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e ritrasposte in sede di note per l'udienza di comparizione, da considerarsi quivi ritrascritte;
chiede che, all'esito del deposito delle
pag. 2/12 successive comparse conclusionali (con termine all'8.11.2024) e di replica (con termine al 25.11.2024), la causa venga trattenuta in decisione.”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 431/23 pubblicata in data 3 maggio 2023 il
Tribunale di Teramo così provvedeva: “- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 855/2016; - Condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese processuali in favore della opposta che liquida ex DM 55/2014 in € 7.254,00 per compensi oltre accessori come per legge”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della ditta con il quale il Tribunale di Controparte_1
Teramo aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di € Parte_1
45.121,63, oltre interessi moratori e spese del monitorio, a titolo di saldo della fornitura di infissi.
L'allora opponente società aveva invocato “l'eccezione di inadempimento per parziale esecuzione dell'obbligazione assunta dal fornitore” rappresentando di essersi rivolta alla ditta opposta per la fornitura di serramenti relativi all'esecuzione di due contratti di appalto e negando la propria inadempienza in relazione al mancato pagamento della fornitura;
aveva eccepito, in proposito, di aver sospeso i pagamenti in quanto la ditta opposta non aveva fornito le certificazioni obbligatorie previste dalla normativa, mentre la fornitrice aveva impropriamente subordinato il rilascio dei certificati al pagamento delle fatture. Aveva formulato, altresì, domanda riconvenzionale diretta a ottenere il risarcimento del danno emergente pari ad € 42.675,60, conseguente all'incarico conferito ad altra società per ottenere le certificazioni necessarie in relazione alla fornitura effettuata nell'ambito dell'appalto pubblico – committente il
[...] allo scopo di ottenere il pagamento dell'ultimo s.a.l. a seguito del CP_2 collaudo dell'opera.
1.2 Si era costituita in giudizio la ditta contestando quanto Controparte_1 dedotto dall'opponente e rappresentando che la ragione della mancata consegna dei certificati era dovuta esclusivamente alla circostanza che la società committente non aveva onorato i pagamenti nonostante le rateizzazioni.
pag. 3/12 1.3 Nel corso del procedimento di primo grad o era stata espletata attività istruttoria attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e l'escussione delle prove testimoniali e all'udienza del 15.07.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice con modifica parziale dell'ordinanza precedentemente resa, aveva trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini e aveva la causa nei termini sopra riportati.
1.4 Premessa la ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale di Teramo, dando atto che entrambe le parti del giudizio avevo posto a fondamento delle proprie argomentazioni il disposto di cui all'art. 1460 c.c., procedeva alla valutazione comparativa, sulla base del tenore complessivo degli accordi, del comportamento di ciascuna delle parti al fine di individuare quella che si era resa responsabile delle trasgressioni più rilevanti con alterazione del sinallagma contrattuale.
Il Giudice di prime cure riteneva documentalmente provate le circostanze che la opposta avesse consegnato i materiali nei termini, avesse offerto una dilazione di pagamento e rinegoziato la rateizzazione del pagamento, che le rate del 31.07.15 e del 31.08.15 fossero rimaste insolute, facendo da ciò discendere la legittima subordinazione del rilascio delle certificazioni di conformità al pagamento del dovuto.
Il Tribunale evidenziava che la società opponente: non aveva più pagato il dovuto nei termini pattuiti sin dal mese di luglio 2015; che con email del 31.07.2015, a seguito della richiesta di pagamento alle scadenze concordate, aveva comunicato lo stato dei lavori nei due cantieri rappresentando che la aveva sospeso i pagamenti CP_3
mentre il doveva redigere il sal finale e che avrebbe Controparte_2
provveduto al pagamento non prima di dodici mesi, chiedendo così una proroga e rateizzazione dei pagamenti.
Il Giudice di prime cure proseguiva nella ricostruzione degli accadimenti tenendo in considerazione lo scambio epistolare tramite e-mail, e rappresentando che la CP_1
nonostante gli insoluti, aveva provveduto alla consegna delle certificazioni solo per l'appalto privato, mentre la società opponente si era rivolta a una società terza per ottenere le certificazioni con un esborso quasi equivalente alla somma dovuta alla
CP_1
pag. 4/12 Il Tribunale proseguiva nell'evidenziare che nella commissione d'ordine del 10.10.2014 era prevista la consegna dei materiali a norma CE, e che, sebbene non fosse indicata esplicitamente la consegna dei certificati, tuttavia tale obbligazione, accessoria, dovesse ritenersi compresa vertendosi nell'ambito dei contratti pubblici, sebbene non soggetta a un termine.
Nel proprio argomentare, il Giudice di prime cure riteneva in ogni caso che la mancata consegna delle certificazioni non comportasse la nullità del contratto di appalto ma la sola sospensione del sal finale – circostanza confermata dal responsabile unico del procedimento in sede di prova testimoniale.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale giungeva alla conclusione che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla opponente era illegittima, integrando l'irregolare pagamento delle forniture un grave inadempimento da parte della Parte_1
In considerazione del rigetto della dedotta eccezione, il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone appello la Parte_1
sulla base di due motivi di seguito riassunti.
[...]
2.1 In via preliminare nullità della sentenza.
A parere dell'appellante la sentenza resa sarebbe nulla per violazione del principio del contraddittorio in ragione del fatto che all'udienza del 15 luglio 2021, tenuta tramite lo scambio di note di trattazione, il Giudice di prime cure avrebbe stravolto “l'incombente per cui essa era fissata, ovvero la discussione della causa ex art. 281 sexies cpc, e comportandosi come se l'attore e convenuto fossero presenti ha rimesso la causa in decisione senza concessione dei termini 190 cpc alle parti” (pag. 3, primo capoverso, atto di citazione appello).
Parte appellante ritiene che nel caso specifico si possa fare riferimento al principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ord. n. 369/23 circa le conseguenze sulla mancata concessione da parte del Giudice dei termini ex art. 190 c.p.c. in continuità con la pronuncia n. 36596/2021 della Corte a Sezioni Unite, come citate nell'atto di appello, in considerazione del fatto che nel corso dell'udienza, svolta in modalità di trattazione scritta, il Tribunale avrebbe leso il principio del contraddittorio a seguito della modifica pag. 5/12 unilaterale dell'udienza stessa non dando così alle parti la possibilità di richiedere i termini di cui all'art. 190 cpc.
2.2 Nel merito errata applicazione dell'art. 1460 c.c.
Con tale motivo di censura, l'appellante società lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento dalla stessa sollevata in primo grado, evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere più grave l'inadempimento della società stessa in riferimento alle fatture scadute, con il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata.
In particolare, l'appellante contesta le argomentazioni utilizzate dal Giudice a quo nell'aver rinvenuto, a fronte della sospensione dei pagamenti in favore dell'allora opposta , un'alterazione del sinallagma contrattuale tale da spingere quest'ultima a CP_4
non rilasciare le certificazioni – dichiarazioni di conformità degli infissi- stigmatizzando, quindi, la mancata comprensione del valore delle certificazioni soprattutto in considerazione della circostanza che la fornitura era stata effettuata nell'ambito di un appalto pubblico.
A sostegno delle proprie argomentazioni, parte appellante rappresenta in particolare che la fornitura degli infissi, destinata ad un appalto pubblico, doveva rispettare la normativa comunitaria tanto che nella commissione della prestazione era espressamente previsto che la stessa avvenisse “a norma CE”, per cui la produzione della dichiarazione
CE doveva essere necessariamente contestuale alla fornitura del prodotto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale circa la non soggezione a termine per il rilascio della dichiarazione, costituendo tale certificazione, nella prospettazione dell'appellante, una qualità essenziale del prodotto.
Trovando, quindi, applicazione il Regolamento Comunitario n. 305/2011in materia di prodotti da costruzione, sia la marcatura CE, sia la consegna della documentazione di accompagnamento dovevano ritenersi elementi obbligatori, con la conseguenza che la fornitura, seppure materialmente conforme alle prescrizione CE, doveva ritenersi non utilizzabile in quanto priva della relativa certificazione.
La società si duole, pertanto, della condotta tenuta dalla ditta fornitrice, la quale pur avendo provveduto a consegnare le certificazioni relative all'appalto privato -fornitura del cantiere – aveva omesso la consegna di quelle relative alla fornitura CP_3
pag. 6/12 oggetto di appalto pubblico, costringendo la committente a rivolgersi a un ente terzo di certificazione allo scopo di consentire il collaudo alla stazione appaltante pubblica e ottenere il pagamento.
3. Si è costituita l'appellata , eccependo preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità e infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando nel merito il proposto gravame con contestuale formulazione di richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4) Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare la Corte ritiene di disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata sulla mancanza, in ipotesi, di ragionevole probabilità di accoglimento, posto che con la riforma cosiddetta Cartabia, introdotta con d.lgs. 149/2022, la nuova formulazione della norma, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha abolito tale filtro di inammissibilità, introducendo per le impugnazioni che non abbiano ragionevole probabilità di accoglimento un modulo decisorio semplificato.
4.2 Sempre in via preliminare, la Corte ritiene di dover accogliere il primo motivo di appello relativo all'invocata nullità della sentenza di primo grado.
Parte appellante affida tale censura sull'avere il Giudice di prime cure trattenuto in decisione la causa ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza concessione dei doppi termini in sede di udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, in origine deputata alla precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., omissione che avrebbe comportato una evidente violazione del principio del contraddittorio.
A parere del Collegio, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'udienza,
“cartolare” o “in presenza”, è principio costante in giurisprudenza: “Dal momento che il giudice di primo grado ha omesso di concedere alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc va fatta applicazione del seguente principio di diritto: “Nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di
pag. 7/12 replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (così
Cass. Civ. n.4805/2006; cfr. nello stesso senso, Cass. Civ. n. 20142/2005; Cass. Civ. n.
6293/2008; Cass. Civ. n. 7072/2010)” (Cass. Civ. Ord. n. 18149/2016, principio espresso in caso analogo a quello per cui si discute).
Tale principio di diritto è stato successivamente confermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 36596/2021 alla quale si sono uniformate le pronunce succedutesi nel tempo.
Nel caso specifico, il Tribunale è incorso in una evidente violazione del modulo decisorio imposto dall'art. 281 sexies c.p.c. allorquando all'udienza fissata per gli incombenti previsti dalla norma citata (precisazione conclusioni e discussione, in questo caso discussione avvenuta mediante lo scambio delle note di trattazione scritta), ha provveduto a trattenere la causa in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (come si rinviene testualmente nell'ordinanza depositata in atti).
L'ultimo provvedimento adottato – trattenimento della causa in decisione – non è stato preceduto da un'ordinanza di conversione del modulo decisorio in quello di cui all'art. 190 c.p.c., venendosi così a creare una alterazione dell'art. 281 sexies c.p.c. che prevede una precisa scansione temporale nel procedimento decisionale atto a garantire l'immodificabilità della decisione presa al termine della discussione.
La Corte rileva inoltre che, pur volendo considerare in ipotesi l'inciso contenuto nell'ordinanza del 15.07.2021 “A parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, con la quale era stata fissata discussione ex art. 281 sexies cpc” un provvedimento atto a modificare il modulo decisorio con passaggio dalle modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. a quello ordinario previsto dall'art. 190 c.p.c., il Tribunale ha provveduto a trattenere la causa in decisione senza preventiva rinuncia da parte dei difensori ai prescritti termini.
Tale argomentazione è stata compiutamente svolta dalla Corte di Appello di Napoli
(Sent. n. 2029/2023), che questo Collegio condivide pienamente, la quale ha precisato ulteriormente che: “Ove, poi, si ritenesse che con il provvedimento di riserva della causa in decisione sia stato implicito il passaggio al modulo decisorio nelle forme
pag. 8/12 dell'art. 190 c.p.c., la nullità della sentenza deriva dalla mancata assegnazione dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali, in assenza di una rinuncia dei procuratori alla concessione degli stessi”.
Il Tribunale di primo grado ha errato, quindi, sotto un duplice aspetto costituito, il primo, dalla violazione del modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il secondo dalla mancata assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., violazioni che comportano la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa delle parti, strettamente collegato alle esigenze di tutela del contraddittorio.
In conseguenza di quanto appena descritto la sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla, ma trattandosi di ipotesi non contemplata dall'art. 354, primo comma,
c.p.c. la Corte è tenuta a decidere la causa procedendo a un nuovo scrutinio nel merito, in aderenza al costante orientamento di legittimità in virtù del quale: “Questa Corte ha, in epoca recente, affermato il principio secondo il quale, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Sez. 2, n. 23132,
9/08/2021, Rv. 662070)” (Cass. Civ. Sent. n. 7428/2024, in parte motiva).
4.3 Nel merito, a parere di questo Collegio l'opposizione proposta dalla soc. Parte_1
[... avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Controparte_1
appare fondata e meritevole di accoglimento;
l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente appare, infatti, idonea a paralizzare l'azione di adempimento promossa dalla diretta a ottenere il saldo del pagamento del prezzo della CP_1
fornitura di infissi, oggetto della commissione d'ordine del 10.10.2014 sottoscritta dalle parti.
Partendo dalla disamina del contratto, emerge l'obbligazione assunta dalla Falegnameria di consegnare una serie di “finestre a norma CE”, descritte nella quantità e nelle misure, con indicazione dei relativi prezzi, al cui pagamento si obbligava la Parte_1
Non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che le finestre consegnate alla società committente in esecuzione del contratto contenessero la marcatura CE, e che pag. 9/12 invece la documentazione attestante la conformità alla normativa europea fosse stata rilasciata dalla ditta soltanto con riferimento ad una parte degli infissi, in particolare a quella che la avrebbe dovuto utilizzare in appalto privato assunto verso Parte_1
terzi, mancando invece le certificazioni relative ai serramenti di altro appalto, pubblico, nel quale la società si era obbligata.
E' opportuno in proposito evidenziare che i serramenti esterni, essendo prodotti sottoposti a Regolamento UE 305/11 e trattati dalla norma europea armonizzata EN
14351-1, sono sottoposti obbligatoriamente a Marcatura CE; per tali prodotti sono, inoltre, indispensabili documentazioni tecniche redatte secondo una specifica procedura che riguarda sia la parte tecnica, ossia le modalità di determinazione delle prestazioni, sia formale, ossia le modalità di dichiarazione ed il format dei documenti. Nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento 305/11, relativamente alle “caratteristiche essenziali” le prestazioni di un prodotto da costruzione potranno essere dichiarate solo ed unicamente per tramite della “Dichiarazione di Prestazione” redatta rispettando il format riportato nel Regolamento Delegato 574/2014.
Per le finestre esterne è necessaria, dunque, non solo la marcatura CE ma ulteriori certificazioni (ad esempio quella relativa alla cosiddetta “trasmittanza”) tali da attestarne la conformità alla normativa vigente, certificazione da rilasciarsi al momento dell'installazione delle stesse.
Che vi fosse un obbligo di rilascio delle certificazioni, appare del resto incontestato dal momento che la stessa aveva proceduto al rilascio delle relative CP_5
attestazioni per la fornitura effettuata presso il cantiere privato e che le stesse, quanto al cantiere pubblico, erano pronte ma subordinate al pagamento del saldo della fornitura.
In tale quadro normativo il comportamento tenuto dalla integra inesatto CP_1
adempimento, ed appare inoltre contrario ai criteri di buona fede contrattuale in considerazione del fatto che il rilascio delle certificazioni è stato subordinato al pagamento del saldo, invocando una generica “normale prassi commerciale ed aziendale” (cfr. email del 28.10.2015 doc. A-7, fascicolo appellato/opposto), che si pone tuttavia in contrasto con i principi in materia di esatta esecuzione dei contratti. Il rilascio di tali certificazioni obbligatorie, proprio in quanto integrante una qualità essenziale della prestazione, non poteva infatti essere subordinato al pagamento del saldo delle pag. 10/12 fatture, tanto più nel caso di specie in cui la fornitura dei serramenti era relativa a un contratto di appalto pubblico per il quale le certificazioni risultavano necessarie al fine del collaudo e del pagamento dell'ultimo s.a.l. – come pacificamente emerso delle dichiarazioni del responsabile del procedimento rese in sede di prova testimoniale, udienza del 27.09.2017.
Dalle dichiarazioni rese in sede di prove testimoniali, è emerso che la richiesta di rilascio dei certificati era stata reiterata più volte fino ad arrivare alla comunicazione del
27.10.2014 da parte della di sospensione dei pagamenti a fronte Parte_1 dell'omesso rilascio delle certificazioni, pur dichiarandosi la società disponibile alla dazione dell'assegno per il pagamento in scadenza al 31.10.2014, nel rispetto del piano di rateizzazione precedentemente concesso dalla doc. A-10). CP_1
A parere di questo Collegio, dunque, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla appare giustificata dall'inadempimento di controparte in relazione ad Parte_1
una qualità essenziale della prestazione, oltre che conforme al principio di buona fede e ritualmente formulata non solo direttamente dalla società stessa, ma anche ribadita in via stragiudiziale con pec del difensore (Cass. Civ. Sent. n. 36295/2023).
4.4 Anche la domanda riconvenzionale è fondata e può trovare accoglimento.
Risulta accertato e incontestato che la non abbia provveduto alla consegna CP_1
delle certificazioni richieste e necessarie per l'adempimento esatto della prestazione, oltre che per consentire alla opponente di conseguire il pagamento dell'ultimo s.a.l. e collaudo dell'opera pubblica nella quale era impegnata, e che per tale ragione la si è rivolta ad altra società emittente, addossandosi i relativi costi. Parte_1
Inoltre, non è contestata la circostanza affermata dall'opponente secondo la quale le certificazioni elaborate da tale società terza, la Tecnoservizi, sono state utilizzate dalla per ottenere il pagamento dell'ultimo sal a seguito del collaudo Parte_1 dell'opera pubblica, relativamente all'installazione degli infissi.
Tuttavia, la Corte rileva che a fronte della fattura emessa dalla Tecnoservizi n. 13/2015 del 20 dicembre 2015 per un importo totale di € 42.675,00, risulta documentalmente provato il pagamento solo per l'importo di € 39.200,00, pertanto, la liquidazione d el danno sarà limitata a tale ultima somma.
pag. 11/12 4.5 Deve essere rigettata, invece, la domanda risarcitoria per l'ulteriore somma di €
5.000,00 a titolo maggior danno conseguente al ritardato perfezionamento della fornitura in quanto non debitamente provato.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della ditta opposta -appellata – come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori mini per lo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00, derivante dalla sommatoria dei valori della domanda principale e della domanda riconvenzionale), in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante, avverso la sentenza n. 431/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 3 maggio 2023, nei confronti di , in Controparte_1
persona del titolare e legale rappresentante, ogni altra istanza disattesa:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
2) in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda della Controparte_1
;
[...]
3) condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 39.200,00 a titolo di risarcimento del danno;
Parte_1
4) condanna l'opposta-appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo grado che si liquidano in € 7.052,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e VA, se dovuta, come per legge;
5) condanna l'opposta/appellata al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 4.997,00, oltre il 15% di spese generali,
Cap e VA, se dovuta, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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