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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2341/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10349/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Campana, 250/f 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025-00024682 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 16.5.2025 al Comune di Pozzuoli, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 2025/00024682, ricevuta in data 19.3.2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU, anno d'imposta 2018, per l'importo di € 1.677,49. Eccepiva l'istante l'illegittimità della gravata intimazione, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento, nonché la decadenza dal diritto a riscuotere l'imposta in questione, per decorrenza del relativo termine di cui agli artt. 161 e 163 l. 296/1996; in ogni caso, eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria, pur nell'ipotesi di notifica degli atti prodromici, essendo ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione dell'imposta pretesa al momento della notifica dell'atto impugnato. Infine, pur avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, ne contestava la regolarità, deducendo la mancata notifica della raccomandata informativa, non risultando in atti l'avviso di ricevimento debitamente notificato.
In data 22.10.2025, il Comune di Pozzuoli depositava proprie controdeduzioni, documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ritenendo coretto il relativo procedimento notificatorio, con conseguente insussistenza delle eccepite decadenza e prescrizione.
In data 29.1.2026 il ricorrente depositava memoria difensiva, con la quale contestava l'asserita regolarità delle notifiche per come documentate dalla resistente.
All' udienza del 9.2.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'intimazione di pagamento in data 19.3.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 16.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata intimazione, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, il Comune di Pozzuoli, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 4094/2023. In particolare, dalla documentazione prodotta dal resistente Ente, si evince che in data 11 e 12.7.2023, venivano effettuati due distinti tentativi di notifica presso l'indirizzo del destinatario in Indirizzo_1, cui faceva seguito, ai sensi dell'art.139 c.p.c., il deposito presso la Casa Comunale in data 17.7.2023 e la spedizione della raccomandata informativa NPA000202320180001303, perfezionatasi per “mancato ritiro nei dieci giorni”.
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica del menzionato avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del predetto atto. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della
“irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397;
9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito”
(Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n.
11800) Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del solo Comune di Pozzuoli, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, e all'art. 15 D.lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 1.539,48, scaglione applicabile ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00), in complessivi € 1.200,00, di cui € 400,00 per la fase di studio,
€ 200,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti del
Comune di Pozzuoli, con ricorso ritualmente notificato in data 16.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.200,00, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 9.2.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10349/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Campana, 250/f 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025-00024682 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 16.5.2025 al Comune di Pozzuoli, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 2025/00024682, ricevuta in data 19.3.2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU, anno d'imposta 2018, per l'importo di € 1.677,49. Eccepiva l'istante l'illegittimità della gravata intimazione, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento, nonché la decadenza dal diritto a riscuotere l'imposta in questione, per decorrenza del relativo termine di cui agli artt. 161 e 163 l. 296/1996; in ogni caso, eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria, pur nell'ipotesi di notifica degli atti prodromici, essendo ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione dell'imposta pretesa al momento della notifica dell'atto impugnato. Infine, pur avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, ne contestava la regolarità, deducendo la mancata notifica della raccomandata informativa, non risultando in atti l'avviso di ricevimento debitamente notificato.
In data 22.10.2025, il Comune di Pozzuoli depositava proprie controdeduzioni, documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ritenendo coretto il relativo procedimento notificatorio, con conseguente insussistenza delle eccepite decadenza e prescrizione.
In data 29.1.2026 il ricorrente depositava memoria difensiva, con la quale contestava l'asserita regolarità delle notifiche per come documentate dalla resistente.
All' udienza del 9.2.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'intimazione di pagamento in data 19.3.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 16.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata intimazione, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, il Comune di Pozzuoli, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 4094/2023. In particolare, dalla documentazione prodotta dal resistente Ente, si evince che in data 11 e 12.7.2023, venivano effettuati due distinti tentativi di notifica presso l'indirizzo del destinatario in Indirizzo_1, cui faceva seguito, ai sensi dell'art.139 c.p.c., il deposito presso la Casa Comunale in data 17.7.2023 e la spedizione della raccomandata informativa NPA000202320180001303, perfezionatasi per “mancato ritiro nei dieci giorni”.
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica del menzionato avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del predetto atto. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della
“irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397;
9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito”
(Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n.
11800) Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del solo Comune di Pozzuoli, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, e all'art. 15 D.lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 1.539,48, scaglione applicabile ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00), in complessivi € 1.200,00, di cui € 400,00 per la fase di studio,
€ 200,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti del
Comune di Pozzuoli, con ricorso ritualmente notificato in data 16.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.200,00, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 9.2.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete