Sentenza breve 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 10/09/2025, n. 16140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16140 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8991 del 2025, proposto da DR Di IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva o altra idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.:
- della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma II - U.O. Amministrativa - E.Q. n. 5 - Servizio - SUAP - Commercio su Aree Pubbliche e Occupazione Suolo Pubblico Commerciali - Ufficio Adempimenti Connessi al Piano del Commercio - Pianificazione e Coordinamento Commercio su Area Pubblica, n. rep. CB/1270/2025 - n. prot. CB/68230/2025 del 30/05/2025, avente ad oggetto: “Reintestazione dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica, settore non alimentare, da esercitarsi con banco mobile a posto fisso di mq 12, in Via Tiburtina altezza Cimitero del Verano - ingresso Portonaccio, in favore di Di IE DR, a seguito di rescissione anticipata del contratto di gestione con Islam Anisul, e presa d'atto del trasferimento temporaneo del posteggio in via G. NI, come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 14 ottobre 2002”; in uno a tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, anche se di tenore sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che il ricorrente, titolare di un’autorizzazione/concessione commerciale con posteggio in Via G. NI (che, con Determinazione dirigenziale del 23.03.2022, è stato oggetto di delocalizzazione temporanea in Piazza delle Crociate per il compimento di lavori pubblici), ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui l’Amministrazione capitolina, nel reintestare -come effettivamente richiesto- il titolo al ricorrente dopo un periodo di gestione dello stesso da parte di un terzo, ha dato atto della perdurante attualità della delocalizzazione temporanea in Piazza delle Crociate e ha, quindi, confermato le connesse modalità di esercizio dell’attività, già indicate nella Determinazione Dirigenziale sopra richiamata;
RILEVATO che avverso tale provvedimento il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 37, commi 3-4, e 47 D.A.C. 101/2023, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento di fatto, contraddittorietà, illogicità, violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, disparità di trattamento, in sostanza affermando che la P.A. avrebbe dovuto procedere a ricollocare il posteggio nell’ordinaria sede, essendo ormai venute meno le esigenze di delocalizzazione espresse nel provvedimento del 23.03.2022, e tenuto conto della inadeguatezza (in tesi) del posteggio temporaneo, sotto diversi profili;
RILEVATO che Roma Capitale, con le proprie memorie difensive, ha dato atto che ancora non si è proceduto al definitivo trasferimento o alla ricollocazione del posteggio;
RITENUTO che il ricorso, essendo palesemente infondato, può essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio;
RITENUTO, invero, che non pertengono al provvedimento di reintestazione del titolo, di cui qui si discute, le argomentazioni e doglianze relative alla inadeguatezza della sede temporanea indicata nella Determinazione Dirigenziale del 23.03.2022 (peraltro mai impugnata) ovvero alla inerzia della P.A. nel provvedere alla ricollocazione del posteggio (fermo restando che il ricorrente ben potrà attivare, al riguardo, gli strumenti previsti dall’ordinamento);
RITENUTO, pertanto, che, in difetto di una nuova Determinazione che concluda il procedimento di delocalizzazione temporanea ovvero provveda a ricollocare definitivamente il posteggio, l’Ufficio procedente, in sede di reintestazione del titolo, ha correttamente e doverosamente richiamato il contenuto della Determinazione del 22.03.2022, che, allo stato, effettivamente reca la disciplina del titolo di interesse del ricorrente;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere respinto e che la peculiarità della fattispecie consenta, comunque, la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO