Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra MA LF TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Forrisi, Andrea Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell'atto prot. gen. n. 16546 del 21.9.2022 (Ord. n. 24/E.U./2022, Reg. Gen. Ord. n. 31/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi” ;
2) del verbale prot. n. 14678 del 26.08.2022, redatto a seguito di sopralluogo di accertamento del 23.08.2022 dalla Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, che la ricorrente afferma non conosciuto;
3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza che di conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TR MA LF il 14/5/2023:
per l’annullamento del silenzio diniego ovvero del diniego implicito formatosi sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE, presentata in data 17.12.2022 dalla ricorrente al Comune di Amalfi, acquisita al prot. n. 22376 del 19.12.2022;
nonché per la declaratoria ed il riconoscimento:
1) dell'illegittimità del silenzio diniego ovvero del diniego implicito formatosi sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE presentata in data 17.12.2022 dalla ricorrente al Comune di Amalfi, acquisita al prot. n. 22376 del 19.12.2022;
2) della conseguente declaratoria del diritto della ricorrente all'esame della domanda di sanatoria presentata in data 17.12.2022 (prot. n. 22376 del 19.12.2022), con correlato obbligo in capo all'Amministrazione comunale di fornire risposta in ordine alla domanda di accertamento di conformità con un provvedimento espresso;
3) in subordine, non essendo la domanda di sanatoria palesemente priva di fondamento, dell'obbligo dell'Amministrazione comunale ad esprimersi esplicitamente ed in modo adeguatamente motivato sulla stessa e sull'istanza di autorizzazione/compatibilità paesaggistica presentate in data 17.2.2022 (prot. n. 22376 del 19.12.2022) in conformità all'orientamento del Tribunale (cfr. Sez. II, 15.04.2021, n. 920);
4) ove necessario, per l'accertamento e/o la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e del silenzio serbato sull'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente in data 17.12.2022;
e, in ogni caso, per annullamento: 1) dell'atto prot. gen. n. 16546 del 21.9.2022 (Ord. n. 24/E.U./2022, Reg. Gen. Ord. n. 31/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “ Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ”;
2) del verbale prot. n. 14678 del 26.08.2022, redatto a seguito di sopralluogo di accertamento del 23.08.2022 dalla Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto;
3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l'accertamento e per la declaratoria
4) della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TR MA LF il 3/12/2023:
annullamento
- della nota comunale prot. n. 17617 del 12.9.2023, notificata successivamente, avente ad oggetto diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria acquisita al prot. n. 22376 del 19.12.2022 per la realizzazione di opere contestate con ordinanza di demolizione e ripristino n. 24/E.U./2022 prot. n. 16546 del 21.9.2022 — Reg. Ord. n. 31/2022);
- del preavviso di diniego ex art. 10 bis prot. n. 16723 del 29.8.2023, ove necessario;
- e, in ogni caso, per annullamento: 1) dell'atto prot. gen. n. 16546 del 21.9.2022 (Ord. n. 24/E.U./2022, Reg. Gen. Ord. n. 31/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”; 2) del verbale prot. n. 14678 del 26.08.2022, redatto a seguito di sopralluogo di accertamento del 23.08.2022 dalla Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto; 3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l'accertamento e per la declaratoria
4) della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio in epigrafe ha visto in primo luogo l’impugnazione dell’ordinanza prot. gen. n. 16546 del 21.9.2022 (Ord. n. 24/E.U./2022, Reg. Gen. Ord. n. 31/2022), con la quale il Comune di Amalfi aveva ingiunto la demolizione delle opere come qui indicate: “A) realizzazione di una tettoia in ferro e copertura in lamiere grecate delle dimensioni di m7,50 di lunghezza per m 1,60 di larghezza avente altezza massima di m 3,00 e minima di m Z80 sul terrazzo antistante l'abitazione; B) realizzazione di una veranda di forma irregolare delle dimensione m 4,50 x m 3,50 avente altezza massima di m 3,10 e minima di m Z60 con copertura in lamiere grecate e chiusa da vetrate sul prospetto principale; C) trasformazione di un locale deposito in una unità abitativa delle dimensioni interne di circa mq 55,00 composta da una camera ingresso- soggiorno, cucina, due camere da letto e due bagni; D) realizzazione, sul terrazzo antistante il manufatto di cui al punto c), di una tettoia delle dimensioni in pianta di circa mq 80,00 costituita da struttura portante in legno lamellare con soprastante chiusura orizzontale in lamiera coibentata; E) realizzazione, di due manufatti in legno e lamiere, dei quali uno risulta adibito a legnaia delle dimensioni di circa m 4,00 x m 4,00 con sviluppo medio in altezza di circa m 2,50, l'altro adibito a deposito di materiale vario delle dimensioni di mq 40,00 con sviluppo medio in altezza di circa m 3,00; F) realizzazione di un manufatto in muratura di forma irregolare delle dimensioni interne di circa m 4,50 x m 4,50 con altezza media di m Z60, adibito a deposito, con un vano porta di ingresso delle dimensioni di m 2,00 x m 1,05 ed un ulteriore vano porta sul prospetto Sud delle dimensioni di m 2,60 x m 1,35; G) realizzazione, sul solaio di copertura del locale di cui al punto F), di un manufatto costituito da vecchi infissi, tubolari metallici, assi di legno e copertura in lamiere delle dimensioni di circa m 6,70 x m 5,00 avente altezza media di circa m Z60 con accesso dalla retrostante Via Grotte di Palavena in corrispondenza della quale risultava installata un cancello scorrevole in ferro delle dimensioni di m 3,40 x m 2,00; H) realizzazione, in sopraelevazione dell'assentito locale cantina di un ulteriore deposito in muratura delle dimensione interne di m 5,70 x m 3,10 x m 1,75 di altezza, munito di vano di accesso di mt. 2,00 x mt.1,60 e vano finestra delle dimensioni di m 1,40 x m 1,20” .
2. Nel frattempo l’interessata aveva presentato, per le opere contestate, istanza di permesso di costruire in sanatoria. Trascorso il termine di sessanta giorni dall’istanza e formatosi quindi il silenzio-rigetto previsto ex lege dall’art. 36 TUED parte ricorrente aveva altresì proposto atto di motivi aggiunti.
3. Infine con atto del 19.12.2022 l’interessata aveva avanzato un’ulteriore SCIA (prot. n° 22376) afferente il ripristino (parziale) dei luoghi nonché la richiesta per l'accertamento della conformità urbanistica e della compatibilità paesaggistica per le restanti opere a suo avviso realizzabili mediante permesso di costruire, che non avessero determinato la creazione di nuova volumetria.
Tuttavia, con la nota prot. 17617 del 12.09.2023, della quale parte ricorrente non riferisce la data di notifica, il Responsabile del Settore Edilizia Privata comunicava l'improcedibilità della pratica ritenendo, tra l'altro, che “ per la ricevibilità dell'istanza e la conseguente fase istruttoria sia necessario procedere preventivamente alla demolizione delle opere realizzate non suscettibili di sanatoria contestate in Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 24/E.U./2022 prot. 16546 del 21.9.2022”.
4. Con atto di motivi aggiunti notificato il 23.11.2023 e depositato il successivo 3.12.2023 la sig.ra TR impugnava, quindi, l’esplicito atto di diniego.
5. In seguito, con CILA dell’11.12.2023 la stessa ricorrente comunicava il parziale ripristino o modifica di parte delle opere oggetto dell’ordinanza e in particolare quelle indicate ai punti a),b),d),g) e segnatamente : “ Abuso contestato al punto a): Trattasi di realizzazione di tettoia in ferro e lamiere di copertura di cui, con la presente istanza, si prevede la completa rimozione e la successiva installazione di un tipico pergolato ligneo in conformità alla situazione dei luoghi assentita nell'ambito del rilascio del P.d.C. in Sanatoria n°114 del 27 febbraio 2008 (vedi grafici di completamento); Abuso contestato al punto b) L'opera riguarda la realizzazione, al piano terra, di una piccola veranda di forma irregolare con copertura in lamiere e chiusura sul prospetto Sud mediante vetrate. In ordine a tale intervento si prevede la rimozione delle chiusure in vetro e la sostituzione della struttura di copertura con pergolato in legno di castagno; Abuso contestato al punto d) L'intervento afferisce la realizzazione di un pergolato in legno lamellare con copertura in lamiera in corrispondenza del terrazzo antistante la consistenza immobiliare al piano primo. Tale struttura aperta sui tre lati e facilmente amovibile è stata realizzata al fine di creare un indispensabile “ombreggiamento” alla precitata terrazza; nell'ambito di tale istanza si provvederà alla completa rimozione delle lamiere di copertura; Abuso contestato al punto e) Trattasi di realizzazione di due manufatti precari in legno e lamiere in corrispondenza del giardino sovrastante il fabbricato. In merito a tali abusi si procederà alla completa demolizione delle strutture con conseguente ripristino dello stato quo ante dei luoghi oggetto d'intervento (giardini con presenza di tipici pergolati a struttura lignea). - Abuso contestato al punto g) L’intervento contestato riguarda la riconfigurazione dell'area di accesso alla proprietà dalla comunale Via Grotte di Palavena, ove è stato realizzato un corpo di fabbrica costituito da materiali vari (legno, infissi, tubolari in ferro) avente copertura in lamiera. Con tale istanza si prevede la completa rimozione del manufatto e l’istallazione di un tipico pergolato ligneo”. In data 14.5.2025 ha depositato il certificato di fine lavori.
Da ultimo, con SCIA prot. n. 7821 del 24.4.2025, la ricorrente ha di recente chiesto la sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis DPR 380/2001 per le rimanenti opere, tenuto conto delle modifiche normative medio tempore intervenute con il D.L. 69/2024, convertito il L. n. 105/2024.
6.All’odierna udienza, dato avviso della sussistenza di possibili ipotesi di improcedibilità, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1 Il ricorso principale e gli atti di motivi aggiunti sono tutti improcedibili.
7. Quanto al primo basti richiamare la costante giurisprudenza, fatta propria anche dalla Sezione, in base alla quale “ la presentazione dell’istanza in sanatoria costituisce “atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori “potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, nn. 1104/2025 e 1616/2024).
8. Quanto al diniego tacito il Collegio rileva come a seguito dell’impugnazione del silenzio-rigetto l’Amministrazione abbia comunque riscontrato l’istanza e in detti casi rileva la pur tardiva risposta comunale. Difatti, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 36 comma 3 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 l’Amministrazione non perde per ciò solo la potestà (potere - dovere) di decidere sull’istanza, con la conseguente legittimità del tardivo provvedimento - sia esso di rigetto o di accoglimento - da non ritenersi inutiliter dato .
Nell’esprimere il predetto avviso il Collegio condivide un diffuso orientamento per il quale “ Pur dopo la scadenza del termine procedimentale, e anche in casi di c.d. silenzio rigetto, l'Amministrazione non perde il potere di provvedere, essendo il silenzio rigetto esplicitamente previsto solo per consentire all'interessato di adire il giudice; in particolare, la ricostruzione del silenzio, di cui all'art. 36 T.U. dell'edilizia, in termini di silenzio-rifiuto non impedisce all'Amministrazione di pronunciarsi tardivamente ” (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2059/2013).
9. Resta ora da esaminare l’ultimo atto di motivi aggiunti proposto, per l’appunto, avverso il diniego espresso di sanatoria.
9.1 Anche quest’ulteriore gravame risulta improcedibile alla luce: i) del rilievo dell’ultima istanza di sanatoria ex art. 36 bis TUED, con la quale, a dire della stessa ricorrente, ella avrebbe richiesto la sanatoria di tutte le opere non demolite; ii) dell’avvenuta demolizione di parte delle opere oggetto di causa come indicate nella CILA prot. n° 23647 del 12.12.2023.
9.1.2 L’appena preannunciato esito in rito anche di quest’ultimo atto di motivi aggiunti consente altresì al Collegio di prescindere dal possibile rilievo tardività dello stesso gravame additivo, il quale risulta notificato ben dopo la scadenza del termine decadenziale, ove congruente con la data di emissione dell’atto impugnato e tenuto conto che, invece, non risulta indicata quella di effettiva ricezione da parte della ricorrente.
9.2 In merito all’esito procedimentale dell’istanza ex art. 36 bis TUED parte ricorrente non ha dato notizia dell’esito del procedimento di sanatoria avviato. Consegue a quanto appena evidenziato che le eventuali censure che la ricorrente dovesse proporre avverso il possibile diniego potranno essere oggetto di altro giudizio. In caso di accoglimento dell’istanza, invece, verrà meno ogni questione contenziosa di interesse per la ricorrente.
9.3 A questo punto anche quest’ultimo gravame va dichiarato improcedibile.
10. Da ultimo, con deposito tardivo del 18.12.2025 la ricorrente ha reso edotto il Collegio di aver completato le opere di ripristino dell’ordinanza di demolizione ancora non eseguite comunicandone l’esecuzione con C.I.L.A. n. prot. 22053/2025. Ma ciò non incide su quanto appena già osservato ed anzi rafforza il giudizio d’improcedibilità del ricorso.
11. Conclusivamente il ricorso e i successivi motivi aggiunti vanno tutti dichiarati improcedibili.
12. La mancata costituzione del Comune resistente esime il Collegio dalla determinazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da due atti di motivi aggiunti, tutti come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
RO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO