Art. 113.
Ai Comuni che hanno conservato fino al 31 dicembre 1933-XII la diretta amministrazione delle scuole ed un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni sono devolute le ritenute e le quote di contributo versate al Monte-pensioni, per gli insegnanti elementari e direttori didattici in servizio alla data predetta nelle scuole da essi amministrate, i quali, ai termini delle disposizioni indicate nel terzo comma del precedente articolo 93, ne facciano domanda prima della cessazione dal servizio.
Ai Comuni che hanno conservato fino al 31 dicembre 1933-XII la diretta amministrazione delle scuole ed un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni sono devolute le ritenute e le quote di contributo versate al Monte-pensioni, per gli insegnanti elementari e direttori didattici in servizio alla data predetta nelle scuole da essi amministrate, i quali, ai termini delle disposizioni indicate nel terzo comma del precedente articolo 93, ne facciano domanda prima della cessazione dal servizio.