CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 260/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320200003356724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 con il proposto ricorso in riassunzione, impugna la cartella esattoriale n.08320200003356724000, relativa ad un accertamento n. 531028276413 del 19 ottobre 2018, presuntivamente notificata in data 25 ottobre 2018 e riferita ad un'infrazione consistente nel mancato pagamento della tassa automobilistica, relativamente all'anno 2015.
Nel ricorso sostiene che sia l'avviso di accertamento n. 531028276413 dell'infrazione non risulta essere mai stato notificato al ricorrente e, in ogni caso, anche qualora lo fosse stato, il credito sotteso risulterebbe comunque ormai prescritto ex art 5 comma 51 del D.L. 953/1982, essendo passati oltre 3 anni dalla presunta notifica dell'avviso di accertamento dell'infrazione, pertanto chiede:- in via preliminare di sospendere l'esecuzione della cartella n. 083 2020 00033567 24 000; - nel merito di accertiare e dichiarare la prescrizione del credito de quo, con conseguente annullamento o dichiarazione di inefficacia della suddetta cartella n.
083 2020 00033567 24 000; -con vittoria delle competenze del giudizio, oltre spese, diritti e onorari, del 15% per spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Regione Abruzzo, nel costituirsi in giudizio, in primo luogo ritiene infondata la prima l'eccezione di parte ricorrente poiché il richiamato accertamento veniva correttamente notificato in data 25/10/2018. Sostiene inoltre che nel caso in esame il proprio difetto di legittimazione passiva della stessa, in quanto competente dell'attività è la società di riscossione che ha notificato la cartella di pagamento. Evidenzia che alla notifica della cartella de qua si applicava anche la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali introdotti dalla normativa COVID19, prevista dal combinato disposto dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto
'Decreto Cura Italia', convertito nella legge 24/04/2020 n. 27, e dell'art. 12 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 159, pertanto ne discende che per gli atti di recupero coattivo che andavano predisposti entro il periodo di sospensione, è stato previsto uno spostamento dei termini ultimi di notifica di almeno 541 giorni di cui bisognerà tenere conto al fine di valutare la tempestività della notifica di tali atti (Conf.: CGT L'Aquila sent.
119/II/2024; sent. 312/01/2023; sent. 242/02/2023), pertanto: data notifica accertamento Definitività dell'atto
(+60 gg) 25/10/2018 24/12/2018, Termine per notifica atto successivo Sospensione COVID19 (31/12/2021 +
541 GG) 31/12/2021 25/06/2023 Data notifica cartella opposta 19/01/2022.
Nelle conclusioni la Regione Abruzzo ha chiesto alla adita Corte di Giustizia Tributaria “ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetti il ricorso per i motivi meglio esposti in diritto, che qui si abbiano tutti interamente ripetuti e trascritti, in particolare: - accerti e dichiari la legittimità della notifica dell'accertamento n. 531028276413 sotteso alla cartella di pagamento n. 08320200003356724000, effettuata nei modi e nei termini di legge, dichiarando non prescritto il relativo credito. Con vittoria di spese, da rimettersi alla valutazione del Collegio giudicante, ai sensi dell'art.15, D.Lgs.546/1992.”. La Agenzia delle Entrate Riscossione- provincia di Pescara nel costituirsi in giudizio ha presentato le seguenti eccezioni: -in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, precisando che l'Agente della riscossione è chiamato a svolgere il proprio compito di esazione, meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuto a verificare né «la probabile esistenza del credito», pertanto ha concluso per il rigetto del ricorso nei suoi confronti in quanto in palese difetto di legittimazione passiva con condanna del ricorrente alle spese di soccombenza .
Il ricorrente ha prodotto memorie ove ritiene fondati dubbi sui documenti prodotti dalla difesa della Regione
Abruzzo, in particolare la cartolina relativa all'asserita notifica dell'atto, che risulterebbe effettuata in data 25 ottobre 2018., poichè da tale documentazione emergerebbe che la raccomandata sarebbe stata consegnata a una persona qualificatasi come “collega” del destinatario, che in realtà, risiede ed ha sempre risieduto da solo presso l'indirizzo indicato per la notifica (Indirizzo_1), senza alcun convivente e, ancor meno, senza la presenza di colleghi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adita Corte, dopo la disamina degli atti e dei documenti prodotti in giudizio, osserva quanto segue.
Nel ricorso viene ritenuto che l'avviso di accertamento n. 531028276413 dell'infrazione non risulta essere mai stato notificato al ricorrente e, in ogni caso, anche qualora lo fosse stato, il credito sotteso risulterebbe comunque ormai prescritto ex art 5 comma 51 del D.L. 953/1982, essendo passati oltre 3 anni dalla presunta notifica dell'avviso di accertamento dell'infrazione.
Nel caso in esame impugna la cartella esattoriale n.08320200003356724000 è relativa ad un accertamento n. 531028276413 del 19 ottobre 2018 risultante, dalla documentazione prodotta in atti, correttamente notificato in data 25 ottobre 2018 ,attinente al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2015, entro i tre anni previsti per Legge. Il cedolino postale prodotto in giudizio riporta che l'atto è stato ricevuto dal collega addetto alla recezione.
Va precisato che il termine di prescrizione dell'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria, per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983, per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità è triennale, ed è disciplinato dall'art. 5 del D.L. 30/12/1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 06/01/1986 n. 2, convertito in legge
7 marzo 1986, n. 60 e recita “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e tale termine si applica anche ai successivi atti esattoriali i quali, come già precisato, sono stati notificati dalla
SOGET SPA nei termini di legge.
Da quanto emerso dai prodotti documenti la cartella di pagamento impugnata risulta essere stata notificata il 19/01/2022 e nel nostro caso va ad impattare la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali introdotti della normativa COVID19, prevista dal combinato disposto dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto 'Decreto Cura Italia', convertito nella legge 24/04/2020 n. 27, e dell'art. 12 del D.Lgs. 24/09/2015
n. 159. Pertanto per gli atti di recupero coattivo che andavano predisposti entro il periodo di sospensione,
è stato previsto uno spostamento dei termini ultimi di notifica di almeno 541 giorni. Nel nostro caso la definitività dell'atto di accertamento 25/10/2018 + 60gg. =24/12/2018 ;termine per notifica atto successivo
Sospensione COVID19 (31/12/2021 + 541 gg) 25/06/2023; ne consegue che notifica della cartella impugnata n.08320200003356724000 avvenuta il 19/01/2022 nel rispetto dei nuovi termini e notificata all'addetto alla ricezione, come riportato nell'avvisi di ricevimento dell'atto impugnato.
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna delle spese di lite a carico del ricorrente come specificato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione collegiale , definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di ciascuna parte resistente, liquidate , per ciascuna parte, in complessivi €. 347,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
L'Aquila li 21.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
IL IN LU IN
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 260/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320200003356724000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 con il proposto ricorso in riassunzione, impugna la cartella esattoriale n.08320200003356724000, relativa ad un accertamento n. 531028276413 del 19 ottobre 2018, presuntivamente notificata in data 25 ottobre 2018 e riferita ad un'infrazione consistente nel mancato pagamento della tassa automobilistica, relativamente all'anno 2015.
Nel ricorso sostiene che sia l'avviso di accertamento n. 531028276413 dell'infrazione non risulta essere mai stato notificato al ricorrente e, in ogni caso, anche qualora lo fosse stato, il credito sotteso risulterebbe comunque ormai prescritto ex art 5 comma 51 del D.L. 953/1982, essendo passati oltre 3 anni dalla presunta notifica dell'avviso di accertamento dell'infrazione, pertanto chiede:- in via preliminare di sospendere l'esecuzione della cartella n. 083 2020 00033567 24 000; - nel merito di accertiare e dichiarare la prescrizione del credito de quo, con conseguente annullamento o dichiarazione di inefficacia della suddetta cartella n.
083 2020 00033567 24 000; -con vittoria delle competenze del giudizio, oltre spese, diritti e onorari, del 15% per spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Regione Abruzzo, nel costituirsi in giudizio, in primo luogo ritiene infondata la prima l'eccezione di parte ricorrente poiché il richiamato accertamento veniva correttamente notificato in data 25/10/2018. Sostiene inoltre che nel caso in esame il proprio difetto di legittimazione passiva della stessa, in quanto competente dell'attività è la società di riscossione che ha notificato la cartella di pagamento. Evidenzia che alla notifica della cartella de qua si applicava anche la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali introdotti dalla normativa COVID19, prevista dal combinato disposto dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto
'Decreto Cura Italia', convertito nella legge 24/04/2020 n. 27, e dell'art. 12 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 159, pertanto ne discende che per gli atti di recupero coattivo che andavano predisposti entro il periodo di sospensione, è stato previsto uno spostamento dei termini ultimi di notifica di almeno 541 giorni di cui bisognerà tenere conto al fine di valutare la tempestività della notifica di tali atti (Conf.: CGT L'Aquila sent.
119/II/2024; sent. 312/01/2023; sent. 242/02/2023), pertanto: data notifica accertamento Definitività dell'atto
(+60 gg) 25/10/2018 24/12/2018, Termine per notifica atto successivo Sospensione COVID19 (31/12/2021 +
541 GG) 31/12/2021 25/06/2023 Data notifica cartella opposta 19/01/2022.
Nelle conclusioni la Regione Abruzzo ha chiesto alla adita Corte di Giustizia Tributaria “ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetti il ricorso per i motivi meglio esposti in diritto, che qui si abbiano tutti interamente ripetuti e trascritti, in particolare: - accerti e dichiari la legittimità della notifica dell'accertamento n. 531028276413 sotteso alla cartella di pagamento n. 08320200003356724000, effettuata nei modi e nei termini di legge, dichiarando non prescritto il relativo credito. Con vittoria di spese, da rimettersi alla valutazione del Collegio giudicante, ai sensi dell'art.15, D.Lgs.546/1992.”. La Agenzia delle Entrate Riscossione- provincia di Pescara nel costituirsi in giudizio ha presentato le seguenti eccezioni: -in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, precisando che l'Agente della riscossione è chiamato a svolgere il proprio compito di esazione, meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuto a verificare né «la probabile esistenza del credito», pertanto ha concluso per il rigetto del ricorso nei suoi confronti in quanto in palese difetto di legittimazione passiva con condanna del ricorrente alle spese di soccombenza .
Il ricorrente ha prodotto memorie ove ritiene fondati dubbi sui documenti prodotti dalla difesa della Regione
Abruzzo, in particolare la cartolina relativa all'asserita notifica dell'atto, che risulterebbe effettuata in data 25 ottobre 2018., poichè da tale documentazione emergerebbe che la raccomandata sarebbe stata consegnata a una persona qualificatasi come “collega” del destinatario, che in realtà, risiede ed ha sempre risieduto da solo presso l'indirizzo indicato per la notifica (Indirizzo_1), senza alcun convivente e, ancor meno, senza la presenza di colleghi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adita Corte, dopo la disamina degli atti e dei documenti prodotti in giudizio, osserva quanto segue.
Nel ricorso viene ritenuto che l'avviso di accertamento n. 531028276413 dell'infrazione non risulta essere mai stato notificato al ricorrente e, in ogni caso, anche qualora lo fosse stato, il credito sotteso risulterebbe comunque ormai prescritto ex art 5 comma 51 del D.L. 953/1982, essendo passati oltre 3 anni dalla presunta notifica dell'avviso di accertamento dell'infrazione.
Nel caso in esame impugna la cartella esattoriale n.08320200003356724000 è relativa ad un accertamento n. 531028276413 del 19 ottobre 2018 risultante, dalla documentazione prodotta in atti, correttamente notificato in data 25 ottobre 2018 ,attinente al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2015, entro i tre anni previsti per Legge. Il cedolino postale prodotto in giudizio riporta che l'atto è stato ricevuto dal collega addetto alla recezione.
Va precisato che il termine di prescrizione dell'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria, per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983, per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità è triennale, ed è disciplinato dall'art. 5 del D.L. 30/12/1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 06/01/1986 n. 2, convertito in legge
7 marzo 1986, n. 60 e recita “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e tale termine si applica anche ai successivi atti esattoriali i quali, come già precisato, sono stati notificati dalla
SOGET SPA nei termini di legge.
Da quanto emerso dai prodotti documenti la cartella di pagamento impugnata risulta essere stata notificata il 19/01/2022 e nel nostro caso va ad impattare la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali introdotti della normativa COVID19, prevista dal combinato disposto dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto 'Decreto Cura Italia', convertito nella legge 24/04/2020 n. 27, e dell'art. 12 del D.Lgs. 24/09/2015
n. 159. Pertanto per gli atti di recupero coattivo che andavano predisposti entro il periodo di sospensione,
è stato previsto uno spostamento dei termini ultimi di notifica di almeno 541 giorni. Nel nostro caso la definitività dell'atto di accertamento 25/10/2018 + 60gg. =24/12/2018 ;termine per notifica atto successivo
Sospensione COVID19 (31/12/2021 + 541 gg) 25/06/2023; ne consegue che notifica della cartella impugnata n.08320200003356724000 avvenuta il 19/01/2022 nel rispetto dei nuovi termini e notificata all'addetto alla ricezione, come riportato nell'avvisi di ricevimento dell'atto impugnato.
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna delle spese di lite a carico del ricorrente come specificato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione collegiale , definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, cotrariis reiectis, così decide:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di ciascuna parte resistente, liquidate , per ciascuna parte, in complessivi €. 347,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
L'Aquila li 21.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
IL IN LU IN