Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4671 del 2025, proposto da ET NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Pagliuca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 46/2025, emessa dal Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro, pubblicata il 21/1/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PP SP e udito l'Avvocato dello Stato Antonello Membrini, con la precisazione che il difensore del ricorrente ha chiesto con nota depositata il 27/1/2026 il passaggio in decisione del ricorso senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 46/2025, pubblicata il 21 gennaio 2025, il Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente, mediante l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, l’importo di € 500 per ciascuna delle annualità riconosciute;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 23 gennaio 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, costituendo in favore della parte ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, accreditandovi l’importo di € 1.000,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza del ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
PP SP, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP SP | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO