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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1781/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIA ROSA VERSACI in sostituzione dell'avv. FRANCESCO CELONA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. AGOSTINO SCAFFIDI in sostituzione dell'avv. ROSARIO DI SALVO, il quale in via preliminare chiede un rinvio per trattative e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. VERSACI insiste nella decisione opponendosi al rinvio per trattative.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1781/2018 R.G.
TRA con sede in Milano, piazza Gae Aulenti 3 (c.f. e p.i. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco P.IVA_1
CE presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) in proprio e n.q. di legale rappresentante di C.F._1 Controparte_2
(p.i. ) e , nata a [...] il [...] (c.f. P.IVA_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Rosario C.F._2
Di Salvo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 ottobre 2018 – premesso di essere creditrice Parte_1 di e fideiussori del debito contratto da Controparte_1 CP_3 [...]
fino all'importo di € 754.000,00 nonché garanti con riferimento al CP_2 mutuo in notar del 23 luglio 2007 (rep. 10800, rac. 2002) registrato a Persona_1
2 Patti il 26 luglio 2007 al n. 1277 T – chiedeva a questo Tribunale di dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale ai rogiti del notaio del 9 ottobre 2013, rep. n. 17631, Raccolta n. 6910 trascritto Persona_1 il 16 ottobre 2013 ai nn. 26494 R.G.O. e 21011 R. Part. con cui gli stessi – coniugi in regime di comunione legale – avevano destinato ai bisogni della famiglia ex art. 167
c.c. i seguenti beni nella titolarità esclusiva di : Controparte_1
nonché il seguente bene nella titolarità di entrambi:
Con comparsa del 29 marzo 2019 i convenuti, costituendosi, eccepivano la prescrizione e, nel merito, resistevano.
3 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita a mezzo prove documentali e testimoniali e, dopo plurimi differimenti, perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 5 ottobre 2023.
Dopo alcuni rinvii, anche per consentire la composizione bonaria della lite, il giudizio viene oggi deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2.– In premessa va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
È pacifico che “[l]a disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e
l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)” (v., per tutte, Cass., n.
4049/2023).
Vero è che l'atto di costituzione è stato stipulato il 9 ottobre 2013, nondimeno la sua trascrizione è stata effettuata il 16 ottobre 2013 (v. ispezione ipotecaria in atti) e, pertanto, al momento della consegna dell'atto introduttivo di questo giudizio ai convenuti (i.e. l'11 ottobre 2018, cfr. relazione di notifica) il termine di prescrizione non era ancora spirato.
3. – Nel merito la domanda è fondata.
L'actio pauliana (o revocatoria) costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia in favore dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., n. 5455/2003; Cass., n.
19131/2004) in presenza di tre requisiti.
Il primo è di natura oggettiva (eventus damni) e consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale
4 (che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 cod. civ.).
Siffatto pregiudizio sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita
(anche parziale) di detta garanzia, sia nel caso in cui esso cagioni maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (v. Cass., n. 2971/1999, Cass., 7262/2000;
Cass. 12678/2001; Cass., n. 6422/2003; Cass., n. 14489/2004).
Il secondo e il terzo requisito (scientia damni e consilium fraudis) hanno natura soggettiva e consistono, rispettivamente, nella consapevolezza o nella agevole conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, nella consapevolezza acquisita anche dal terzo del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni creditorie.
Nella fattispecie in esame è stato impugnato un atto di costituzione di fondo patrimoniale che, come è noto, determina un vincolo di destinazione dei beni in esso compresi ai bisogni della famiglia.
L'art. 170 c.c. stabilisce, infatti, che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Le ragioni dei creditori possono, nondimeno soddisfarsi, per pacifica dottrina e giurisprudenza, con lo strumento dell'azione revocatoria, sia ordinaria (come nel caso oggetto del presente procedimento) che fallimentare. I beni possono, invero, uscire dalla disponibilità dei coniugi per frodare i creditori di questi ultimi e in tal caso l'atto costitutivo del fondo può essere oggetto di revocatoria, non avendo rilevanza, se non per l'individuazione dei requisiti di accoglibilità della domanda, l'anteriorità o meno dei singoli crediti all'atto predetto.
Non vi è dubbio, infatti, che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in quanto produttivo di un patrimonio di scopo, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria, giacché esso modifica la situazione patrimoniale del debitore con consequenziale pregiudizio del creditore, il quale può vedersi preclusa la possibilità di agire esecutivamente su quel bene oggetto del fondo e sui relativi frutti.
La Suprema Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato che la costituzione del fondo patrimoniale finalizzata a sottrarre ai creditori i beni costituenti la garanzia
5 patrimoniale del debitore deve essere qualificata come atto a titolo gratuito, anche nell'ipotesi in cui sia stato realizzato da entrambi i coniugi, non sussistendo alcuna controprestazione a favore dei costituenti (Cass., n. 6017/1999; Cass., n. 591/1999;
Cass., n. 8013/1996).
Ritiene il Tribunale che sussistano tutti gli elementi necessari per la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di lite. ha, prima di tutto, dimostrato la propria legittimazione ad causam. Parte_1
Non risulta infatti contestato che i convenuti si siano costituiti
1) garanti con riferimento al mutuo in notar del 23 luglio 2007 (rep. Persona_1
10800, rac. 2002) registrato a Patti il 26 luglio 2007 al n. 1277 T “per tutta la sua durata
e comunque sino alla estinzione di ogni ragione di credito del Banco di Sicilia s.p.a. (oggi Parte_1
ai sensi dell'art. 6 bis del contratto (pari a € 1.997.038,24 al tempo di
[...] introduzione di questo giudizio) e
2) fideiussori omnibus (in data 10 gennaio 2012) nei limiti dell'importo di € 750.000,00 con riferimento ai rapporti indicati nell'atto di citazione e, precisamente, conto corrente n. 300429875, già contraddistinto dal n. 410.086839 (€ 431.551,40 quale saldo dare al 31 dicembre 2017, oltre interessi e accessori dal 1° gennaio 2018 al soddisfo); anticipi fatture regolato sul c/c n. 300076800 (€ 30.680,49 quale saldo dare al 31 dicembre 2017, oltre interessi e accessori dal 1° gennaio 2018 al soddisfo); c/c n. 300092691 (€ 660,96 quale saldo dare al 31 dicembre 2017, oltre interessi e accessori dal 1° gennaio 2018 al soddisfo).
Sul punto e si sono limitati a sostenere che il Controparte_1 CP_3 credito è sub iudice.
Nondimeno la giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, sottolineato che
“l'accertamento dell'interesse cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione
“creditore” [...] non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto ma solo
l'acclaramento dell'esistenza di una pretesa e, in sostanza, di una posizione tale da legittimare detto accertamento” (cfr., ex multis, Cass., n. 1712/1998).
Più in particolare, è stato rilevato che in tema di azione revocatoria è recepita una nozione di “credito” molto ampia, estesa anche alle sole aspettative del creditore come
6 si desume dal dettato della legge, che contempla anche crediti soggetti a condizione
(Cass., n. 1220/1986, Cass., n. 238/1982 e Cass., n. 1338/1981).
Sussiste inoltre l'eventus damni, tenuto conto che, con l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, i fideiussori si sono spogliati di numerosi beni immobili sia nella proprietà esclusiva di sia in comunione legale, così determinando Controparte_1 una consistente modifica della loro situazione patrimoniale che rende obiettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito.
Peraltro, le maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito integranti l'eventus damni ricorrono in linea generale in tutte quelle ipotesi in cui vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori (i.e. gli immobili) con altri come il denaro che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente sottoponibili ad azione esecutiva, in quanto l'atto di disposizione del debitore, in questo caso, può compromettere la fruttuosità dell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 3470/2007; Cass., n. 24757/2008).
E ciò vale a maggior ragione quando l'atto sia, come nella specie, da considerarsi gratuito in assenza di controprestazione.
Va, d'altronde, sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., n. 4578/1998), prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
Del resto, i convenuti non hanno in alcun modo dimostrato di essere titolari di altri cespiti di valore tale da assicurare, anche a seguito dell'atto contestato, la soddisfazione dell'altrui credito.
Vero è che hanno prodotto una relazione di parte nonché la C.T.U. nel processo esecutivo n. 95/2018 R.G.E. da cui si ricava che i lotti oggetto di esecuzione forzata hanno un valore di circa € 5.000.000,00.
Eppure, un conto è la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore principale altro è il patrimonio individuale dei due Controparte_2 garanti/fideiussori evocati in giudizio in proprio e nei cui confronti è stata esperita
7 l'azione (l'attrice lamenta, infatti, un «tentativo di sottrazione del patrimonio personale dei fideiussori alla garanzia prestata», v. pag. 5 della prima memoria istruttoria della parte), la cui capienza – all'esito del conferimento dei beni immobili nel fondo patrimoniale –
è rimasta indimostrata (v., per tutte, Cass., n. 22465/2006, alla cui stregua “la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito”; Cass., n.
8315/2017, secondo cui “[q]ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento. (Nella specie, i fideiussori di una società che aveva ottenuto affidamenti bancari, dopo la prestazione della fideiussione, avevano costituito un fondo patrimoniale nel quale era confluito l'unico bene immobile di proprietà degli stessi”; Cass., n. 33391/2022 alla cui stregua “[q]ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
(Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale l'azione revocatoria era stata condotta nei confronti di tutti e tre i condebitori solidali, in relazione agli atti costitutivi di fondo patrimoniale dagli stessi stipulati in pari data).”).
Sussiste parimenti il requisito della scientia damni dei garanti.
Nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo in esame è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di tale pregiudizio a prescindere da una eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass., n. 7262/2000 prima citata).
La stipula del fondo patrimoniale (9 ottobre 2013) è successiva sia all'erogazione del mutuo di cui e si costituivano garanti e coobbligati Controparte_1 CP_3
(23 luglio 2007) sia alla fideiussione omnibus (10 gennaio 2012) e, pertanto, da un lato, non è necessario dimostrare l'intenzione specifica di ledere la garanzia patrimoniale generica del debitore e, dall'altro, non rileva che i testi escussi abbiano dichiarato che la volontà dei genitori del convenuto – i quali, si noti per inciso, “avevano frequentato la
8 terza e la quinta elementare” (v. verbale udienza del 6 luglio 2021) – fosse quella che il figlio destinasse la casa di famiglia a un fondo patrimoniale.
Tale circostanza escluderebbe al più il dolo specifico (che, come chiarito, è irrilevante), ma non già quello generico.
Infatti, la consapevolezza di ledere la garanzia del creditore può essere acquisita anche attraverso elementi presuntivi (v., e.g., Cass., n. 18315/2015), desumibili nella specie da circostanze di fatto aventi chiaro valore sintomatico, quali la natura stessa dell'atto di disposizione, finalizzato ad avvantaggiare la famiglia del debitore e a creare un patrimonio destinato e separato da quello individuale dei garanti, non aggredibile in forma esecutiva giacché le obbligazioni garantite non sono state direttamente contratte per i bisogni della famiglia, ma nell'interesse di una persona giuridica.
Del resto, i garanti che hanno costituito il fondo patrimoniale non sono altri che il legale rappresentante della società garantita e la di lui moglie;
circostanza che comprova ulteriormente la loro scientia damni.
Venendo in rilievo – come già detto – un atto a titolo gratuito che, peraltro, non può ritenersi compiuto in adempimento di un dovere giuridico (v., oltre alla giurisprudenza prima citata, anche Cass., n. 2530/2015; Cass., n. 19029/2013; Cass., n. 29298/2017), non è necessario accertare l'esistenza del consilium fraudis.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e in Controparte_1 CP_3 solido, e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto della questione trattata e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Gli esborsi documentati e che vanno parimenti rifusi dai convenuti ammontano complessivamente a € 2.052,87 (di cui € 1.713,00 per contributo unificato e
9 anticipazione forfettaria, € 294 a titolo di imposta per la trascrizione della domanda e il resto per spese di notifica, ivi incluso l'importo di € 15,50 per il rilascio di copia ad uso trascrizione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1781/2018 R.G. promossa da ei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_3
, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, dichiara l'inefficacia nei
[...] confronti di dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale Parte_1 stipulato da e ai rogiti del notaio Controparte_1 CP_3
del 9 ottobre 2013, rep. n. 17631, Raccolta n. 6910 trascritto il 16 Persona_1 ottobre 2013 ai nn. 26494 R.G.O. e 21011 R. Part. avente ad oggetto gli immobili indicati in atti e condanna i secondi, in solido, a rifondere alla prima le spese di lite, che liquida in € 5.861,87 (di cui € 3.809,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
10
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1781/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIA ROSA VERSACI in sostituzione dell'avv. FRANCESCO CELONA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. AGOSTINO SCAFFIDI in sostituzione dell'avv. ROSARIO DI SALVO, il quale in via preliminare chiede un rinvio per trattative e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. VERSACI insiste nella decisione opponendosi al rinvio per trattative.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1781/2018 R.G.
TRA con sede in Milano, piazza Gae Aulenti 3 (c.f. e p.i. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco P.IVA_1
CE presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) in proprio e n.q. di legale rappresentante di C.F._1 Controparte_2
(p.i. ) e , nata a [...] il [...] (c.f. P.IVA_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Rosario C.F._2
Di Salvo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 ottobre 2018 – premesso di essere creditrice Parte_1 di e fideiussori del debito contratto da Controparte_1 CP_3 [...]
fino all'importo di € 754.000,00 nonché garanti con riferimento al CP_2 mutuo in notar del 23 luglio 2007 (rep. 10800, rac. 2002) registrato a Persona_1
2 Patti il 26 luglio 2007 al n. 1277 T – chiedeva a questo Tribunale di dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale ai rogiti del notaio del 9 ottobre 2013, rep. n. 17631, Raccolta n. 6910 trascritto Persona_1 il 16 ottobre 2013 ai nn. 26494 R.G.O. e 21011 R. Part. con cui gli stessi – coniugi in regime di comunione legale – avevano destinato ai bisogni della famiglia ex art. 167
c.c. i seguenti beni nella titolarità esclusiva di : Controparte_1
nonché il seguente bene nella titolarità di entrambi:
Con comparsa del 29 marzo 2019 i convenuti, costituendosi, eccepivano la prescrizione e, nel merito, resistevano.
3 Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita a mezzo prove documentali e testimoniali e, dopo plurimi differimenti, perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 5 ottobre 2023.
Dopo alcuni rinvii, anche per consentire la composizione bonaria della lite, il giudizio viene oggi deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2.– In premessa va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
È pacifico che “[l]a disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e
l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)” (v., per tutte, Cass., n.
4049/2023).
Vero è che l'atto di costituzione è stato stipulato il 9 ottobre 2013, nondimeno la sua trascrizione è stata effettuata il 16 ottobre 2013 (v. ispezione ipotecaria in atti) e, pertanto, al momento della consegna dell'atto introduttivo di questo giudizio ai convenuti (i.e. l'11 ottobre 2018, cfr. relazione di notifica) il termine di prescrizione non era ancora spirato.
3. – Nel merito la domanda è fondata.
L'actio pauliana (o revocatoria) costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia in favore dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., n. 5455/2003; Cass., n.
19131/2004) in presenza di tre requisiti.
Il primo è di natura oggettiva (eventus damni) e consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale
4 (che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 cod. civ.).
Siffatto pregiudizio sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita
(anche parziale) di detta garanzia, sia nel caso in cui esso cagioni maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (v. Cass., n. 2971/1999, Cass., 7262/2000;
Cass. 12678/2001; Cass., n. 6422/2003; Cass., n. 14489/2004).
Il secondo e il terzo requisito (scientia damni e consilium fraudis) hanno natura soggettiva e consistono, rispettivamente, nella consapevolezza o nella agevole conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, nella consapevolezza acquisita anche dal terzo del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni creditorie.
Nella fattispecie in esame è stato impugnato un atto di costituzione di fondo patrimoniale che, come è noto, determina un vincolo di destinazione dei beni in esso compresi ai bisogni della famiglia.
L'art. 170 c.c. stabilisce, infatti, che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Le ragioni dei creditori possono, nondimeno soddisfarsi, per pacifica dottrina e giurisprudenza, con lo strumento dell'azione revocatoria, sia ordinaria (come nel caso oggetto del presente procedimento) che fallimentare. I beni possono, invero, uscire dalla disponibilità dei coniugi per frodare i creditori di questi ultimi e in tal caso l'atto costitutivo del fondo può essere oggetto di revocatoria, non avendo rilevanza, se non per l'individuazione dei requisiti di accoglibilità della domanda, l'anteriorità o meno dei singoli crediti all'atto predetto.
Non vi è dubbio, infatti, che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in quanto produttivo di un patrimonio di scopo, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria, giacché esso modifica la situazione patrimoniale del debitore con consequenziale pregiudizio del creditore, il quale può vedersi preclusa la possibilità di agire esecutivamente su quel bene oggetto del fondo e sui relativi frutti.
La Suprema Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato che la costituzione del fondo patrimoniale finalizzata a sottrarre ai creditori i beni costituenti la garanzia
5 patrimoniale del debitore deve essere qualificata come atto a titolo gratuito, anche nell'ipotesi in cui sia stato realizzato da entrambi i coniugi, non sussistendo alcuna controprestazione a favore dei costituenti (Cass., n. 6017/1999; Cass., n. 591/1999;
Cass., n. 8013/1996).
Ritiene il Tribunale che sussistano tutti gli elementi necessari per la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di lite. ha, prima di tutto, dimostrato la propria legittimazione ad causam. Parte_1
Non risulta infatti contestato che i convenuti si siano costituiti
1) garanti con riferimento al mutuo in notar del 23 luglio 2007 (rep. Persona_1
10800, rac. 2002) registrato a Patti il 26 luglio 2007 al n. 1277 T “per tutta la sua durata
e comunque sino alla estinzione di ogni ragione di credito del Banco di Sicilia s.p.a. (oggi Parte_1
ai sensi dell'art. 6 bis del contratto (pari a € 1.997.038,24 al tempo di
[...] introduzione di questo giudizio) e
2) fideiussori omnibus (in data 10 gennaio 2012) nei limiti dell'importo di € 750.000,00 con riferimento ai rapporti indicati nell'atto di citazione e, precisamente, conto corrente n. 300429875, già contraddistinto dal n. 410.086839 (€ 431.551,40 quale saldo dare al 31 dicembre 2017, oltre interessi e accessori dal 1° gennaio 2018 al soddisfo); anticipi fatture regolato sul c/c n. 300076800 (€ 30.680,49 quale saldo dare al 31 dicembre 2017, oltre interessi e accessori dal 1° gennaio 2018 al soddisfo); c/c n. 300092691 (€ 660,96 quale saldo dare al 31 dicembre 2017, oltre interessi e accessori dal 1° gennaio 2018 al soddisfo).
Sul punto e si sono limitati a sostenere che il Controparte_1 CP_3 credito è sub iudice.
Nondimeno la giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, sottolineato che
“l'accertamento dell'interesse cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione
“creditore” [...] non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto ma solo
l'acclaramento dell'esistenza di una pretesa e, in sostanza, di una posizione tale da legittimare detto accertamento” (cfr., ex multis, Cass., n. 1712/1998).
Più in particolare, è stato rilevato che in tema di azione revocatoria è recepita una nozione di “credito” molto ampia, estesa anche alle sole aspettative del creditore come
6 si desume dal dettato della legge, che contempla anche crediti soggetti a condizione
(Cass., n. 1220/1986, Cass., n. 238/1982 e Cass., n. 1338/1981).
Sussiste inoltre l'eventus damni, tenuto conto che, con l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, i fideiussori si sono spogliati di numerosi beni immobili sia nella proprietà esclusiva di sia in comunione legale, così determinando Controparte_1 una consistente modifica della loro situazione patrimoniale che rende obiettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito.
Peraltro, le maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito integranti l'eventus damni ricorrono in linea generale in tutte quelle ipotesi in cui vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori (i.e. gli immobili) con altri come il denaro che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente sottoponibili ad azione esecutiva, in quanto l'atto di disposizione del debitore, in questo caso, può compromettere la fruttuosità dell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 3470/2007; Cass., n. 24757/2008).
E ciò vale a maggior ragione quando l'atto sia, come nella specie, da considerarsi gratuito in assenza di controprestazione.
Va, d'altronde, sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., n. 4578/1998), prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
Del resto, i convenuti non hanno in alcun modo dimostrato di essere titolari di altri cespiti di valore tale da assicurare, anche a seguito dell'atto contestato, la soddisfazione dell'altrui credito.
Vero è che hanno prodotto una relazione di parte nonché la C.T.U. nel processo esecutivo n. 95/2018 R.G.E. da cui si ricava che i lotti oggetto di esecuzione forzata hanno un valore di circa € 5.000.000,00.
Eppure, un conto è la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore principale altro è il patrimonio individuale dei due Controparte_2 garanti/fideiussori evocati in giudizio in proprio e nei cui confronti è stata esperita
7 l'azione (l'attrice lamenta, infatti, un «tentativo di sottrazione del patrimonio personale dei fideiussori alla garanzia prestata», v. pag. 5 della prima memoria istruttoria della parte), la cui capienza – all'esito del conferimento dei beni immobili nel fondo patrimoniale –
è rimasta indimostrata (v., per tutte, Cass., n. 22465/2006, alla cui stregua “la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito”; Cass., n.
8315/2017, secondo cui “[q]ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento. (Nella specie, i fideiussori di una società che aveva ottenuto affidamenti bancari, dopo la prestazione della fideiussione, avevano costituito un fondo patrimoniale nel quale era confluito l'unico bene immobile di proprietà degli stessi”; Cass., n. 33391/2022 alla cui stregua “[q]ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
(Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale l'azione revocatoria era stata condotta nei confronti di tutti e tre i condebitori solidali, in relazione agli atti costitutivi di fondo patrimoniale dagli stessi stipulati in pari data).”).
Sussiste parimenti il requisito della scientia damni dei garanti.
Nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo in esame è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di tale pregiudizio a prescindere da una eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass., n. 7262/2000 prima citata).
La stipula del fondo patrimoniale (9 ottobre 2013) è successiva sia all'erogazione del mutuo di cui e si costituivano garanti e coobbligati Controparte_1 CP_3
(23 luglio 2007) sia alla fideiussione omnibus (10 gennaio 2012) e, pertanto, da un lato, non è necessario dimostrare l'intenzione specifica di ledere la garanzia patrimoniale generica del debitore e, dall'altro, non rileva che i testi escussi abbiano dichiarato che la volontà dei genitori del convenuto – i quali, si noti per inciso, “avevano frequentato la
8 terza e la quinta elementare” (v. verbale udienza del 6 luglio 2021) – fosse quella che il figlio destinasse la casa di famiglia a un fondo patrimoniale.
Tale circostanza escluderebbe al più il dolo specifico (che, come chiarito, è irrilevante), ma non già quello generico.
Infatti, la consapevolezza di ledere la garanzia del creditore può essere acquisita anche attraverso elementi presuntivi (v., e.g., Cass., n. 18315/2015), desumibili nella specie da circostanze di fatto aventi chiaro valore sintomatico, quali la natura stessa dell'atto di disposizione, finalizzato ad avvantaggiare la famiglia del debitore e a creare un patrimonio destinato e separato da quello individuale dei garanti, non aggredibile in forma esecutiva giacché le obbligazioni garantite non sono state direttamente contratte per i bisogni della famiglia, ma nell'interesse di una persona giuridica.
Del resto, i garanti che hanno costituito il fondo patrimoniale non sono altri che il legale rappresentante della società garantita e la di lui moglie;
circostanza che comprova ulteriormente la loro scientia damni.
Venendo in rilievo – come già detto – un atto a titolo gratuito che, peraltro, non può ritenersi compiuto in adempimento di un dovere giuridico (v., oltre alla giurisprudenza prima citata, anche Cass., n. 2530/2015; Cass., n. 19029/2013; Cass., n. 29298/2017), non è necessario accertare l'esistenza del consilium fraudis.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e in Controparte_1 CP_3 solido, e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto della questione trattata e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Gli esborsi documentati e che vanno parimenti rifusi dai convenuti ammontano complessivamente a € 2.052,87 (di cui € 1.713,00 per contributo unificato e
9 anticipazione forfettaria, € 294 a titolo di imposta per la trascrizione della domanda e il resto per spese di notifica, ivi incluso l'importo di € 15,50 per il rilascio di copia ad uso trascrizione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1781/2018 R.G. promossa da ei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_3
, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, dichiara l'inefficacia nei
[...] confronti di dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale Parte_1 stipulato da e ai rogiti del notaio Controparte_1 CP_3
del 9 ottobre 2013, rep. n. 17631, Raccolta n. 6910 trascritto il 16 Persona_1 ottobre 2013 ai nn. 26494 R.G.O. e 21011 R. Part. avente ad oggetto gli immobili indicati in atti e condanna i secondi, in solido, a rifondere alla prima le spese di lite, che liquida in € 5.861,87 (di cui € 3.809,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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