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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
2439/24 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2439/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Salvini Gianluca, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Solini CP_1
Colalè Andrea, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25/08/1994 in
Attigliano (TR), precisando che dall'unione è nata la figlia nata il Persona_1
19/09/2001 a Narni (TR) ad oggi maggiorenne ed autonoma, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenute con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Romania, Bucarest, in data 25.08.1994, trascritto nel registro del Comune di Attigliano
Anno 1994 Numero 1 Parte II Serie C Ufficio 1, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. confermare la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nei modi e termini di seguito riportati:
1) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
2) il sig. , titolare della quota di proprietà pari ad ½ si impegna a cedere Parte_1
a che accetta, la quota pari ad ½ del magazzino sito in Attigliano (TR) con CP_1 accesso da Via Pietro Nenni n. 6, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al
Foglio 10 Particella 672 Subalterno 10 Categoria C/2 Classe 3 Consistenza mq 29 e
Rendita Euro 73,30;
3) il sig. verserà alla sig.ra mensilmente la somma di € Parte_1 CP_1
100,00 a titolo di contributo al mantenimento;
4) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto concernente pregressi e reciproci rapporti economici e patrimoniali, maturati in costanza di matrimonio, in considerazione del prescelto regime di comunione dei beni mediante scrittura privata alle condizioni già concordate tra le parti;
5) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si impegnano a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue. Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/08/1994 in Attigliano (TR) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
ATTIGLIANO (TR) (atto n. 1, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 1994);
spese compensate.
Così deciso in Terni, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2439/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Salvini Gianluca, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Solini CP_1
Colalè Andrea, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 25/08/1994 in
Attigliano (TR), precisando che dall'unione è nata la figlia nata il Persona_1
19/09/2001 a Narni (TR) ad oggi maggiorenne ed autonoma, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenute con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Romania, Bucarest, in data 25.08.1994, trascritto nel registro del Comune di Attigliano
Anno 1994 Numero 1 Parte II Serie C Ufficio 1, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. confermare la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nei modi e termini di seguito riportati:
1) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
2) il sig. , titolare della quota di proprietà pari ad ½ si impegna a cedere Parte_1
a che accetta, la quota pari ad ½ del magazzino sito in Attigliano (TR) con CP_1 accesso da Via Pietro Nenni n. 6, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al
Foglio 10 Particella 672 Subalterno 10 Categoria C/2 Classe 3 Consistenza mq 29 e
Rendita Euro 73,30;
3) il sig. verserà alla sig.ra mensilmente la somma di € Parte_1 CP_1
100,00 a titolo di contributo al mantenimento;
4) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto concernente pregressi e reciproci rapporti economici e patrimoniali, maturati in costanza di matrimonio, in considerazione del prescelto regime di comunione dei beni mediante scrittura privata alle condizioni già concordate tra le parti;
5) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si impegnano a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue. Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/08/1994 in Attigliano (TR) tra e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
ATTIGLIANO (TR) (atto n. 1, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 1994);
spese compensate.
Così deciso in Terni, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti