Art. 2.
Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727 , e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727 , ha facolta' di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessita', ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407 , l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727 .
Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727 , e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727 , ha facolta' di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessita', ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407 , l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727 .