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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3442/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NI
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3442/2022
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 9:31 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: Avv. Messina, Avv. Maria Pizzolante Procuratore dello Stato, Avv. Ilenia Cammarata su delega dell'Avv. Barresi, Dott. Francesco Alì per la pratica forense.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'Avv. Messina precisa le conclusioni come da citazione, riportandosi anche a tutte le difese in atti e chiede che nel risarcimento del danno da riconoscersi al proprio assistito sia riconosciuta anche la componente di danno patrimoniale, sotto il profilo dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
si riporta alla nota spese depositata agli atti del processo. L'Avv. Pizzolante precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione risposta e successivi scritti difensivi. L'Avv. Cammarata precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NI
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
3442/2022 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. GAETANA PATRIZIA Parte_1 C.F._1
MESSINA, elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE BELLIA 173, PATERNÒ
contro
Controparte_1
di NI ( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_1 presso l'AVVOCATURA DISTRETTURALE DELLO STATO DI NI in VIA VECCHIA
OGNINA 149, NI
e con la chiamata in causa di
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE Controparte_2 P.IVA_2
BARRESI, elettivamente domiciliato in VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 222, NI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
(nel prosieguo, “ Controparte_3 [...]
) è fondata per le motivazioni di seguito esposte. CP_1
pagina 2 di 10 1.1. In data 5 settembre 2017 l'attore percorreva a piedi l'area rurale sita in Paternò - contrada
Porrazzo, allorché, giunto in prossimità di una galleria in stato di abbandono (di proprietà della convenuta , cedendo il terreno, precipitava in un fossato, non segnalato e privo Controparte_1 di recinzione, profondo circa otto metri. L'attore agisce pertanto in questa sede onde sentir accertare la responsabilità dell'ente convenuto, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della descritta caduta.
Osserva il Tribunale che, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, nell'ambito della quale è sussumibile il caso di specie, si fonda su un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (cfr. Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Quanto all'onere della prova, il danneggiato è gravato soltanto dell'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse e, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, delle condizioni di pericolo o di insidiosità insorte nella stessa;
grava invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, comprensivo anche della condotta incauta della vittima (cfr. Cass. civ. 27724/2018).
Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti prodotta, come corroborata dagli esiti dell'istruttoria del giudizio, deve ritenersi provato, da parte dell'attore, l'evento dannoso allegato in citazione.
All'udienza del 21 giugno 2024 il testimone (non parente e disinteressato Testimone_1 all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] mi trovavo insieme all'attore nell'area rurale in c.da Porrazzo in data 5 settembre 2017 e stavamo raccogliendo asparagi;
ho visto il sig. Pt_1
scivolare dentro il fossato, erano circa le 19:30 […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 21 giugno
2024).
Nel corso dell'istruttoria, sono stati sottoposti all'attenzione del teste i rilievi fotografici allegati alla citazione. Ebbene, quest'ultimo ha confermato la corrispondenza delle rappresentazioni fotografiche in atti con lo stato dei luoghi all'epoca dell'incidente, indicando anche il punto esatto in cui l'attore è scivolato ovvero in prossimità del margine del fossato: “[…] preciso che il terreno ha ceduto perché era franoso e il sig. è scivolato fino ad arrivare in fondo al fossato […] Pt_1
profondo circa sette/otto metri […]” (cfr. doc. 21 allegato alla citazione e verbale di udienza del 21 giugno 2024).
pagina 3 di 10 Tale deposizione è da ritenersi pienamente attendibile perché (a) resa da persona che assistette personalmente all'incidente occorso all'attore; (b) collimante con la documentazione in atti prodotta (il riferimento va, in particolare, alle rappresentazioni fotografiche ed al verbale di pronto soccorso allegati alla citazione); (c) collimante con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attore, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
L'attore ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso sofferto per effetto della caduta.
Secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito della descritta caduta riportò una “frattura complessa esposta astragalo, lussazione tibio Parte_1
astragalica esposta, lesione nervo SPI, con impossibilità alla dorso flessione attiva della caviglia e del piede trattate clinicamente in urgenza. Frattura L1 trattata con stabilizzazione vertebrale D12-L2” – lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dall'attore all'esito dell'istruttoria processuale. Il perito ha rilevato, in particolare, che le lesioni riportate “[…]sono compatibili secondo il criterio cronologico (epoca e comparsa della lesività traumatica), topografico (sede della lesività), modale e dell'efficienza lesiva (dinamica del sinistro) e dell'esclusione di altre cause […]” (cfr. pagg. 17 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Ora, a fronte delle difese sostenute dall'ente convenuto, è doveroso verificarsi: in positivo, se la res (nella specie, il fossato) presentava anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa;
in negativo, se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res – e, nella specie, potenzialmente riconducibili alla condotta tenuta dal danneggiato, il quale, nella prospettiva dell'ente convenuto, si era introdotto in un'area non accessibile al pubblico. rileva la violazione, da parte del dell'art. 19 del d.p.r. 753 del Controparte_1 Pt_1
1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il quale statuisce quanto segue: “alle persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze […]. […] L'accesso
o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi […]”.
pagina 4 di 10 Come osservato nelle difese attoree, l'applicazione di tale divieto (nonché delle relative sanzioni) presuppone che l'area pertinente alla ferrovia sia effettivamente delimitata mediante cartelli, segnali o recinzioni.
Quest'ultima circostanza, tuttavia, non emerge dall'illustrato compendio probatorio in atti. Al contrario, è provata (in concreto) l'attitudine della res oggetto di custodia a creare un imprevedibile pericolo per gli utenti.
In particolare, i rilievi fotografici prodotti in atti dall'attore evidenziano un profondo fossato - corrispondente a (incompiuti) lavori di scavo di una galleria - sito in un'area rurale aperta all'accesso di occasionali terzi avventori e priva di segnali e/o divieti di accesso;
esso, in particolare, non è in alcun modo delimitato e privo della relativa segnaletica di pericolo;
la galleria, inoltre, è in parte interrata, coperta da pietre e rovi, in parte fuori terra (cfr. docc. 20-21 allegati alla citazione).
Del resto, anche il teste escusso nel corso del giudizio ha precisato che il fossato era privo di qualsiasi forma di recinzione: “[…] è vero;
non c'era alcuna recinzione […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 21 giugno 2024).
non ha nemmeno provato la ricorrenza del caso fortuito, quale fattore Controparte_4 che possa totalmente esimerla dalla responsabilità oggettiva prevista dall' art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. “può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (in questi termini,
Cass. civ. 18317/2015).
Ciò non può dirsi nel caso all'attenzione del Tribunale, posto che manca la prova positiva che parte convenuta avesse materialmente interdetto l'accesso all'area, così da poter rendere la presenza di terzi avventori sul luogo alla stregua di circostanza eccezionale e imprevedibile.
CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dall' convenuto nelle proprie difese, l'istruttoria processuale ha infatti acclarato la sussistenza di una condizione di sostanziale abbandono della res (il fossato) e, più in generale, dell'intera area relativa allo scavo della galleria ferroviaria.
non ha, poi, nemmeno offerto alcuna prova sufficientemente persuasiva Controparte_1 della concorrente colpa del nella verificazione dell'evento dannoso. Pt_1
1.2. Si procede ora alla quantificazione del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d.
pagina 5 di 10 aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al pagina 6 di 10 31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, si osserva che Parte_1 il perito d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato la seguente diagnosi “[…] esiti frattura complessa esposta astragalo, lussazione tibio astragalica esposta, lesione nervo SPI, con impossibilità alla dorso flessione attiva della caviglia e del piede trattate clinicamente in urgenza. Frattura L1 trattata con stabilizzazione vertebrale D12-L2”[…]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 36 % (cfr. pagg. 17 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 259.709,00;
• l'invalidità temporanea assoluta per giorni sessanta in € 6.900,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per ulteriori trenta giorni in € 2.587,50.
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori trenta giorni in € 1.725,00. il tutto, per complessivi € 270.921,50 cui si aggiungono € 18,00 per spese mediche per un totale di €
270.939,50; l'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (24 gennaio 2025) alla data del sinistro (5 settembre 2017), per conseguenti €
226.538,04.
Su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi €
299.545,08.
Non può invece essere riconosciuta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale – in punto, cioè, di allegata (e non provata) perdita della capacità lavorativa specifica - patito dall'attore per effetto dell'occorso sinistro.
La giurisprudenza di legittimità in tema di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona distingue con chiarezza la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, concernente l'idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa espletata al momento dell'illecito.
Mentre la riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno biologico (nei termini, quindi, sopra indicati), ricomprendendo quest'ultimo tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, la riduzione della capacità lavorativa specifica, pagina 7 di 10 determinando una diminuzione della produzione di reddito, integra un danno patrimoniale autonomamente risarcibile (cfr., Cass. civ. 2758/2015).
Quest'ultimo tipo di pregiudizio sussiste pertanto allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, il danneggiato non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non discende in modo automatico dall'accertamento di una percentuale di invalidità permanente finanche elevata: tale danno non è infatti in re ipsa, ma va allegato e provato da colui che ne pretenda il ristoro.
Il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, che in futuro percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle proprie condizioni economico-sociali, delle correlative possibilità di svolgere altri lavori comunque confacenti le proprie attitudini e di ogni altra circostanza del caso concreto (cfr. Cass. civ.
5787/2024; Cass. civ. 11750/2018).
Con riguardo al caso che ci occupa, ha dedotto che il sinistro ha comportato una Parte_1
riduzione della sua capacità lavorativa specifica di manovale: tuttavia, l'attore non ha dato prova che lo stesso, al momento del sinistro, svolgesse tale attività lavorativa.
Dalla documentazione in atti prodotta, infatti, si evince esclusivamente la circostanza che il svolgeva attività lavorativa a tempo determinato in favore dell'impresa S.C.S. Costruzioni Edili Pt_1
s.r.l. dall'anno 2014 al 20 marzo 2016 con la qualifica di gruista (cfr. docc. 31-35 allegati alla citazione); non vi è prova, invece, che l'attore svolgesse tale attività lavorativa anche al momento dell'incidente avvenuto il 5 settembre 2017 (o in un periodo immediatamente precedente tale data).
Per l'effetto, non essendo dimostrato che il fosse percettore di un qualche specifico Pt_2 reddito al momento dell'incidente, egli avrebbe dovuto fornire prova sufficientemente persuasiva che lo stesso, a causa del sinistro, non poteva più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
né, infine, può da sola rilevare la misura dell'accertata invalidità permanente: da essa, come poc'anzi rilevato, non può infatti farsi discendere in modo automatico la presunzione di alcun danno da lucro cessante.
2. È infine infondata la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
Merita accoglimento l'eccezione formulata dal terzo chiamato e relativa all'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto all'evento dannoso per cui è causa.
pagina 8 di 10 Nella specie, per quanto evincibile dalla documentazione agli atti del processo, la polizza n.
158170302 stipulata in data 27 dicembre 2017 per la responsabilità civile verso terzi aveva effetto con decorrenza dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2020 - a copertura, quindi, di eventi dannosi verificatisi in tale periodo (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'ente convenuto).
Il sinistro per cui è causa è invece avvenuto in data 5 settembre 2017 ovvero in un periodo rispetto al quale l'ente convenuto non ha adeguatamente dimostrato né di essere coperto dalla garanzia assicurativa, né l'avvenuto pagamento del premio – atteso che, la conclusione del contratto di assicurazione non sarebbe sufficiente, da sola, a rendere operante la garanzia, occorrendo anche che l'assicurato paghi il premio o la prima rata di esso.
3. Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Anche le spese processuali tra convenuto e terzo chiamato in ordine alla domanda di garanzia seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al precedente capoverso.
La soccombenza regola, infine, anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna il Controparte_3
al risarcimento, in favore di del danno che si liquida in € 299.545,08,
[...] Parte_1
oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta la domanda di garanzia proposta dal Controparte_3
nei confronti di
[...] Controparte_2
3. condanna il Controparte_3
al rimborso, in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 545,00
[...] Parte_1
per anticipazioni e € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
pagina 9 di 10 4. condanna il Controparte_3
al rimborso, in favore di delle spese di lite che si liquidano
[...] Controparte_2
in € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_3
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 16 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di NI
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3442/2022
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 9:31 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: Avv. Messina, Avv. Maria Pizzolante Procuratore dello Stato, Avv. Ilenia Cammarata su delega dell'Avv. Barresi, Dott. Francesco Alì per la pratica forense.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'Avv. Messina precisa le conclusioni come da citazione, riportandosi anche a tutte le difese in atti e chiede che nel risarcimento del danno da riconoscersi al proprio assistito sia riconosciuta anche la componente di danno patrimoniale, sotto il profilo dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
si riporta alla nota spese depositata agli atti del processo. L'Avv. Pizzolante precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione risposta e successivi scritti difensivi. L'Avv. Cammarata precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NI
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
3442/2022 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. GAETANA PATRIZIA Parte_1 C.F._1
MESSINA, elettivamente domiciliato in VIA EMANUELE BELLIA 173, PATERNÒ
contro
Controparte_1
di NI ( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_1 presso l'AVVOCATURA DISTRETTURALE DELLO STATO DI NI in VIA VECCHIA
OGNINA 149, NI
e con la chiamata in causa di
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE Controparte_2 P.IVA_2
BARRESI, elettivamente domiciliato in VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 222, NI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
(nel prosieguo, “ Controparte_3 [...]
) è fondata per le motivazioni di seguito esposte. CP_1
pagina 2 di 10 1.1. In data 5 settembre 2017 l'attore percorreva a piedi l'area rurale sita in Paternò - contrada
Porrazzo, allorché, giunto in prossimità di una galleria in stato di abbandono (di proprietà della convenuta , cedendo il terreno, precipitava in un fossato, non segnalato e privo Controparte_1 di recinzione, profondo circa otto metri. L'attore agisce pertanto in questa sede onde sentir accertare la responsabilità dell'ente convenuto, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per effetto della descritta caduta.
Osserva il Tribunale che, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, nell'ambito della quale è sussumibile il caso di specie, si fonda su un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (cfr. Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Quanto all'onere della prova, il danneggiato è gravato soltanto dell'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse e, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, delle condizioni di pericolo o di insidiosità insorte nella stessa;
grava invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, comprensivo anche della condotta incauta della vittima (cfr. Cass. civ. 27724/2018).
Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti prodotta, come corroborata dagli esiti dell'istruttoria del giudizio, deve ritenersi provato, da parte dell'attore, l'evento dannoso allegato in citazione.
All'udienza del 21 giugno 2024 il testimone (non parente e disinteressato Testimone_1 all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “[…] mi trovavo insieme all'attore nell'area rurale in c.da Porrazzo in data 5 settembre 2017 e stavamo raccogliendo asparagi;
ho visto il sig. Pt_1
scivolare dentro il fossato, erano circa le 19:30 […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 21 giugno
2024).
Nel corso dell'istruttoria, sono stati sottoposti all'attenzione del teste i rilievi fotografici allegati alla citazione. Ebbene, quest'ultimo ha confermato la corrispondenza delle rappresentazioni fotografiche in atti con lo stato dei luoghi all'epoca dell'incidente, indicando anche il punto esatto in cui l'attore è scivolato ovvero in prossimità del margine del fossato: “[…] preciso che il terreno ha ceduto perché era franoso e il sig. è scivolato fino ad arrivare in fondo al fossato […] Pt_1
profondo circa sette/otto metri […]” (cfr. doc. 21 allegato alla citazione e verbale di udienza del 21 giugno 2024).
pagina 3 di 10 Tale deposizione è da ritenersi pienamente attendibile perché (a) resa da persona che assistette personalmente all'incidente occorso all'attore; (b) collimante con la documentazione in atti prodotta (il riferimento va, in particolare, alle rappresentazioni fotografiche ed al verbale di pronto soccorso allegati alla citazione); (c) collimante con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attore, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
L'attore ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso sofferto per effetto della caduta.
Secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito della descritta caduta riportò una “frattura complessa esposta astragalo, lussazione tibio Parte_1
astragalica esposta, lesione nervo SPI, con impossibilità alla dorso flessione attiva della caviglia e del piede trattate clinicamente in urgenza. Frattura L1 trattata con stabilizzazione vertebrale D12-L2” – lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica del sinistro come provata dall'attore all'esito dell'istruttoria processuale. Il perito ha rilevato, in particolare, che le lesioni riportate “[…]sono compatibili secondo il criterio cronologico (epoca e comparsa della lesività traumatica), topografico (sede della lesività), modale e dell'efficienza lesiva (dinamica del sinistro) e dell'esclusione di altre cause […]” (cfr. pagg. 17 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Ora, a fronte delle difese sostenute dall'ente convenuto, è doveroso verificarsi: in positivo, se la res (nella specie, il fossato) presentava anomalie tali da risultare oggettivamente pericolosa;
in negativo, se l'incidente si sia verificato per l'insorgenza di fattori estranei alla res – e, nella specie, potenzialmente riconducibili alla condotta tenuta dal danneggiato, il quale, nella prospettiva dell'ente convenuto, si era introdotto in un'area non accessibile al pubblico. rileva la violazione, da parte del dell'art. 19 del d.p.r. 753 del Controparte_1 Pt_1
1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il quale statuisce quanto segue: “alle persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze […]. […] L'accesso
o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi […]”.
pagina 4 di 10 Come osservato nelle difese attoree, l'applicazione di tale divieto (nonché delle relative sanzioni) presuppone che l'area pertinente alla ferrovia sia effettivamente delimitata mediante cartelli, segnali o recinzioni.
Quest'ultima circostanza, tuttavia, non emerge dall'illustrato compendio probatorio in atti. Al contrario, è provata (in concreto) l'attitudine della res oggetto di custodia a creare un imprevedibile pericolo per gli utenti.
In particolare, i rilievi fotografici prodotti in atti dall'attore evidenziano un profondo fossato - corrispondente a (incompiuti) lavori di scavo di una galleria - sito in un'area rurale aperta all'accesso di occasionali terzi avventori e priva di segnali e/o divieti di accesso;
esso, in particolare, non è in alcun modo delimitato e privo della relativa segnaletica di pericolo;
la galleria, inoltre, è in parte interrata, coperta da pietre e rovi, in parte fuori terra (cfr. docc. 20-21 allegati alla citazione).
Del resto, anche il teste escusso nel corso del giudizio ha precisato che il fossato era privo di qualsiasi forma di recinzione: “[…] è vero;
non c'era alcuna recinzione […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 21 giugno 2024).
non ha nemmeno provato la ricorrenza del caso fortuito, quale fattore Controparte_4 che possa totalmente esimerla dalla responsabilità oggettiva prevista dall' art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. “può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (in questi termini,
Cass. civ. 18317/2015).
Ciò non può dirsi nel caso all'attenzione del Tribunale, posto che manca la prova positiva che parte convenuta avesse materialmente interdetto l'accesso all'area, così da poter rendere la presenza di terzi avventori sul luogo alla stregua di circostanza eccezionale e imprevedibile.
CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dall' convenuto nelle proprie difese, l'istruttoria processuale ha infatti acclarato la sussistenza di una condizione di sostanziale abbandono della res (il fossato) e, più in generale, dell'intera area relativa allo scavo della galleria ferroviaria.
non ha, poi, nemmeno offerto alcuna prova sufficientemente persuasiva Controparte_1 della concorrente colpa del nella verificazione dell'evento dannoso. Pt_1
1.2. Si procede ora alla quantificazione del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d.
pagina 5 di 10 aestimatio, cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al pagina 6 di 10 31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, si osserva che Parte_1 il perito d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato la seguente diagnosi “[…] esiti frattura complessa esposta astragalo, lussazione tibio astragalica esposta, lesione nervo SPI, con impossibilità alla dorso flessione attiva della caviglia e del piede trattate clinicamente in urgenza. Frattura L1 trattata con stabilizzazione vertebrale D12-L2”[…]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 36 % (cfr. pagg. 17 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 259.709,00;
• l'invalidità temporanea assoluta per giorni sessanta in € 6.900,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per ulteriori trenta giorni in € 2.587,50.
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori trenta giorni in € 1.725,00. il tutto, per complessivi € 270.921,50 cui si aggiungono € 18,00 per spese mediche per un totale di €
270.939,50; l'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (24 gennaio 2025) alla data del sinistro (5 settembre 2017), per conseguenti €
226.538,04.
Su tale ultima somma devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente decisione, per complessivi €
299.545,08.
Non può invece essere riconosciuta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale – in punto, cioè, di allegata (e non provata) perdita della capacità lavorativa specifica - patito dall'attore per effetto dell'occorso sinistro.
La giurisprudenza di legittimità in tema di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona distingue con chiarezza la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, concernente l'idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa espletata al momento dell'illecito.
Mentre la riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno biologico (nei termini, quindi, sopra indicati), ricomprendendo quest'ultimo tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, la riduzione della capacità lavorativa specifica, pagina 7 di 10 determinando una diminuzione della produzione di reddito, integra un danno patrimoniale autonomamente risarcibile (cfr., Cass. civ. 2758/2015).
Quest'ultimo tipo di pregiudizio sussiste pertanto allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, il danneggiato non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non discende in modo automatico dall'accertamento di una percentuale di invalidità permanente finanche elevata: tale danno non è infatti in re ipsa, ma va allegato e provato da colui che ne pretenda il ristoro.
Il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, che in futuro percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle proprie condizioni economico-sociali, delle correlative possibilità di svolgere altri lavori comunque confacenti le proprie attitudini e di ogni altra circostanza del caso concreto (cfr. Cass. civ.
5787/2024; Cass. civ. 11750/2018).
Con riguardo al caso che ci occupa, ha dedotto che il sinistro ha comportato una Parte_1
riduzione della sua capacità lavorativa specifica di manovale: tuttavia, l'attore non ha dato prova che lo stesso, al momento del sinistro, svolgesse tale attività lavorativa.
Dalla documentazione in atti prodotta, infatti, si evince esclusivamente la circostanza che il svolgeva attività lavorativa a tempo determinato in favore dell'impresa S.C.S. Costruzioni Edili Pt_1
s.r.l. dall'anno 2014 al 20 marzo 2016 con la qualifica di gruista (cfr. docc. 31-35 allegati alla citazione); non vi è prova, invece, che l'attore svolgesse tale attività lavorativa anche al momento dell'incidente avvenuto il 5 settembre 2017 (o in un periodo immediatamente precedente tale data).
Per l'effetto, non essendo dimostrato che il fosse percettore di un qualche specifico Pt_2 reddito al momento dell'incidente, egli avrebbe dovuto fornire prova sufficientemente persuasiva che lo stesso, a causa del sinistro, non poteva più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
né, infine, può da sola rilevare la misura dell'accertata invalidità permanente: da essa, come poc'anzi rilevato, non può infatti farsi discendere in modo automatico la presunzione di alcun danno da lucro cessante.
2. È infine infondata la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
Merita accoglimento l'eccezione formulata dal terzo chiamato e relativa all'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto all'evento dannoso per cui è causa.
pagina 8 di 10 Nella specie, per quanto evincibile dalla documentazione agli atti del processo, la polizza n.
158170302 stipulata in data 27 dicembre 2017 per la responsabilità civile verso terzi aveva effetto con decorrenza dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2020 - a copertura, quindi, di eventi dannosi verificatisi in tale periodo (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'ente convenuto).
Il sinistro per cui è causa è invece avvenuto in data 5 settembre 2017 ovvero in un periodo rispetto al quale l'ente convenuto non ha adeguatamente dimostrato né di essere coperto dalla garanzia assicurativa, né l'avvenuto pagamento del premio – atteso che, la conclusione del contratto di assicurazione non sarebbe sufficiente, da sola, a rendere operante la garanzia, occorrendo anche che l'assicurato paghi il premio o la prima rata di esso.
3. Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Anche le spese processuali tra convenuto e terzo chiamato in ordine alla domanda di garanzia seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al precedente capoverso.
La soccombenza regola, infine, anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna il Controparte_3
al risarcimento, in favore di del danno che si liquida in € 299.545,08,
[...] Parte_1
oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta la domanda di garanzia proposta dal Controparte_3
nei confronti di
[...] Controparte_2
3. condanna il Controparte_3
al rimborso, in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 545,00
[...] Parte_1
per anticipazioni e € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
pagina 9 di 10 4. condanna il Controparte_3
al rimborso, in favore di delle spese di lite che si liquidano
[...] Controparte_2
in € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_3
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 16 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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