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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1377/2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa
[...] CodiceFiscale_2
dagli Avv.ti Giacomo Di Grado e Giovanniluca Di Grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei predetti difensori in Ribera, nel Viale Garibaldi n. 2/H;
ATTORI
Contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Alfonso Fiorica e Rita Zicari ed elettivamente domiciliato presso lo studio Del primo difensore in Sciacca, alla Via F.lli Bellanca n.6;
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti;
Parte convenuta ha insistito per la declaratoria di inammissibilità della domanda;
in subordine ha insistito per il richiamo della CTU per le ragioni già dedotte in atti;
ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione
IN FATTO
Con atto di citazione e rappresentavano che il 15/08/2016 decedeva a, Parte_1 Parte_2
Ribera, senza lasciare testamento, la loro madre sig.ra , nata a [...] il [...]; che Persona_1
pagina 1 di 8 gli, eredi legittimi, oltre a loro stesse, sono il marito della de cuius e loro padre, , Persona_2
nato a [...] il [...] e il fratello delle attrici, , nato a [...] il [...]. Controparte_1
Che, successivamente, in data 25/10/2016, in Ribera decedeva ab intestato anche il Sig. Per_2
.
[...]
Che il patrimonio relitto ereditato dai germani e Parte_1 Parte_2 CP_1
è costituito dai seguenti cespiti immobiliari:
[...]
1) abitazione di tipo popolare, con relativo lastrico solare, sita in Ribera, Via Re Federico n. 101, censita al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio di mappa 22, particelle 628, sub 5-6-7 e 8;
2) appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 34, particella 254;
3) appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 34, particelle 478, 479 e 480;
4) appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 99, particella 597.
Rappresentavano che, inoltre, dovevano essere conferiti alla massa ereditaria i seguenti beni donati loro dai genitori:
- appezzamento di terreno, con fabbricato rurale, sito in territorio di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 45, particelle 120, 123, 233, 234, 119, 121, 118, 125/a e 125/b
(fabbricato rurale), donato a da entrambi i genitori con atto del 23/12/1992, ai rogiti Controparte_1
, Notaio in Ribera, Rep. n. 17417 - Racc n. 6596; Persona_3
- appezzamento di terreno, sito in territorio di Ribera, C.da Magone, censito al N.C.T. del predetto
Comune al foglio di mappa 46, particelle 144 (ex 144/a), 145 (ex 145/a) e 233 (ex 180/b), donato a dal solo genitore per atto del 18/12/1990, ai rogiti del Notaio Parte_2 Persona_2
Rep. n. 32088 - Racc n. 11882; Persona_4
- appezzamento di terreno, sito in territorio di Ribera, C.da Magone, censito al N.C.T. del predetto
Comune al foglio di mappa 46, particella intera 123 e particelle frazionate 144/b (introdotta in mappa col n. 231) e 145/b (introdotta in mappa col n. 232) e 180/a (introdotta in mappa col n. 180), donato a dal solo genitore giusto atto del 04/01/1984, ai rogiti del Notaio Parte_1 Persona_2
Rep. n. 469 - Racc n. 177. Persona_5
Evidenziavano che inoltre il convenuto è tenuto a conferire alla massa ereditaria i frutti percepiti dalla data di apertura della prima successione, ossia dal 15/08/2016, ovvero gli interessi legali sul valore di stima dell'immobile a detta data nel caso in cui si proceda alla collazione per imputazione.
pagina 2 di 8 Le stesse hanno manifestato la volontà di procedere alla divisione degli immobili in comunione, rappresentando l'impossibilità di addivenire ad una soluzione consensuale.
Hanno concluso chiedendo: “- Dichiarare aperta la successione in morte dei sigg. , Persona_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 15/08/2016, e , nato a [...] il Persona_2
12/07/1931 ed ivi deceduto il 25/10/2016, in favore dei figli , nata a [...] il Parte_1
02/01/1958, , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2 Controparte_1
06/05/1961, secondo le quote stabilite dalla legge. - Disporre la collazione ex art. 737 e ss. c.c. degli appezzamenti di terreno meglio descritto in narrativa sub 5) donati dai sigg. e Persona_2
in favore dei figli, mediante conferimento alla massa ereditaria da dividere dei predetti Persona_1
immobili. - Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto costituito dai beni immobili meglio descritti in narrativa. - Ordinare, previa stima degli stessi, la divisione dei beni immobili costituenti la massa ereditaria, mediante formazione e assegnazione ai singoli condividenti delle quote a ciascuno spettanti, ovvero, nel caso in cui i predetti beni non risultassero comodamente divisibili, mediante formazione di porzioni di uguale valore da attribuire a ciascuno dei coeredi, salvo conguaglio in denaro a carico del coerede o dei coeredi cui dovesse essere attribuita la porzione o le porzioni maggiori. - In via subordinata, nel caso di accertata non materiale divisibilità dei beni immobili costituenti la massa ereditaria, ordinarne la vendita all'incanto, con successiva formazione di separate masse liquide da ripartirsi in porzioni uguali tra i singoli condividenti. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si è costituito che ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità e improponibilità Controparte_1 della domanda di divisione, mancando i presupposti prescritti per l'azione di divisione degli immobili caduti in successione. Ha comunque manifestato la volontà di aderire alla sola domanda di scioglimento della comunione ereditaria, contestando le altre domande.
In particolare, quanto alla domanda di collazione, ha rappresentato come non sussistano i presupposti per l'accoglimento, occorrendo che la parte dimostri di aver subito una lesione della legittima. In subordine, ha eccepito in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione dell'immobile; in ulteriore subordine, ha chiesto che venga a lui imputato il predetto immobile valutandone il valore alla data della donazione ex artt. 747 e 748 c.c., con esclusione delle migliorie dallo stesso apportate. Ha chiesto inoltre la collazione dei beni ricevuti dalle parti attrici in donazione. Ha concluso chiedendo: “In via preliminare in rito:- Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e/o improseguibili e comunque rigettare le domande tutte ex adverso spiegate, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione come per legge;
Nel merito, fermo quanto sopra: A) Ritenere e dichiarare la insussistenza dei presupposti per la collazione del terreno con fabbricato rurale di pertinenza ricevuto in donazione dall'esponente con
pagina 3 di 8 atto del 23.12.1992, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
B) Prendere atto incidentalmente ed in via di eccezione ai fini della esclusione dalla collazione, dell'usucapione maturata in favore dell'esponente relativamente all'appezzamento con fabbricato rurale ricevuto in donazione dai genitori con rogito del 23.12.1992 ed identificato in Catasto al Foglio di mappa n.45, particelle nn.120,123,233,234, 118,119,121, 125/a,125/b (fabbricato rurale), per i motivi di cui in atti;
C) in subordine, prendere atto che l'esponente ha dichiarato di aderire alla sola domanda di scioglimento e divisione della comunione ereditaria e che ha optato per l'imputazione a sè medesimo dell'immobile dallo stesso ricevuto in donazione con rogito del 23.12.1992 per come sopra descritto ed identificato, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
D) -Ordinare la collazione in natura degli immobili ricevuti in donazione dalle attrici e, segnatamente, alla Sig.ra Parte_1
appezzamento di terreno sito in Ribera Foglio di mappa n. 46 partt. 123, 144b (introdotto col 231),
145b (introdotta con il 232) e 180a (introdotta con il n. 180; alla sig.ra , Parte_2
appezzamento di terreno sito in Ribera Foglio di mappa 46 partt. 144 (ex 144a) 145 (ex 145a) e 233
(ex 180b); - Ordinare altresì il conferimento alla massa attiva ereditaria dei frutti percepiti e percipiendi relativi ai detti immobili, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione E) Rigettare tutte le altre domande per come formulate da parte attrice in quanto improcedibili, improponibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui in atti;
F) in ulteriore subordine, qualora non fosse accolta la eccezione riconvenzionale di usucapione e fosse accolta la domanda di assoggettamento a collazione (per imputazione) del fondo ricevuto in donazione dal comparente, respingere la domanda nei termini in cui è stata proposta e disporre che
l'assoggettamento a collazione deve riguardare il valore venale del fondo nello stato in cui si trovava al momento della donazione, comunque al netto (deduzione dalla massa) delle migliorie apportate, delle spese effettuate, e delle imposte e tasse corrisposte dalla data del rogito e senza conteggio dei frutti asseritamente maturati;
G) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc”.
La causa è stata istruita a mezzo CTU e, all'esito, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e posta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 22.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di improcedibilità e improponibilità della domanda di divisione per mancanza dei presupposti dell'azione di divisione degli immobili caduti in successione sollevata dal convenuto.
Deve rilevarsi come la Cassazione, intervenuta in materia di onere probatorio della proprietà nei giudizi di divisone dei beni in comunione, in recenti arresti (Cass. civ. 3654 del 2025; 6228/2023), abbia pagina 4 di 8 evidenziato che: “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni”…-, “non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti”; quanto alla tutela, comprendente la possibile partecipazione al giudizio di divisione, dei terzi controinteressati, nell'ordinanza in esame si evidenzia che “Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o
l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione”; in ordine, infine, alla documentazione da acquisire necessariamente per procedere alle operazioni di divisione, la Corte precisa che “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi” -ne consegue quindi che per l'allegazione di tutta la documentazione inerente alla situazione degli immobili da dividere non si deve tenere conto dei termini previsti per le preclusioni istruttorie nell'ordinario giudizio di cognizione”. Prosegue la Corte di Cassazione nella pronuncia in questione, affermando che: “il minor rigore della prova della comproprietà nei giudizi di divisione non significa che “la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi”, fondata sul presupposto dell'appartenenza dei beni stessi alla comunione, “sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle
pagina 5 di 8 verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716/2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro
(Cass. n. 1065/2022). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n.4353/1980). Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041/2021)”.
Tanto evidenziato, nel caso di specie, il convenuto, costituendosi, ha contestato la ricorrenza dei presupposti per la procedibilità della domanda di divisione. In comparsa conclusionale ha insistito anche nella chiesta declaratoria di improcedibilità sulla scorta della mancanza di prova in ordine alla proprietà in capo ai de cuius dei beni da dividere.
Parte attrice ha, in effetti, prodotto la prova relativa alla sussistenza dei titoli solo in relazione agli immobili donati in vita a ciascuno di loro dai genitori allegando i relativi contratti (all. 6, 7, 8 citazione). Per i rimanenti immobili indicati, ha depositato solo le visure degli immobili e le ispezioni ipotecarie relative alla denuncia di successione che, tuttavia, non sono documenti idonei a dimostrare la proprietà in capo ai de cuius degli immobili in questione.
D'altro canto, il convenuto, pur contestando la ricorrenza dei presupposti per addivenire alla divisione, non ha espressamente contestato l'appartenenza alla massa ereditaria di uno o più dei beni indicati per essere gli stessi in proprietà di terzi soggetti.
E' stata disposta CTU tecnica volta, tra l'altro ad accertare la sussistenza della proprietà dei beni in questione alla massa ereditaria.
Il Consulente, ha, a pagina 11 dell'elaborato, rappresentato che: “I germani risultano ancora proprietari dei beni loro pervenuti con atti di donazione e gli stessi hanno eseguito nei terreni di loro proprietà innovazioni, migliorie e strutture connesse alla coltivazione dei fondi;
il sig. CP_1
, ha inoltre provveduto a ristrutturare, ampliandolo, il Fabbricato Rurale a lui donato (ex
[...]
125/B) e realizzato dai danti causa giusto titolo edilizio (reperito in archivio del comune di Ribera ed allegato alla presente), ricavandone due distinte unità immobiliari individuate in catasto al Foglio 45 mappale 389 Sub 1 quale magazzino ed al Foglio 45 mappale 389 Sub 2 quale abitazione, per i lavori eseguiti, il sottoscritto CTU, non ha potuto reperire alcun titolo abilitativo edilizio e pertanto sono da ritenere abusivamente realizzati. I germani risultano ancora comproprietari dei beni loro pervenuti a seguito di successione in morte dei loro genitori, ad eccezione del lastrico solare soprastante il
pagina 6 di 8 fabbricato di via Re Federico, identificato in Catasto al Foglio 22 mappale 628 Sub. 7 e 8 che appartiene al Comune di Ribera, giusto “Atto amministrativo DECRETO del 30/11/2017 Rep. 593
Provvedimento di Acquisizione gratuita al patrimonio del comune, trascrizione n° 16943.1/2017 e
16943.2/2017 in Agrigento ed in atti dal 22/12/2017”.
Pur essendo stato evidenziato dal consulente che le parti risultano comproprietarie anche dei beni immobili ricevuti quali eredi in morte dei genitori, non è possibile procedere a divisione in quanto non vi è prova dell'esistenza di titoli di proprietà in capo ai de cuius (e quindi in capo alle parti in causa) in relazione ai seguenti beni: abitazione di tipo popolare, con relativo lastrico solare, sita in Ribera, Via
Re Federico n. 101, censita al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio di mappa 22, particelle 628, sub
5-6-7 e 8; appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 34, particella 254; appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 34, particelle 478, 479 e 480; appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 99, particella 597.
A tal fine non risultano sufficienti le sole visure immobiliari depositate da parte attrice, né i documenti allegati alla consulenza tecnica.
Quanto al lastrico solare soprastante il fabbricato di via Re Federico, identificato in Catasto al foglio 22 mappale 628 sub. 7 e 8, il CTU ha accertato inoltre la non appartenenza dello stesso all'eredità, essendo stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune in forza di decreto del 30/11/2017 Rep. 593, trascrizione n° 16943.1/2017 e 16943.2/2017.
In relazione agli immobili donati al convenuto, identificati al foglio 45 mappale 389 sub 1 quale magazzino ed al Foglio 45 mappale 389 Sub 2, inoltre il consulente non ha rinvenuto titoli abilitativi edilizi;
essendo la regolarità giuridica degli immobili da dividere condizione dell'azione di divisione giudiziale (Cass. S.U. n. 25061 del 16 aprile 2019) l'azione è improcedibile anche sotto questo profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore dichiarato in citazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda di divisione proposta da e Parte_1 Parte_2
.
[...]
- Condanna altresì la parte attrice alle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in €
3.800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge.
- Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
pagina 7 di 8 Sciacca, 17 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1377/2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa
[...] CodiceFiscale_2
dagli Avv.ti Giacomo Di Grado e Giovanniluca Di Grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei predetti difensori in Ribera, nel Viale Garibaldi n. 2/H;
ATTORI
Contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Controparte_1
Avv.ti Alfonso Fiorica e Rita Zicari ed elettivamente domiciliato presso lo studio Del primo difensore in Sciacca, alla Via F.lli Bellanca n.6;
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti;
Parte convenuta ha insistito per la declaratoria di inammissibilità della domanda;
in subordine ha insistito per il richiamo della CTU per le ragioni già dedotte in atti;
ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione
IN FATTO
Con atto di citazione e rappresentavano che il 15/08/2016 decedeva a, Parte_1 Parte_2
Ribera, senza lasciare testamento, la loro madre sig.ra , nata a [...] il [...]; che Persona_1
pagina 1 di 8 gli, eredi legittimi, oltre a loro stesse, sono il marito della de cuius e loro padre, , Persona_2
nato a [...] il [...] e il fratello delle attrici, , nato a [...] il [...]. Controparte_1
Che, successivamente, in data 25/10/2016, in Ribera decedeva ab intestato anche il Sig. Per_2
.
[...]
Che il patrimonio relitto ereditato dai germani e Parte_1 Parte_2 CP_1
è costituito dai seguenti cespiti immobiliari:
[...]
1) abitazione di tipo popolare, con relativo lastrico solare, sita in Ribera, Via Re Federico n. 101, censita al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio di mappa 22, particelle 628, sub 5-6-7 e 8;
2) appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 34, particella 254;
3) appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 34, particelle 478, 479 e 480;
4) appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 99, particella 597.
Rappresentavano che, inoltre, dovevano essere conferiti alla massa ereditaria i seguenti beni donati loro dai genitori:
- appezzamento di terreno, con fabbricato rurale, sito in territorio di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 45, particelle 120, 123, 233, 234, 119, 121, 118, 125/a e 125/b
(fabbricato rurale), donato a da entrambi i genitori con atto del 23/12/1992, ai rogiti Controparte_1
, Notaio in Ribera, Rep. n. 17417 - Racc n. 6596; Persona_3
- appezzamento di terreno, sito in territorio di Ribera, C.da Magone, censito al N.C.T. del predetto
Comune al foglio di mappa 46, particelle 144 (ex 144/a), 145 (ex 145/a) e 233 (ex 180/b), donato a dal solo genitore per atto del 18/12/1990, ai rogiti del Notaio Parte_2 Persona_2
Rep. n. 32088 - Racc n. 11882; Persona_4
- appezzamento di terreno, sito in territorio di Ribera, C.da Magone, censito al N.C.T. del predetto
Comune al foglio di mappa 46, particella intera 123 e particelle frazionate 144/b (introdotta in mappa col n. 231) e 145/b (introdotta in mappa col n. 232) e 180/a (introdotta in mappa col n. 180), donato a dal solo genitore giusto atto del 04/01/1984, ai rogiti del Notaio Parte_1 Persona_2
Rep. n. 469 - Racc n. 177. Persona_5
Evidenziavano che inoltre il convenuto è tenuto a conferire alla massa ereditaria i frutti percepiti dalla data di apertura della prima successione, ossia dal 15/08/2016, ovvero gli interessi legali sul valore di stima dell'immobile a detta data nel caso in cui si proceda alla collazione per imputazione.
pagina 2 di 8 Le stesse hanno manifestato la volontà di procedere alla divisione degli immobili in comunione, rappresentando l'impossibilità di addivenire ad una soluzione consensuale.
Hanno concluso chiedendo: “- Dichiarare aperta la successione in morte dei sigg. , Persona_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 15/08/2016, e , nato a [...] il Persona_2
12/07/1931 ed ivi deceduto il 25/10/2016, in favore dei figli , nata a [...] il Parte_1
02/01/1958, , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2 Controparte_1
06/05/1961, secondo le quote stabilite dalla legge. - Disporre la collazione ex art. 737 e ss. c.c. degli appezzamenti di terreno meglio descritto in narrativa sub 5) donati dai sigg. e Persona_2
in favore dei figli, mediante conferimento alla massa ereditaria da dividere dei predetti Persona_1
immobili. - Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto costituito dai beni immobili meglio descritti in narrativa. - Ordinare, previa stima degli stessi, la divisione dei beni immobili costituenti la massa ereditaria, mediante formazione e assegnazione ai singoli condividenti delle quote a ciascuno spettanti, ovvero, nel caso in cui i predetti beni non risultassero comodamente divisibili, mediante formazione di porzioni di uguale valore da attribuire a ciascuno dei coeredi, salvo conguaglio in denaro a carico del coerede o dei coeredi cui dovesse essere attribuita la porzione o le porzioni maggiori. - In via subordinata, nel caso di accertata non materiale divisibilità dei beni immobili costituenti la massa ereditaria, ordinarne la vendita all'incanto, con successiva formazione di separate masse liquide da ripartirsi in porzioni uguali tra i singoli condividenti. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si è costituito che ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità e improponibilità Controparte_1 della domanda di divisione, mancando i presupposti prescritti per l'azione di divisione degli immobili caduti in successione. Ha comunque manifestato la volontà di aderire alla sola domanda di scioglimento della comunione ereditaria, contestando le altre domande.
In particolare, quanto alla domanda di collazione, ha rappresentato come non sussistano i presupposti per l'accoglimento, occorrendo che la parte dimostri di aver subito una lesione della legittima. In subordine, ha eccepito in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione dell'immobile; in ulteriore subordine, ha chiesto che venga a lui imputato il predetto immobile valutandone il valore alla data della donazione ex artt. 747 e 748 c.c., con esclusione delle migliorie dallo stesso apportate. Ha chiesto inoltre la collazione dei beni ricevuti dalle parti attrici in donazione. Ha concluso chiedendo: “In via preliminare in rito:- Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e/o improseguibili e comunque rigettare le domande tutte ex adverso spiegate, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione come per legge;
Nel merito, fermo quanto sopra: A) Ritenere e dichiarare la insussistenza dei presupposti per la collazione del terreno con fabbricato rurale di pertinenza ricevuto in donazione dall'esponente con
pagina 3 di 8 atto del 23.12.1992, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
B) Prendere atto incidentalmente ed in via di eccezione ai fini della esclusione dalla collazione, dell'usucapione maturata in favore dell'esponente relativamente all'appezzamento con fabbricato rurale ricevuto in donazione dai genitori con rogito del 23.12.1992 ed identificato in Catasto al Foglio di mappa n.45, particelle nn.120,123,233,234, 118,119,121, 125/a,125/b (fabbricato rurale), per i motivi di cui in atti;
C) in subordine, prendere atto che l'esponente ha dichiarato di aderire alla sola domanda di scioglimento e divisione della comunione ereditaria e che ha optato per l'imputazione a sè medesimo dell'immobile dallo stesso ricevuto in donazione con rogito del 23.12.1992 per come sopra descritto ed identificato, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
D) -Ordinare la collazione in natura degli immobili ricevuti in donazione dalle attrici e, segnatamente, alla Sig.ra Parte_1
appezzamento di terreno sito in Ribera Foglio di mappa n. 46 partt. 123, 144b (introdotto col 231),
145b (introdotta con il 232) e 180a (introdotta con il n. 180; alla sig.ra , Parte_2
appezzamento di terreno sito in Ribera Foglio di mappa 46 partt. 144 (ex 144a) 145 (ex 145a) e 233
(ex 180b); - Ordinare altresì il conferimento alla massa attiva ereditaria dei frutti percepiti e percipiendi relativi ai detti immobili, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione E) Rigettare tutte le altre domande per come formulate da parte attrice in quanto improcedibili, improponibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui in atti;
F) in ulteriore subordine, qualora non fosse accolta la eccezione riconvenzionale di usucapione e fosse accolta la domanda di assoggettamento a collazione (per imputazione) del fondo ricevuto in donazione dal comparente, respingere la domanda nei termini in cui è stata proposta e disporre che
l'assoggettamento a collazione deve riguardare il valore venale del fondo nello stato in cui si trovava al momento della donazione, comunque al netto (deduzione dalla massa) delle migliorie apportate, delle spese effettuate, e delle imposte e tasse corrisposte dalla data del rogito e senza conteggio dei frutti asseritamente maturati;
G) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc”.
La causa è stata istruita a mezzo CTU e, all'esito, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e posta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 22.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di improcedibilità e improponibilità della domanda di divisione per mancanza dei presupposti dell'azione di divisione degli immobili caduti in successione sollevata dal convenuto.
Deve rilevarsi come la Cassazione, intervenuta in materia di onere probatorio della proprietà nei giudizi di divisone dei beni in comunione, in recenti arresti (Cass. civ. 3654 del 2025; 6228/2023), abbia pagina 4 di 8 evidenziato che: “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni”…-, “non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti”; quanto alla tutela, comprendente la possibile partecipazione al giudizio di divisione, dei terzi controinteressati, nell'ordinanza in esame si evidenzia che “Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o
l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione”; in ordine, infine, alla documentazione da acquisire necessariamente per procedere alle operazioni di divisione, la Corte precisa che “Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi” -ne consegue quindi che per l'allegazione di tutta la documentazione inerente alla situazione degli immobili da dividere non si deve tenere conto dei termini previsti per le preclusioni istruttorie nell'ordinario giudizio di cognizione”. Prosegue la Corte di Cassazione nella pronuncia in questione, affermando che: “il minor rigore della prova della comproprietà nei giudizi di divisione non significa che “la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi”, fondata sul presupposto dell'appartenenza dei beni stessi alla comunione, “sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle
pagina 5 di 8 verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716/2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro
(Cass. n. 1065/2022). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n.4353/1980). Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041/2021)”.
Tanto evidenziato, nel caso di specie, il convenuto, costituendosi, ha contestato la ricorrenza dei presupposti per la procedibilità della domanda di divisione. In comparsa conclusionale ha insistito anche nella chiesta declaratoria di improcedibilità sulla scorta della mancanza di prova in ordine alla proprietà in capo ai de cuius dei beni da dividere.
Parte attrice ha, in effetti, prodotto la prova relativa alla sussistenza dei titoli solo in relazione agli immobili donati in vita a ciascuno di loro dai genitori allegando i relativi contratti (all. 6, 7, 8 citazione). Per i rimanenti immobili indicati, ha depositato solo le visure degli immobili e le ispezioni ipotecarie relative alla denuncia di successione che, tuttavia, non sono documenti idonei a dimostrare la proprietà in capo ai de cuius degli immobili in questione.
D'altro canto, il convenuto, pur contestando la ricorrenza dei presupposti per addivenire alla divisione, non ha espressamente contestato l'appartenenza alla massa ereditaria di uno o più dei beni indicati per essere gli stessi in proprietà di terzi soggetti.
E' stata disposta CTU tecnica volta, tra l'altro ad accertare la sussistenza della proprietà dei beni in questione alla massa ereditaria.
Il Consulente, ha, a pagina 11 dell'elaborato, rappresentato che: “I germani risultano ancora proprietari dei beni loro pervenuti con atti di donazione e gli stessi hanno eseguito nei terreni di loro proprietà innovazioni, migliorie e strutture connesse alla coltivazione dei fondi;
il sig. CP_1
, ha inoltre provveduto a ristrutturare, ampliandolo, il Fabbricato Rurale a lui donato (ex
[...]
125/B) e realizzato dai danti causa giusto titolo edilizio (reperito in archivio del comune di Ribera ed allegato alla presente), ricavandone due distinte unità immobiliari individuate in catasto al Foglio 45 mappale 389 Sub 1 quale magazzino ed al Foglio 45 mappale 389 Sub 2 quale abitazione, per i lavori eseguiti, il sottoscritto CTU, non ha potuto reperire alcun titolo abilitativo edilizio e pertanto sono da ritenere abusivamente realizzati. I germani risultano ancora comproprietari dei beni loro pervenuti a seguito di successione in morte dei loro genitori, ad eccezione del lastrico solare soprastante il
pagina 6 di 8 fabbricato di via Re Federico, identificato in Catasto al Foglio 22 mappale 628 Sub. 7 e 8 che appartiene al Comune di Ribera, giusto “Atto amministrativo DECRETO del 30/11/2017 Rep. 593
Provvedimento di Acquisizione gratuita al patrimonio del comune, trascrizione n° 16943.1/2017 e
16943.2/2017 in Agrigento ed in atti dal 22/12/2017”.
Pur essendo stato evidenziato dal consulente che le parti risultano comproprietarie anche dei beni immobili ricevuti quali eredi in morte dei genitori, non è possibile procedere a divisione in quanto non vi è prova dell'esistenza di titoli di proprietà in capo ai de cuius (e quindi in capo alle parti in causa) in relazione ai seguenti beni: abitazione di tipo popolare, con relativo lastrico solare, sita in Ribera, Via
Re Federico n. 101, censita al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio di mappa 22, particelle 628, sub
5-6-7 e 8; appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 34, particella 254; appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 34, particelle 478, 479 e 480; appezzamento di terreno sito in agro di Ribera, censito al N.C.T. del predetto Comune al foglio di mappa 99, particella 597.
A tal fine non risultano sufficienti le sole visure immobiliari depositate da parte attrice, né i documenti allegati alla consulenza tecnica.
Quanto al lastrico solare soprastante il fabbricato di via Re Federico, identificato in Catasto al foglio 22 mappale 628 sub. 7 e 8, il CTU ha accertato inoltre la non appartenenza dello stesso all'eredità, essendo stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune in forza di decreto del 30/11/2017 Rep. 593, trascrizione n° 16943.1/2017 e 16943.2/2017.
In relazione agli immobili donati al convenuto, identificati al foglio 45 mappale 389 sub 1 quale magazzino ed al Foglio 45 mappale 389 Sub 2, inoltre il consulente non ha rinvenuto titoli abilitativi edilizi;
essendo la regolarità giuridica degli immobili da dividere condizione dell'azione di divisione giudiziale (Cass. S.U. n. 25061 del 16 aprile 2019) l'azione è improcedibile anche sotto questo profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore dichiarato in citazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste solidalmente a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara improcedibile la domanda di divisione proposta da e Parte_1 Parte_2
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[...]
- Condanna altresì la parte attrice alle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in €
3.800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge.
- Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
pagina 7 di 8 Sciacca, 17 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
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