Art. 54.
I finanziamenti previsti dall'art. 53 sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro.
I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni
necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.
I finanziamenti previsti dall'art. 53 sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro.
I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni
necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.