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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/11/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2556/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 101/2020, emessa il
19/03/2020 e depositata il 30/03/2020” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi - giusta procura in atti - dall'avv. Nicola Filardo, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTI -
E
(c.f. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi - giusta procura in atti -
[...] C.F._4 dall'avv. Luigi Scarpello, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
1.1 In primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Cariati, e CP_1 CP_2
, sul presupposto di essere comproprietari dell'unità immobiliare sita in Cariati alla via
[...]
ER AV e che la stessa aveva subito una serie di danni dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile posto al piano superiore di proprietà di e Parte_1 Parte_2
a causa della cattiva manutenzione degli scarichi del bagno, hanno agito in giudizio per
[...] sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “
1 - Accertare/riconoscere e dichiarare la responsabilità dei sigg.ri e nella causazione dei danni riportati all'unità Parte_1 Parte_2 immobiliare sita in Cariati, alla via , sub ER AV censito al , sub. NCEU del Comune di
Cariati, al foglio di mappa n. .14, part. 107, sub. 2, cat. A3; 2- Accertare/riconoscere e dichiarare che i convenuti sono responsabili per a) non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 2 di 13
danno; b) conseguentemente, per essere venuti meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno conseguente allo stress subito dall'attore, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati e per l'effetto 3 – Condannare i convenuti all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, che allo stato si indica in complessivi € 3.000,00; 4 – In via subordinata condannare il predetto convenuto al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia;
5 – In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge;
6 – Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.”.
e si sono costituiti in giudizio ed hanno contestato gli avversi Parte_1 Parte_2 assunti deducendo: - di essere proprietari dell'unità immobiliare per civile abitazione posta al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di Cariati alla via A. AV n. 18 censita in catasto al foglio di mappa n. 14, p.107, sub. 5; - che l'impianto idrico e fognario del proprio appartamento non era mai stato interessato da guasti di nessun tipo;
- che i danni patiti dagli attori erano dovuti alle condizioni di degrado in cui versava l'intero stabile, le cui mura perimetrali esterne presentavano numerose fessurazioni;
- che le macchie di umidità presenti nell'appartamento degli attori erano ubicate proprio in prossimità delle mura perimetrali dell'immobile; - che gli attori, così come l'intero , si erano sempre categoricamente opposti all'esecuzione di lavori di CP_3 manutenzione straordinaria sul fabbricato;
che la responsabilità dei danni di cui gli attori chiedevano il ristoro era da attribuire al condominio e, pertanto, sussisteva il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
che la canna fumaria di proprietà degli attori, a causa della sua cattiva progettazione e realizzazione e della mancanza di regolare manutenzione, aveva provocato ingenti infiltrazioni d'acqua all'interno del proprio appartamento;
che, pertanto, era loro interesse proporre domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di e CP_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 3.750,00 e/o della diversa somma Controparte_2 ritenuta di giustizia. Tanto premesso, hanno chiesto: “Accertare/Riconoscere e dichiarare che alcuna responsabilità circa la presunta infiltrazione è in alcun modo addebitabile ai sig.ri
[...]
e essendo invece responsabile del condominio e per l'effetto Parte_1 Parte_2
Accertare/riconoscere e dichiarare che alcunché è dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno materiale e/o morale;
In via riconvenzionale Accertare/Riconoscere e dichiarare la responsabilità dei sig.ri e nella causazione del CP_1 Controparte_2 danno materiale subito dai sig.ri (di cui ampiamente in narrativa) e per l'effetto Parte_1
Condannare i sig.ri e al risarcimento del danno CP_1 Controparte_2 R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 3 di 13
materiale che si quantifica in € 3.750,00 e/o della diversa somma di tenuta di giustizia che sarà accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
La causa è stata istruita documentalmente nonché con l'escussione di quattro testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché, depositata l'elaborato peritale e precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 101/2020, emessa in data 19/03/2020 e depositata il 30/03/2020, il Giudice di pace di Cariati, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato Parte_1
e al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 750,00, oltre interessi, Parte_2 compensando al 50% le spese di lite e ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t,u.,
Secondo il giudice di prime cure, infatti, il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, deponeva per la sussistenza di una parziale responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni all'immobile degli attori. In particolare, il Giudice di Pace di Cariati, condividendo le conclusioni del C.t.u., ha ritenuto accertato che le infiltrazioni d'acqua presenti sul soffitto del bagno dell'immobile degli odierni appellati fossero state provocate da piccole perdite del sifone del bagno dell'appartamento posto al piano superiore, di proprietà di e Parte_1 Parte_2
mentre le infiltrazioni d'acqua sulle pareti dovevano essere attribuite al cattivo stato di
[...] manutenzione dell'intero immobile. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e sempre aderendo alle risultanze della c.t.u., il Giudice di pace di Cariati
[...] Parte_2 ha ritenuto non provato che le infiltrazioni da questi ultimi lamentate provenissero, quantomeno in via esclusiva, dalla canna fumaria di e . CP_1 Controparte_2
1.2 e hanno impugnato la suddetta decisione, affidando Parte_1 Parte_2
l'appello ai seguenti motivi:
1) Illogicità, contraddittorietà ed erroneità della c.t.u.
Secondo parte appellante, il Giudice di Pace non avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento sulla base delle risultanze della c.t.u. poiché erronea e contraddittoria in ogni sua parte.
Nello specifico, a parere degli appellanti, il c.t.u., pur muovendo dal presupposto che le cattive condizioni dell'esterno del fabbricato favorissero le infiltrazioni all'interno degli appartamenti, era poi giunto a concludere, in maniera illogica e contraddittoria, che e Parte_1 Parte_2 fossero parzialmente responsabili delle infiltrazioni d'acqua nel locale bagno degli
[...] appellati. Secondo gli appellanti, il c.t.u. non avrebbe svolto un'indagine approfondita sulle cause delle infiltrazioni, atteso che, nell'individuazione della loro origine, si era basato unicamente sull'osservazione della zona adiacente il sifone presente sul pavimento del bagno, senza procedere R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 4 di 13
alla sua apertura ed ispezione. Inoltre, il C.t.u. non avrebbe tenuto in debita considerazione le osservazioni del proprio consulente di parte, il quale, mettendo in evidenza la circostanza che dal confronto delle fotografie scattate a distanza di un anno le macchie di umidità apparivano identiche, aveva dimostrato che non si era in presenza di una perdita continua di acqua.
Di contro, in maniera illogica, in ordine ai danni provocati al proprio immobile, il c.t.u., pur avendo dichiarato che le infiltrazioni d'acqua all'interno del locale ripostiglio derivavano, anche se in minima parte, dalla canna fumaria degli odierni appellati, aveva escluso la responsabilità di questi ultimi, ritenendo preponderanti le condizioni di fatiscenza del fabbricato.
Alla luce di tali argomentazioni, gli appellanti hanno chiesto al Tribunale di disporre il rinnovo della c.t.u..
2) Erronea valutazione della c.t.u. nonché delle osservazioni alla stessa.
Secondo parte appellante, il corretto esame della c.t.u. e, soprattutto, delle osservazioni critiche svolte dal proprio consulente di parte, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a rigettare la domanda proposta da e . Ciò in quanto, a ben CP_1 Controparte_2 valutare l'elaborato peritale, il giudice si sarebbe dovuto avvedere del fatto che l'ausiliario era giunto a trarre le proprie conclusioni circa la causa delle infiltrazioni dalla sola osservazione di alcune piccolissime macchie adiacenti il sifone presente nel bagno degli appellanti, senza svolgere più approfonditi accertamenti tecnici. Invero, la causa delle infiltrazioni nell'appartamento degli odierni appellati avrebbe dovuto essere attribuita alle lesioni presenti sulla facciata del fabbricato, rilevate dallo stesso c.t.u., alcune delle quali risultavano esattamente corrispondenti alle stanze dell'appartamento degli appellanti in cui erano presenti le infiltrazioni.
3) Erronea e contraddittoria motivazione con riferimento alla domanda riconvenzionale.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di Pace d Cariati ha respinto la domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata, volta ad ottenere il ristoro dei danni cagionati al proprio immobile dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla canna fumaria di proprietà di e . Infatti, avendo il c.t.u. dato atto che CP_1 Controparte_2
“per quanto concerne le domande riconvenzionali formulate dalla parte convenuta in merito alle infiltrazioni derivanti dalla canna fumaria di proprietà dei coniugi , dal Persona_1 sopralluogo si è potuto riscontrare segni di umidità nel locale ripostiglio dei convenuti, per come già descritto nei fascicoli depositati, che in parte provengono dalla scarsa manutenzione della canna fumaria gli attori, la cui uscita sulla copertura a pochi metri dal manto di copertura in eternit ne favorisce eventuali infiltrazioni…”, il giudice avrebbe dovuto attribuire agli odierni appellati, almeno parzialmente, la responsabilità delle infiltrazioni verificatesi nel locale ripostiglio del proprio appartamento invece di rigettare integralmente la richiesta di risarcimento formulata. R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 5 di 13
Tanto dedotto, e hanno chiesto al Tribunale: “Voglia il Parte_1 Parte_2
Tribunale adito, in riforma totale della sentenza n. 101/2020, depositata il 30/03/2020, non notificata, resa nel giudizio iscritto al n. 665/2018 RGA dinnanzi al Giudice di pace di Cariati, in persona del dott. Francesco Chiarello: IN VIA PRELIMINARE ACCOGLIERE, previo rinnovo della CTU, per le causali di cui narrativa, l'appello proposto avverso la predetta sentenza e per
l'effetto: ACCERTARE/ RICONOSCERE E DICHIARARE che alcuna responsabilità circa la presunta infiltrazione è in alcun modo addebitabile ai sig.ri e Parte_1 Parte_2 essendo invece responsabile del condominio e per l'effetto ACCERTARE/ RICONOSCERE E
DICHIARARE che alcunché è dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno materiale e/o morale;
ACCERTARE/ RICONOSCERE E DICHIARARE SULLA CHIESTA RICONVENZIONALE la responsabilità dei sig.ri e nella causazione del CP_1 Controparte_2 danno materiale subito dai sig.ri (di cui ampiamente in narrativa) e per l'effetto Parte_1
CONDANNARE i sig.ri e al risarcimento del CP_1 Controparte_2 danno materiale che si quantifica in € 3.750,00 e/o della diversa somma ritenuta di giustizia che sarà accertata in corso di causa;
CONDANNARE gli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Emettere ogni consequenziale di ulteriori provvedimento.”.
Instaurato il contraddittorio, in data 13/04/2021 si sono costituiti in giudizio e CP_1
, mediante deposito telematico di comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, con la quale hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento e, nel merito, la sua infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, parte appellata ha eccepito che: - la sentenza ex adverso impugnata risultava correttamente motivata;
- che il giudice di pace non era incorso in alcun errore nell'interpretare le risultanze della c.t.u; - che il c.t.u. non era incorso in alcuna contraddizione nel rassegnare le proprie conclusioni, avendo chiaramente specificato che la causa delle infiltrazioni presenti sul soffitto del bagno dei deducenti erano da ricondursi alle piccole perdite del sifone bagno posto sulla pavimentazione del piano sovrastante di proprietà degli appellanti, mentre le infiltrazioni presenti sulle pareti erano da attribuire ad un cattivo stato di conservazione dell'intero stabile;
- che la domanda riconvenzionale era stata correttamente respinta dal giudice di primo grado, alla luce delle risultanze della c.t.u., secondo cui le infiltrazioni presenti nel ripostiglio degli appellanti, convenuti in primo grado, erano dovute alla totale assenza di interventi di straordinaria manutenzione sull'intero fabbricato, nelle cui mura perimetrali si riscontravano numerose fessurazioni e, in particolar modo, dalla compromessa copertura in eternit;
- che, correttamente, il giudice di prime cure aveva ritenuto non fosse stata R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 6 di 13
fornita prova sufficiente a dimostrare che la causa delle infiltrazioni lamentate dagli appellanti doveva essere individuata nella canna fumaria di proprietà degli appellati;
- che, al contrario, le allegazioni degli appellati, attori in primo grado, avevano trovato conferma sia nella c.t.u. che nelle dichiarazioni dei testi escussi. Tanto dedotto, parte appellante ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano, così provvedere:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.
2. Nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Cariati n°101/2020 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
3. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., condannarsi parte attrice (appellante) al risarcimento dei danni derivanti dalla lite temeraria, per avere agito con colpa grave, promuovendo una pretesa manifestamente infondata, con conseguente abuso dello strumento processuale. Il danno, si chiede sia liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causa.
4. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c..”.
Alla prima udienza del 6/05/2021, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito ciascuna nelle rispettive domande, dopodiché il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii determinati da esigenze del ruolo, all'udienza del 15/10/2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni (v. verbale dell'udienza del 15/10/2024: “Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”.) ed il
Tribunale ha assegnato la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui è seguito il deposito della sola comparsa conclusionale di parte appellata.
2. Nel merito
2.1. Occorre innanzitutto vagliare le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata.
Secondo gli appellati, e non si sarebbero attenuti alle Parte_1 Parte_2 prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., poiché nell'atto di appello non risulta evincibile in modo specifico la parte di sentenza asseritamente meritevole di riforma, non è indicata una diversa ricostruzione dei fatti, non sono illustrati i motivi per i quali si assume violata la legge né il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite. R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 7 di 13
Invero, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame, avendo parte appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni ad essi sottese.
Orbene, occorre ricordare che l'art. 342 c.p.c. (in seguito alla novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del d.l. 83/2012 convertito (con modifiche) in l. n. 134/2012), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto e, all'uopo, appare utile richiamare il noto principio formulato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte secondo cui: “L'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Ciò che, invero, tale norma impone all'appellante è di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono dimostrando di aver compreso le ragioni del primo Giudice e indicando il perché queste siano censurabili, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass.
n. 2143/2015; Cass. n. 13535/2018).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Ciò posto, va osservato che nell'atto di appello proposto da e Parte_1 Parte_2 sono agevolmente individuabili le parti di sentenza sottoposte a censura, ossia: 1) quella in cui il giudice di primo grado, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha ricondotto le infiltrazioni verificatesi nell'immobile degli appellati al sifone posto sul pavimento del bagno degli appellanti e 2) quella in cui il giudice ha individuato la causa delle infiltrazioni presenti nel locale ripostiglio del proprio appartamento alla condizioni del fabbricato anziché alla canna fumaria di proprietà dei coniugi
. Inoltre, appaiono chiaramente articolate le ragioni di censura della sentenza Persona_1 impugnata e le contrarie ragioni di fatto e di diritto che gli appellanti hanno ritenuto idonee a giustificarle, vale a dire l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze della c.t.u.. R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 8 di 13
Ragion per cui l'eccezione deve ritenersi infondata a va rigettata.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dall'appellata, è sufficiente precisare che la stessa deve ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. “ordinanza filtro”), che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali.
In altre parole, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c..
2.2 Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Parte appellante si duole dell'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale probatorio e delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. all'interno del proprio elaborato, che, a suo parere, lo avrebbero indotto ad accogliere, seppur parzialmente, la richiesta di risarcimento danni formulata dagli attori e, di contro, a rigettare la domanda riconvenzionale.
2.2.1. Tanto precisato, passando allo scrutinio dei motivi di appello, ritiene il Tribunale che non è fondata la doglianza secondo cui il giudice, condividendo le risultanze della c.t.u., avrebbe erroneamente accolto la domanda di risarcimento proposta da e CP_1 [...]
. Controparte_2
Infatti, ciò che è dato evincersi dalla disamina dell'elaborato peritale è che il c.t.u. è giunto ad individuare la causa delle infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno dell'appartamento dei coniugi all'esito dell'accurato esame dell'intero fabbricato, degli immobili di proprietà Controparte_4 delle parti in causa e della localizzazione delle macchie di umidità ivi presenti. In particolare, il c.t.u. ha ritenuto che le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dei coniugi – CP_1 CP_2 provenissero dal sifone a pavimento presente nel bagno dell'unità immobiliare posta al piano superiore, dopo aver osservato che le macchie di umidità apparivano precisamente posizionate in corrispondenza del predetto sifone, che, infatti, in sede di sopralluogo era stato rinvenuto in “stato conservativo scarso, con evidenti segni di distaccamento fuga”. In effetti, dalle fotografie allegate dal c.t.u. al proprio elaborato, il sifone, lungo tutta la sua circonferenza, appare distaccato dalle piastrelle del pavimento e con segni evidenti di ruggine, il che lascia legittimamente desumere che tali condizioni avessero effettivamente favorito l'infiltrazione dell'acqua degli scarichi verso il piano sottostante. Inoltre, il c.t.u., rispondendo alle osservazioni critiche mosse del consulente di R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 9 di 13
parte degli odierni appellanti - secondo cui le infiltrazioni in parola provenivano dalle pareti esterne
-, ha correttamente evidenziato che chiaro indice della provenienza dell'acqua dal sifone di scarico era costituito dall'assenza di macchie sui muri laterali, ove, invece, avrebbero dovuto presentarsi qualora le infiltrazioni fossero dipese dalla penetrazione dell'acqua piovana nei muri perimetrali.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha affermato l'esistenza di una relazione causale tra il fenomeno infiltrativo prodottosi ed il sifone installato sul pavimento del bagno del piano superiore, sicché il capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace di Cariati ha condannato gli odierni appellanti al risarcimento in favore di e CP_1 Controparte_2 non deve essere riformato.
2.2.2. L'appello merita, invece, accoglimento nella parte in cui gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado e riproposta con l'impugnazione.
Prima di illustrare le ragioni per le quali non merita condivisione la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale, appare opportuno premettere che le due richieste risarcitorie, rispettivamente proposte, in via principale da e e, CP_1 Controparte_2 in via riconvenzionale, da e hanno oggetto e causa Parte_1 Parte_2 indipendenti l'una dall'altra, sicché, l'accoglimento della domanda prima, non osta all'accoglimento della seconda.
Tanto precisato, occorre, innanzitutto, evidenziare che il giudice di pace ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da e ritenendo non fosse emersa Parte_1 Parte_2 prova sufficiente a dimostrare che le infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno del loro appartamento provenissero, quantomeno in via esclusiva, dalla canna fumaria degli attori.
Ed invero, il ragionamento seguito dal giudice di prime cure e le conclusioni a cui è giunto non possono trovare conferma in questa sede.
Orbene, è utile premettere, innanzitutto, che l'esistenza dei danni lamentati dagli odierni appellanti, precisamente rappresentati da macchie di umidità sulla parete del ripostiglio e su parte del soffitto dall'adiacente cucina, devono ritenersi provati, poiché confermati dai testi escussi (v. dichiarazioni testi e ) ed accertati dal C.t.u. (v. pag. 7 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 elaborato “Per quanto concerne le domande riconvenzionali formulate dalla parte convenuta in merito alle infiltrazioni derivanti dalla canna fumaria di proprietà dei coniugi Persona_1 dal sopralluogo si è potuto riscontrare segni di umidità nel locale ripostiglio dei convenuti, per come già descritto nei fascicoli depositati.. .”).
Quanto alle cause delle suddette infiltrazioni, dall'esame della relazione stilata dal c.t.u., le stesse sono state individuate nell'omessa manutenzione/mancanza di regola d'arte della canna fumaria R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 10 di 13
degli odierni appellati (v. pag. 7 Perizia tecnica c.t.u. “… che in parte provengono dalla scarsa manutenzione della canna fumaria degli attori, la cui uscita sulla copertura a pochi centimetri dal manto di copertura in eternit ne favorisce eventuali infiltrazioni,…”.), pur se nella forma di concausa, con la presenza di numerose fessurazioni sulle mura perimetrali del fabbricato (v. pag. 7
Perizia tecnica ctu “…Si evidenzia comunque, che gran parte di questi fenomeni provengono dalla totale assenza di interventi di straordinaria manutenzione sull'intero stabile, dalle cui mura perimetrali si riscontrano numerose fessurazioni. Tali fessurazioni presenti su gran parte delle pareti, vista la mancanza di materiali impermeabilizzanti di cappotto e altro, hanno consentito alle piogge velocizzate dall'azione del vento, di penetrare nelle opere di tamponamento perimetrali causando segni di infiltrazione di acqua piovana ed umidità su gran parte del fabbricato e sugli stessi appartamenti sia degli attori che dei convenuti. A parere del sottoscritto le infiltrazioni derivanti dalla corretta mancata impermeabilizzazione della canna fumarie sono irrisorie rispetto alle infiltrazioni derivanti dalla copertura in eternit che versa in pessimo stato di manutenzione.”).
In sostanza, le risultanze contenute nell'elaborato peritale consentono di affermare che il C.t..u. ha ricondotto l'origine delle infiltrazioni d'acqua all'interno del ripostiglio dei coniugi Parte_3
a due cause concorrenti tra loro: una derivante dalla scarsa manutenzione della canna
[...] fumaria degli appellati e, l'altra, dalla totale assenza di interventi di manutenzione straordinaria sull'intero fabbricato e, in particolare, al pessimo stato di manutenzione della copertura in eternit.
Ed in effetti, la documentazione fotografica versata in atti, non oggetto di contestazione, mostra chiaramente che la canna fumaria dei coniugi – risulta priva di camino, ossia CP_1 CP_2 della sua parte finale, la cui funzione, tra le altre, è propria quella di fungere da protezione dalle intemperie. Tanto ciò è vero che, lo stesso C.t.u., in risposta alle osservazioni critiche mosse dal c.t.p. ha affermato: “è veritiero che la canna fumaria dei signori Parte_4
non è realizzata a regola d'arte priva di ogni intervento di manutenzione e Persona_1 protezione dalla quale si verificano infiltrazioni ai piani sottostanti…..” (cfr. pag. 8 elaborato).
Dunque, la corretta valutazione delle risultanze della c.t.u. conduceva a configurare l'ipotesi di un medesimo danno (nella specie, macchie di umidità e distaccamento dell'intonaco dovute da infiltrazioni d'acqua) provocato da più soggetti per effetto di diverse responsabilità per cose in C custodia (nella specie, del per copertura in eternit e degli appellati per la canna CP_3 fumaria) che dà luogo ad una situazione di corresponsabilità in solido, ex art. 2055 c.c.. Di conseguenza, a fronte dell'analisi eseguita dal C.t.u. nominato nell'ambito del giudizio di primo grado, il giudice di pace avrebbe dovuto affermare non solo l'esistenza della relazione causale tra il bene condominiale (la copertura in eternit) ed i danni da infiltrazioni d'acqua lamentati da Parte_1
e ma altresì dare atto della sussistenza della relazione causale tra il bene di
[...] CP_1 R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 11 di 13
proprietà degli odierni appellati (la canna fumaria) ed i danni da infiltrazioni d'acqua lamentati dagli appellanti e, così, profilare la responsabilità solidale del , non evocato in giudizio, CP_3
e degli odierni appellati ex art. 2055 c.c.. Al riguardo, deve anche aggiungersi che il giudice di pace non avrebbe potuto nemmeno condividere la valutazione fatta dal c.t.u. di prevalenza della concausa
(il pessimo stato di manutenzione della copertura in eternit) atteso che nell'elaborato non sono stati rappresentati elementi tecnici tali per ritenere l'una o l'altra delle concause come preponderante o incidente in maniera maggiore o minore rispetto alle altre. Dacché deve trovare applicazione l'art. 2055 co. 3 c.c. secondo cui: “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”. Infine, appare necessario ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questo Tribunale, la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno (v., tra molte, Cass. n. 2066/2018: “In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.”). Pertanto,
l'accertamento della corresponsabilità del e degli odierni appellati non osta alla CP_3 condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni di cui parte appellante ha chiesto il ristoro.
Si rende a questo punto necessario procedere alla quantificazione dei suddetti danni patiti dagli appellanti, i quali vanno individuati nel distacco dell'intonaco e nelle macchie di umidità sul soffitto e sulle pareti del locale ripostiglio e sul soffitto della cucina, così come descritti nella consulenza di parte dell'arch. del 9/11/2018 ed accertati dallo stesso C.t.u. (v. dossier fotografico Testimone_2 contenuto nella Perizia Tecnica Ctu del 29/11/2019).
Ritiene il Tribunale che, trattandosi della medesima tipologia di danni e di aree pressocché omogenee, i lavori da eseguire per il ripristino dei luoghi siano i medesimi indicati nel computo metrico redatto dal c.t.u. in relazione ai danni subiti dai coniugi – (v. pag. 3 CP_1 CP_2 relazione ctu: Spicconatura dell'intonaco ed oneri di esecuzione, fornitura e posa in opera intonachino, raschiatura precedente tinteggiatura, preparazione di fondo delle superfici murarie con applicazione di isolante, tinteggiatura con idropulitura delle superfici, protezione pavimenti e mobilio con teli protettivi e successiva pulitura a lavori ultimati) il cui costo è stato stimato dal R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 12 di 13
professionista in complessive € 1.101,59 (v. computo metrico pagg. 6 e 7 elaborato geom. CP_6
.
[...]
Ragion per cui, gli appellati devono essere condannati al pagamento della somma di € 1.01,59, in favore di e Parte_1 Parte_2
3. Le spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
L'accoglimento dell'appello, anche parziale, infatti, importa la riforma della sentenza impugnata, che travolge ex art. 336 c.p.c. anche il capo relativo alle spese, consequenziale ed accessorio alla definizione del giudizio e il giudice deve decidere sulle spese di entrambi i gradi pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione.
Ciò posto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite - che ha visto l'accoglimento parziale di entrambe le domande risarcitorie - le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate, comprese le spese di c.t.u. poste dal Giudice di Pace di Cariati a carico di e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto:
- CONFERMA la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 101/2020, emessa il
19/03/2020 e depositata il 30/03/2020, nella parte in cui ha condannato Parte_1
e al pagamento, in favore degli originari attori e Parte_2 CP_1
, della somma di € 750,00, oltre interessi;
Controparte_2
- RIFORMA la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da e e condanna Parte_1 Parte_2 CP_1
e al pagamento, in solido tra loro, in favore di
[...] Controparte_2 parte appellante, della complessiva somma di € 1.101,59, per le causali di cui in motivazione;
2. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto del Giudice di Pace.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 13 di 13
Così deciso in Castrovillari in data 20 novembre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Valeria Morrone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2556/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 101/2020, emessa il
19/03/2020 e depositata il 30/03/2020” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi - giusta procura in atti - dall'avv. Nicola Filardo, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTI -
E
(c.f. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi - giusta procura in atti -
[...] C.F._4 dall'avv. Luigi Scarpello, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
1.1 In primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Cariati, e CP_1 CP_2
, sul presupposto di essere comproprietari dell'unità immobiliare sita in Cariati alla via
[...]
ER AV e che la stessa aveva subito una serie di danni dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile posto al piano superiore di proprietà di e Parte_1 Parte_2
a causa della cattiva manutenzione degli scarichi del bagno, hanno agito in giudizio per
[...] sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “
1 - Accertare/riconoscere e dichiarare la responsabilità dei sigg.ri e nella causazione dei danni riportati all'unità Parte_1 Parte_2 immobiliare sita in Cariati, alla via , sub ER AV censito al , sub. NCEU del Comune di
Cariati, al foglio di mappa n. .14, part. 107, sub. 2, cat. A3; 2- Accertare/riconoscere e dichiarare che i convenuti sono responsabili per a) non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 2 di 13
danno; b) conseguentemente, per essere venuti meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno conseguente allo stress subito dall'attore, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati e per l'effetto 3 – Condannare i convenuti all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, che allo stato si indica in complessivi € 3.000,00; 4 – In via subordinata condannare il predetto convenuto al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia;
5 – In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge;
6 – Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.”.
e si sono costituiti in giudizio ed hanno contestato gli avversi Parte_1 Parte_2 assunti deducendo: - di essere proprietari dell'unità immobiliare per civile abitazione posta al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di Cariati alla via A. AV n. 18 censita in catasto al foglio di mappa n. 14, p.107, sub. 5; - che l'impianto idrico e fognario del proprio appartamento non era mai stato interessato da guasti di nessun tipo;
- che i danni patiti dagli attori erano dovuti alle condizioni di degrado in cui versava l'intero stabile, le cui mura perimetrali esterne presentavano numerose fessurazioni;
- che le macchie di umidità presenti nell'appartamento degli attori erano ubicate proprio in prossimità delle mura perimetrali dell'immobile; - che gli attori, così come l'intero , si erano sempre categoricamente opposti all'esecuzione di lavori di CP_3 manutenzione straordinaria sul fabbricato;
che la responsabilità dei danni di cui gli attori chiedevano il ristoro era da attribuire al condominio e, pertanto, sussisteva il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
che la canna fumaria di proprietà degli attori, a causa della sua cattiva progettazione e realizzazione e della mancanza di regolare manutenzione, aveva provocato ingenti infiltrazioni d'acqua all'interno del proprio appartamento;
che, pertanto, era loro interesse proporre domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di e CP_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 3.750,00 e/o della diversa somma Controparte_2 ritenuta di giustizia. Tanto premesso, hanno chiesto: “Accertare/Riconoscere e dichiarare che alcuna responsabilità circa la presunta infiltrazione è in alcun modo addebitabile ai sig.ri
[...]
e essendo invece responsabile del condominio e per l'effetto Parte_1 Parte_2
Accertare/riconoscere e dichiarare che alcunché è dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno materiale e/o morale;
In via riconvenzionale Accertare/Riconoscere e dichiarare la responsabilità dei sig.ri e nella causazione del CP_1 Controparte_2 danno materiale subito dai sig.ri (di cui ampiamente in narrativa) e per l'effetto Parte_1
Condannare i sig.ri e al risarcimento del danno CP_1 Controparte_2 R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 3 di 13
materiale che si quantifica in € 3.750,00 e/o della diversa somma di tenuta di giustizia che sarà accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
La causa è stata istruita documentalmente nonché con l'escussione di quattro testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché, depositata l'elaborato peritale e precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 101/2020, emessa in data 19/03/2020 e depositata il 30/03/2020, il Giudice di pace di Cariati, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato Parte_1
e al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 750,00, oltre interessi, Parte_2 compensando al 50% le spese di lite e ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t,u.,
Secondo il giudice di prime cure, infatti, il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, deponeva per la sussistenza di una parziale responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni all'immobile degli attori. In particolare, il Giudice di Pace di Cariati, condividendo le conclusioni del C.t.u., ha ritenuto accertato che le infiltrazioni d'acqua presenti sul soffitto del bagno dell'immobile degli odierni appellati fossero state provocate da piccole perdite del sifone del bagno dell'appartamento posto al piano superiore, di proprietà di e Parte_1 Parte_2
mentre le infiltrazioni d'acqua sulle pareti dovevano essere attribuite al cattivo stato di
[...] manutenzione dell'intero immobile. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e sempre aderendo alle risultanze della c.t.u., il Giudice di pace di Cariati
[...] Parte_2 ha ritenuto non provato che le infiltrazioni da questi ultimi lamentate provenissero, quantomeno in via esclusiva, dalla canna fumaria di e . CP_1 Controparte_2
1.2 e hanno impugnato la suddetta decisione, affidando Parte_1 Parte_2
l'appello ai seguenti motivi:
1) Illogicità, contraddittorietà ed erroneità della c.t.u.
Secondo parte appellante, il Giudice di Pace non avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento sulla base delle risultanze della c.t.u. poiché erronea e contraddittoria in ogni sua parte.
Nello specifico, a parere degli appellanti, il c.t.u., pur muovendo dal presupposto che le cattive condizioni dell'esterno del fabbricato favorissero le infiltrazioni all'interno degli appartamenti, era poi giunto a concludere, in maniera illogica e contraddittoria, che e Parte_1 Parte_2 fossero parzialmente responsabili delle infiltrazioni d'acqua nel locale bagno degli
[...] appellati. Secondo gli appellanti, il c.t.u. non avrebbe svolto un'indagine approfondita sulle cause delle infiltrazioni, atteso che, nell'individuazione della loro origine, si era basato unicamente sull'osservazione della zona adiacente il sifone presente sul pavimento del bagno, senza procedere R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 4 di 13
alla sua apertura ed ispezione. Inoltre, il C.t.u. non avrebbe tenuto in debita considerazione le osservazioni del proprio consulente di parte, il quale, mettendo in evidenza la circostanza che dal confronto delle fotografie scattate a distanza di un anno le macchie di umidità apparivano identiche, aveva dimostrato che non si era in presenza di una perdita continua di acqua.
Di contro, in maniera illogica, in ordine ai danni provocati al proprio immobile, il c.t.u., pur avendo dichiarato che le infiltrazioni d'acqua all'interno del locale ripostiglio derivavano, anche se in minima parte, dalla canna fumaria degli odierni appellati, aveva escluso la responsabilità di questi ultimi, ritenendo preponderanti le condizioni di fatiscenza del fabbricato.
Alla luce di tali argomentazioni, gli appellanti hanno chiesto al Tribunale di disporre il rinnovo della c.t.u..
2) Erronea valutazione della c.t.u. nonché delle osservazioni alla stessa.
Secondo parte appellante, il corretto esame della c.t.u. e, soprattutto, delle osservazioni critiche svolte dal proprio consulente di parte, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a rigettare la domanda proposta da e . Ciò in quanto, a ben CP_1 Controparte_2 valutare l'elaborato peritale, il giudice si sarebbe dovuto avvedere del fatto che l'ausiliario era giunto a trarre le proprie conclusioni circa la causa delle infiltrazioni dalla sola osservazione di alcune piccolissime macchie adiacenti il sifone presente nel bagno degli appellanti, senza svolgere più approfonditi accertamenti tecnici. Invero, la causa delle infiltrazioni nell'appartamento degli odierni appellati avrebbe dovuto essere attribuita alle lesioni presenti sulla facciata del fabbricato, rilevate dallo stesso c.t.u., alcune delle quali risultavano esattamente corrispondenti alle stanze dell'appartamento degli appellanti in cui erano presenti le infiltrazioni.
3) Erronea e contraddittoria motivazione con riferimento alla domanda riconvenzionale.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di Pace d Cariati ha respinto la domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata, volta ad ottenere il ristoro dei danni cagionati al proprio immobile dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla canna fumaria di proprietà di e . Infatti, avendo il c.t.u. dato atto che CP_1 Controparte_2
“per quanto concerne le domande riconvenzionali formulate dalla parte convenuta in merito alle infiltrazioni derivanti dalla canna fumaria di proprietà dei coniugi , dal Persona_1 sopralluogo si è potuto riscontrare segni di umidità nel locale ripostiglio dei convenuti, per come già descritto nei fascicoli depositati, che in parte provengono dalla scarsa manutenzione della canna fumaria gli attori, la cui uscita sulla copertura a pochi metri dal manto di copertura in eternit ne favorisce eventuali infiltrazioni…”, il giudice avrebbe dovuto attribuire agli odierni appellati, almeno parzialmente, la responsabilità delle infiltrazioni verificatesi nel locale ripostiglio del proprio appartamento invece di rigettare integralmente la richiesta di risarcimento formulata. R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 5 di 13
Tanto dedotto, e hanno chiesto al Tribunale: “Voglia il Parte_1 Parte_2
Tribunale adito, in riforma totale della sentenza n. 101/2020, depositata il 30/03/2020, non notificata, resa nel giudizio iscritto al n. 665/2018 RGA dinnanzi al Giudice di pace di Cariati, in persona del dott. Francesco Chiarello: IN VIA PRELIMINARE ACCOGLIERE, previo rinnovo della CTU, per le causali di cui narrativa, l'appello proposto avverso la predetta sentenza e per
l'effetto: ACCERTARE/ RICONOSCERE E DICHIARARE che alcuna responsabilità circa la presunta infiltrazione è in alcun modo addebitabile ai sig.ri e Parte_1 Parte_2 essendo invece responsabile del condominio e per l'effetto ACCERTARE/ RICONOSCERE E
DICHIARARE che alcunché è dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno materiale e/o morale;
ACCERTARE/ RICONOSCERE E DICHIARARE SULLA CHIESTA RICONVENZIONALE la responsabilità dei sig.ri e nella causazione del CP_1 Controparte_2 danno materiale subito dai sig.ri (di cui ampiamente in narrativa) e per l'effetto Parte_1
CONDANNARE i sig.ri e al risarcimento del CP_1 Controparte_2 danno materiale che si quantifica in € 3.750,00 e/o della diversa somma ritenuta di giustizia che sarà accertata in corso di causa;
CONDANNARE gli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Emettere ogni consequenziale di ulteriori provvedimento.”.
Instaurato il contraddittorio, in data 13/04/2021 si sono costituiti in giudizio e CP_1
, mediante deposito telematico di comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, con la quale hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento e, nel merito, la sua infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, parte appellata ha eccepito che: - la sentenza ex adverso impugnata risultava correttamente motivata;
- che il giudice di pace non era incorso in alcun errore nell'interpretare le risultanze della c.t.u; - che il c.t.u. non era incorso in alcuna contraddizione nel rassegnare le proprie conclusioni, avendo chiaramente specificato che la causa delle infiltrazioni presenti sul soffitto del bagno dei deducenti erano da ricondursi alle piccole perdite del sifone bagno posto sulla pavimentazione del piano sovrastante di proprietà degli appellanti, mentre le infiltrazioni presenti sulle pareti erano da attribuire ad un cattivo stato di conservazione dell'intero stabile;
- che la domanda riconvenzionale era stata correttamente respinta dal giudice di primo grado, alla luce delle risultanze della c.t.u., secondo cui le infiltrazioni presenti nel ripostiglio degli appellanti, convenuti in primo grado, erano dovute alla totale assenza di interventi di straordinaria manutenzione sull'intero fabbricato, nelle cui mura perimetrali si riscontravano numerose fessurazioni e, in particolar modo, dalla compromessa copertura in eternit;
- che, correttamente, il giudice di prime cure aveva ritenuto non fosse stata R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 6 di 13
fornita prova sufficiente a dimostrare che la causa delle infiltrazioni lamentate dagli appellanti doveva essere individuata nella canna fumaria di proprietà degli appellati;
- che, al contrario, le allegazioni degli appellati, attori in primo grado, avevano trovato conferma sia nella c.t.u. che nelle dichiarazioni dei testi escussi. Tanto dedotto, parte appellante ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano, così provvedere:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.
2. Nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Cariati n°101/2020 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
3. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., condannarsi parte attrice (appellante) al risarcimento dei danni derivanti dalla lite temeraria, per avere agito con colpa grave, promuovendo una pretesa manifestamente infondata, con conseguente abuso dello strumento processuale. Il danno, si chiede sia liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. ovvero nella misura che risulterà accertata in corso di causa.
4. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c..”.
Alla prima udienza del 6/05/2021, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito ciascuna nelle rispettive domande, dopodiché il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii determinati da esigenze del ruolo, all'udienza del 15/10/2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni (v. verbale dell'udienza del 15/10/2024: “Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”.) ed il
Tribunale ha assegnato la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui è seguito il deposito della sola comparsa conclusionale di parte appellata.
2. Nel merito
2.1. Occorre innanzitutto vagliare le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata.
Secondo gli appellati, e non si sarebbero attenuti alle Parte_1 Parte_2 prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., poiché nell'atto di appello non risulta evincibile in modo specifico la parte di sentenza asseritamente meritevole di riforma, non è indicata una diversa ricostruzione dei fatti, non sono illustrati i motivi per i quali si assume violata la legge né il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite. R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 7 di 13
Invero, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame, avendo parte appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni ad essi sottese.
Orbene, occorre ricordare che l'art. 342 c.p.c. (in seguito alla novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del d.l. 83/2012 convertito (con modifiche) in l. n. 134/2012), non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto e, all'uopo, appare utile richiamare il noto principio formulato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte secondo cui: “L'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Ciò che, invero, tale norma impone all'appellante è di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono dimostrando di aver compreso le ragioni del primo Giudice e indicando il perché queste siano censurabili, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass.
n. 2143/2015; Cass. n. 13535/2018).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Ciò posto, va osservato che nell'atto di appello proposto da e Parte_1 Parte_2 sono agevolmente individuabili le parti di sentenza sottoposte a censura, ossia: 1) quella in cui il giudice di primo grado, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha ricondotto le infiltrazioni verificatesi nell'immobile degli appellati al sifone posto sul pavimento del bagno degli appellanti e 2) quella in cui il giudice ha individuato la causa delle infiltrazioni presenti nel locale ripostiglio del proprio appartamento alla condizioni del fabbricato anziché alla canna fumaria di proprietà dei coniugi
. Inoltre, appaiono chiaramente articolate le ragioni di censura della sentenza Persona_1 impugnata e le contrarie ragioni di fatto e di diritto che gli appellanti hanno ritenuto idonee a giustificarle, vale a dire l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze della c.t.u.. R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 8 di 13
Ragion per cui l'eccezione deve ritenersi infondata a va rigettata.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dall'appellata, è sufficiente precisare che la stessa deve ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. “ordinanza filtro”), che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali.
In altre parole, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c..
2.2 Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Parte appellante si duole dell'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale probatorio e delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. all'interno del proprio elaborato, che, a suo parere, lo avrebbero indotto ad accogliere, seppur parzialmente, la richiesta di risarcimento danni formulata dagli attori e, di contro, a rigettare la domanda riconvenzionale.
2.2.1. Tanto precisato, passando allo scrutinio dei motivi di appello, ritiene il Tribunale che non è fondata la doglianza secondo cui il giudice, condividendo le risultanze della c.t.u., avrebbe erroneamente accolto la domanda di risarcimento proposta da e CP_1 [...]
. Controparte_2
Infatti, ciò che è dato evincersi dalla disamina dell'elaborato peritale è che il c.t.u. è giunto ad individuare la causa delle infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno dell'appartamento dei coniugi all'esito dell'accurato esame dell'intero fabbricato, degli immobili di proprietà Controparte_4 delle parti in causa e della localizzazione delle macchie di umidità ivi presenti. In particolare, il c.t.u. ha ritenuto che le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dei coniugi – CP_1 CP_2 provenissero dal sifone a pavimento presente nel bagno dell'unità immobiliare posta al piano superiore, dopo aver osservato che le macchie di umidità apparivano precisamente posizionate in corrispondenza del predetto sifone, che, infatti, in sede di sopralluogo era stato rinvenuto in “stato conservativo scarso, con evidenti segni di distaccamento fuga”. In effetti, dalle fotografie allegate dal c.t.u. al proprio elaborato, il sifone, lungo tutta la sua circonferenza, appare distaccato dalle piastrelle del pavimento e con segni evidenti di ruggine, il che lascia legittimamente desumere che tali condizioni avessero effettivamente favorito l'infiltrazione dell'acqua degli scarichi verso il piano sottostante. Inoltre, il c.t.u., rispondendo alle osservazioni critiche mosse del consulente di R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 9 di 13
parte degli odierni appellanti - secondo cui le infiltrazioni in parola provenivano dalle pareti esterne
-, ha correttamente evidenziato che chiaro indice della provenienza dell'acqua dal sifone di scarico era costituito dall'assenza di macchie sui muri laterali, ove, invece, avrebbero dovuto presentarsi qualora le infiltrazioni fossero dipese dalla penetrazione dell'acqua piovana nei muri perimetrali.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha affermato l'esistenza di una relazione causale tra il fenomeno infiltrativo prodottosi ed il sifone installato sul pavimento del bagno del piano superiore, sicché il capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace di Cariati ha condannato gli odierni appellanti al risarcimento in favore di e CP_1 Controparte_2 non deve essere riformato.
2.2.2. L'appello merita, invece, accoglimento nella parte in cui gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado e riproposta con l'impugnazione.
Prima di illustrare le ragioni per le quali non merita condivisione la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale, appare opportuno premettere che le due richieste risarcitorie, rispettivamente proposte, in via principale da e e, CP_1 Controparte_2 in via riconvenzionale, da e hanno oggetto e causa Parte_1 Parte_2 indipendenti l'una dall'altra, sicché, l'accoglimento della domanda prima, non osta all'accoglimento della seconda.
Tanto precisato, occorre, innanzitutto, evidenziare che il giudice di pace ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da e ritenendo non fosse emersa Parte_1 Parte_2 prova sufficiente a dimostrare che le infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno del loro appartamento provenissero, quantomeno in via esclusiva, dalla canna fumaria degli attori.
Ed invero, il ragionamento seguito dal giudice di prime cure e le conclusioni a cui è giunto non possono trovare conferma in questa sede.
Orbene, è utile premettere, innanzitutto, che l'esistenza dei danni lamentati dagli odierni appellanti, precisamente rappresentati da macchie di umidità sulla parete del ripostiglio e su parte del soffitto dall'adiacente cucina, devono ritenersi provati, poiché confermati dai testi escussi (v. dichiarazioni testi e ) ed accertati dal C.t.u. (v. pag. 7 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 elaborato “Per quanto concerne le domande riconvenzionali formulate dalla parte convenuta in merito alle infiltrazioni derivanti dalla canna fumaria di proprietà dei coniugi Persona_1 dal sopralluogo si è potuto riscontrare segni di umidità nel locale ripostiglio dei convenuti, per come già descritto nei fascicoli depositati.. .”).
Quanto alle cause delle suddette infiltrazioni, dall'esame della relazione stilata dal c.t.u., le stesse sono state individuate nell'omessa manutenzione/mancanza di regola d'arte della canna fumaria R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 10 di 13
degli odierni appellati (v. pag. 7 Perizia tecnica c.t.u. “… che in parte provengono dalla scarsa manutenzione della canna fumaria degli attori, la cui uscita sulla copertura a pochi centimetri dal manto di copertura in eternit ne favorisce eventuali infiltrazioni,…”.), pur se nella forma di concausa, con la presenza di numerose fessurazioni sulle mura perimetrali del fabbricato (v. pag. 7
Perizia tecnica ctu “…Si evidenzia comunque, che gran parte di questi fenomeni provengono dalla totale assenza di interventi di straordinaria manutenzione sull'intero stabile, dalle cui mura perimetrali si riscontrano numerose fessurazioni. Tali fessurazioni presenti su gran parte delle pareti, vista la mancanza di materiali impermeabilizzanti di cappotto e altro, hanno consentito alle piogge velocizzate dall'azione del vento, di penetrare nelle opere di tamponamento perimetrali causando segni di infiltrazione di acqua piovana ed umidità su gran parte del fabbricato e sugli stessi appartamenti sia degli attori che dei convenuti. A parere del sottoscritto le infiltrazioni derivanti dalla corretta mancata impermeabilizzazione della canna fumarie sono irrisorie rispetto alle infiltrazioni derivanti dalla copertura in eternit che versa in pessimo stato di manutenzione.”).
In sostanza, le risultanze contenute nell'elaborato peritale consentono di affermare che il C.t..u. ha ricondotto l'origine delle infiltrazioni d'acqua all'interno del ripostiglio dei coniugi Parte_3
a due cause concorrenti tra loro: una derivante dalla scarsa manutenzione della canna
[...] fumaria degli appellati e, l'altra, dalla totale assenza di interventi di manutenzione straordinaria sull'intero fabbricato e, in particolare, al pessimo stato di manutenzione della copertura in eternit.
Ed in effetti, la documentazione fotografica versata in atti, non oggetto di contestazione, mostra chiaramente che la canna fumaria dei coniugi – risulta priva di camino, ossia CP_1 CP_2 della sua parte finale, la cui funzione, tra le altre, è propria quella di fungere da protezione dalle intemperie. Tanto ciò è vero che, lo stesso C.t.u., in risposta alle osservazioni critiche mosse dal c.t.p. ha affermato: “è veritiero che la canna fumaria dei signori Parte_4
non è realizzata a regola d'arte priva di ogni intervento di manutenzione e Persona_1 protezione dalla quale si verificano infiltrazioni ai piani sottostanti…..” (cfr. pag. 8 elaborato).
Dunque, la corretta valutazione delle risultanze della c.t.u. conduceva a configurare l'ipotesi di un medesimo danno (nella specie, macchie di umidità e distaccamento dell'intonaco dovute da infiltrazioni d'acqua) provocato da più soggetti per effetto di diverse responsabilità per cose in C custodia (nella specie, del per copertura in eternit e degli appellati per la canna CP_3 fumaria) che dà luogo ad una situazione di corresponsabilità in solido, ex art. 2055 c.c.. Di conseguenza, a fronte dell'analisi eseguita dal C.t.u. nominato nell'ambito del giudizio di primo grado, il giudice di pace avrebbe dovuto affermare non solo l'esistenza della relazione causale tra il bene condominiale (la copertura in eternit) ed i danni da infiltrazioni d'acqua lamentati da Parte_1
e ma altresì dare atto della sussistenza della relazione causale tra il bene di
[...] CP_1 R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 11 di 13
proprietà degli odierni appellati (la canna fumaria) ed i danni da infiltrazioni d'acqua lamentati dagli appellanti e, così, profilare la responsabilità solidale del , non evocato in giudizio, CP_3
e degli odierni appellati ex art. 2055 c.c.. Al riguardo, deve anche aggiungersi che il giudice di pace non avrebbe potuto nemmeno condividere la valutazione fatta dal c.t.u. di prevalenza della concausa
(il pessimo stato di manutenzione della copertura in eternit) atteso che nell'elaborato non sono stati rappresentati elementi tecnici tali per ritenere l'una o l'altra delle concause come preponderante o incidente in maniera maggiore o minore rispetto alle altre. Dacché deve trovare applicazione l'art. 2055 co. 3 c.c. secondo cui: “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”. Infine, appare necessario ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questo Tribunale, la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno (v., tra molte, Cass. n. 2066/2018: “In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.”). Pertanto,
l'accertamento della corresponsabilità del e degli odierni appellati non osta alla CP_3 condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni di cui parte appellante ha chiesto il ristoro.
Si rende a questo punto necessario procedere alla quantificazione dei suddetti danni patiti dagli appellanti, i quali vanno individuati nel distacco dell'intonaco e nelle macchie di umidità sul soffitto e sulle pareti del locale ripostiglio e sul soffitto della cucina, così come descritti nella consulenza di parte dell'arch. del 9/11/2018 ed accertati dallo stesso C.t.u. (v. dossier fotografico Testimone_2 contenuto nella Perizia Tecnica Ctu del 29/11/2019).
Ritiene il Tribunale che, trattandosi della medesima tipologia di danni e di aree pressocché omogenee, i lavori da eseguire per il ripristino dei luoghi siano i medesimi indicati nel computo metrico redatto dal c.t.u. in relazione ai danni subiti dai coniugi – (v. pag. 3 CP_1 CP_2 relazione ctu: Spicconatura dell'intonaco ed oneri di esecuzione, fornitura e posa in opera intonachino, raschiatura precedente tinteggiatura, preparazione di fondo delle superfici murarie con applicazione di isolante, tinteggiatura con idropulitura delle superfici, protezione pavimenti e mobilio con teli protettivi e successiva pulitura a lavori ultimati) il cui costo è stato stimato dal R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 12 di 13
professionista in complessive € 1.101,59 (v. computo metrico pagg. 6 e 7 elaborato geom. CP_6
.
[...]
Ragion per cui, gli appellati devono essere condannati al pagamento della somma di € 1.01,59, in favore di e Parte_1 Parte_2
3. Le spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
L'accoglimento dell'appello, anche parziale, infatti, importa la riforma della sentenza impugnata, che travolge ex art. 336 c.p.c. anche il capo relativo alle spese, consequenziale ed accessorio alla definizione del giudizio e il giudice deve decidere sulle spese di entrambi i gradi pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione.
Ciò posto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite - che ha visto l'accoglimento parziale di entrambe le domande risarcitorie - le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate, comprese le spese di c.t.u. poste dal Giudice di Pace di Cariati a carico di e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto:
- CONFERMA la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 101/2020, emessa il
19/03/2020 e depositata il 30/03/2020, nella parte in cui ha condannato Parte_1
e al pagamento, in favore degli originari attori e Parte_2 CP_1
, della somma di € 750,00, oltre interessi;
Controparte_2
- RIFORMA la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da e e condanna Parte_1 Parte_2 CP_1
e al pagamento, in solido tra loro, in favore di
[...] Controparte_2 parte appellante, della complessiva somma di € 1.101,59, per le causali di cui in motivazione;
2. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto del Giudice di Pace.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. R.G. n.° 2556/2020 - Pag. 13 di 13
Così deciso in Castrovillari in data 20 novembre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Valeria Morrone