TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4064/2019 R.G., promossa da
• Attrice: SI nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente a [...]. CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pierantonio Fadel (C.F. ), CodiceFiscale_2 con domicilio eletto in LI (TV), Via Gera n.
4. PEC:
Email_1
Contro
• Convenuto: Signor nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
residente in Civitavecchia (RM) alla Via Terme di Traiano CodiceFiscale_3
n. 51. Rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Iannotta (C.F. C.F._4
), con domicilio eletto in Castel San VI (IS) al Vicolo del Cortile n. 8.
[...]
PEC: o Email_2 Email_3
Conclusioni delle Parti:
• Parte Attrice: Chiede nel merito accertare e dichiarare che il signor
[...]
è debitore della signora della somma di € 6.800,21 per le CP_2 Controparte_1 causali esposte, conseguentemente condannare il medesimo a rifondere all'attrice la predetta somma oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Chiede altresì la condanna del Convenuto alla rifusione delle spese di lite. Ha ribadito le proprie richieste istruttorie.
• Parte Convenuta: Chiede il rigetto integrale della domanda attricea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, sia in fatto, che in diritto.
Chiede la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione diretta al proprio procuratore antistatario. Ha chiesto il rigetto delle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Storico del Processo La causa è stata incardinata con atto di citazione del 20.05.19, notificato il
20.11.19. Il Convenuto si è costituito il 07.10.2020 con comparsa di costituzione e risposta. Le contrapposte posizioni espresse negli atti introduttivi e nelle prime memorie possono essere così riassunte:
• Parte Attrice ha dedotto che durante la convivenza (dal 2008/2009 al
2013/2014), il signor ha utilizzato in modo continuativo la sua CP_2 autovettura, in particolare per i frequenti viaggi a Caserta. Alla guida di tale veicolo, il Convenuto avrebbe commesso numerose violazioni al codice della strada, i cui avvisi di accertamento non le sarebbero pervenuti tempestivamente a causa di assenze da casa o per azioni dirette del Convenuto volte a impedirne la ricezione o ritirando gli avvisi o impedendole di ritirare le raccomandate all'ufficio postale. Questo mancato pagamento iniziale ha portato all'emissione di cartelle esattoriali, solleciti e al fermo amministrativo sull'auto dell'attrice. L'attrice ha documentato i pagamenti effettuati per saldare tali debiti, sia direttamente agli enti accertatori, sia per la cancellazione del fermo amministrativo, sia ad AL
(poi Agenzia tramite rateizzazione e successiva Controparte_3
"rottamazione cartelle". Il totale documentato dei pagamenti sostenuti dall'attrice ammonta a € 8.500,21. Interpellato, il Convenuto avrebbe confermato la circostanza e si sarebbe impegnato a rimborsare integralmente le somme, riconoscendo il debito anche tramite messaggi telefonici e versando una somma parziale di € 1.700,00 con causale "rimborso multa codice della strada". Il credito residuo richiesto è di € 6.800,21. L'attrice ha altresì argomentato circa l'effettiva non disponibilità o inadeguatezza degli altri veicoli intestati al Convenuto per i lunghi viaggi, come invece lo era la sua auto, e contestato l'allegazione da parte del
Convenuto di certificati di proprietà non aggiornati.
• Parte Convenuta ha ammesso la relazione sentimentale ma ha contestato di aver utilizzato sempre l'auto dell'attrice, sostenendo di aver avuto la disponibilità di altri veicoli a lui intestati nel periodo. Ha negato di aver commesso le violazioni, affermando di essere stato spesso al lavoro negli orari delle multe. Ha ritenuto
"paradossale" e "fantasiosa" la ricostruzione dell'attrice sulla mancata ricezione delle notifiche, contestando come lui, essendo al lavoro, potesse intercettare gli avvisi o impedirle di recarsi all'ufficio postale. Soprattutto, ha negato di aver mai confermato di aver commesso le violazioni o di essersi impegnato a rimborsare l'attrice. Ha affermato che la somma di € 1.700,00 versata all'attrice non fosse un rimborso, ma "piccoli prestiti infruttiferi" concessi per le difficoltà economiche di lei, riservandosi di chiederne la restituzione. Ha inoltre contestato la genericità delle allegazioni dell'attrice circa il fermo amministrativo, le specifiche multe
2 pagate direttamente e quelle oggetto di rateizzazione/rottamazione.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., l'allora Giudice
Istruttore, Dott. M. Saran, formulava in data 31.05.2021 una proposta transattiva.
Tale proposta prevedeva la corresponsione da parte del Convenuto di ulteriori €
627,02, oltre ai € 1.700,00 già versati (imputati a parziale decurtazione del credito), la dichiarazione reciproca di nulla più pretendere sui fatti di causa e la rifusione di € 1.053,00 per spese legali oltre oneri di legge e anticipazioni.
L'attrice dichiarava di accettare tale proposta pro bono pacis. Il Convenuto dichiarava altresì di accettarla, ma condizionatamente alla concessione di una dilazione di pagamento in rate mensili da € 100,00 cadauna. Nonostante tale dichiarazione di adesione, il Convenuto non ha effettuato alcun pagamento, né integrale né rateizzato, e nulla è pervenuto all'attrice, a nulla essendo valse le numerose richieste. L'attrice ha conseguentemente preso atto della mancata adesione del Convenuto alla proposta conciliativa.
Sono state depositate le memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., con l'attrice che ha richiesto l'ammissione di prova per testi. Il Convenuto ha contestato e chiesto il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e non ha formulato proprie istanze nei termini. L'attrice ha sollevato eccezione di tardività per eventuali istanze istruttorie del convenuto. Ritenuta la causa matura per la decisione senza espletamento di attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e richiesto i termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. L'attrice ha depositato la comparsa conclusionale. Il Convenuto non ha depositato la propria. L'attrice ha quindi depositato comparsa conclusionale di replica.
Motivazione:
La domanda proposta dall'attrice, SI , risulta fondata e Controparte_1 merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta e dalle stesse deduzioni delle parti, se ne ricava un quadro probatorio che, sebbene non supportato da prova testimoniale diretta (non espletata), si basa su elementi certi e, soprattutto, sul comportamento processuale delle parti. Come esposto in premessa, l'attrice ha sostenuto di aver dovuto pagare sanzioni stradali e oneri accessori (fermo amministrativo, spese di riscossione) per violazioni commesse dal Convenuto alla guida della sua autovettura. Il Convenuto, pur ammettendo la relazione, ha negato l'utilizzo costante della vettura dell'attrice, la commissione delle violazioni e l'impegno al rimborso, sostenendo che i € 1.700,00 versati fossero prestiti.
Tuttavia, la tesi del Convenuto è smentita da elementi probatori e dal suo stesso comportamento in corso di causa. Innanzitutto, l'attrice ha prodotto la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, per un totale di € 8.500,21,
3 comprensiva di sanzioni dirette, spese per il fermo amministrativo e pagamenti rateizzati/condonati a . Ha altresì prodotto prova (documentale o CP_4 tramite allegazioni non contestate) dei versamenti per € 1.700,00 effettuati dal
Convenuto, versamenti che, come dedotto dall'attrice e non efficacemente smentito da controparte, recavano nella causale la dicitura "rimborso multa codice della strada". Questa causale è un forte indizio e un riconoscimento extraprocessuale della responsabilità del Convenuto e del suo impegno al rimborso, smentendo la sua affermazione che si trattasse di semplici "prestiti infruttiferi".
L'attrice ha poi fornito una dettagliata ricostruzione dell'effettiva disponibilità e utilizzo degli altri veicoli intestati o formalmente intestati al Convenuto, argomentando in modo convincente che tali veicoli non fossero adeguati o disponibili per i lunghi viaggi a Caserta, come invece lo era l'auto dell'attrice. La circostanza che la maggior parte delle multe provenga da località situate lungo il percorso San VE-Caserta, e l'affermazione che fosse sempre il Convenuto
a guidare in occasione di tali viaggi (circostanze che l'attrice si era riservata di provare per testi ma che, in assenza di prova contraria o richieste istruttorie del convenuto, assumono valore indiziario), corrobora ulteriormente la versione dell'attrice circa l'utilizzo dell'auto e l'attribuzione delle violazioni.
L'argomentazione dell'attrice sulla produzione da parte del Convenuto di certificati di proprietà non aggiornati, non contestata da controparte, e quindi da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., mina ulteriormente la credibilità della difesa del Convenuto sulla disponibilità di altri mezzi.
Infine, e questo Giudice ritiene sia un elemento di particolare rilievo, deve essere considerato il comportamento processuale del Convenuto. Se da un lato è diritto delle parti non aderire a una proposta conciliativa, dall'altro, la dichiarazione di accettazione della proposta del Giudice formulata dal Convenuto, seppur condizionata alla dilazione, e il successivo mancato rispetto di tale impegno, pur avendone avuto il tempo e l'opportunità, costituiscono un comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
In giurisprudenza consolidata si ritiene che il comportamento processuale delle parti possa assurgere a prova sufficiente dei fatti dedotti in giudizio, o quanto meno costituire un elemento indiziario di estrema rilevanza, soprattutto in assenza di altri elementi probatori di pari forza in senso contrario. Nel caso di specie, il
Convenuto, dopo aver negato integralmente la propria responsabilità e la natura di rimborso dei € 1.700,00, ha dichiarato di accettare una proposta che prevedeva, oltre alla imputazione dei € 1.700,00 a parziale decurtazione del credito, il pagamento di un'ulteriore somma (€ 627,02) a saldo. Questa accettazione, anche
4 se poi non concretizzata nel pagamento, appare inconciliabile con la totale negazione dei fatti costitutivi della domanda sostenuta nelle difese scritte.
Dichiarare di accettare di pagare un importo a tacitazione di una pretesa basata su specifici fatti (le multe commesse alla guida dell'auto dell'attrice) implica, implicitamente ma univocamente, un riconoscimento di un fondamento, seppur parziale, a quella pretesa. Il successivo inadempimento all'impegno conciliativo non elimina il valore probatorio della precedente accettazione dichiarata in atti.
Tale comportamento processuale, sommato agli indizi derivanti dalle causali dei bonifici per i € 1.700,00 e alla verosimiglianza della ricostruzione dell'attrice circa l'utilizzo effettivo dei veicoli e la provenienza delle multe, porta a ritenere provata la responsabilità del signor per le sanzioni stradali che hanno generato CP_2 il debito e il suo impegno a rimborsare l'attrice. Pertanto, l'attrice ha diritto al rimborso delle somme da lei pagate. Il totale pagato documentato ammonta a €
8.500,21. Da tale importo deve essere scomputato quanto già versato dal
Convenuto, pari a € 1.700,00. Il credito residuo della signora nei confronti CP_1 del signor è, dunque, pari a € 6.800,21. CP_2
Considerato l'accoglimento della domanda dell' attrice, le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Convenuto, liquidate come da separato dispositivo.
QM
, il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, [ e accoglie attorea e per l'effetto condanna a pagare a € 6.800,21 Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi legali dal dì della domanda
Condanna lo stesso a rifondere all'attrice le spese legali che liquida in euro
25000,00 per compensi professionali oltre contributo unificato, spese generali iva e cpa .
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4064/2019 R.G., promossa da
• Attrice: SI nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente a [...]. CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pierantonio Fadel (C.F. ), CodiceFiscale_2 con domicilio eletto in LI (TV), Via Gera n.
4. PEC:
Email_1
Contro
• Convenuto: Signor nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
residente in Civitavecchia (RM) alla Via Terme di Traiano CodiceFiscale_3
n. 51. Rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Iannotta (C.F. C.F._4
), con domicilio eletto in Castel San VI (IS) al Vicolo del Cortile n. 8.
[...]
PEC: o Email_2 Email_3
Conclusioni delle Parti:
• Parte Attrice: Chiede nel merito accertare e dichiarare che il signor
[...]
è debitore della signora della somma di € 6.800,21 per le CP_2 Controparte_1 causali esposte, conseguentemente condannare il medesimo a rifondere all'attrice la predetta somma oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Chiede altresì la condanna del Convenuto alla rifusione delle spese di lite. Ha ribadito le proprie richieste istruttorie.
• Parte Convenuta: Chiede il rigetto integrale della domanda attricea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, sia in fatto, che in diritto.
Chiede la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione diretta al proprio procuratore antistatario. Ha chiesto il rigetto delle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Storico del Processo La causa è stata incardinata con atto di citazione del 20.05.19, notificato il
20.11.19. Il Convenuto si è costituito il 07.10.2020 con comparsa di costituzione e risposta. Le contrapposte posizioni espresse negli atti introduttivi e nelle prime memorie possono essere così riassunte:
• Parte Attrice ha dedotto che durante la convivenza (dal 2008/2009 al
2013/2014), il signor ha utilizzato in modo continuativo la sua CP_2 autovettura, in particolare per i frequenti viaggi a Caserta. Alla guida di tale veicolo, il Convenuto avrebbe commesso numerose violazioni al codice della strada, i cui avvisi di accertamento non le sarebbero pervenuti tempestivamente a causa di assenze da casa o per azioni dirette del Convenuto volte a impedirne la ricezione o ritirando gli avvisi o impedendole di ritirare le raccomandate all'ufficio postale. Questo mancato pagamento iniziale ha portato all'emissione di cartelle esattoriali, solleciti e al fermo amministrativo sull'auto dell'attrice. L'attrice ha documentato i pagamenti effettuati per saldare tali debiti, sia direttamente agli enti accertatori, sia per la cancellazione del fermo amministrativo, sia ad AL
(poi Agenzia tramite rateizzazione e successiva Controparte_3
"rottamazione cartelle". Il totale documentato dei pagamenti sostenuti dall'attrice ammonta a € 8.500,21. Interpellato, il Convenuto avrebbe confermato la circostanza e si sarebbe impegnato a rimborsare integralmente le somme, riconoscendo il debito anche tramite messaggi telefonici e versando una somma parziale di € 1.700,00 con causale "rimborso multa codice della strada". Il credito residuo richiesto è di € 6.800,21. L'attrice ha altresì argomentato circa l'effettiva non disponibilità o inadeguatezza degli altri veicoli intestati al Convenuto per i lunghi viaggi, come invece lo era la sua auto, e contestato l'allegazione da parte del
Convenuto di certificati di proprietà non aggiornati.
• Parte Convenuta ha ammesso la relazione sentimentale ma ha contestato di aver utilizzato sempre l'auto dell'attrice, sostenendo di aver avuto la disponibilità di altri veicoli a lui intestati nel periodo. Ha negato di aver commesso le violazioni, affermando di essere stato spesso al lavoro negli orari delle multe. Ha ritenuto
"paradossale" e "fantasiosa" la ricostruzione dell'attrice sulla mancata ricezione delle notifiche, contestando come lui, essendo al lavoro, potesse intercettare gli avvisi o impedirle di recarsi all'ufficio postale. Soprattutto, ha negato di aver mai confermato di aver commesso le violazioni o di essersi impegnato a rimborsare l'attrice. Ha affermato che la somma di € 1.700,00 versata all'attrice non fosse un rimborso, ma "piccoli prestiti infruttiferi" concessi per le difficoltà economiche di lei, riservandosi di chiederne la restituzione. Ha inoltre contestato la genericità delle allegazioni dell'attrice circa il fermo amministrativo, le specifiche multe
2 pagate direttamente e quelle oggetto di rateizzazione/rottamazione.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., l'allora Giudice
Istruttore, Dott. M. Saran, formulava in data 31.05.2021 una proposta transattiva.
Tale proposta prevedeva la corresponsione da parte del Convenuto di ulteriori €
627,02, oltre ai € 1.700,00 già versati (imputati a parziale decurtazione del credito), la dichiarazione reciproca di nulla più pretendere sui fatti di causa e la rifusione di € 1.053,00 per spese legali oltre oneri di legge e anticipazioni.
L'attrice dichiarava di accettare tale proposta pro bono pacis. Il Convenuto dichiarava altresì di accettarla, ma condizionatamente alla concessione di una dilazione di pagamento in rate mensili da € 100,00 cadauna. Nonostante tale dichiarazione di adesione, il Convenuto non ha effettuato alcun pagamento, né integrale né rateizzato, e nulla è pervenuto all'attrice, a nulla essendo valse le numerose richieste. L'attrice ha conseguentemente preso atto della mancata adesione del Convenuto alla proposta conciliativa.
Sono state depositate le memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., con l'attrice che ha richiesto l'ammissione di prova per testi. Il Convenuto ha contestato e chiesto il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e non ha formulato proprie istanze nei termini. L'attrice ha sollevato eccezione di tardività per eventuali istanze istruttorie del convenuto. Ritenuta la causa matura per la decisione senza espletamento di attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e richiesto i termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. L'attrice ha depositato la comparsa conclusionale. Il Convenuto non ha depositato la propria. L'attrice ha quindi depositato comparsa conclusionale di replica.
Motivazione:
La domanda proposta dall'attrice, SI , risulta fondata e Controparte_1 merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta e dalle stesse deduzioni delle parti, se ne ricava un quadro probatorio che, sebbene non supportato da prova testimoniale diretta (non espletata), si basa su elementi certi e, soprattutto, sul comportamento processuale delle parti. Come esposto in premessa, l'attrice ha sostenuto di aver dovuto pagare sanzioni stradali e oneri accessori (fermo amministrativo, spese di riscossione) per violazioni commesse dal Convenuto alla guida della sua autovettura. Il Convenuto, pur ammettendo la relazione, ha negato l'utilizzo costante della vettura dell'attrice, la commissione delle violazioni e l'impegno al rimborso, sostenendo che i € 1.700,00 versati fossero prestiti.
Tuttavia, la tesi del Convenuto è smentita da elementi probatori e dal suo stesso comportamento in corso di causa. Innanzitutto, l'attrice ha prodotto la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, per un totale di € 8.500,21,
3 comprensiva di sanzioni dirette, spese per il fermo amministrativo e pagamenti rateizzati/condonati a . Ha altresì prodotto prova (documentale o CP_4 tramite allegazioni non contestate) dei versamenti per € 1.700,00 effettuati dal
Convenuto, versamenti che, come dedotto dall'attrice e non efficacemente smentito da controparte, recavano nella causale la dicitura "rimborso multa codice della strada". Questa causale è un forte indizio e un riconoscimento extraprocessuale della responsabilità del Convenuto e del suo impegno al rimborso, smentendo la sua affermazione che si trattasse di semplici "prestiti infruttiferi".
L'attrice ha poi fornito una dettagliata ricostruzione dell'effettiva disponibilità e utilizzo degli altri veicoli intestati o formalmente intestati al Convenuto, argomentando in modo convincente che tali veicoli non fossero adeguati o disponibili per i lunghi viaggi a Caserta, come invece lo era l'auto dell'attrice. La circostanza che la maggior parte delle multe provenga da località situate lungo il percorso San VE-Caserta, e l'affermazione che fosse sempre il Convenuto
a guidare in occasione di tali viaggi (circostanze che l'attrice si era riservata di provare per testi ma che, in assenza di prova contraria o richieste istruttorie del convenuto, assumono valore indiziario), corrobora ulteriormente la versione dell'attrice circa l'utilizzo dell'auto e l'attribuzione delle violazioni.
L'argomentazione dell'attrice sulla produzione da parte del Convenuto di certificati di proprietà non aggiornati, non contestata da controparte, e quindi da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., mina ulteriormente la credibilità della difesa del Convenuto sulla disponibilità di altri mezzi.
Infine, e questo Giudice ritiene sia un elemento di particolare rilievo, deve essere considerato il comportamento processuale del Convenuto. Se da un lato è diritto delle parti non aderire a una proposta conciliativa, dall'altro, la dichiarazione di accettazione della proposta del Giudice formulata dal Convenuto, seppur condizionata alla dilazione, e il successivo mancato rispetto di tale impegno, pur avendone avuto il tempo e l'opportunità, costituiscono un comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
In giurisprudenza consolidata si ritiene che il comportamento processuale delle parti possa assurgere a prova sufficiente dei fatti dedotti in giudizio, o quanto meno costituire un elemento indiziario di estrema rilevanza, soprattutto in assenza di altri elementi probatori di pari forza in senso contrario. Nel caso di specie, il
Convenuto, dopo aver negato integralmente la propria responsabilità e la natura di rimborso dei € 1.700,00, ha dichiarato di accettare una proposta che prevedeva, oltre alla imputazione dei € 1.700,00 a parziale decurtazione del credito, il pagamento di un'ulteriore somma (€ 627,02) a saldo. Questa accettazione, anche
4 se poi non concretizzata nel pagamento, appare inconciliabile con la totale negazione dei fatti costitutivi della domanda sostenuta nelle difese scritte.
Dichiarare di accettare di pagare un importo a tacitazione di una pretesa basata su specifici fatti (le multe commesse alla guida dell'auto dell'attrice) implica, implicitamente ma univocamente, un riconoscimento di un fondamento, seppur parziale, a quella pretesa. Il successivo inadempimento all'impegno conciliativo non elimina il valore probatorio della precedente accettazione dichiarata in atti.
Tale comportamento processuale, sommato agli indizi derivanti dalle causali dei bonifici per i € 1.700,00 e alla verosimiglianza della ricostruzione dell'attrice circa l'utilizzo effettivo dei veicoli e la provenienza delle multe, porta a ritenere provata la responsabilità del signor per le sanzioni stradali che hanno generato CP_2 il debito e il suo impegno a rimborsare l'attrice. Pertanto, l'attrice ha diritto al rimborso delle somme da lei pagate. Il totale pagato documentato ammonta a €
8.500,21. Da tale importo deve essere scomputato quanto già versato dal
Convenuto, pari a € 1.700,00. Il credito residuo della signora nei confronti CP_1 del signor è, dunque, pari a € 6.800,21. CP_2
Considerato l'accoglimento della domanda dell' attrice, le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Convenuto, liquidate come da separato dispositivo.
QM
, il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, [ e accoglie attorea e per l'effetto condanna a pagare a € 6.800,21 Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi legali dal dì della domanda
Condanna lo stesso a rifondere all'attrice le spese legali che liquida in euro
25000,00 per compensi professionali oltre contributo unificato, spese generali iva e cpa .
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5