Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 30-1-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2577/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(8-11-1972), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Di Marco, e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Petrillo, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9-5-2023, premesso di aver svolto dal 1995 al Parte_1
2021 mansioni di operaio edile presso varie aziende indicate in ricorso, e di essere stato esposto a forti rumori per le mansioni svolte, esponeva che, a seguito di domanda del 29-12-2021, l' lo CP_1 ha riconosciuto portatore della patologia “ipoacusia da rumore”, con un grado di danno biologico permanente pari al 5%. Chiedeva quindi al Giudice adito di riconoscerlo affetto da patologie che menomano la sua integrità psico-fisica nella misura del 26%, e di condannare l' a liquidare in CP_1 suo favore la rendita corrispondente. Si costituiva l' eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda giudiziale CP_1 proposta ex adverso per carenze di deduzione ed allegazione, e comunque chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. All'udienza del 30-1-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice del Lavoro si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall' appare fondata e meritevole di CP_1 accoglimento. Le circostanze esposte in ricorso appaiono estremamente carenti, non avendo parte ricorrente indicato su quali elementi di fatto ritiene di essere portatore di una percentuale di danno biologico superiore al 5% accertato a seguito di visita collegiale.
Anche la consulenza di parte prodotta in atti, si limita a formulare una semplice ipotesi, non essendo noti i dati circa i decibel effettivi del rumore a cui il ricorrente è stato esposto.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 30-1-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza
2