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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VASTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del
14/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 939 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Del Viscio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Alessandrini n. 4;
ricorrente
contro
(C.F. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
, in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore; 1 convenuti contumaci
OGGETTO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI RIGETTO ISTANZA AMMISSIONE
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies e seguenti c.p.c, depositato in data
9/12/2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
il e Controparte_1 Controparte_2
l' al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_3 illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 674/2024 R.G.N.R in data 7/11/2024 e notificato a mezzo pec il successivo 8/11/2024, chiedendo il ripristino del beneficio richiesto.
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha allegato:
- di aver avanzato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 23/10/2024;
- che, con provvedimento depositato in data 7/11/2024, il
Tribunale di Vasto ha respinto l'istanza rilevando che “l'istante, oltre ad avere riportato una condanna per il reato di furto, è stato di recente condannato per il delitto di rapina che rientra nel novero dei reati commessi contro il patrimonio o che comunque determinano un vantaggio di natura economica, lasciandosi quindi presumere come lo stesso abbia disponibilità reddituali illecite e ben superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio richiesto”;
- che, tuttavia, i precedenti penali cui fa riferimento il
Tribunale nel provvedimento oggi opposto sono relativi al furto di due cancelli (ritrovati dai carabinieri) e alla rapina di un telefono cellulare (andato distrutto nella colluttazione), commessi rispettivamente negli anni 2017 e 2018, aventi ad oggetto, in ogni
2 caso, beni di scarsissimo valore economico, certamente inferiore al limite reddituale per l'ammissione al beneficio.
Sebbene ritualmente citati in giudizio, il , Controparte_1 il e l' Controparte_2 Controparte_3 non si sono costituiti, sicché gli stessi vanno dichiarati contumaci.
****
1. Deve preliminarmente evidenziarsi che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio o il provvedimento di diniego dello stesso è il
[...]
essendo esclusivo titolare del rapporto debitorio Controparte_1 oggetto del procedimento stesso.
Tuttavia, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, il non si è costituito, sicché ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Analoga legittimazione, invece, non può riconoscersi, all' CP_3
la quale ha unicamente il compito di trasmettere la CP_3 dovuta informativa reddituale (cfr. Cass., 15/10/2020, n.22281;
Cass., 29/01/2019, n.2517; Cass., 26/10/2015, n.21700), né, allo stesso modo, al Rispetto a Controparte_2 tali amministrazioni va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
2. Ciò posto, deve rilevarsi la tardività del deposito del ricorso rispetto al termine di venti giorni fissato dall'art. 99 D.P.R. n.
115/2002, atteso che il ricorso risulta depositato in data 9/12/2024
e, quindi, entro i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio avvenuta in data
8/11/2024, mentre avrebbe dovuto essere depositato, a pena di decadenza dall'opposizione, entro i venti giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento e, dunque, entro il 28/11/2024.
Ad abundatiam, giova puntualizzare che la questione della tardività dell'impugnazione è sempre rilevabile d'ufficio e suscettibile di
3 essere posta a fondamento della decisione anche senza essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.
Invero, “La tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria
l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale
- nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”; pertanto, “Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata
d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt.
325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo
(artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 29803 del 2019).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
3. Nulla sulle spese in ragione della contumacia delle amministrazioni convenute. Infatti, “la condanna alle spese processuali, a norma
4 dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto
(Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. Sez.
VI, ord. n. 12897/19 del 15/5/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 939/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la contumacia del del Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del
[...]
Controparte_2 Controparte_3
DICHIARA inammissibile il ricorso;
NULLA sulle spese.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Vasto, 11/6/2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena Faleschini
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