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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8286 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23623 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 3.6.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
ex art. 86 cpc, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2
PARTE RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12 è ex lege domiciliato
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione della causa ex art. 281 sexies cpc. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'Avv.to Parte_1
chiedeva: “accertare, dichiarare e liquidare il credito
[...]
del ricorrente verso il quale Controparte_1
rappresentate dell'AR, in virtù del ruolo di avvocato ricoperto nel Fallimento n. 560/2013 di Sviluppo Aree Urbane
Srl, poi revocato senza che sia stata riconosciuta una responsabilità alcuna del creditore istante e/o del debitore, nella misura di € 75.973,60 – oltre accessori di legge ivi comprese le spese generali - calcolata al valore medio dei parametri vigenti al momento del compimento delle attività; in via subordinata nella somma di € 37.250,00 – oltre accessori di legge ivi comprese le spese generali - così come calcolato dal Giudice nelle quattro sentenze, o in quelle maggiori o minori somme che Codesto Giudice riterrà anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Assumeva, nello specifico, il predetto:
1. Che aveva svolto attività professionale su incarico degli
Organi del Fallimento n. 560/2013 di Sviluppo Aree
Urbane Srl, Fallimento, poi, revocato con sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma n. 1715/2015, confermata dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.
30456/2019; 3
2. Che, in data 22-24/07/2020, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la chiusura del predetto fallimento, approvando il rendiconto del Curatore, di talché
l'attività da lui resa nel corso della procedura non aveva ricevuto contestazioni;
3. Che, nello specifico, aveva svolto due impugnazioni in relazione all'ammissione allo stato passivo e due opposizioni avverso l'esclusione dallo stato passivo per un totale di € 75.973,60 di competenze sulla base dei valori medi delle tabelle ex DM 55/2014;
4. Che richiesto il pagamento alla Società tornata CP_3
in bonis, non aveva ricevuto alcuna risposta;
5. che aveva depositato domanda di ammissione allo stato passivo nella procedura di Liquidazione Giudiziale
n. 2/2022 di Sviluppo Aree Urbane Srl in liquidazione e, in seguito alla proposta di ammissione allo stato passivo redatta dal curatore del procedimento di cui sopra, decideva di rinunciare alla propria domanda essendo emerso che la stessa Società in alcun modo, neanche parzialmente, si era appropriata di somme maturate dal Fallimento;
6. che la revoca del fallimento era stata disposta in assenza di una responsabilità di una parte privata, quindi, ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 inteso alla luce dell'interpretazione fatta propria dalla Corte 4
Costituzionale in tema di fallimento privo di fondi ai sensi dell'art. 146 d.P.R. (Corte cost., n. 174/2006), nonché tenuto conto della estensione del diritto del curatore a percepire dall'AR il compenso anche in caso di fallimento revocato, quest'ultimo doveva corrispondere gli importi richiesti;
7. che, infatti, il diritto al compenso da parte del difensore del fallimento si pone sullo stesso piano del compenso del curatore nel fallimento revocato;
8. che, inoltre, non vi è ragione di distinguere, alla luce della lettera dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 – per il quale
“in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa;
sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento” - tra il compenso del curatore e il compenso del professionista, rientrando quest'ultimo tra le spese della procedura fallimentare;
detto articolo, quindi, va inteso, alla luce dell'interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale in tema di fallimento privo di fondi ai sensi dell'art. 146 D.P.R. (Corte cost., n. 174/2006), nonché del diritto vivente che estende il diritto del 5
curatore a percepire dall'AR il compenso anche in caso di fallimento revocato, nel senso che in assenza di una responsabilità di una parte privata nella revoca del fallimento, i compensi del difensore del fallimento vanno posti a carico dell'AR;
9. che, relativamente ai parametri che vanno utilizzati per la liquidazione del compenso, non può dirsi applicabile la disciplina del gratuito patrocinio, atteso che la preventiva ammissione al gratuito patrocinio ha la finalità di azionare il diritto alla rivalsa ex art. 134
D.P.R. 115/2002, ovvero anche quello di ingenerare nella parte soccombente non ammessa al patrocinio l'onere del pagamento in favore dello Stato (art. 133
D.P.R. cit.), disposizioni che presuppongono la pendenza di una lite, non sussistente nel caso in esame;
10. che, per contro, deve farsi applicazione dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012,
n. 17405, secondo cui i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e ci si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, mentre deve farsi 6
applicazione delle precedenti tariffe per le attività esauritesi in precedenza.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente e, in subordine, la riduzione del riconosciuto compenso.
Specificava il : CP_1
1. Che solo una declaratoria di incostituzionalità di natura additiva da parte della Consulta potrebbe estendere l'applicazione dell'art. 147 al caso di specie, sussistendo, per contro, specifici rimedi per veder soddisfatto il proprio credito: la richiesta di pagamento alla tornata in bonis, la domanda di CP_4 CP_3
ammissione allo stato passivo nella procedura di
Liquidazione Giudiziale n. 2/2022 di Sviluppo Aree
Urbane Srl in liquidazione, non risultando che il ricorrente abbia impugnato i provvedimenti con i quali il Fallimento è stato revocato, né che abbia impugnato il progetto di riparto nei termini di cui all'art. 36 l.f., né che abbia impugnato, entro i termini di cui agli artt.
118 e 119 l.f., i provvedimenti di chiusura/revoca del fallimento;
2. Che la sua posizione non può essere assimilata a quella del curatore, essendo semplicemente un creditore del fallimento;
7
3. Che la pretesa creditoria del ricorrente non può trovare fondamento nel combinato disposto degli artt. 146 e
147 TUSG, poiché l'avvocato non rientra tra gli ausiliari del giudice, pertanto non può vedersi applicato l'art. 146, comma 3, lett. c), t.u. 115/2002, che dispone che nella procedura fallimentare, qualora manchino le risorse per far fronte agli atti richiesti dalla legge, le spese e gli onorari da corrispondere agli ausiliari sono anticipati dall'erario. Pertanto nei confronti dell'avvocato dovrà applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 144 del t.u., e quindi il pagamento della sua parcella sarà rinviato al momento in cui la procedura avrà i fondi necessari.
Instaurato il contraddittorio, previa discussione orale della causa, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il ricorrente assume di avere svolto attività professionale nell'ambito di una procedura fallimentare revocata e che, in detta qualità, ha diritto a che il suo compenso venga messo a carico dell'AR in assenza di colpa del creditore istante, deve rilevarsi che, ai fini di corroborare detta pretesa, l'Avv.to richiama il dettato Pt_1
normativo di cui all'art. 147 del d.P.R. 115/2002, ai sensi del quale “in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore 8
sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa;
sono
a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento”. Orbene, il dettato normativo di detta ultima disposizione, non disciplina tutti i casi di regolazione delle spese del fallimento per revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, ma solo quelli in cui venga accertato che il fallimento sia stato dichiarato per responsabilità del creditore istante “condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa”. Nulla, per contro, è previsto in caso di accertamento di assenza di colpa in capo al creditore istante, con ciò rendendosi evidente un conseguente vuoto di tutela.
Posto quanto sopra, deve, altresì, rilevarsi che la inapplicabilità della disciplina del fallimento che si chiude per insussistenza di attivo al fallimento revocato (Trib. Milano 19 luglio 2012, loc. cit.) non consente di applicare direttamente al caso di specie l'art. 146 d.P.R. 115/2002, norma che presuppone una procedura pendente, laddove la revoca del fallimento fa venire meno gli effetti del fallimento ex tunc.
(infatti, “tale disposizione opera nell'ambito della pendenza della procedura fallimentare (della quale presuppone
l'esaurimento nel modo normale con la liquidazione dell'attivo) e non può essere applicata a una situazione 9
creditoria che trova titolo in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza di revoca” v. Cass.,
Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12349).
In conclusione, pertanto, al caso di specie deve farsi applicazione del disposto dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 e, quindi, di una disciplina con un perimetro normativo incompleto. La soluzione di porre a carico dell'AR il compenso del curatore del fallimento revocato senza colpa, inoltre, risulta consolidata nella giurisprudenza di merito (v.
Tribunale Milano 13.2.2018, Tribunale Sulmona 12.5.2012), laddove la stessa Corte Costituzionale, pur essendo stata investita della questione relativa al sindacato di costituzionalità dell'art. 146 d.P.R. cit. e non dell'art. 147
d.P.R. cit. (Corte cost., 9 febbraio 2009, n. 37), ha ritenuto la questione inammissibile, dando per accertato il principio enunciato dalla Suprema Corte circa la proponibilità della domanda di condanna dell'AR, benché nelle forme ordinarie e non davanti agli organi decaduti della procedura fallimentare.
La giurisprudenza sopra citata, pertanto, in applicazione diffusa del principio secondo cui va posto a carico dell'AR il compenso del curatore in caso di fallimento revocato, applicando estensivamente al caso del fallimento revocato senza responsabilità di una parte privata
(creditore e debitore) il principio enunciato dalla Corte 10
Costituzionale in materia di fallimento privo di attivo (art. 146 d.P.R. cit.), nonostante l'evidente diversità delle due situazioni (fallimento pendente privo di attivo e fallimento revocato ex tunc).
Quanto, poi, alla possibile estensione di tale interpretazione alla materia di compenso del difensore che abbia assistito il fallimento, poi revocato senza responsabilità di una parte privata, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in caso di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e di imposizione a carico dell'AR delle spese della procedura, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa possa richiedere, benché in sede ordinaria
(e non al giudice delegato) il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, la quale è tenuta al rimborso (Cass., Sez. I, 17 aprile 2008, n. 10099). Detto principio, cui questo Tribunale ritiene di aderire, rappresenta, inoltre, l'unica soluzione possibile per ottenere le proprie spettanze professionali, atteso che, in caso contrario, il difensore non avrebbe alcun soggetto cui rivolgersi per il proprio compenso: non al curatore, che è decaduto dalle sue funzioni e che ha incaricato il difensore solo quale curatore e non in proprio;
non al soggetto dichiarato fallito tornato in bonis, che con il difensore non ha alcun rapporto;
non al creditore istante, che in assenza di responsabilità aggravata 11
non assume responsabilità alcuna delle spese del fallimento, compreso il compenso del difensore.
Quanto, poi, al soggetto passivo cui incombe il pagamento delle spese, lo stesso va individuato nel CP_1
(Trib. Milano, 19 luglio 2012, cit.; Cass., Sez. Controparte_1
Un. 29 maggio 2012, n. 8516), essendo detto parte CP_1
necessaria nei procedimenti concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'erario, anche in considerazione dell'art. 185, comma 1,
t.u. spese giustizia, secondo cui “è sul bilancio del
[...]
(capitolo 1360) che viene a gravare l'onere Controparte_1
degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati”.
Relativamente, infine, ai parametri che vanno utilizzati per la liquidazione del compenso (se i criteri per l'ammissione al gratuito patrocinio, ovvero i criteri di determinazione del compenso pro tempore vigenti), deve, in primo luogo ritenersi inapplicabile al caso in esame la disciplina del gratuito patrocinio, atteso che la preventiva ammissione al gratuito patrocinio ha la finalità di azionare il diritto alla rivalsa ex art. 134 d.P.R. 115/2002, ovvero anche quello di ingenerare nella parte soccombente non ammessa al patrocinio l'onere del pagamento in favore dello Stato (art. 133 d.P.R. cit.), disposizioni che presuppongono la pendenza 12
di una lite (non sussistente nel caso in esame) (v. per altro,
Cass., 10099/08).
Quanto ai parametri da applicare deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione nella sentenza del 12 ottobre 2012, n. 17405, secondo cui i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che,
a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (ossia per quelle interrotte all'atto della sentenza di revoca del fallimento avvenuta nel 2015), mentre deve farsi applicazione delle precedenti tariffe per le attività esauritesi in precedenza.
Stabilito quanto, sopra, deve disporsi la liquidazione dei compensi in favore del ricorrente sulla base dei minimi tariffari, tenuto conto del risultato utile ottenuto dal ricorrente, che è stato pressoché nullo, trattandosi di attività che non hanno avuto alcun seguito e di cui nessuno dei creditori né l'imprenditore tornato in bonis si è avvantaggiato, il tutto per complessive euro 33.032,00 oltre oneri di legge e oltre interessi legali decorrenti dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 23623/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 33.032,00 oltre oneri di legge e oltre interessi legali decorrenti dalla domanda.
❖ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 4.2170,00, oltre € 759,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23623 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e rimessa in decisione all'udienza del 3.6.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
ex art. 86 cpc, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2
PARTE RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, rappresentato e difeso ex lege CP_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12 è ex lege domiciliato
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione della causa ex art. 281 sexies cpc. 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'Avv.to Parte_1
chiedeva: “accertare, dichiarare e liquidare il credito
[...]
del ricorrente verso il quale Controparte_1
rappresentate dell'AR, in virtù del ruolo di avvocato ricoperto nel Fallimento n. 560/2013 di Sviluppo Aree Urbane
Srl, poi revocato senza che sia stata riconosciuta una responsabilità alcuna del creditore istante e/o del debitore, nella misura di € 75.973,60 – oltre accessori di legge ivi comprese le spese generali - calcolata al valore medio dei parametri vigenti al momento del compimento delle attività; in via subordinata nella somma di € 37.250,00 – oltre accessori di legge ivi comprese le spese generali - così come calcolato dal Giudice nelle quattro sentenze, o in quelle maggiori o minori somme che Codesto Giudice riterrà anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Assumeva, nello specifico, il predetto:
1. Che aveva svolto attività professionale su incarico degli
Organi del Fallimento n. 560/2013 di Sviluppo Aree
Urbane Srl, Fallimento, poi, revocato con sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma n. 1715/2015, confermata dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.
30456/2019; 3
2. Che, in data 22-24/07/2020, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la chiusura del predetto fallimento, approvando il rendiconto del Curatore, di talché
l'attività da lui resa nel corso della procedura non aveva ricevuto contestazioni;
3. Che, nello specifico, aveva svolto due impugnazioni in relazione all'ammissione allo stato passivo e due opposizioni avverso l'esclusione dallo stato passivo per un totale di € 75.973,60 di competenze sulla base dei valori medi delle tabelle ex DM 55/2014;
4. Che richiesto il pagamento alla Società tornata CP_3
in bonis, non aveva ricevuto alcuna risposta;
5. che aveva depositato domanda di ammissione allo stato passivo nella procedura di Liquidazione Giudiziale
n. 2/2022 di Sviluppo Aree Urbane Srl in liquidazione e, in seguito alla proposta di ammissione allo stato passivo redatta dal curatore del procedimento di cui sopra, decideva di rinunciare alla propria domanda essendo emerso che la stessa Società in alcun modo, neanche parzialmente, si era appropriata di somme maturate dal Fallimento;
6. che la revoca del fallimento era stata disposta in assenza di una responsabilità di una parte privata, quindi, ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 inteso alla luce dell'interpretazione fatta propria dalla Corte 4
Costituzionale in tema di fallimento privo di fondi ai sensi dell'art. 146 d.P.R. (Corte cost., n. 174/2006), nonché tenuto conto della estensione del diritto del curatore a percepire dall'AR il compenso anche in caso di fallimento revocato, quest'ultimo doveva corrispondere gli importi richiesti;
7. che, infatti, il diritto al compenso da parte del difensore del fallimento si pone sullo stesso piano del compenso del curatore nel fallimento revocato;
8. che, inoltre, non vi è ragione di distinguere, alla luce della lettera dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 – per il quale
“in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa;
sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento” - tra il compenso del curatore e il compenso del professionista, rientrando quest'ultimo tra le spese della procedura fallimentare;
detto articolo, quindi, va inteso, alla luce dell'interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale in tema di fallimento privo di fondi ai sensi dell'art. 146 D.P.R. (Corte cost., n. 174/2006), nonché del diritto vivente che estende il diritto del 5
curatore a percepire dall'AR il compenso anche in caso di fallimento revocato, nel senso che in assenza di una responsabilità di una parte privata nella revoca del fallimento, i compensi del difensore del fallimento vanno posti a carico dell'AR;
9. che, relativamente ai parametri che vanno utilizzati per la liquidazione del compenso, non può dirsi applicabile la disciplina del gratuito patrocinio, atteso che la preventiva ammissione al gratuito patrocinio ha la finalità di azionare il diritto alla rivalsa ex art. 134
D.P.R. 115/2002, ovvero anche quello di ingenerare nella parte soccombente non ammessa al patrocinio l'onere del pagamento in favore dello Stato (art. 133
D.P.R. cit.), disposizioni che presuppongono la pendenza di una lite, non sussistente nel caso in esame;
10. che, per contro, deve farsi applicazione dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012,
n. 17405, secondo cui i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e ci si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, mentre deve farsi 6
applicazione delle precedenti tariffe per le attività esauritesi in precedenza.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente e, in subordine, la riduzione del riconosciuto compenso.
Specificava il : CP_1
1. Che solo una declaratoria di incostituzionalità di natura additiva da parte della Consulta potrebbe estendere l'applicazione dell'art. 147 al caso di specie, sussistendo, per contro, specifici rimedi per veder soddisfatto il proprio credito: la richiesta di pagamento alla tornata in bonis, la domanda di CP_4 CP_3
ammissione allo stato passivo nella procedura di
Liquidazione Giudiziale n. 2/2022 di Sviluppo Aree
Urbane Srl in liquidazione, non risultando che il ricorrente abbia impugnato i provvedimenti con i quali il Fallimento è stato revocato, né che abbia impugnato il progetto di riparto nei termini di cui all'art. 36 l.f., né che abbia impugnato, entro i termini di cui agli artt.
118 e 119 l.f., i provvedimenti di chiusura/revoca del fallimento;
2. Che la sua posizione non può essere assimilata a quella del curatore, essendo semplicemente un creditore del fallimento;
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3. Che la pretesa creditoria del ricorrente non può trovare fondamento nel combinato disposto degli artt. 146 e
147 TUSG, poiché l'avvocato non rientra tra gli ausiliari del giudice, pertanto non può vedersi applicato l'art. 146, comma 3, lett. c), t.u. 115/2002, che dispone che nella procedura fallimentare, qualora manchino le risorse per far fronte agli atti richiesti dalla legge, le spese e gli onorari da corrispondere agli ausiliari sono anticipati dall'erario. Pertanto nei confronti dell'avvocato dovrà applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 144 del t.u., e quindi il pagamento della sua parcella sarà rinviato al momento in cui la procedura avrà i fondi necessari.
Instaurato il contraddittorio, previa discussione orale della causa, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il ricorrente assume di avere svolto attività professionale nell'ambito di una procedura fallimentare revocata e che, in detta qualità, ha diritto a che il suo compenso venga messo a carico dell'AR in assenza di colpa del creditore istante, deve rilevarsi che, ai fini di corroborare detta pretesa, l'Avv.to richiama il dettato Pt_1
normativo di cui all'art. 147 del d.P.R. 115/2002, ai sensi del quale “in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore 8
sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa;
sono
a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento”. Orbene, il dettato normativo di detta ultima disposizione, non disciplina tutti i casi di regolazione delle spese del fallimento per revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, ma solo quelli in cui venga accertato che il fallimento sia stato dichiarato per responsabilità del creditore istante “condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa”. Nulla, per contro, è previsto in caso di accertamento di assenza di colpa in capo al creditore istante, con ciò rendendosi evidente un conseguente vuoto di tutela.
Posto quanto sopra, deve, altresì, rilevarsi che la inapplicabilità della disciplina del fallimento che si chiude per insussistenza di attivo al fallimento revocato (Trib. Milano 19 luglio 2012, loc. cit.) non consente di applicare direttamente al caso di specie l'art. 146 d.P.R. 115/2002, norma che presuppone una procedura pendente, laddove la revoca del fallimento fa venire meno gli effetti del fallimento ex tunc.
(infatti, “tale disposizione opera nell'ambito della pendenza della procedura fallimentare (della quale presuppone
l'esaurimento nel modo normale con la liquidazione dell'attivo) e non può essere applicata a una situazione 9
creditoria che trova titolo in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza di revoca” v. Cass.,
Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12349).
In conclusione, pertanto, al caso di specie deve farsi applicazione del disposto dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 e, quindi, di una disciplina con un perimetro normativo incompleto. La soluzione di porre a carico dell'AR il compenso del curatore del fallimento revocato senza colpa, inoltre, risulta consolidata nella giurisprudenza di merito (v.
Tribunale Milano 13.2.2018, Tribunale Sulmona 12.5.2012), laddove la stessa Corte Costituzionale, pur essendo stata investita della questione relativa al sindacato di costituzionalità dell'art. 146 d.P.R. cit. e non dell'art. 147
d.P.R. cit. (Corte cost., 9 febbraio 2009, n. 37), ha ritenuto la questione inammissibile, dando per accertato il principio enunciato dalla Suprema Corte circa la proponibilità della domanda di condanna dell'AR, benché nelle forme ordinarie e non davanti agli organi decaduti della procedura fallimentare.
La giurisprudenza sopra citata, pertanto, in applicazione diffusa del principio secondo cui va posto a carico dell'AR il compenso del curatore in caso di fallimento revocato, applicando estensivamente al caso del fallimento revocato senza responsabilità di una parte privata
(creditore e debitore) il principio enunciato dalla Corte 10
Costituzionale in materia di fallimento privo di attivo (art. 146 d.P.R. cit.), nonostante l'evidente diversità delle due situazioni (fallimento pendente privo di attivo e fallimento revocato ex tunc).
Quanto, poi, alla possibile estensione di tale interpretazione alla materia di compenso del difensore che abbia assistito il fallimento, poi revocato senza responsabilità di una parte privata, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in caso di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e di imposizione a carico dell'AR delle spese della procedura, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa possa richiedere, benché in sede ordinaria
(e non al giudice delegato) il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, la quale è tenuta al rimborso (Cass., Sez. I, 17 aprile 2008, n. 10099). Detto principio, cui questo Tribunale ritiene di aderire, rappresenta, inoltre, l'unica soluzione possibile per ottenere le proprie spettanze professionali, atteso che, in caso contrario, il difensore non avrebbe alcun soggetto cui rivolgersi per il proprio compenso: non al curatore, che è decaduto dalle sue funzioni e che ha incaricato il difensore solo quale curatore e non in proprio;
non al soggetto dichiarato fallito tornato in bonis, che con il difensore non ha alcun rapporto;
non al creditore istante, che in assenza di responsabilità aggravata 11
non assume responsabilità alcuna delle spese del fallimento, compreso il compenso del difensore.
Quanto, poi, al soggetto passivo cui incombe il pagamento delle spese, lo stesso va individuato nel CP_1
(Trib. Milano, 19 luglio 2012, cit.; Cass., Sez. Controparte_1
Un. 29 maggio 2012, n. 8516), essendo detto parte CP_1
necessaria nei procedimenti concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'erario, anche in considerazione dell'art. 185, comma 1,
t.u. spese giustizia, secondo cui “è sul bilancio del
[...]
(capitolo 1360) che viene a gravare l'onere Controparte_1
degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati”.
Relativamente, infine, ai parametri che vanno utilizzati per la liquidazione del compenso (se i criteri per l'ammissione al gratuito patrocinio, ovvero i criteri di determinazione del compenso pro tempore vigenti), deve, in primo luogo ritenersi inapplicabile al caso in esame la disciplina del gratuito patrocinio, atteso che la preventiva ammissione al gratuito patrocinio ha la finalità di azionare il diritto alla rivalsa ex art. 134 d.P.R. 115/2002, ovvero anche quello di ingenerare nella parte soccombente non ammessa al patrocinio l'onere del pagamento in favore dello Stato (art. 133 d.P.R. cit.), disposizioni che presuppongono la pendenza 12
di una lite (non sussistente nel caso in esame) (v. per altro,
Cass., 10099/08).
Quanto ai parametri da applicare deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione nella sentenza del 12 ottobre 2012, n. 17405, secondo cui i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che,
a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (ossia per quelle interrotte all'atto della sentenza di revoca del fallimento avvenuta nel 2015), mentre deve farsi applicazione delle precedenti tariffe per le attività esauritesi in precedenza.
Stabilito quanto, sopra, deve disporsi la liquidazione dei compensi in favore del ricorrente sulla base dei minimi tariffari, tenuto conto del risultato utile ottenuto dal ricorrente, che è stato pressoché nullo, trattandosi di attività che non hanno avuto alcun seguito e di cui nessuno dei creditori né l'imprenditore tornato in bonis si è avvantaggiato, il tutto per complessive euro 33.032,00 oltre oneri di legge e oltre interessi legali decorrenti dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 23623/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 33.032,00 oltre oneri di legge e oltre interessi legali decorrenti dalla domanda.
❖ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 4.2170,00, oltre € 759,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)