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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 11094/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
Codice CUI 04SUM54 Parte_1 con l'Avv. TREGGI MARCO RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: 1) In via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato;
2) Accogliere il ricorso e, per l'effetto annu provvedimento impugnato ed emettere il consenso affinchè venga emesso dalla Questura di il permesso di CP_1 soggiorno”
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 30 luglio 2024 ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna emesso in data 24.06.2024, notificatole il 11.07.2024. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “….. ritenuto che nel caso di specie non vi sia un radicamento sul territorio qualificabile come una sit di vita privata e/o familiare tutelata dal rimpatrio dall'art. 8 CEDU. La Questura di […] ha rappresentato che la richiedente risulta aver CP_1 fatto ingresso in Italia nel 2011 ed a uto un permesso di soggiorno per motivi fa on è stata tuttavia prodotta alcuna documentazione che attesti l'attività svolta dalla sig.ra dal Pt_1
2011, di tipo scolastico, lavorativo o di altra natura. Non è nemmeno possibile sta lla documentazione prodotta se l'istante abbia effettivamente soggiornato in Italia senza soluzione di continuità dal primo ingresso sino ad oggi, circostanza dubbio anche dal riferito mancato ritiro del permesso di soggiorno presso la Questura di . Non è dunque possibile accertare CP_1
l'effettivo inserimento della richiedente all'interno del t ciale italiano. Per quanto riguarda poi specificamente la vita familiare, gli elementi prodotti non consentono di verificare la natura dei rapporti familiari allegati né l'effettiva convivenza…”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e dei suoi legami familiari evidenziando, a tal proposito, la lunga permanenza sul territorio nazionale (sin dal 2011), la frequentazione scolastica grazie alla quale è riuscita a concludere la scuola secondaria di primo grado (v. foglio 5 ricorso diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione; nonché fogli nn. 8 e 9 ricorso) a e ad intraprendere, CP_1 senza tuttavia terminare, la scuola secondaria professionalizzante;
la presenza in Italia dei suoi genitori, di suoi due zii a fronte dell'unica parente (nonna) ancora nel paese d'origine; la convivenza con il padre del suo secondo figlio;
la stabile collocazione alloggiativa, sia pure in locazione.
1.3. In data 16.8.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_2 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha ascoltato all'udienza del 28.11.2024 la ricorrente, la quale ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia dal 2011; ho studiato a Livorno fino al 2014; poi mi sono trasferita a Pianoro dove ho fatto il terzo anno delle scuole medie e due anni e mezzo di superiori. Ho avuto un incidente e sono stata operata al tallone. Non ho mai lavorato regolarmente ma in nero. Sono stata regolare fino al 2019 o 2020. Nel 2022 sono stata in Marocco due mesi. Poi sono rientrata in Italia. Ho due figli. Il più grande compie 6 anni;
è nato il [...]; il più piccolo è nato il [...]. Mia madre diventerà presto cittadina italiana;
mio figlio maggiore ha un permesso di soggiorno di 5 anni rispetto a mia madre;
vive con lei;
il piccolo sta per avere un permesso di soggiorno rispetto al padre. Il padre è regolare;
ha un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ora vivo a Loiano. Vivo con
Pag. 2 di 8 che è il padre del mio secondo figlio. Viviamo in affitto e il contratto è intestato a Persona_1 mia madre. Il mio compagno lavora come muratore…”.
Il Giudice ha quindi delegato per l'assunzione della testimonianza del sig. Tes_1
, compagno convivente della ricorrente il GOP appartenente all'Ufficio del
[...] processo.
1.6. La causa è stata successivamente istruita mediante il deposit enti (anche da parte della Questura) e l'audizione del teste sig. che, Testimone_1 all'udienza del 13.2.25, dinanzi al GOP, ha dichiarato in lingu “... ADR: si ho capito quello che mi ha detto, mi impegno a dire tutta la verità a non nascondere nulla di quello che so. ADR: io ho il permesso di soggiorno per lavoro subordinato che mi è scaduto il 9 febbraio 2025, sono andato a rinnovarlo presso la Questura di Lucca, cioè ho spedito la richiesta di rinnovo tramite kit postale. Il 26 giugno 2025 io e mio figlio piccolo che è qui con me abbiamo l'appuntamento presso la Questura di Lucca per prenderci le impronte. Mio figlio piccolo è inserito nel mio permesso di soggiorno (si dà atto che il ricorrente esibisce copia del pagamento effettuato a mezzo di bollettino postale e la ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presso gli Uffici Postali 12.2024). ADR: ho lavorato fino a dicembre 2024 in agricoltura al ci ho lavorato due mesi circa (si dà atto che il ricorrente Parte_2 esibisce tramit a busta-paga di dicembre 2024 rilasciatagli dal datore di lavoro prima indicato) e ora a gennaio ho fatto la domanda per la disoccupazione ma ancora non ho avuto i soldi. Sto lavorando in nero, in realtà, come muratore. Questo mese, ad esempio, sono riuscito a lavorare in nero e a guadagnare 1500,00-1600,00 euro. Sono ospitato a Lucca a casa di amici che cercano di darmi un aiuto anche se comunque pago loro una stanza e p te 150,00 euro al mese. ADR: quasi ogni week-end vengo a Loiano dalla mia compagna e Pt_1 dal mio bambino;
lei si è trasferita lì perché viveva sua madre che poi so essersi trasferit ro per motivi di lavoro. ADR: io pago l'affitto anche della casa dove la mia compagna e mio figlio vivono a Loiano;
l'affitto è di 350,00 euro al mese e il contratto è intestato alla madre della mia compagna;
faccio per loro la spesa e pago anche le bollette. ADR: io ho s ssuto a Lucca da quando sono arrivato in Italia nel 2016, se non ricordo male, e qui a e, soprattutto, a CP_1
Loiano non conosco nessuno, per me sarebbe difficile trovare un lavoro anc o.
1.7. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.8. Nel termine indicato il solo difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pag. 3 di 8 4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato la domanda amministrativa è stata presentata in data 6.9.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale
Pag. 4 di 8 nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Per_2 Per_3 Per_4
Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_5
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza Per_6 reale di stretti legami personali vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012,
Pag. 5 di 8 c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e Parte_3
36030/2011, Oliari e altri c. Italia, § 130).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda. L'istruttoria esperita ha consentito di ritenere provata l'esistenza di una vita privata e familiare in capo alla ricorrente. Dalla documentazione allegata anche da parte resistente, è emerso come l'istante, immune da precedenti penali (parte resistente non ha segnalato alcunché), sia stata, sin dal suo ingresso ancora minorenne in Italia nel 2011 e fino al 2019-2020, regolarmente presente sul territorio italiano, in virtù del ricongiungimento familiare con la propria madre e da ultimo per la nascita del secondo figlio, tanto da riuscire a seguire un percorso scolastico, sia pur di breve durata, a conseguire il diploma di licenzia media in data 20 giugno 2015 e ad avviare una successiva frequentazione presso la scuola professionalizzante per operatori della ristorazione presso Cefal Emilia Romagna nell'anno 2015 e nell'anno 2016. Vive in un'abitazione in locazione unitamente al secondo figlio, nato il [...], raggiunta dal padre di quest'ultimo nonché suo attuale compagno nei fine settimana.
Il compagno, sentito come testimone, ha confermato la relazione;
egli è in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di rinnovo;
solo momentaneamente, in attesa di percepire l'indennità di disoccupazione, sta svolgendo attività lavorativa (muratore in cantieri edili) in assenza di regolare contratto nella provincia di Lucca dove ha sempre vissuto e può godere di una rete amicale grazie alla quale è riuscito a reperire, appunto, l'attività lavorativa innanzi indicata e provvede al mantenimento dell'istante e del loro figlio ancora in tenera età.
La ricorrente ha provato, altresì, di avere ancora legami con la madre che si è trasferita in altro ma vicino comune della provincia di e alla quale ha dato in affidamento il CP_1 suo primo figlio ancora minorenne (nato il [...]).
La ricorrente quindi è madre di due bambini minorenni con uno dei quali convive, entrambi sul territorio italiano.
Ebbene, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, tenuto conto del lungo periodo di soggiorno sul territorio nazionale in gran parte in condizioni di regolarità, del percorso di studi, dei legami familiari sul territorio italiano (la presenza di due figli minori e la madre, oltre al compagno), appare che la ricorrente abbia radicato in Italia una propria identità sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, senza che siano stati segnalati dall'organo amministrativo o in questa sede motivi legittimanti l'interferenza statuale nelle prerogative dell'istante. L'allontanamento della ricorrente nel Paese di origine costituirebbe dunque una compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, nella specie, del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare per come esercitata sul territorio italiano.
Pag. 6 di 8 Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_2 Per_3 Per_4 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente; lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente Dott. Luca Minniti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 11094/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
Codice CUI 04SUM54 Parte_1 con l'Avv. TREGGI MARCO RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: 1) In via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato;
2) Accogliere il ricorso e, per l'effetto annu provvedimento impugnato ed emettere il consenso affinchè venga emesso dalla Questura di il permesso di CP_1 soggiorno”
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 30 luglio 2024 ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna emesso in data 24.06.2024, notificatole il 11.07.2024. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “….. ritenuto che nel caso di specie non vi sia un radicamento sul territorio qualificabile come una sit di vita privata e/o familiare tutelata dal rimpatrio dall'art. 8 CEDU. La Questura di […] ha rappresentato che la richiedente risulta aver CP_1 fatto ingresso in Italia nel 2011 ed a uto un permesso di soggiorno per motivi fa on è stata tuttavia prodotta alcuna documentazione che attesti l'attività svolta dalla sig.ra dal Pt_1
2011, di tipo scolastico, lavorativo o di altra natura. Non è nemmeno possibile sta lla documentazione prodotta se l'istante abbia effettivamente soggiornato in Italia senza soluzione di continuità dal primo ingresso sino ad oggi, circostanza dubbio anche dal riferito mancato ritiro del permesso di soggiorno presso la Questura di . Non è dunque possibile accertare CP_1
l'effettivo inserimento della richiedente all'interno del t ciale italiano. Per quanto riguarda poi specificamente la vita familiare, gli elementi prodotti non consentono di verificare la natura dei rapporti familiari allegati né l'effettiva convivenza…”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e dei suoi legami familiari evidenziando, a tal proposito, la lunga permanenza sul territorio nazionale (sin dal 2011), la frequentazione scolastica grazie alla quale è riuscita a concludere la scuola secondaria di primo grado (v. foglio 5 ricorso diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione; nonché fogli nn. 8 e 9 ricorso) a e ad intraprendere, CP_1 senza tuttavia terminare, la scuola secondaria professionalizzante;
la presenza in Italia dei suoi genitori, di suoi due zii a fronte dell'unica parente (nonna) ancora nel paese d'origine; la convivenza con il padre del suo secondo figlio;
la stabile collocazione alloggiativa, sia pure in locazione.
1.3. In data 16.8.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_2 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha ascoltato all'udienza del 28.11.2024 la ricorrente, la quale ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia dal 2011; ho studiato a Livorno fino al 2014; poi mi sono trasferita a Pianoro dove ho fatto il terzo anno delle scuole medie e due anni e mezzo di superiori. Ho avuto un incidente e sono stata operata al tallone. Non ho mai lavorato regolarmente ma in nero. Sono stata regolare fino al 2019 o 2020. Nel 2022 sono stata in Marocco due mesi. Poi sono rientrata in Italia. Ho due figli. Il più grande compie 6 anni;
è nato il [...]; il più piccolo è nato il [...]. Mia madre diventerà presto cittadina italiana;
mio figlio maggiore ha un permesso di soggiorno di 5 anni rispetto a mia madre;
vive con lei;
il piccolo sta per avere un permesso di soggiorno rispetto al padre. Il padre è regolare;
ha un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ora vivo a Loiano. Vivo con
Pag. 2 di 8 che è il padre del mio secondo figlio. Viviamo in affitto e il contratto è intestato a Persona_1 mia madre. Il mio compagno lavora come muratore…”.
Il Giudice ha quindi delegato per l'assunzione della testimonianza del sig. Tes_1
, compagno convivente della ricorrente il GOP appartenente all'Ufficio del
[...] processo.
1.6. La causa è stata successivamente istruita mediante il deposit enti (anche da parte della Questura) e l'audizione del teste sig. che, Testimone_1 all'udienza del 13.2.25, dinanzi al GOP, ha dichiarato in lingu “... ADR: si ho capito quello che mi ha detto, mi impegno a dire tutta la verità a non nascondere nulla di quello che so. ADR: io ho il permesso di soggiorno per lavoro subordinato che mi è scaduto il 9 febbraio 2025, sono andato a rinnovarlo presso la Questura di Lucca, cioè ho spedito la richiesta di rinnovo tramite kit postale. Il 26 giugno 2025 io e mio figlio piccolo che è qui con me abbiamo l'appuntamento presso la Questura di Lucca per prenderci le impronte. Mio figlio piccolo è inserito nel mio permesso di soggiorno (si dà atto che il ricorrente esibisce copia del pagamento effettuato a mezzo di bollettino postale e la ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presso gli Uffici Postali 12.2024). ADR: ho lavorato fino a dicembre 2024 in agricoltura al ci ho lavorato due mesi circa (si dà atto che il ricorrente Parte_2 esibisce tramit a busta-paga di dicembre 2024 rilasciatagli dal datore di lavoro prima indicato) e ora a gennaio ho fatto la domanda per la disoccupazione ma ancora non ho avuto i soldi. Sto lavorando in nero, in realtà, come muratore. Questo mese, ad esempio, sono riuscito a lavorare in nero e a guadagnare 1500,00-1600,00 euro. Sono ospitato a Lucca a casa di amici che cercano di darmi un aiuto anche se comunque pago loro una stanza e p te 150,00 euro al mese. ADR: quasi ogni week-end vengo a Loiano dalla mia compagna e Pt_1 dal mio bambino;
lei si è trasferita lì perché viveva sua madre che poi so essersi trasferit ro per motivi di lavoro. ADR: io pago l'affitto anche della casa dove la mia compagna e mio figlio vivono a Loiano;
l'affitto è di 350,00 euro al mese e il contratto è intestato alla madre della mia compagna;
faccio per loro la spesa e pago anche le bollette. ADR: io ho s ssuto a Lucca da quando sono arrivato in Italia nel 2016, se non ricordo male, e qui a e, soprattutto, a CP_1
Loiano non conosco nessuno, per me sarebbe difficile trovare un lavoro anc o.
1.7. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.8. Nel termine indicato il solo difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pag. 3 di 8 4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato la domanda amministrativa è stata presentata in data 6.9.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale
Pag. 4 di 8 nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Per_2 Per_3 Per_4
Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_5
Allo stesso modo, la nozione di “vita familiare” assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza Per_6 reale di stretti legami personali vantati dallo straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012,
Pag. 5 di 8 c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e Parte_3
36030/2011, Oliari e altri c. Italia, § 130).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda. L'istruttoria esperita ha consentito di ritenere provata l'esistenza di una vita privata e familiare in capo alla ricorrente. Dalla documentazione allegata anche da parte resistente, è emerso come l'istante, immune da precedenti penali (parte resistente non ha segnalato alcunché), sia stata, sin dal suo ingresso ancora minorenne in Italia nel 2011 e fino al 2019-2020, regolarmente presente sul territorio italiano, in virtù del ricongiungimento familiare con la propria madre e da ultimo per la nascita del secondo figlio, tanto da riuscire a seguire un percorso scolastico, sia pur di breve durata, a conseguire il diploma di licenzia media in data 20 giugno 2015 e ad avviare una successiva frequentazione presso la scuola professionalizzante per operatori della ristorazione presso Cefal Emilia Romagna nell'anno 2015 e nell'anno 2016. Vive in un'abitazione in locazione unitamente al secondo figlio, nato il [...], raggiunta dal padre di quest'ultimo nonché suo attuale compagno nei fine settimana.
Il compagno, sentito come testimone, ha confermato la relazione;
egli è in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di rinnovo;
solo momentaneamente, in attesa di percepire l'indennità di disoccupazione, sta svolgendo attività lavorativa (muratore in cantieri edili) in assenza di regolare contratto nella provincia di Lucca dove ha sempre vissuto e può godere di una rete amicale grazie alla quale è riuscito a reperire, appunto, l'attività lavorativa innanzi indicata e provvede al mantenimento dell'istante e del loro figlio ancora in tenera età.
La ricorrente ha provato, altresì, di avere ancora legami con la madre che si è trasferita in altro ma vicino comune della provincia di e alla quale ha dato in affidamento il CP_1 suo primo figlio ancora minorenne (nato il [...]).
La ricorrente quindi è madre di due bambini minorenni con uno dei quali convive, entrambi sul territorio italiano.
Ebbene, alla luce di quanto sino ad ora rilevato, tenuto conto del lungo periodo di soggiorno sul territorio nazionale in gran parte in condizioni di regolarità, del percorso di studi, dei legami familiari sul territorio italiano (la presenza di due figli minori e la madre, oltre al compagno), appare che la ricorrente abbia radicato in Italia una propria identità sociale, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, senza che siano stati segnalati dall'organo amministrativo o in questa sede motivi legittimanti l'interferenza statuale nelle prerogative dell'istante. L'allontanamento della ricorrente nel Paese di origine costituirebbe dunque una compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, nella specie, del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare per come esercitata sul territorio italiano.
Pag. 6 di 8 Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_2 Per_3 Per_4 novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente; lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs.
286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente Dott. Luca Minniti
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