Articolo 14 della Legge 26 gennaio 1942, n. 39
Articolo 13Articolo 15
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17 febbraio 1942
Art. 14.

Tanto i funzionari di cui all'art. 12, quanto i funzionari e gli ufficiali di cui all'art. 13 potranno concorrere per il conferimento del grado immediatamente superiore, escluso quello di maggior generale ispettore, qualora abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nel grado rivestito. Detto termine va riferito:

a) per gli aspiranti di cui all'art. 12, alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per gli aspiranti di cui all'art. 13, alla data del bando di concorso.

Per gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva il triennio di anzianita' va riferito al grado rivestito in servizio permanente effettivo.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1942