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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7475/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LODI BARBARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TARICANI SARA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LODI BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALPI EMANUELE, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE XXV APRILE N. 17 40020 CASALFIUMANESE presso il difensore avv. ALPI EMANUELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALPI EMANUELE, CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIALE XXV APRILE N. 17 40020 CASALFIUMANESE presso il difensore avv. ALPI EMANUELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALPI EMANUELE, CP_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIALE XXV APRILE N. 17 40020 CASALFIUMANESE presso il difensore avv. ALPI EMANUELE
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in consolle.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno raggiunto un accordo depositando conclusioni congiunte.
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza, considerato che i figli degli ex-coniugi sono entrambi ormai maggiorenni. Si tratta di questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro pagina 1 di 5 scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore. I termini dell'accordo:
1. Dare atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e per l'effetto CP_3 revocare l'obbligo a carico del signor di provvedere economicamente alla stessa, sia in Parte_1 punto al contributo al mantenimento, sia in punto alle spese straordinarie.
2. Il sig. venderà l'immobile sito in Imola via Vivaldi 87, trasferendo la propria residenza a Pt_1 Napoli.
3. Il figlio lascerà libero l'immobile sito in Imola, via Vivaldi 87, senza arrecare danni alle CP_2 cose e portando con sé solo i propri effetti personali, oltre al televisore (riconsegnando la telecamera), entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e comunque inderogabilmente non oltre la mattina del 20.7.2025, pena il venir meno del suddetto accordo, e trasferirà la residenza presso la casa materna, in Imola Donizetti 29, entro e non oltre i successivi 14 giorni.
4. Il sig. provvederà al mantenimento ordinario di corrispondendo allo stesso la somma di Pt_1 CP_2 euro 400,00 mensili fino a quando il figlio resterà a vivere presso la casa materna, ma non oltre 3 anni dalla firma del presente accordo e dunque fino al mese di giugno 2028. Tale mantenimento verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato a . Il figlio, in ogni caso, continuerà ad impegnarsi CP_2 fattivamente nell'attività di ricerca di un'occupazione lavorativa stabile che gli consenta l'autosufficienza economica, impegnandosi a rendere conto ai genitori degli sviluppi in caso di richiesta di aggiornamenti da parte di questi. In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero al massimo al mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo al mantenimento gravante sul sig. senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. Pt_1
5. Dal momento in cui troverà un appartamento in locazione il sig. verserà a titolo di
CP_2 Pt_1 mantenimento del figlio la somma minore di euro 200,00 mensili, allo stesso modo la sig.ra CP_1 verserà la medesima quota di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario di . Tale
CP_2 mantenimento verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato a e sarà versato fino al termine di 3 anni dalla
CP_2 sottoscrizione del predetto accordo e dunque non oltre il mese di giugno 2028. A questa data verrà automaticamente meno l'obbligo al mantenimento di gravante su entrambi i genitori, senza
CP_2 necessità di ulteriori comunicazioni.
6. Il contratto di locazione di cui al punto 5 sarà intestato anche ai genitori e oltre che a Pt_1 CP_1
. Il sig. provvederà al pagamento diretto della quota mensile del canone di locazione per CP_2 Pt_1 euro 400,00. La sig.ra provvederà al pagamento diretto della quota residua del canone di CP_1 locazione nonché al pagamento diretto di tutte le utenze (acqua, luce, gas e condominio) intestate a e comunque di ogni spesa relativa all'immobile locato. Qualora il canone mensile di locazione CP_2 dovesse inferiore ad € 400,00, il sig. si impegna a versare al figlio la differenza sino ad € Pt_1 CP_2 400,00 in modo che tale importo possa essere destinato a bollette e quant'altro (a titolo esemplificativo: canone mensile locazione € 380,00, il sig. onorerà il pagamento mensile del canone e Pt_1 corrisponderà al figlio l'importo mensile di € 20,00, ulteriore rispetto al mantenimento ordinario). CP_2 Gli importi di cui al punto 6 verranno versate dai genitori per 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A partire dal terzo anno dalla sottoscrizione del canone di locazione e fino al termine del mese di giugno 2028 il sig. verserà la somma di euro 200,00 quale pagamento diretto del canone Pt_1 di locazione e la sig.ra provvederà al pagamento diretto della quota residua del canone di CP_1 locazione nonché al pagamento diretto di tutte le utenze (acqua, luce, gas condominio) intestate a CP_2 e di ogni spesa relativa all'immobile locato. In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero al mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo gravante sui genitori di corrispondere dette somme a titolo di contributo alla locazione e alle spese di gestione dell'immobile, pagina 2 di 5 senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. I genitori provvederanno dunque ad inviare nel termine di legge comunicazione al locatore per il recesso dal contratto di locazione, che potrà poi proseguire o essere rinnovato a nome di direttamente. Nel in cui cagioni danni,
CP_2 CP_2 comprovati, all'immobile o il locatore lamenti un comportamento illegittimo di nella gestione
CP_2 dell'immobile, ciascun genitore potrà inviare immediatamente comunicazione di recesso al locatore interrompendo immediatamente il pagamento di cui al punto 6. Il sig. e la sig.ra si Pt_1 CP_1 impegnano ed obbligano, ad attivarsi fattivamente per la ricerca ed il reperimento di una unità immobiliare da locare per , restando inteso che sarà il primo a doversi impegnare in detta
CP_2 CP_2 ricerca.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del
CP_2 50% ciascuno solo se espressamente approvate dagli stessi per iscritto (valendo a tal fine anche una comunicazione e-mail o un messaggio scritto via cellulare).
8. Le spese sanitarie non differibili e coperte dal Servizio Sanitario Nazionale per il figlio
CP_2 saranno sostenute dal sig. nella misura del 70% e della sig.ra nella misura del Parte_1 CP_1
30%. Tutte le altre spese mediche differibili e non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere espressamente autorizzate dai genitori per iscritto (valendo a tal fine anche una comunicazione e-mail o un messaggio scritto via cellulare). In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero dal mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo al rimborso delle spese straordinarie di cui ai punti 7 e 8 gravante sui genitori, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
9. Le Parti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire una gestione equilibrata dei predetti accordi.
10. Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare e non divulgare in alcun modo i dati personali e sensibili delle altre parti di cui possano essere in possesso per qualunque motivo (es. mail, chat, schede telefoniche, etc…).
11. Le spese per il presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto del seguente accordo raggiunto dalle parti a definizione del presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio:
1. Dà atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e per l'effetto CP_3 revocare l'obbligo a carico del signor di provvedere economicamente alla stessa, sia in Parte_1 punto al contributo al mantenimento, sia in punto alle spese straordinarie.
2. Dà atto che il sig. venderà l'immobile sito in Imola via Vivaldi 87, trasferendo la propria Pt_1 residenza a Napoli.
3. Dà atto che il figlio lascerà libero l'immobile sito in Imola, via Vivaldi 87, senza CP_2 arrecare danni alle cose e portando con sé solo i propri effetti personali, oltre al televisore (riconsegnando la telecamera), entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e comunque inderogabilmente non oltre la mattina del 20.7.2025, pena il venir meno del suddetto accordo, e trasferirà la residenza presso la casa materna, in Imola Donizetti 29, entro e non oltre i successivi 14 giorni.
4. Dà atto che il sig. provvederà al mantenimento ordinario di corrispondendo allo stesso Pt_1 CP_2 la somma di euro 400,00 mensili fino a quando il figlio resterà a vivere presso la casa materna, ma non oltre 3 anni dalla firma del presente accordo e dunque fino al mese di giugno 2028. Tale mantenimento verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato a . Il figlio, in ogni caso, continuerà ad impegnarsi CP_2 fattivamente nell'attività di ricerca di un'occupazione lavorativa stabile che gli consenta pagina 3 di 5 l'autosufficienza economica, impegnandosi a rendere conto ai genitori degli sviluppi in caso di richiesta di aggiornamenti da parte di questi. In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero al massimo al mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo al mantenimento gravante sul sig. senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. Pt_1
5. Dà atto che dal momento in cui troverà un appartamento in locazione il sig. verserà a CP_2 Pt_1 titolo di mantenimento del figlio la somma minore di euro 200,00 mensili, allo stesso modo la sig.ra verserà la medesima quota di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario di . CP_1 CP_2 Tale mantenimento verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato a e sarà versato fino al termine di 3 anni CP_2 dalla sottoscrizione del predetto accordo e dunque non oltre il mese di giugno 2028. A questa data verrà automaticamente meno l'obbligo al mantenimento di gravante su entrambi i genitori, senza CP_2 necessità di ulteriori comunicazioni.
6. Dà atto che il contratto di locazione di cui al punto 5 sarà intestato anche ai genitori e Pt_1 CP_1 oltre che a . Il sig. provvederà al pagamento diretto della quota mensile del canone di CP_2 Pt_1 locazione per euro 400,00. La sig.ra provvederà al pagamento diretto della quota residua del CP_1 canone di locazione nonché al pagamento diretto di tutte le utenze (acqua, luce, gas e condominio) intestate a e comunque di ogni spesa relativa all'immobile locato. Qualora il canone mensile di CP_2 locazione dovesse inferiore ad € 400,00, il sig. si impegna a versare al figlio la differenza Pt_1 CP_2 sino ad € 400,00 in modo che tale importo possa essere destinato a bollette e quant'altro (a titolo esemplificativo: canone mensile locazione € 380,00, il sig. onorerà il pagamento mensile del Pt_1 canone e corrisponderà al figlio l'importo mensile di € 20,00, ulteriore rispetto al mantenimento CP_2 ordinario). Gli importi di cui al punto 6 verranno versate dai genitori per 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A partire dal terzo anno dalla sottoscrizione del canone di locazione e fino al termine del mese di giugno 2028 il sig. verserà la somma di euro 200,00 quale pagamento diretto Pt_1 del canone di locazione e la sig.ra provvederà al pagamento diretto della quota residua del CP_1 canone di locazione nonché al pagamento diretto di tutte le utenze (acqua, luce, gas condominio) intestate a e di ogni spesa relativa all'immobile locato. In ogni caso decorsi tre anni dalla data del CP_2 presente accordo, ovvero al mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo gravante sui genitori di corrispondere dette somme a titolo di contributo alla locazione e alle spese di gestione dell'immobile, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. I genitori provvederanno dunque ad inviare nel termine di legge comunicazione al locatore per il recesso dal contratto di locazione, che potrà poi proseguire o essere rinnovato a nome di direttamente. Nel in cui cagioni danni, CP_2 CP_2 comprovati, all'immobile o il locatore lamenti un comportamento illegittimo di nella gestione CP_2 dell'immobile, ciascun genitore potrà inviare immediatamente comunicazione di recesso al locatore interrompendo immediatamente il pagamento di cui al punto 6. Il sig. e la sig.ra si Pt_1 CP_1 impegnano ed obbligano, ad attivarsi fattivamente per la ricerca ed il reperimento di una unità immobiliare da locare per , restando inteso che sarà il primo a doversi impegnare in detta CP_2 CP_2 ricerca.
7. Dà atto che le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sostenute dai genitori nella CP_2 misura del 50% ciascuno solo se espressamente approvate dagli stessi per iscritto (valendo a tal fine anche una comunicazione e-mail o un messaggio scritto via cellulare).
8. Dà atto che le spese sanitarie non differibili e coperte dal Servizio Sanitario Nazionale per il figlio saranno sostenute dal sig. nella misura del 70% e della sig.ra nella CP_2 Parte_1 CP_1 misura del 30%. Tutte le altre spese mediche differibili e non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere espressamente autorizzate dai genitori per iscritto (valendo a tal fine anche una comunicazione e-mail o un messaggio scritto via cellulare). In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero dal mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo al rimborso delle spese straordinarie di cui ai punti 7 e 8 gravante sui genitori, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. pagina 4 di 5 9. Dà atto che le Parti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire una gestione equilibrata dei predetti accordi.
10. Dà atto che le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare e non divulgare in alcun modo i dati personali e sensibili delle altre parti di cui possano essere in possesso per qualunque motivo (es. mail, chat, schede telefoniche, etc…). Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 17.12.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7475/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LODI BARBARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TARICANI SARA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LODI BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALPI EMANUELE, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE XXV APRILE N. 17 40020 CASALFIUMANESE presso il difensore avv. ALPI EMANUELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALPI EMANUELE, CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIALE XXV APRILE N. 17 40020 CASALFIUMANESE presso il difensore avv. ALPI EMANUELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALPI EMANUELE, CP_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIALE XXV APRILE N. 17 40020 CASALFIUMANESE presso il difensore avv. ALPI EMANUELE
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in consolle.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno raggiunto un accordo depositando conclusioni congiunte.
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza, considerato che i figli degli ex-coniugi sono entrambi ormai maggiorenni. Si tratta di questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro pagina 1 di 5 scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore. I termini dell'accordo:
1. Dare atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e per l'effetto CP_3 revocare l'obbligo a carico del signor di provvedere economicamente alla stessa, sia in Parte_1 punto al contributo al mantenimento, sia in punto alle spese straordinarie.
2. Il sig. venderà l'immobile sito in Imola via Vivaldi 87, trasferendo la propria residenza a Pt_1 Napoli.
3. Il figlio lascerà libero l'immobile sito in Imola, via Vivaldi 87, senza arrecare danni alle CP_2 cose e portando con sé solo i propri effetti personali, oltre al televisore (riconsegnando la telecamera), entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e comunque inderogabilmente non oltre la mattina del 20.7.2025, pena il venir meno del suddetto accordo, e trasferirà la residenza presso la casa materna, in Imola Donizetti 29, entro e non oltre i successivi 14 giorni.
4. Il sig. provvederà al mantenimento ordinario di corrispondendo allo stesso la somma di Pt_1 CP_2 euro 400,00 mensili fino a quando il figlio resterà a vivere presso la casa materna, ma non oltre 3 anni dalla firma del presente accordo e dunque fino al mese di giugno 2028. Tale mantenimento verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato a . Il figlio, in ogni caso, continuerà ad impegnarsi CP_2 fattivamente nell'attività di ricerca di un'occupazione lavorativa stabile che gli consenta l'autosufficienza economica, impegnandosi a rendere conto ai genitori degli sviluppi in caso di richiesta di aggiornamenti da parte di questi. In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero al massimo al mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo al mantenimento gravante sul sig. senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. Pt_1
5. Dal momento in cui troverà un appartamento in locazione il sig. verserà a titolo di
CP_2 Pt_1 mantenimento del figlio la somma minore di euro 200,00 mensili, allo stesso modo la sig.ra CP_1 verserà la medesima quota di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario di . Tale
CP_2 mantenimento verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato a e sarà versato fino al termine di 3 anni dalla
CP_2 sottoscrizione del predetto accordo e dunque non oltre il mese di giugno 2028. A questa data verrà automaticamente meno l'obbligo al mantenimento di gravante su entrambi i genitori, senza
CP_2 necessità di ulteriori comunicazioni.
6. Il contratto di locazione di cui al punto 5 sarà intestato anche ai genitori e oltre che a Pt_1 CP_1
. Il sig. provvederà al pagamento diretto della quota mensile del canone di locazione per CP_2 Pt_1 euro 400,00. La sig.ra provvederà al pagamento diretto della quota residua del canone di CP_1 locazione nonché al pagamento diretto di tutte le utenze (acqua, luce, gas e condominio) intestate a e comunque di ogni spesa relativa all'immobile locato. Qualora il canone mensile di locazione CP_2 dovesse inferiore ad € 400,00, il sig. si impegna a versare al figlio la differenza sino ad € Pt_1 CP_2 400,00 in modo che tale importo possa essere destinato a bollette e quant'altro (a titolo esemplificativo: canone mensile locazione € 380,00, il sig. onorerà il pagamento mensile del canone e Pt_1 corrisponderà al figlio l'importo mensile di € 20,00, ulteriore rispetto al mantenimento ordinario). CP_2 Gli importi di cui al punto 6 verranno versate dai genitori per 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A partire dal terzo anno dalla sottoscrizione del canone di locazione e fino al termine del mese di giugno 2028 il sig. verserà la somma di euro 200,00 quale pagamento diretto del canone Pt_1 di locazione e la sig.ra provvederà al pagamento diretto della quota residua del canone di CP_1 locazione nonché al pagamento diretto di tutte le utenze (acqua, luce, gas condominio) intestate a CP_2 e di ogni spesa relativa all'immobile locato. In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero al mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo gravante sui genitori di corrispondere dette somme a titolo di contributo alla locazione e alle spese di gestione dell'immobile, pagina 2 di 5 senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. I genitori provvederanno dunque ad inviare nel termine di legge comunicazione al locatore per il recesso dal contratto di locazione, che potrà poi proseguire o essere rinnovato a nome di direttamente. Nel in cui cagioni danni,
CP_2 CP_2 comprovati, all'immobile o il locatore lamenti un comportamento illegittimo di nella gestione
CP_2 dell'immobile, ciascun genitore potrà inviare immediatamente comunicazione di recesso al locatore interrompendo immediatamente il pagamento di cui al punto 6. Il sig. e la sig.ra si Pt_1 CP_1 impegnano ed obbligano, ad attivarsi fattivamente per la ricerca ed il reperimento di una unità immobiliare da locare per , restando inteso che sarà il primo a doversi impegnare in detta
CP_2 CP_2 ricerca.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del
CP_2 50% ciascuno solo se espressamente approvate dagli stessi per iscritto (valendo a tal fine anche una comunicazione e-mail o un messaggio scritto via cellulare).
8. Le spese sanitarie non differibili e coperte dal Servizio Sanitario Nazionale per il figlio
CP_2 saranno sostenute dal sig. nella misura del 70% e della sig.ra nella misura del Parte_1 CP_1
30%. Tutte le altre spese mediche differibili e non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere espressamente autorizzate dai genitori per iscritto (valendo a tal fine anche una comunicazione e-mail o un messaggio scritto via cellulare). In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero dal mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo al rimborso delle spese straordinarie di cui ai punti 7 e 8 gravante sui genitori, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
9. Le Parti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire una gestione equilibrata dei predetti accordi.
10. Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare e non divulgare in alcun modo i dati personali e sensibili delle altre parti di cui possano essere in possesso per qualunque motivo (es. mail, chat, schede telefoniche, etc…).
11. Le spese per il presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto del seguente accordo raggiunto dalle parti a definizione del presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio:
1. Dà atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e per l'effetto CP_3 revocare l'obbligo a carico del signor di provvedere economicamente alla stessa, sia in Parte_1 punto al contributo al mantenimento, sia in punto alle spese straordinarie.
2. Dà atto che il sig. venderà l'immobile sito in Imola via Vivaldi 87, trasferendo la propria Pt_1 residenza a Napoli.
3. Dà atto che il figlio lascerà libero l'immobile sito in Imola, via Vivaldi 87, senza CP_2 arrecare danni alle cose e portando con sé solo i propri effetti personali, oltre al televisore (riconsegnando la telecamera), entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e comunque inderogabilmente non oltre la mattina del 20.7.2025, pena il venir meno del suddetto accordo, e trasferirà la residenza presso la casa materna, in Imola Donizetti 29, entro e non oltre i successivi 14 giorni.
4. Dà atto che il sig. provvederà al mantenimento ordinario di corrispondendo allo stesso Pt_1 CP_2 la somma di euro 400,00 mensili fino a quando il figlio resterà a vivere presso la casa materna, ma non oltre 3 anni dalla firma del presente accordo e dunque fino al mese di giugno 2028. Tale mantenimento verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato a . Il figlio, in ogni caso, continuerà ad impegnarsi CP_2 fattivamente nell'attività di ricerca di un'occupazione lavorativa stabile che gli consenta pagina 3 di 5 l'autosufficienza economica, impegnandosi a rendere conto ai genitori degli sviluppi in caso di richiesta di aggiornamenti da parte di questi. In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero al massimo al mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo al mantenimento gravante sul sig. senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. Pt_1
5. Dà atto che dal momento in cui troverà un appartamento in locazione il sig. verserà a CP_2 Pt_1 titolo di mantenimento del figlio la somma minore di euro 200,00 mensili, allo stesso modo la sig.ra verserà la medesima quota di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario di . CP_1 CP_2 Tale mantenimento verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato a e sarà versato fino al termine di 3 anni CP_2 dalla sottoscrizione del predetto accordo e dunque non oltre il mese di giugno 2028. A questa data verrà automaticamente meno l'obbligo al mantenimento di gravante su entrambi i genitori, senza CP_2 necessità di ulteriori comunicazioni.
6. Dà atto che il contratto di locazione di cui al punto 5 sarà intestato anche ai genitori e Pt_1 CP_1 oltre che a . Il sig. provvederà al pagamento diretto della quota mensile del canone di CP_2 Pt_1 locazione per euro 400,00. La sig.ra provvederà al pagamento diretto della quota residua del CP_1 canone di locazione nonché al pagamento diretto di tutte le utenze (acqua, luce, gas e condominio) intestate a e comunque di ogni spesa relativa all'immobile locato. Qualora il canone mensile di CP_2 locazione dovesse inferiore ad € 400,00, il sig. si impegna a versare al figlio la differenza Pt_1 CP_2 sino ad € 400,00 in modo che tale importo possa essere destinato a bollette e quant'altro (a titolo esemplificativo: canone mensile locazione € 380,00, il sig. onorerà il pagamento mensile del Pt_1 canone e corrisponderà al figlio l'importo mensile di € 20,00, ulteriore rispetto al mantenimento CP_2 ordinario). Gli importi di cui al punto 6 verranno versate dai genitori per 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A partire dal terzo anno dalla sottoscrizione del canone di locazione e fino al termine del mese di giugno 2028 il sig. verserà la somma di euro 200,00 quale pagamento diretto Pt_1 del canone di locazione e la sig.ra provvederà al pagamento diretto della quota residua del CP_1 canone di locazione nonché al pagamento diretto di tutte le utenze (acqua, luce, gas condominio) intestate a e di ogni spesa relativa all'immobile locato. In ogni caso decorsi tre anni dalla data del CP_2 presente accordo, ovvero al mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo gravante sui genitori di corrispondere dette somme a titolo di contributo alla locazione e alle spese di gestione dell'immobile, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. I genitori provvederanno dunque ad inviare nel termine di legge comunicazione al locatore per il recesso dal contratto di locazione, che potrà poi proseguire o essere rinnovato a nome di direttamente. Nel in cui cagioni danni, CP_2 CP_2 comprovati, all'immobile o il locatore lamenti un comportamento illegittimo di nella gestione CP_2 dell'immobile, ciascun genitore potrà inviare immediatamente comunicazione di recesso al locatore interrompendo immediatamente il pagamento di cui al punto 6. Il sig. e la sig.ra si Pt_1 CP_1 impegnano ed obbligano, ad attivarsi fattivamente per la ricerca ed il reperimento di una unità immobiliare da locare per , restando inteso che sarà il primo a doversi impegnare in detta CP_2 CP_2 ricerca.
7. Dà atto che le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sostenute dai genitori nella CP_2 misura del 50% ciascuno solo se espressamente approvate dagli stessi per iscritto (valendo a tal fine anche una comunicazione e-mail o un messaggio scritto via cellulare).
8. Dà atto che le spese sanitarie non differibili e coperte dal Servizio Sanitario Nazionale per il figlio saranno sostenute dal sig. nella misura del 70% e della sig.ra nella CP_2 Parte_1 CP_1 misura del 30%. Tutte le altre spese mediche differibili e non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere espressamente autorizzate dai genitori per iscritto (valendo a tal fine anche una comunicazione e-mail o un messaggio scritto via cellulare). In ogni caso decorsi tre anni dalla data del presente accordo, ovvero dal mese di giugno 2028, verrà automaticamente meno l'obbligo al rimborso delle spese straordinarie di cui ai punti 7 e 8 gravante sui genitori, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. pagina 4 di 5 9. Dà atto che le Parti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire una gestione equilibrata dei predetti accordi.
10. Dà atto che le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare e non divulgare in alcun modo i dati personali e sensibili delle altre parti di cui possano essere in possesso per qualunque motivo (es. mail, chat, schede telefoniche, etc…). Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 17.12.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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