CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/07/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 506/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 12.07.2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Franza in forza di delega a margine dell'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ventimiglia (IM), Via Aprosio n. 16
APPELLANTE contro
, p.iva. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Controparte_1 P.IVA_1
Carassale, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Macaggi n. 21/5
APPELLATA
e contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. 155/6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con l'interposto appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Imperia portante n. 506/2024, pubblicata il 12.07.2024, Repert. n. 688/2024 del 12.07.2024, resa all'esito del giudizio portante n. 928/2020 R.G., accertare e dichiarare la esclusiva
1 responsabilità del conducente il motociclo YAMAHA T-Max 125 tg. DW68104, assicurato con la compagnia Controparte_1
a polizza n. 0056401773, in ordine alla produzione del sinistro di cui agli atti, con
[...] esclusione di qualsivoglia concorso dell'odierno appellante, e, per l'effetto, condannare la convenuta compagnia assicurativa in persona del suo Controparte_1 rappresentante legale pro-tempore, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi dal Sig. nell'importo già liquidato in primo grado, oltre agli interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria della totalità delle spese e compensi legali, sia del primo che del presente grado di giudizio, da liquidarsi utilizzando i valori medi, già ravvisati in primo grado, ma relativi allo scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000, previsti all'art. 4, comma 1, del D.M. Giustizia
10/3/2014 n. 55, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., che all'uopo dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
PER L'APPELLATA
“Si chiede alla Ecc.ma Corte di respingere l'atto di appello proposto dal Sig. Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza di 1° grado del Tribunale di Imperia, con
[...] la vittoria delle competenze e spese del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i Controparte_1 CP_2 danni patiti in conseguenza del sinistro stradale, occorso il 21.04.2017, ore 23:55, allorchè, mentre percorreva in direzione levante la S.S. 1Dir dei Balzi Rossi, , Persona_1 conducendo lo scooter YA di proprietà di , lungo la detta statale con CP_2 direzione contraria levante-ponente, giunto all'altezza del Km 1+190 all'interno della galleria
“Grimaldi”, sorpassava le auto in colonna che lo precedevano, nonostante la doppia linea continua di mezzeria, e così, invasa la corsia di marcia contraria, urtava violentemente il motociclo Suzuki 599 targato DG77782 da lui condotto, facendolo cadere rovinosamente a terra. A causa dell'inevitabile impatto, egli subiva danni al motociclo, e soprattutto gravi lesioni personali e ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1 per mancato adempimento degli adempimenti stragiudiziali previsti dal Codice delle
Assicurazioni; nel merito, contestava in fatto e in diritto, così come in punto an e quantum, la domanda dell'attore.
veniva dichiarato contumace. CP_2
2 Istruita la causa con prove documentali e orali, disposta CTU medico legale e CTU per ricostruire la dinamica del sinistro e per quantificare i danni, con la sentenza impugnata il
Tribunale, accertata la responsabilità concorsuale e paritaria di entrambi i conducenti condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
42.623,25, oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.195,00, oltre accessori a titolo di danni patrimoniali. Condannava, parimenti, i convenuti al pagamento delle spese di lite e di CTU nella misura del 50%.
Affermava il Tribunale che non fosse possibile accertare in concreto la colpa di ognuno dei conducenti. Il rapporto di incidente stradale si limita alla ricostruzione del sinistro individuando la posizione di entrambi i veicoli coinvolti prossima alla linea di mezzeria, indicando le contravvenzioni elevate a ciascuno, ossia violazione dell'art. 143 c.d.s. per la posizione sulla carreggiata al e violazione dell'art. 141, comma 8 e 146 comma 15, CP_2 rispettivamente per la velocità e il sorpasso al . Le dichiarazioni rese Pt_1 nell'immediatezza dalle parti non erano concordanti, mentre i testi non avevano visto lo scontro. La consulenza del P.M. prodotta da parte attrice non era sufficiente ad attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al , come concludeva, posto che i presupposti Pt_1 sui quali era basata (segni sull'asfalto, tracce di frenata e residui ematici) risalivano a oltre quattro anni prima. Richiamava la ricostruzione della Polizia intervenuta sul luogo del sinistro per cui il effettuava il sorpasso di un altro veicolo che lo precedeva Pt_1 oltrepassando la linea di mezzeria e urtando contro il veicolo del e la diversa CP_2 ricostruzione della CTU licenziata in sede civile per la quale, anche alla luce della difformità della planimetria ricostruita dalla Polizia rispetto alle riproduzioni fotografiche, era invece stato il che, nell'effettuare il sorpasso di una vettura che lo precedeva, si allargava a CP_2 sinistra e oltrepassando la linea di mezzeria, bianca doppia continua, entrava in collisione con il motociclo Suzuki condotto dal . Quindi, richiamati i principi in materia di Pt_1 nesso causale, in materia di presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., concludeva per la responsabilità concorrente di entrambi.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne Parte_1 la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, articolando i motivi di seguito indicati:
1.1Con il primo articolato motivo l'appellante censura il riconoscimento di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. da parte del Tribunale e lamenta che il primo giudice abbia dato un qualche valore rivelatore all'infausta ricostruzione della Polizia nell'immediatezza del sinistro.
L'affermazione poi del Tribunale per cui non vi era stata impugnazione delle contravvenzioni
3 elevate dalla Polizia per eccesso di velocità e per sorpasso del trovava smentita Pt_1 nella sopravvenuta sentenza del giudice di pace di Sanremo n. 13/2024 che aveva annullato le suddette sanzioni sulla base della consulenza del PM dell'Ing. la quale aveva Per_2 sconfessato la ricostruzione degli agenti della Polizia ed aveva evidenziato che l'urto che aveva cagionato le lesioni si era verificato nella corsia di pertinenza dell'imputato, ossia del
. In ogni caso, l'omessa impugnazione dei verbali di accertamento di violazione Pt_1 del codice della strada non determinava alcuna ammissione di responsabilità.
1.2. Relativamente alla perizia penale, affidata ad esperto professionista del settore, svolta nell'ambito del processo per lesioni gravissime a carico dell'odierno appellante, l'appellante censura il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale sulla ricostruzione effettuata e basata su dati tecnico scientifici. Fuori luogo sono anche i precedenti giurisprudenziali invocati dal Tribunale relativi alla differente “valutazione di causalità” in ambito civilistico e penalistico. Tali principi nulla hanno a che vedere con le valutazioni prettamente tecnico- scientifiche della perizia cinematica. Nel caso in esame l'esperto è stato chiamato a rispondere a un quesito che escludeva valutazioni giuridiche, prerogativa del Giudicante, e che riguardava unicamente la dinamica del sinistro. Invero il perito ha evidenziato che lo schizzo planimetrico redatto dalla Polizia non risultava compatibile con le fotografie effettuate dagli inquirenti sulla strada. Gli agenti hanno erroneamente riportato in planimetria le tracce che hanno rilevato obiettivamente in foto, ove la traccia 11, insistente in corrispondenza della mezzeria, nella planimetria viene invece arbitrariamente segnata nella corsia della Suzuki, e così anche la traccia 10. In relazione, poi, alla velocità di guida dell'appellante, che stava procedendo a una velocità superiore al massimo consentito, il perito in sede di esame dibattimentale ha confermato la mancanza di nesso eziologico tra l'eccesso di velocità dell'odierno appellante e i danni conseguiti.
1.3.Anche la C.T.U. cinematica licenziata in sede civile ha confermato la perizia predisposta in sede penale. Il CTU ha criticato e sconfessato anch'egli i rilievi e le conclusioni assunte dagli agenti. Inapplicabile, quindi, nella fattispecie in oggetto, è la presunzione di corresponsabilità prevista all'art. 2054, comma 2, c.c., diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, il quale non ha considerato, nemmeno criticamente, le risultanze della C.T.U. e le risposte alle osservazioni del c.t.p. avversario. All'esito della attività istruttoria, è emerso che la dinamica del sinistro depone per la responsabilità
[...]
, conducente il motociclo YAMAHA T-Max 125 tg. DW68104, responsabile di aver Per_1 percorso la detta strada avendo impegnato e sorpassato l'asse mediano, segnalato con doppia linea continua di mezzeria, ed infine invaso e percorso contromano l'opposta corsia
4 di marcia, in un tratto di strada in galleria, sottoposto al divieto assoluto di sorpasso come da relativo segnale verticale di doppia linea continua di mezzeria.
1.4 Il Tribunale ha addebitato infondatamente all'attore di non aver fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico dato che egli percorreva regolarmente la propria corsia di marcia, e nulla poteva fare per evitare lo scontro;
persino l'aver di poco superato il limite di velocità, non ha alcun legame eziologico con l'evento sinistrorso. La propria condotta di guida è del tutto irrilevante: gli articoli 142 (velocità) e 143 (posizione in corsia) del codice della strada sono norme di carattere cautelare che hanno per finalità quella di garantire un'andatura corretta e regolare nella propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che percorrono la stessa corsia. Non sono norme intese a evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo procedente in senso opposto.
1.5 La precisa ricostruzione peritale ha trovato conferma anche nella prova testimoniale esperita. In primo luogo, nelle dichiarazioni del teste oculare, , che, Tes_1 percorrendo la stessa direzione di marcia levante-ponente tenuta dallo “scooter” YA
XMax del convenuto attribuiva con certezza alla YA la manovra di sorpasso, CP_2 confermata anche dal soggetto trasportato sulla YA, . Controparte_3
2) Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in punto spese legali dal momento che la liquidazione operata dal Giudice di primo grado è errata in quanto elaborata applicando i valori medi dello scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, sebbene il valore della causa, in base al decisum, sia superiore, pari a € 89.638,47 (€
85.246,50 per danno biologico + € 4.391,97 per danno materiale). Così operando, il
Tribunale ha erroneamente applicato una doppia riduzione, perché ha dapprima utilizzato lo scaglione di valore inferiore relativo al danno già dimezzato per il concorso di responsabilità, e ha poi attribuito il suo rimborso effettuando un'ulteriore riduzione del 50% di quanto previsto per tale scaglione, così pervenendo a una indebita sperequazione a totale danno dell'appellante.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in Controparte_1 appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Per , come avvenuto in primo grado, nessuno si è costituito. CP_2
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 19.02.2025, la Corte dichiarava la contumacia di e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che CP_2 non veniva accettata dalla parte appellante.
5 Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 17.06.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi da 1.1 a 1.5 sopra indicati possono essere trattati in modo congiunto fra loro in quanto strettamente connessi e sono infondati.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali, secondo cui, in linea di principio, in caso di scontro di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2° comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 5/12/2011, n. 26004;
e conformemente, Cass., 4/4/2019, n. 9353; Cass., 13/5/2021, n. 12884). Si è al riguardo ulteriormente precisato che “la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si
è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro” (cfr. Cass. n. 29883/08). E' vero, peraltro, che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n. 16244/05), non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04). Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n.
1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n.456/05)” (così
Cass., Sez. III, sent. 5/12/2011, n. 26004).
La presunzione di cui al secondo comma opera sia sul piano della colpa che sul piano causale, salvo che uno dei conducenti dimostri:
6 -che, per quanto non si possa escludere che vi è stata una violazione delle regole di condotta del diligente automobilista, la stessa non avrebbe, comunque, avuto incidenza causale
(Cass. 19115/20);
b) di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale, nonché tutte le precauzioni che una persona di normale avvedutezza avrebbe adottato nel le particolari circostanze della fattispecie concreta (Cass. 4130/17);
c) la colpa esclusiva del veicolo antagonista.
Nella specie, parte appellante, ad avviso della Corte, non ha dimostrato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi sopra descritte, dovendo ritenersi sulla base della articolata istruttoria, che non sia emersa la dinamica del sinistro né è stato possibile un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità.
Infatti, dal rapporto della Polizia Stradale intervenuta, prodotto dalla Compagnia, si ricava che l'urto tra i due motocicli, che viaggiavano in direzioni opposte, è avvenuto nella corsia di marcia dell'appellato che viaggiava a bordo del YA (veicolo A), con a bordo CP_2 la passeggera on direzione ponente, e che l'appellante , che CP_3 Parte_1 transitava a bordo del Suzuki, direzione levante, ha provocato l'incidente stradale transitando ad elevata velocità, contromano, in un tratto di strada caratterizzato da doppia riga continua. I Pubblici Ufficiali intervenuti sul campo del sinistro, dopo aver svolto gli opportuni rilievi, sentiti i presenti, hanno sanzionato per la velocità Parte_1 pericolosa in considerazione degli 88 metri di scarrocciamento emersi, per la violazione della segnaletica stradale orizzontale e per il sorpasso. Il motoveicolo Suzuki di Parte_1
era rinvenuto a circa 80 metri dal punto d'urto.
[...]
La sentenza impugnata riporta, poi, la ricostruzione dell'Assistente Capo Coordinatore, secondo il quale cui fu ad effettuare il sorpasso di un altro veicolo che Parte_1 lo precedeva oltrepassando la linea longitudinale continua e durante detta manovra urtava il veicolo YA (veicolo A) condotto da che percorreva l'opposto senso di marcia. CP_2
Detto veicolo non circolava stando a destra “quindi viaggiava anch'esso sulla striscia…entrambi si trovavano al centro della carreggiata.”, secondo la ricostruzione dell'Assistente Capo. Questi ha poi dichiarato di aver rinvenuto il punto d'urto nella corsia percorsa dal veicolo A misurata dai capisaldi C e D (distanza di 4,8 metri e 8,6 metri).
Aggiunge l'Assistente Capo che “Quindi il punto d'urto era in quella posizione, quindi abbiamo appunto appurato che in questo caso il veicolo B e il veicolo A si sono incrociati quasi sulla mezzeria, quindi il veicolo B stava effettuando il sorpasso, mentre il veicolo A non teneva la destra…nella foto 1 ci sono dei detriti che sono appunto denominati con la
7 numerazione 11 e 10…si trovava nella corsia levante-ponente”. Detto punto veniva individuato come punto d'urto.
Preliminarmente, quanto alle sanzioni elevate, osserva la Corte che è vero che le sanzioni elevate all'appellante risultano essere state annullate dalla sentenza del giudice di Pace prodotta in questo grado di giudizio quale documento sopravvenuto, in quanto la ricostruzione è stata ritenuta “sconfessata” e superata dagli accertamenti peritali svolti nell'ambito del procedimento penale a carico del predetto, di cui si dirà infra, e dalla sentenza penale di assoluzione, tuttavia, notoriamente le ricostruzioni poste dagli agenti accertatori alla base delle sanzioni integrano materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, nè può attribuirsi valore dirimente alla predetta sentenza del giudice di pace, dovendo essere rimesso al pieno contraddittorio del giudice civile l'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti.
Parte appellante affida i motivi di appello alla diversa ed opposta ricostruzione risultante dalla perizia del P.M. svolta in sede penale (Ing. e da quella licenziata in questo Per_2 giudizio civile (Ing. . Entrambe muovono dalla considerazione della non Per_3 corrispondenza dei dati presenti nella planimetria redatta dai verbalizzanti rispetto a quanto visibile nelle riproduzioni fotografiche scattate dagli inquirenti sul teatro del sinistro. Si afferma nelle predette perizie che il grafico riporta il punto 11 nella corsia di marcia del veicolo B condotto dal e il punto 10 nella corsia di marcia dello scooter condotto Pt_1 da vicino alla linea di mezzeria, mentre analizzando la foto n. 1 del rapporto della CP_2
Polizia la traccia 11 si trova in corrispondenza della linea di mezzeria e la traccia 10 si trova in corrispondenza della corsia percorsa dallo scooter del Conclude il CTU che le CP_2 tracce “sono imprecise” (pag. 9 CTU). Partendo da tale imprecisione sia il consulente penale
(Ing. che il CTU (Ing. hanno provveduto ad autonoma ricostruzione della Per_2 Per_3 dinamica sulla base delle tracce evincibili dal fascicolo fotografico (evidenziando tuttavia che alcune fotografie erano state scattate la sera del sinistro ed altre la mattina seguente), attribuendo in tale modo rilievo alla posizione della traccia post caduta a terra del motociclo
Suzuki condotta dal , posizionata all'interno della carreggiata di pertinenza del Pt_1 motociclo Suzuki, a circa 1,6 metri dal centro della mezzeria ove è stata rinvenuta una scalfitura del manto stradale asfaltato e una traccia gommosa lasciata dal penumatico della ruota posteriore del motociclo Suzuki del (pag. 24 CTU). Sulla base di tale traccia, Pt_1 da cui i consulenti concludono che la ruota posteriore (motrice) del motociclo Suzuki, in fase di caduta a terra, fosse ivi ubicata, e sulla base delle tracce ematiche identificate dai numeri
8 5 e 6 che indicano una direzione post-urto da sinistra verso destra del motociclo YA
(freccia rossa), verificata la posizione post urto dei due mezzi (il motociclo YA condotto da procedeva verso destra percorrendo circa 75/80 metri per poi compiere una CP_2 manovra di 180% e fermarsi sul margine della corsia opposta, mentre il veicolo Suzuki dopo l'urto ha mantenuto una velocità tra 84 e 97 Km/h, giungendo al punto d'urto con velocità tra 89 e 102 Km/h) concludono nel senso che il punto d'urto si collochi all'inizio della traccia di scarrocciamento nella corsia percorsa dal a bordo del Suzuki. Da ciò desumono Pt_1 che , alla guida dello scooter YA, nell'effettuare il sorpasso di una Persona_1 vettura che lo precedeva, si allargava a sinistra e oltrepassando la linea di mezzeria, entrava in collisione con il motocilo Suzuki condotto da . Parte_1
Va aggiunto che, per quanto riguarda, le velocità il CTU valuta:
-per il motociclo SUZUKI condotto da (attore) una velocità al momento Parte_1 dell'urto compresa fra 89 e 102 km/h;
-per lo scooter YAMAHA condotto da non definibile con certezza in quanto, Persona_1 dopo il contatto tangente con l'antagonista, questi “riusciva a mantenere il controllo e dopo aver percorso circa 75/80 metri, effettuava un'inversione di marcia a U per arrestare la propria corsa nella corsia di marcia opposta”
Ebbene, non può che evincersi che le conclusioni cui sono giunti i verbalizzanti e quelle cui sono giunti il consulente del P.M. ed il CTU divergono fra loro in base alla diversa individuazione del punto d'urto, la quale, a differenza di quanto assume l'appellante, non può ritenersi con sufficiente certezza essere individuata in quella indicata dai consulenti citati posto che:
1)lo stesso consulente del P.M. Ing. nella risposta ai quesito della consulenza Persona_4 penale (pag. 47) e nel descrivere la condotta di indica che, giunto all'interno Persona_1 della galleria denominata “Mortola” a termine di una curva destrorsa a visuale preclusa nell'effettuare “verosimilmente” un sorpasso della vettura che lo precedeva si allargava verso la corsia opposta proprio nel frangente in cui giungeva il direzione opposta il motociclo
Suzuki condotto da , evidenziando con l'avverbio in questione che si Parte_1 tratta di una ricostruzione verosimile ma non certa;
2)il ctp di nelle osservazioni alla CTU Ing. ha messo in Controparte_1 Per_3 dubbio (pag. 6 delle osservazioni alla CTU) detta ricostruzione affermando:
“Tenuto conto della notevole velocità del SUZUKI condotto dal sig. (106 km/h), Pt_1 lo scrivente ritiene che sia appropriato utilizzare un lasso di tempo arrotondato a 0.7 s, come suggerito dal testo di cui sopra.
9 Dunque, alla velocità di 106 km/h, ossia 29.4 metri al secondo, in 0.7 s vengono percorsi
20.6 metri.
A dire, dal momento dell'urto con il veicolo YAMAHA (RUSSO) al momento della caduta sul fianco, il veicolo SUZUKI (GIORDANO) ha percorso una distanza di 20.6 metri.
E non già di soli 10.26 – 11.85 metri come ipotizzato dal CTU (e dal consulente di parte attrice).
Ora, dalle memorie tecniche del CT di parte attrice e da quella del Perito GIP, si rileva che
i due Colleghi evidenziano una traiettoria post-urto della SUZUKI angolata verso DX rispetto all'asse della SS e leggermente arcuata verso SX rispetto alla direzione LEVANTE.
Tale andamento della traiettoria è deducibile anche dalle tracce di incisione/abrasione sul manto asfaltato lasciate dallo strisciamento del veicolo elle fasi successive alla Pt_2 caduta sul fianco e ciò è facilmente giustificabile in quanto il veicolo, nell'urto tangente a livello del fianco SX con il veicolo antagonista, veniva interessato, per l'azione eccentrica
Tale andamento della traiettoria è deducibile anche dalle tracce di incisione/abrasione sul manto asfaltato lasciate dallo strisciamento del veicolo elle fasi successive alla Pt_2 caduta sul fianco e ciò è facilmente giustificabile in quanto il veicolo, nell'urto tangente a livello del fianco SX con il veicolo antagonista, veniva interessato, per l'azione eccentrica, da moto roto-traslatorio ad andamento sinistrorso oltre che indotto dagli effetti giroscopici delle ruote in rapida rotazione anche quando il motociclo si trovava nella fase di strisciamento a terra….
… Dunque, arretrando di 20.6 metri la zona dell'urto rispetto all'inizio delle abrasioni sul manto stradale (a dire 8 metri più indietro rispetto a quanto valutato dal sig. CTU e dal CTP, per quanto sopra dallo scrivente calcolato), seguendo la suddetta traiettoria, si arriva ad una posizione della zona dell'urto (P.U.) situata nella corsia direzione PONENTE, corsia di originaria pertinenza della come da seguente grafica 3D… Parte_3
… Ossia medesima posizione della zona dell'urto come rilevata dagli Agenti della Polizia
Stradale a fronte delle loro indagini sul luogo.
E' evidente che il motociclo SUZUKI (GIORDANO) al momento della collisione tangente, dopo avere effettuato una invasione dell'opposto senso di marcia, stava tentando di rientrare nella propria corsia direzione LEVANTE ma, a causa della eccessiva velocità, non è stato in grado di evitare l'impatto con il veicolo antagonista che stava transitando nella propria corsia di pertinenza, verso PONENTE”.
Non risulta che a tali puntuali osservazioni che concludono nel senso che l'invasione di corsia sia riconducibile al , il CTU abbia risposto se non richiamando (cfr. pag. 3 e Pt_1
10 seguenti della risposta) la deposizione del teste ilasciata all'udienza del 30/10/2020, Tes_1 nonché screditando le dichiarazioni della teste senza peraltro prendere CP_3 posizione sul dato scientifico messo in rilievo dal ctp.
3)Venendo quindi alle deposizioni, alle sommarie informazioni e alle dichiarazioni rese dagli unici testi presenti sul luogo del sinistro, ma che non hanno visto direttamente lo scontro, si osserva che a reso nell'immediatezza agli agenti dichiarazioni divergenti da Tes_1 quelle poi riferite in sede penale e nella presente sede civile. Ed invero: nell'immediatezza dei fatti, il 22 aprile 2017, ha dichiarato, sottoscrivendo di Testimone_1 suo pugno, di vedere “un motociclo (n.d.r. la Suzuki condotta dal sig. ) che Pt_1 percorreva la carreggiata con direzione di marcia Ponente Levante il quale stava sorpassando senza alcun dubbio ad alta velocità tutti i veicoli. Guardavo lo specchietto retrovisore e mi accorgevo che uno scooter (condotto dal sig. che ci stava dietro, CP_2 rovinava sulla strada”.
Il 30 ottobre 2020 ha dichiarato: “Ho visto il finale dell'incidente.
… Io avevo e ho tuttora una macchina Mazda CX5 e andavo verso il confine francese quindi da Ventimiglia verso Mentone per capirci.
… ho sentito un colpo perché eravamo abbastanza… in coda è una parola grossa ma la circolazione era abbastanza rallentata … Ho sentito un rumore e una moto, …, ricordo uno scooter tendenzialmente… e una persona sulla parte posteriore dello scooter che è la ragazza che poi successivamente abbiamo visto per terra, che… allora, lo scooter mi superava sul mio lato sinistro, davanti andava verso destra e poi rimbalzava ed andava verso il lato sinistro della galleria, quindi ha fatto come un ricciolo… perché evidentemente era già stata colpita o qualcosa… cioè non so la dinamica di cosa sia successa allo scooter, non ce l'ho in mente, ma ho in mente cosa ho visto e ho visto questo che ha fatto questo movimento… è andato prima sulla destra e poi ha continuato il circolo ed è andato dall'altra parte della strada… e lì chiaramente andando per terra… quindi questo è quello che ricordo io.”.
Il 31 marzo 2021 nel presente processo ha dichiarato: “io quel giorno mi trovavo sul luogo
a bordo della mia auto. Ho sentito un rumore forte proveniente dal mio lato sinistro posteriore. Ho rallentato, vi era molto traffico in entrambe le direzione, sono stato superato da uno scooter che poi è caduto. Posso dire che già in dibattimento penale ho reso queste dichiarazioni che per quanto mi fu detto erano stato erroneamente verbalizzato dalla
TO nelle dichiarazioni me rese il 22.04.2017.”
11 Vi è da dire che le iniziali dichiarazioni, verbalizzate, lette e sottoscritte dal non Tes_1 disconosciute e non oggetto di querela di falso, proprio perché rese subito dopo il sinistro rendono evidenza di una dinamica ben diversa da quella poi sostanzialmente modificata dopo alcuni anni. Dalle dichiarazioni iniziali emerge che il che percorreva la SS con Tes_1 direzione da levante a ponente, ossia la medesima direzione del motociclo YA condotto dal dichiarava di aver visto un motociclo che percorreva la medesima SS CP_2 da ponente a levante, ossia il motociclo Suzuki condotto da , che stava Parte_1 sorpassando ad alta velocità i veicoli davanti a sé. Non vi sono pertanto elementi certi per ritenere che la versione, corretta a distanza di anni, sia più veridica di quella resa nell'immediatezza, di tal chè anche la risposta del CTU, ancorata a tale deposizione, non consente di accreditare la tesi del sorpasso dello scooter del tanto meno oltre la CP_2 linea di mezzeria.
Quanto a trasportata sul mezzo condotto dal ha Parte_4 CP_2 dichiarato all'udienza penale del 12 marzo 2021, in sede di s.i.t.: “ricordo che c'è stato un impatto…Io ero trasportata e stavamo tornando a casa.
C'è stato questo impatto, ma io sinceramente pensavo fosse un incidente stupido….
….Noi andavamo verso la Francia.
…L'altra moto arrivava verso l'Italia.
…Ho sentito il boato della moto ad inizio galleria, però è stato tutto velocissimo, dopo che ho sentito il boato c'è stato l'impatto.
….noi eravamo all'interno della nostra corsia, perché mi ricordo che davanti c'era una macchina, dalla quale noi comunque eravamo distanziati e dietro c'era un'altra macchina.
…Eravamo in fila, considerata la macchina davanti noi eravamo prima della ruota sinistra, quindi sicuramente all'interno.”
Il CTU, sulla base di schizzi redatti a pag 5 e 6 della risposta, evidenzia che nella posizione riferita non avrebbe potuto vedere il fianco sinistro della vettura antistante e quindi non avrebbe visto la ruota, di cui invece riferiva agli inquirenti. Tuttavia detto rilievo non è decisivo, alla luce dei restanti elementi di incertezza, nel senso di individuare quale punto d'urto quello nella corsia del , né è tale da screditare in senso assoluto la possibilità Pt_1 di visione riferita.
Ne consegue che, all'esito dell'istruttoria, permangono gli elementi di incertezza di cui ha dato conto il primo giudice, che non hanno consentito di accertare in modo modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di
12 attribuire le effettive responsabilità del sinistro, con conseguente conferma dell'applicazione dell'art. 2054 c.c., 2 comma, e della corresponsabilità paritaria dei due conducenti.
2.Venendo, ora al secondo motivo di appello, esso è fondato nei termini che seguono. Lo scaglione applicato dal Tribunale (ossia quello da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) è corretto in base al quantum di risarcimento riconosciuto all'appellante , e quindi al Pt_1
“decisum”. Non è condivisibile invece l'ulteriore decurtazione della metà operata dal
Tribunale in ragione del verosimile ritenuto concorso di colpa dell'attore, posto che l'importo risarcitorio riconosciuto contempla già di per sé, per così dire, il dimezzamento ed è pertanto a tale valore che va parametrato lo scaglione di cui al D.M. n. 55/2014. In base ai parametri ministeriali, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere 7.616,00, e non già il rivendicato da parte appellante scaglione superiore (si osserva peraltro che nell'atto di appello l'importo rivendicato è pari ad euro 7.051,50 inferiore a quello indicato dal Tribunale).
Ne consegue che l'appello va in tal senso riformato, dovendosi tuttavia valutare l'importo esatto delle spese spettanti all'attore-appellante in base al principio dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 33412/2024).
Al riguardo si osserva che l'appello è infondato in relazione al primo articolato motivo ed appare fondato per il secondo motivo. Tenuto conto dello spessore del primo motivo di appello, per cui l'appellante è soccombente, la Corte ravvisa le ragioni per la compensazione fra le parti delle spese nella misura di 1/3, con condanna degli appellati, maggiormente soccombenti, al pagamento della residua frazione di 2/3 per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese sono liquidate in base al DM n. 55/2015 secondo lo scaglione sopra indicato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 506/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 12.07.2024, non notificata, la Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza:
-compensa le spese di lite del primo grado di giudizio fra le parti fino alla misura di 1/3 e condanna e in solido fra loro, al pagamento della Persona_1 Controparte_1 residua frazione di 2/3 in favore di che, in tale ridotta frazione, liquida in Parte_1 euro 5.077,33, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-conferma nel resto la sentenza;
-compensa le spese di lite del grado di appello fra le parti fino alla misura di 1/3 e condanna e in solido fra loro, al pagamento della residua Persona_1 Controparte_1
13 frazione di 2/3 in favore di che, in tale ridotta frazione, liquida nell'importo Parte_1 di euro 5.646,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 25/6/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 506/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 12.07.2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Franza in forza di delega a margine dell'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ventimiglia (IM), Via Aprosio n. 16
APPELLANTE contro
, p.iva. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Controparte_1 P.IVA_1
Carassale, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Macaggi n. 21/5
APPELLATA
e contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. 155/6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con l'interposto appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Imperia portante n. 506/2024, pubblicata il 12.07.2024, Repert. n. 688/2024 del 12.07.2024, resa all'esito del giudizio portante n. 928/2020 R.G., accertare e dichiarare la esclusiva
1 responsabilità del conducente il motociclo YAMAHA T-Max 125 tg. DW68104, assicurato con la compagnia Controparte_1
a polizza n. 0056401773, in ordine alla produzione del sinistro di cui agli atti, con
[...] esclusione di qualsivoglia concorso dell'odierno appellante, e, per l'effetto, condannare la convenuta compagnia assicurativa in persona del suo Controparte_1 rappresentante legale pro-tempore, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti e patiendi dal Sig. nell'importo già liquidato in primo grado, oltre agli interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria della totalità delle spese e compensi legali, sia del primo che del presente grado di giudizio, da liquidarsi utilizzando i valori medi, già ravvisati in primo grado, ma relativi allo scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000, previsti all'art. 4, comma 1, del D.M. Giustizia
10/3/2014 n. 55, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., che all'uopo dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
PER L'APPELLATA
“Si chiede alla Ecc.ma Corte di respingere l'atto di appello proposto dal Sig. Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza di 1° grado del Tribunale di Imperia, con
[...] la vittoria delle competenze e spese del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i Controparte_1 CP_2 danni patiti in conseguenza del sinistro stradale, occorso il 21.04.2017, ore 23:55, allorchè, mentre percorreva in direzione levante la S.S. 1Dir dei Balzi Rossi, , Persona_1 conducendo lo scooter YA di proprietà di , lungo la detta statale con CP_2 direzione contraria levante-ponente, giunto all'altezza del Km 1+190 all'interno della galleria
“Grimaldi”, sorpassava le auto in colonna che lo precedevano, nonostante la doppia linea continua di mezzeria, e così, invasa la corsia di marcia contraria, urtava violentemente il motociclo Suzuki 599 targato DG77782 da lui condotto, facendolo cadere rovinosamente a terra. A causa dell'inevitabile impatto, egli subiva danni al motociclo, e soprattutto gravi lesioni personali e ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1 per mancato adempimento degli adempimenti stragiudiziali previsti dal Codice delle
Assicurazioni; nel merito, contestava in fatto e in diritto, così come in punto an e quantum, la domanda dell'attore.
veniva dichiarato contumace. CP_2
2 Istruita la causa con prove documentali e orali, disposta CTU medico legale e CTU per ricostruire la dinamica del sinistro e per quantificare i danni, con la sentenza impugnata il
Tribunale, accertata la responsabilità concorsuale e paritaria di entrambi i conducenti condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
42.623,25, oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.195,00, oltre accessori a titolo di danni patrimoniali. Condannava, parimenti, i convenuti al pagamento delle spese di lite e di CTU nella misura del 50%.
Affermava il Tribunale che non fosse possibile accertare in concreto la colpa di ognuno dei conducenti. Il rapporto di incidente stradale si limita alla ricostruzione del sinistro individuando la posizione di entrambi i veicoli coinvolti prossima alla linea di mezzeria, indicando le contravvenzioni elevate a ciascuno, ossia violazione dell'art. 143 c.d.s. per la posizione sulla carreggiata al e violazione dell'art. 141, comma 8 e 146 comma 15, CP_2 rispettivamente per la velocità e il sorpasso al . Le dichiarazioni rese Pt_1 nell'immediatezza dalle parti non erano concordanti, mentre i testi non avevano visto lo scontro. La consulenza del P.M. prodotta da parte attrice non era sufficiente ad attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al , come concludeva, posto che i presupposti Pt_1 sui quali era basata (segni sull'asfalto, tracce di frenata e residui ematici) risalivano a oltre quattro anni prima. Richiamava la ricostruzione della Polizia intervenuta sul luogo del sinistro per cui il effettuava il sorpasso di un altro veicolo che lo precedeva Pt_1 oltrepassando la linea di mezzeria e urtando contro il veicolo del e la diversa CP_2 ricostruzione della CTU licenziata in sede civile per la quale, anche alla luce della difformità della planimetria ricostruita dalla Polizia rispetto alle riproduzioni fotografiche, era invece stato il che, nell'effettuare il sorpasso di una vettura che lo precedeva, si allargava a CP_2 sinistra e oltrepassando la linea di mezzeria, bianca doppia continua, entrava in collisione con il motociclo Suzuki condotto dal . Quindi, richiamati i principi in materia di Pt_1 nesso causale, in materia di presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., concludeva per la responsabilità concorrente di entrambi.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne Parte_1 la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, articolando i motivi di seguito indicati:
1.1Con il primo articolato motivo l'appellante censura il riconoscimento di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. da parte del Tribunale e lamenta che il primo giudice abbia dato un qualche valore rivelatore all'infausta ricostruzione della Polizia nell'immediatezza del sinistro.
L'affermazione poi del Tribunale per cui non vi era stata impugnazione delle contravvenzioni
3 elevate dalla Polizia per eccesso di velocità e per sorpasso del trovava smentita Pt_1 nella sopravvenuta sentenza del giudice di pace di Sanremo n. 13/2024 che aveva annullato le suddette sanzioni sulla base della consulenza del PM dell'Ing. la quale aveva Per_2 sconfessato la ricostruzione degli agenti della Polizia ed aveva evidenziato che l'urto che aveva cagionato le lesioni si era verificato nella corsia di pertinenza dell'imputato, ossia del
. In ogni caso, l'omessa impugnazione dei verbali di accertamento di violazione Pt_1 del codice della strada non determinava alcuna ammissione di responsabilità.
1.2. Relativamente alla perizia penale, affidata ad esperto professionista del settore, svolta nell'ambito del processo per lesioni gravissime a carico dell'odierno appellante, l'appellante censura il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale sulla ricostruzione effettuata e basata su dati tecnico scientifici. Fuori luogo sono anche i precedenti giurisprudenziali invocati dal Tribunale relativi alla differente “valutazione di causalità” in ambito civilistico e penalistico. Tali principi nulla hanno a che vedere con le valutazioni prettamente tecnico- scientifiche della perizia cinematica. Nel caso in esame l'esperto è stato chiamato a rispondere a un quesito che escludeva valutazioni giuridiche, prerogativa del Giudicante, e che riguardava unicamente la dinamica del sinistro. Invero il perito ha evidenziato che lo schizzo planimetrico redatto dalla Polizia non risultava compatibile con le fotografie effettuate dagli inquirenti sulla strada. Gli agenti hanno erroneamente riportato in planimetria le tracce che hanno rilevato obiettivamente in foto, ove la traccia 11, insistente in corrispondenza della mezzeria, nella planimetria viene invece arbitrariamente segnata nella corsia della Suzuki, e così anche la traccia 10. In relazione, poi, alla velocità di guida dell'appellante, che stava procedendo a una velocità superiore al massimo consentito, il perito in sede di esame dibattimentale ha confermato la mancanza di nesso eziologico tra l'eccesso di velocità dell'odierno appellante e i danni conseguiti.
1.3.Anche la C.T.U. cinematica licenziata in sede civile ha confermato la perizia predisposta in sede penale. Il CTU ha criticato e sconfessato anch'egli i rilievi e le conclusioni assunte dagli agenti. Inapplicabile, quindi, nella fattispecie in oggetto, è la presunzione di corresponsabilità prevista all'art. 2054, comma 2, c.c., diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, il quale non ha considerato, nemmeno criticamente, le risultanze della C.T.U. e le risposte alle osservazioni del c.t.p. avversario. All'esito della attività istruttoria, è emerso che la dinamica del sinistro depone per la responsabilità
[...]
, conducente il motociclo YAMAHA T-Max 125 tg. DW68104, responsabile di aver Per_1 percorso la detta strada avendo impegnato e sorpassato l'asse mediano, segnalato con doppia linea continua di mezzeria, ed infine invaso e percorso contromano l'opposta corsia
4 di marcia, in un tratto di strada in galleria, sottoposto al divieto assoluto di sorpasso come da relativo segnale verticale di doppia linea continua di mezzeria.
1.4 Il Tribunale ha addebitato infondatamente all'attore di non aver fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico dato che egli percorreva regolarmente la propria corsia di marcia, e nulla poteva fare per evitare lo scontro;
persino l'aver di poco superato il limite di velocità, non ha alcun legame eziologico con l'evento sinistrorso. La propria condotta di guida è del tutto irrilevante: gli articoli 142 (velocità) e 143 (posizione in corsia) del codice della strada sono norme di carattere cautelare che hanno per finalità quella di garantire un'andatura corretta e regolare nella propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che percorrono la stessa corsia. Non sono norme intese a evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo procedente in senso opposto.
1.5 La precisa ricostruzione peritale ha trovato conferma anche nella prova testimoniale esperita. In primo luogo, nelle dichiarazioni del teste oculare, , che, Tes_1 percorrendo la stessa direzione di marcia levante-ponente tenuta dallo “scooter” YA
XMax del convenuto attribuiva con certezza alla YA la manovra di sorpasso, CP_2 confermata anche dal soggetto trasportato sulla YA, . Controparte_3
2) Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in punto spese legali dal momento che la liquidazione operata dal Giudice di primo grado è errata in quanto elaborata applicando i valori medi dello scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, sebbene il valore della causa, in base al decisum, sia superiore, pari a € 89.638,47 (€
85.246,50 per danno biologico + € 4.391,97 per danno materiale). Così operando, il
Tribunale ha erroneamente applicato una doppia riduzione, perché ha dapprima utilizzato lo scaglione di valore inferiore relativo al danno già dimezzato per il concorso di responsabilità, e ha poi attribuito il suo rimborso effettuando un'ulteriore riduzione del 50% di quanto previsto per tale scaglione, così pervenendo a una indebita sperequazione a totale danno dell'appellante.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in Controparte_1 appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Per , come avvenuto in primo grado, nessuno si è costituito. CP_2
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 19.02.2025, la Corte dichiarava la contumacia di e formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che CP_2 non veniva accettata dalla parte appellante.
5 Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 17.06.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi da 1.1 a 1.5 sopra indicati possono essere trattati in modo congiunto fra loro in quanto strettamente connessi e sono infondati.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali, secondo cui, in linea di principio, in caso di scontro di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2° comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 5/12/2011, n. 26004;
e conformemente, Cass., 4/4/2019, n. 9353; Cass., 13/5/2021, n. 12884). Si è al riguardo ulteriormente precisato che “la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si
è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro” (cfr. Cass. n. 29883/08). E' vero, peraltro, che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n. 16244/05), non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04). Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n.
1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n.456/05)” (così
Cass., Sez. III, sent. 5/12/2011, n. 26004).
La presunzione di cui al secondo comma opera sia sul piano della colpa che sul piano causale, salvo che uno dei conducenti dimostri:
6 -che, per quanto non si possa escludere che vi è stata una violazione delle regole di condotta del diligente automobilista, la stessa non avrebbe, comunque, avuto incidenza causale
(Cass. 19115/20);
b) di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale, nonché tutte le precauzioni che una persona di normale avvedutezza avrebbe adottato nel le particolari circostanze della fattispecie concreta (Cass. 4130/17);
c) la colpa esclusiva del veicolo antagonista.
Nella specie, parte appellante, ad avviso della Corte, non ha dimostrato la ricorrenza di alcuna delle ipotesi sopra descritte, dovendo ritenersi sulla base della articolata istruttoria, che non sia emersa la dinamica del sinistro né è stato possibile un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità.
Infatti, dal rapporto della Polizia Stradale intervenuta, prodotto dalla Compagnia, si ricava che l'urto tra i due motocicli, che viaggiavano in direzioni opposte, è avvenuto nella corsia di marcia dell'appellato che viaggiava a bordo del YA (veicolo A), con a bordo CP_2 la passeggera on direzione ponente, e che l'appellante , che CP_3 Parte_1 transitava a bordo del Suzuki, direzione levante, ha provocato l'incidente stradale transitando ad elevata velocità, contromano, in un tratto di strada caratterizzato da doppia riga continua. I Pubblici Ufficiali intervenuti sul campo del sinistro, dopo aver svolto gli opportuni rilievi, sentiti i presenti, hanno sanzionato per la velocità Parte_1 pericolosa in considerazione degli 88 metri di scarrocciamento emersi, per la violazione della segnaletica stradale orizzontale e per il sorpasso. Il motoveicolo Suzuki di Parte_1
era rinvenuto a circa 80 metri dal punto d'urto.
[...]
La sentenza impugnata riporta, poi, la ricostruzione dell'Assistente Capo Coordinatore, secondo il quale cui fu ad effettuare il sorpasso di un altro veicolo che Parte_1 lo precedeva oltrepassando la linea longitudinale continua e durante detta manovra urtava il veicolo YA (veicolo A) condotto da che percorreva l'opposto senso di marcia. CP_2
Detto veicolo non circolava stando a destra “quindi viaggiava anch'esso sulla striscia…entrambi si trovavano al centro della carreggiata.”, secondo la ricostruzione dell'Assistente Capo. Questi ha poi dichiarato di aver rinvenuto il punto d'urto nella corsia percorsa dal veicolo A misurata dai capisaldi C e D (distanza di 4,8 metri e 8,6 metri).
Aggiunge l'Assistente Capo che “Quindi il punto d'urto era in quella posizione, quindi abbiamo appunto appurato che in questo caso il veicolo B e il veicolo A si sono incrociati quasi sulla mezzeria, quindi il veicolo B stava effettuando il sorpasso, mentre il veicolo A non teneva la destra…nella foto 1 ci sono dei detriti che sono appunto denominati con la
7 numerazione 11 e 10…si trovava nella corsia levante-ponente”. Detto punto veniva individuato come punto d'urto.
Preliminarmente, quanto alle sanzioni elevate, osserva la Corte che è vero che le sanzioni elevate all'appellante risultano essere state annullate dalla sentenza del giudice di Pace prodotta in questo grado di giudizio quale documento sopravvenuto, in quanto la ricostruzione è stata ritenuta “sconfessata” e superata dagli accertamenti peritali svolti nell'ambito del procedimento penale a carico del predetto, di cui si dirà infra, e dalla sentenza penale di assoluzione, tuttavia, notoriamente le ricostruzioni poste dagli agenti accertatori alla base delle sanzioni integrano materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, nè può attribuirsi valore dirimente alla predetta sentenza del giudice di pace, dovendo essere rimesso al pieno contraddittorio del giudice civile l'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti.
Parte appellante affida i motivi di appello alla diversa ed opposta ricostruzione risultante dalla perizia del P.M. svolta in sede penale (Ing. e da quella licenziata in questo Per_2 giudizio civile (Ing. . Entrambe muovono dalla considerazione della non Per_3 corrispondenza dei dati presenti nella planimetria redatta dai verbalizzanti rispetto a quanto visibile nelle riproduzioni fotografiche scattate dagli inquirenti sul teatro del sinistro. Si afferma nelle predette perizie che il grafico riporta il punto 11 nella corsia di marcia del veicolo B condotto dal e il punto 10 nella corsia di marcia dello scooter condotto Pt_1 da vicino alla linea di mezzeria, mentre analizzando la foto n. 1 del rapporto della CP_2
Polizia la traccia 11 si trova in corrispondenza della linea di mezzeria e la traccia 10 si trova in corrispondenza della corsia percorsa dallo scooter del Conclude il CTU che le CP_2 tracce “sono imprecise” (pag. 9 CTU). Partendo da tale imprecisione sia il consulente penale
(Ing. che il CTU (Ing. hanno provveduto ad autonoma ricostruzione della Per_2 Per_3 dinamica sulla base delle tracce evincibili dal fascicolo fotografico (evidenziando tuttavia che alcune fotografie erano state scattate la sera del sinistro ed altre la mattina seguente), attribuendo in tale modo rilievo alla posizione della traccia post caduta a terra del motociclo
Suzuki condotta dal , posizionata all'interno della carreggiata di pertinenza del Pt_1 motociclo Suzuki, a circa 1,6 metri dal centro della mezzeria ove è stata rinvenuta una scalfitura del manto stradale asfaltato e una traccia gommosa lasciata dal penumatico della ruota posteriore del motociclo Suzuki del (pag. 24 CTU). Sulla base di tale traccia, Pt_1 da cui i consulenti concludono che la ruota posteriore (motrice) del motociclo Suzuki, in fase di caduta a terra, fosse ivi ubicata, e sulla base delle tracce ematiche identificate dai numeri
8 5 e 6 che indicano una direzione post-urto da sinistra verso destra del motociclo YA
(freccia rossa), verificata la posizione post urto dei due mezzi (il motociclo YA condotto da procedeva verso destra percorrendo circa 75/80 metri per poi compiere una CP_2 manovra di 180% e fermarsi sul margine della corsia opposta, mentre il veicolo Suzuki dopo l'urto ha mantenuto una velocità tra 84 e 97 Km/h, giungendo al punto d'urto con velocità tra 89 e 102 Km/h) concludono nel senso che il punto d'urto si collochi all'inizio della traccia di scarrocciamento nella corsia percorsa dal a bordo del Suzuki. Da ciò desumono Pt_1 che , alla guida dello scooter YA, nell'effettuare il sorpasso di una Persona_1 vettura che lo precedeva, si allargava a sinistra e oltrepassando la linea di mezzeria, entrava in collisione con il motocilo Suzuki condotto da . Parte_1
Va aggiunto che, per quanto riguarda, le velocità il CTU valuta:
-per il motociclo SUZUKI condotto da (attore) una velocità al momento Parte_1 dell'urto compresa fra 89 e 102 km/h;
-per lo scooter YAMAHA condotto da non definibile con certezza in quanto, Persona_1 dopo il contatto tangente con l'antagonista, questi “riusciva a mantenere il controllo e dopo aver percorso circa 75/80 metri, effettuava un'inversione di marcia a U per arrestare la propria corsa nella corsia di marcia opposta”
Ebbene, non può che evincersi che le conclusioni cui sono giunti i verbalizzanti e quelle cui sono giunti il consulente del P.M. ed il CTU divergono fra loro in base alla diversa individuazione del punto d'urto, la quale, a differenza di quanto assume l'appellante, non può ritenersi con sufficiente certezza essere individuata in quella indicata dai consulenti citati posto che:
1)lo stesso consulente del P.M. Ing. nella risposta ai quesito della consulenza Persona_4 penale (pag. 47) e nel descrivere la condotta di indica che, giunto all'interno Persona_1 della galleria denominata “Mortola” a termine di una curva destrorsa a visuale preclusa nell'effettuare “verosimilmente” un sorpasso della vettura che lo precedeva si allargava verso la corsia opposta proprio nel frangente in cui giungeva il direzione opposta il motociclo
Suzuki condotto da , evidenziando con l'avverbio in questione che si Parte_1 tratta di una ricostruzione verosimile ma non certa;
2)il ctp di nelle osservazioni alla CTU Ing. ha messo in Controparte_1 Per_3 dubbio (pag. 6 delle osservazioni alla CTU) detta ricostruzione affermando:
“Tenuto conto della notevole velocità del SUZUKI condotto dal sig. (106 km/h), Pt_1 lo scrivente ritiene che sia appropriato utilizzare un lasso di tempo arrotondato a 0.7 s, come suggerito dal testo di cui sopra.
9 Dunque, alla velocità di 106 km/h, ossia 29.4 metri al secondo, in 0.7 s vengono percorsi
20.6 metri.
A dire, dal momento dell'urto con il veicolo YAMAHA (RUSSO) al momento della caduta sul fianco, il veicolo SUZUKI (GIORDANO) ha percorso una distanza di 20.6 metri.
E non già di soli 10.26 – 11.85 metri come ipotizzato dal CTU (e dal consulente di parte attrice).
Ora, dalle memorie tecniche del CT di parte attrice e da quella del Perito GIP, si rileva che
i due Colleghi evidenziano una traiettoria post-urto della SUZUKI angolata verso DX rispetto all'asse della SS e leggermente arcuata verso SX rispetto alla direzione LEVANTE.
Tale andamento della traiettoria è deducibile anche dalle tracce di incisione/abrasione sul manto asfaltato lasciate dallo strisciamento del veicolo elle fasi successive alla Pt_2 caduta sul fianco e ciò è facilmente giustificabile in quanto il veicolo, nell'urto tangente a livello del fianco SX con il veicolo antagonista, veniva interessato, per l'azione eccentrica
Tale andamento della traiettoria è deducibile anche dalle tracce di incisione/abrasione sul manto asfaltato lasciate dallo strisciamento del veicolo elle fasi successive alla Pt_2 caduta sul fianco e ciò è facilmente giustificabile in quanto il veicolo, nell'urto tangente a livello del fianco SX con il veicolo antagonista, veniva interessato, per l'azione eccentrica, da moto roto-traslatorio ad andamento sinistrorso oltre che indotto dagli effetti giroscopici delle ruote in rapida rotazione anche quando il motociclo si trovava nella fase di strisciamento a terra….
… Dunque, arretrando di 20.6 metri la zona dell'urto rispetto all'inizio delle abrasioni sul manto stradale (a dire 8 metri più indietro rispetto a quanto valutato dal sig. CTU e dal CTP, per quanto sopra dallo scrivente calcolato), seguendo la suddetta traiettoria, si arriva ad una posizione della zona dell'urto (P.U.) situata nella corsia direzione PONENTE, corsia di originaria pertinenza della come da seguente grafica 3D… Parte_3
… Ossia medesima posizione della zona dell'urto come rilevata dagli Agenti della Polizia
Stradale a fronte delle loro indagini sul luogo.
E' evidente che il motociclo SUZUKI (GIORDANO) al momento della collisione tangente, dopo avere effettuato una invasione dell'opposto senso di marcia, stava tentando di rientrare nella propria corsia direzione LEVANTE ma, a causa della eccessiva velocità, non è stato in grado di evitare l'impatto con il veicolo antagonista che stava transitando nella propria corsia di pertinenza, verso PONENTE”.
Non risulta che a tali puntuali osservazioni che concludono nel senso che l'invasione di corsia sia riconducibile al , il CTU abbia risposto se non richiamando (cfr. pag. 3 e Pt_1
10 seguenti della risposta) la deposizione del teste ilasciata all'udienza del 30/10/2020, Tes_1 nonché screditando le dichiarazioni della teste senza peraltro prendere CP_3 posizione sul dato scientifico messo in rilievo dal ctp.
3)Venendo quindi alle deposizioni, alle sommarie informazioni e alle dichiarazioni rese dagli unici testi presenti sul luogo del sinistro, ma che non hanno visto direttamente lo scontro, si osserva che a reso nell'immediatezza agli agenti dichiarazioni divergenti da Tes_1 quelle poi riferite in sede penale e nella presente sede civile. Ed invero: nell'immediatezza dei fatti, il 22 aprile 2017, ha dichiarato, sottoscrivendo di Testimone_1 suo pugno, di vedere “un motociclo (n.d.r. la Suzuki condotta dal sig. ) che Pt_1 percorreva la carreggiata con direzione di marcia Ponente Levante il quale stava sorpassando senza alcun dubbio ad alta velocità tutti i veicoli. Guardavo lo specchietto retrovisore e mi accorgevo che uno scooter (condotto dal sig. che ci stava dietro, CP_2 rovinava sulla strada”.
Il 30 ottobre 2020 ha dichiarato: “Ho visto il finale dell'incidente.
… Io avevo e ho tuttora una macchina Mazda CX5 e andavo verso il confine francese quindi da Ventimiglia verso Mentone per capirci.
… ho sentito un colpo perché eravamo abbastanza… in coda è una parola grossa ma la circolazione era abbastanza rallentata … Ho sentito un rumore e una moto, …, ricordo uno scooter tendenzialmente… e una persona sulla parte posteriore dello scooter che è la ragazza che poi successivamente abbiamo visto per terra, che… allora, lo scooter mi superava sul mio lato sinistro, davanti andava verso destra e poi rimbalzava ed andava verso il lato sinistro della galleria, quindi ha fatto come un ricciolo… perché evidentemente era già stata colpita o qualcosa… cioè non so la dinamica di cosa sia successa allo scooter, non ce l'ho in mente, ma ho in mente cosa ho visto e ho visto questo che ha fatto questo movimento… è andato prima sulla destra e poi ha continuato il circolo ed è andato dall'altra parte della strada… e lì chiaramente andando per terra… quindi questo è quello che ricordo io.”.
Il 31 marzo 2021 nel presente processo ha dichiarato: “io quel giorno mi trovavo sul luogo
a bordo della mia auto. Ho sentito un rumore forte proveniente dal mio lato sinistro posteriore. Ho rallentato, vi era molto traffico in entrambe le direzione, sono stato superato da uno scooter che poi è caduto. Posso dire che già in dibattimento penale ho reso queste dichiarazioni che per quanto mi fu detto erano stato erroneamente verbalizzato dalla
TO nelle dichiarazioni me rese il 22.04.2017.”
11 Vi è da dire che le iniziali dichiarazioni, verbalizzate, lette e sottoscritte dal non Tes_1 disconosciute e non oggetto di querela di falso, proprio perché rese subito dopo il sinistro rendono evidenza di una dinamica ben diversa da quella poi sostanzialmente modificata dopo alcuni anni. Dalle dichiarazioni iniziali emerge che il che percorreva la SS con Tes_1 direzione da levante a ponente, ossia la medesima direzione del motociclo YA condotto dal dichiarava di aver visto un motociclo che percorreva la medesima SS CP_2 da ponente a levante, ossia il motociclo Suzuki condotto da , che stava Parte_1 sorpassando ad alta velocità i veicoli davanti a sé. Non vi sono pertanto elementi certi per ritenere che la versione, corretta a distanza di anni, sia più veridica di quella resa nell'immediatezza, di tal chè anche la risposta del CTU, ancorata a tale deposizione, non consente di accreditare la tesi del sorpasso dello scooter del tanto meno oltre la CP_2 linea di mezzeria.
Quanto a trasportata sul mezzo condotto dal ha Parte_4 CP_2 dichiarato all'udienza penale del 12 marzo 2021, in sede di s.i.t.: “ricordo che c'è stato un impatto…Io ero trasportata e stavamo tornando a casa.
C'è stato questo impatto, ma io sinceramente pensavo fosse un incidente stupido….
….Noi andavamo verso la Francia.
…L'altra moto arrivava verso l'Italia.
…Ho sentito il boato della moto ad inizio galleria, però è stato tutto velocissimo, dopo che ho sentito il boato c'è stato l'impatto.
….noi eravamo all'interno della nostra corsia, perché mi ricordo che davanti c'era una macchina, dalla quale noi comunque eravamo distanziati e dietro c'era un'altra macchina.
…Eravamo in fila, considerata la macchina davanti noi eravamo prima della ruota sinistra, quindi sicuramente all'interno.”
Il CTU, sulla base di schizzi redatti a pag 5 e 6 della risposta, evidenzia che nella posizione riferita non avrebbe potuto vedere il fianco sinistro della vettura antistante e quindi non avrebbe visto la ruota, di cui invece riferiva agli inquirenti. Tuttavia detto rilievo non è decisivo, alla luce dei restanti elementi di incertezza, nel senso di individuare quale punto d'urto quello nella corsia del , né è tale da screditare in senso assoluto la possibilità Pt_1 di visione riferita.
Ne consegue che, all'esito dell'istruttoria, permangono gli elementi di incertezza di cui ha dato conto il primo giudice, che non hanno consentito di accertare in modo modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di
12 attribuire le effettive responsabilità del sinistro, con conseguente conferma dell'applicazione dell'art. 2054 c.c., 2 comma, e della corresponsabilità paritaria dei due conducenti.
2.Venendo, ora al secondo motivo di appello, esso è fondato nei termini che seguono. Lo scaglione applicato dal Tribunale (ossia quello da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) è corretto in base al quantum di risarcimento riconosciuto all'appellante , e quindi al Pt_1
“decisum”. Non è condivisibile invece l'ulteriore decurtazione della metà operata dal
Tribunale in ragione del verosimile ritenuto concorso di colpa dell'attore, posto che l'importo risarcitorio riconosciuto contempla già di per sé, per così dire, il dimezzamento ed è pertanto a tale valore che va parametrato lo scaglione di cui al D.M. n. 55/2014. In base ai parametri ministeriali, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere 7.616,00, e non già il rivendicato da parte appellante scaglione superiore (si osserva peraltro che nell'atto di appello l'importo rivendicato è pari ad euro 7.051,50 inferiore a quello indicato dal Tribunale).
Ne consegue che l'appello va in tal senso riformato, dovendosi tuttavia valutare l'importo esatto delle spese spettanti all'attore-appellante in base al principio dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 33412/2024).
Al riguardo si osserva che l'appello è infondato in relazione al primo articolato motivo ed appare fondato per il secondo motivo. Tenuto conto dello spessore del primo motivo di appello, per cui l'appellante è soccombente, la Corte ravvisa le ragioni per la compensazione fra le parti delle spese nella misura di 1/3, con condanna degli appellati, maggiormente soccombenti, al pagamento della residua frazione di 2/3 per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese sono liquidate in base al DM n. 55/2015 secondo lo scaglione sopra indicato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 506/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 12.07.2024, non notificata, la Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza:
-compensa le spese di lite del primo grado di giudizio fra le parti fino alla misura di 1/3 e condanna e in solido fra loro, al pagamento della Persona_1 Controparte_1 residua frazione di 2/3 in favore di che, in tale ridotta frazione, liquida in Parte_1 euro 5.077,33, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-conferma nel resto la sentenza;
-compensa le spese di lite del grado di appello fra le parti fino alla misura di 1/3 e condanna e in solido fra loro, al pagamento della residua Persona_1 Controparte_1
13 frazione di 2/3 in favore di che, in tale ridotta frazione, liquida nell'importo Parte_1 di euro 5.646,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 25/6/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
14