Art. 18. ((A decorrere dal 1° gennaio 1945 il contributo che, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, e' dovuto al Monte pensioni dal Ministero della pubblica istruzione e dagli insegnanti delle scuole elementari da esso mantenute iscritti all'istituto, e' dal Ministero medesimo liquidato - in via presuntiva e salvo il conguaglio previsto al successivo comma terzo - in ragione del 16 per cento dei nove decimi delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione spettanti agli insegnanti predetti; detto contribuito e' versato per ciascun anno finanziario a favore del Monte pensioni in quattro quote trimestrali anticipate a partire da quella scadente il 1° luglio.
Qualora, durante l'esercizio finanziario, gli stanziamenti per stipendi ed altri assegni utili a pensione siano aumentati, sull'importo degli aumenti ridotto ai nove decimi, il contributo di cui al comma precedente viene liquidato, salvo il conguaglio di cui al comma stesso, e versato nella Tesoreria entro il mese successivo a quello da cui ha effetto la variazione del bilancio.
Il conguaglio tra il contributo anticipatamente versato come ai due comma precedenti, e quello effettivamente dovuto sugli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione di cui e' stata disposta la corresponsione agli insegnanti predetti, viene effettuato nel successivo esercizio finanziario sulla base delle risultanze del rendiconto consuntivo, applicando sulla spesa globale per detti stipendi ed assegni, ivi assommati al netto delle trattenute di legge, un'aliquota, approvata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro, equivalente al 16 per cento dei rispettivi importi lordi.
Detta aliquota comprendera' una quota complementare corrispondente al contributo 16 per cento, dovuto esclusivamente dallo Stato, sulla differenza fra gli assegni ridotti corrisposti agli insegnanti durante i periodi trascorsi in aspettativa, per motivi di salute nel corso dell'anno finanziario e gli stipendi ed altri assegni dichiarati utili a pensione valutabili, nei periodi medesimi, ai fini del Monte pensioni, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 26, comma secondo, del presente ordinamento.
Ai fini dell'accertamento dei complessivo contributo come sopra dovuto dal Ministero della pubblica istruzione, sara'; da questo fornita al Monte pensione la dimostrazione particolareggiata della somma netta pagata durante l'esercizio finanziario per stipendi ed altri assegni utili a pensione e, distintamente, per assegni di aspettativa per motivi di salute, agli insegnanti iscritti al Monte pensioni.))
Qualora, durante l'esercizio finanziario, gli stanziamenti per stipendi ed altri assegni utili a pensione siano aumentati, sull'importo degli aumenti ridotto ai nove decimi, il contributo di cui al comma precedente viene liquidato, salvo il conguaglio di cui al comma stesso, e versato nella Tesoreria entro il mese successivo a quello da cui ha effetto la variazione del bilancio.
Il conguaglio tra il contributo anticipatamente versato come ai due comma precedenti, e quello effettivamente dovuto sugli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione di cui e' stata disposta la corresponsione agli insegnanti predetti, viene effettuato nel successivo esercizio finanziario sulla base delle risultanze del rendiconto consuntivo, applicando sulla spesa globale per detti stipendi ed assegni, ivi assommati al netto delle trattenute di legge, un'aliquota, approvata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro, equivalente al 16 per cento dei rispettivi importi lordi.
Detta aliquota comprendera' una quota complementare corrispondente al contributo 16 per cento, dovuto esclusivamente dallo Stato, sulla differenza fra gli assegni ridotti corrisposti agli insegnanti durante i periodi trascorsi in aspettativa, per motivi di salute nel corso dell'anno finanziario e gli stipendi ed altri assegni dichiarati utili a pensione valutabili, nei periodi medesimi, ai fini del Monte pensioni, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 26, comma secondo, del presente ordinamento.
Ai fini dell'accertamento dei complessivo contributo come sopra dovuto dal Ministero della pubblica istruzione, sara'; da questo fornita al Monte pensione la dimostrazione particolareggiata della somma netta pagata durante l'esercizio finanziario per stipendi ed altri assegni utili a pensione e, distintamente, per assegni di aspettativa per motivi di salute, agli insegnanti iscritti al Monte pensioni.))