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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 44477/2020 R.G. il 9.9.2020 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Silvia Felicetti, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Coderoni e Francesca
Tronchet, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.8.2020, la appaltatrice dei lavori di Parte_1
realizzazione dei basamenti per l'installazione di container prefabbricati nell'Area 34 dello
Stabilimento su committenza dell in forza CP_2 Controparte_1
di contratto d'appalto n. 8000007805 dell'aprile 2018, chiedeva condannarsi l'istituto committente al pagamento in suo favore degli importi analiticamente indicati in riferimento alle singole riserve apposte sugli atti contabili dell'appalto; si costituiva in giudizio l
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare Controparte_1
la domanda avversa (in uno alla fondatezza delle singole riserve), ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la fondatezza delle singole riserve e la congruità tecnica ed economica dei relativi importi;
acquisito l'elaborato peritale, venivano precisate le conclusioni all'udienza del
18.10.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) e la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Premesso che risultano pacifiche ed incontestate tra le parti (oltre che documentalmente dimostrate) le circostanze sulle quali trova fondamento, in punto di fatto, la domanda, si rileva che importanza dirimente ai fini della decisione della presente controversia assumono le risultanze degli accertamenti peritali svolti in corso di giudizio, che hanno consentito di verificare,
sulla base di ampia ed analitica disamina, la fondatezza ed il valore delle singole riserve apposte dalla società attrice ed oggetto della domanda dalla stessa spiegata nell'ambito del presente giudizio.
Sulla base degli accertamenti peritali è emerso che, con la prima riserva, la Parte_1
“…lamenta la mancata emissione del SAL 3, accorpato invece al Conto Finale, che ha determinato il mancato pagamento, ai sensi del contratto, delle lavorazioni eseguite successivamente al
25.3.2019, data del SAL 2 ed inoltre lamenta il ritardato pagamento sia dei SAL emessi che dell'anticipazione e del saldo finale, da cui la richiesta degli interessi ex d.lgs, n. 231/2002…
Nell'appalto di che trattasi dagli atti risulta che sono stati emessi i seguenti SAL:
- SAL 1 il 31.01.2019 di € 130.519,33;
- SAL 2 il 25.03.2019 di € 308.254,01;
- Stato Finale il 29.10.2019 di 493.005,06;
ed i seguenti Certificati di Pagamento ad essi relativi:
- Certificato Pagamento SAL 1 il 31.01.2019 di € 130.700,00; - Certificato Pagamento SAL 2 il 25.03.2019 di € 141.300,00;
- Certificato Pagamento Stato Finale il 29.10.2019 di € 109.024,85…
Per quanto riguarda il lamentato ritardato pagamento dell'anticipazione, dagli atti si evince quanto segue:
- il Certificato di regolare esecuzione, depositato in atti, riporta che l'anticipazione è stata pagata per l'importo di € 115.610,76 come da fattura n° 12 del 15.03.2019 e non per l'importo di €
116.536,00 oltre IVA riportato nella polizza fideiussoria a garanzia stipulata dall'appaltatore il
28.01.2019. Si evidenzia che la fattura n° 12 del 15.03.2019 non è depositata in atti mentre in
ALL D del fascicolo di causa dell'istante è presente la copia della polizza fideiussoria;
- l'atto di citazione riporta la dichiarazione dell'istante che il pagamento è avvenuto contestualmente al pagamento del SAL 1 in data 22.03.2019;
considerato che la data di emissione della fattura è il 15.03.2019 ed il pagamento è avvenuto il
22.03.2019 ne deriva, ai sensi del contratto, che nessun ritardo risulta essersi verificato nel pagamento dell'anticipazione.
Da quanto precede lo scrivente deduce il riconoscimento di € 1.176,85 per interessi di ritardato pagamento…”; in riferimento alla riserva n. 2, a seguito della compiuta disamina delle singole voci che la compongono, l'ausiliare ha ritenuto “…la richiesta della Riserva 2 fondata e congrua sia tecnicamente che economicamente per l'importo netto di € 18.345,12…”.
Con la terza riserva l'appaltatrice “…contesta lo stralcio e la mancata contabilizzazione delle opere riportate nell'O.d.S. 2 facenti parte del computo metrico e degli elaborati grafici di progetto per l'importo lordo di € 89.309,85 pari a netti € 62.713,37 e, in quanto opere particolarmente remunerative, chiede il riconoscimento del mancato utile nella misura del 10 % pari ad €
6.271,33 (= € 62.713,37 x 10 %)…” ed in risposta al quesito il CTU ha evidenziato che “…da quanto riportato in atti, risultano essere state stralciate le lavorazioni previste nell'appalto affidato all'istante relative a:
- scavo per lordi € 2.753,00 - oneri di discarica per lordi € 16.398,95
- massetto delle pendenze con acciaio d'armatura per lordi € 66.318,14
- pozzetti 40x40 per lordi € 3.839,76
per un totale di lordi € 89.309,85 pari a netti € 62.713,38.
Da quanto si evince dagli atti e come precedentemente evidenziato, le lavorazioni, sebbene facenti parte dei lavori appaltati a corpo all'istante e, pertanto, oggetto del ribasso d'asta da quest'ultimo offerto, sono risultate:
- per quanto riguarda gli scavi già realizzati dalla nella commessa di bonifica bellica;
CP_3
- per quanto riguarda il trasporto a discarica non più realizzabile per il terreno di risulta verificato contaminato;
- per quanto riguarda il massetto delle pendenze trasferito alla commessa aggiudicata successivamente alla Vitrociset per la fornitura e l'installazione del Green Data Center.
Ciò considerato lo scrivente ritiene giustificato l'indennizzo richiesto dall'istante in riserva. Lo
scrivente, pertanto, deduce la richiesta fondata e congrua sia tecnicamente che economicamente per l'importo netto di € 6.271,33…”.
La riserva n. 4, relativa all'anomalo andamento dell'appalto, apposta al SAL 2 ma poi aggiornata fino alla fine dei lavori è stata ritenuta parzialmente fondata dall'ausiliare, il quale ha evidenziato che “…la gara per l'affidamento della commessa di fornitura ed installazione del Green Data
Center è stata bandita dalla stazione appaltante con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, in pratica le imprese partecipanti erano chiamate “a proporre una soluzione qualitativamente e tecnicamente idonea attraverso una scelta ottimale di componenti, di soluzioni di layout e di logistica interna, di interfaccia tra i vari sistemi proposti ed esistenti, in cui ogni elemento risulti funzionale, innovativo ed il linea con tutte le normative”; la gara è stata aggiudicata alla Vitrociset il 10.01.2019 allorquando l'istante, che aveva ricevuto la consegna effettiva dei lavori il 12.12.2019, aveva già dato inizio, da circa un mese, alle lavorazioni di propria competenza della durata di 90 giorni. Dalla data di aggiudicazione a Vitrociset, nelle more della stipula del relativo contratto cui avrebbe fatto seguito la progettazione esecutiva del Green Data Center da parte della stessa, la stazione appaltante ha preso atto, come si rileva dagli atti, che il basamento appaltato all'istante e già in corso di realizzazione non era funzionale a quanto previsto nella proposta tecnica aggiudicata, in particolare per gli impianti da realizzarsi nel basamento, il passaggio dei corrugati, il posizionamento dei pozzetti, il massetto di completamento e, di conseguenza, ha emanato l'O.d.S. 2 del 14.02.2019 che recepiva ed ordinava gli adeguamenti.
Considerato quanto esposto, lo scrivente ritiene che la scelta operata dalla stazione appaltante di realizzare l'intera opera del Green Data Center con due affidamenti e due progetti separati di cui, in particolare, quello dell'elevazione mandato a gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi sulla base di una proposta da rendere successivamente esecutiva, abbia condizionato l'andamento dell'appalto affidato all'istante considerato che il progetto del basamento appaltato è risultato inadeguato alla soluzione aggiudicata per il Green Data Center e, pertanto, è stato variato e, nel corso della definizione delle varianti, l'istante non poteva fare altro essendo il basamento l'oggetto del proprio appalto.
Come precedentemente riportato, il committente ritiene che l'anomalo andamento dell'appalto ed il ritardo nella realizzazione dell'opera appaltata sia da attribuire all'insufficiente presenza di maestranze in cantiere.
Lo scrivente evidenzia che da contratto il termine di ultimazione delle opere era il 12.03.2019,
2 il termine di ultimazione è stato stabilito il Parte_2
03.04.2019, l'ultimazione è stata certificata 17.05.2019.
Come si evince dal Giornale dei Lavori depositato in atti, fino a marzo 2019 risultano presenti in cantiere dalle tre alle sette unità, in aprile il numero è aumentato a undici, tredici.
Ciò considerato lo scrivente ritiene che la causa dell'andamento anomalo dell'appalto debba attribuirsi in ugual misura, in mancanza di ulteriori informazioni di dettaglio in atti, sia all'istante che al committente…”; da ciò consegue che, essendo “…l'importo complessivo per l'anomalo andamento dell'appalto calcolato in € 75.584,93…”, la richiesta della società attrice sia da ritenersi motivata e congrua in riferimento alla metà del detto importo, ossia per complessivi €
37.792,41…”.
Con la riserva n. 5, la società attrice “…chiede la disapplicazione della penale irrogata nel conto finale per gg. 44 di ritardo per complessivi € 23.367,49 ed il riaccredito dell'importo, oltre gli interessi ex D.lgs. 231/2022 o, in via del tutto subordinata, la riduzione ai sensi dell'art. 1384
c.c. in considerazione del fatto che l'obbligazione principale dell'appaltatore è stata completamente adempiuta…”; ribadisce in proposito l'ausiliare che “…per quanto riguarda la tempistica delle maggiori opere ordinate è stato già argomentato e dedotto in risposta alla
Riserva 2;
- per quanto riguarda i “perditempo” lamentati dall'istante è stato già argomentato e dedotto in risposta alla Riserva 4;
- per quanto riguarda le procedure di controllo per l'accesso allo stabilimento,
l'istante non documenta le lamentate variazioni in corso d'opera;
- per quanto riguarda i giorni di pioggia, l'istante deposita in atti in ALL. D un elaborato che dichiara “Bollettino Meteo” dal quale risulta che nel periodo dal 06.02.2019 al 17.05.2019 a si sono verificati 38 giorni di pioggia ed 1 giorno di neve ciò in netto contrasto con quanto CP_2
registrato sul Giornale dei Lavori che registra dal 12.12.2018, data di inizio effettivo delle lavorazioni, al 17.05.2019, giorni 5 e ½ di pioggia.
Considerato quanto riportato e più in particolare quanto precedentemente dedotto ed argomentato in risposta alla Riserva 4, lo scrivente ritiene che anche la penale irrogata di €
23.307,49 debba essere attribuita in parti uguali all'istante ed al committente convenuto.
Lo scrivente, pertanto, deduce la richiesta fondata e congrua tecnicamente ed economicamente riconoscibile per € 11.683,75 (= € 23.307,49 : 2)…”.
Con la riserva n. 6 la società attrice “…contesta le detrazioni effettuate dal D.L. nello Stato Finale
per asseriti vizi e difetti nelle lavorazioni evidenziando che, in corso d'opera, non è stato rilevato e contestato alcun vizio e/o difetto e che, in ogni caso, le asserite difformità non costituiscono né vizio né difetto e, quindi, le detrazioni sono del tutto arbitrarie…”; a seguito di ampia ed analitica disamina delle singole lavorazioni contestate, il CTU ha ritenuto “…fondata e congrua sia tecnicamente che economicamente per l'importo netto di € 21.071,01…”.
A fronte della disamina sopra riportata ed a seguito delle osservazioni mosse dalle parti,
l'ausiliare ha ritenuto fondate le riserve apposte dalla società appaltatrice per il complessivo e finale importo di € 110.941,35, di cui € 1.176,85 relativi alla prima riserva;
€ 32.946,00 per la seconda riserva;
€ 6.271,33 per la terza riserva;
€ 37.792,41 in riferimento alla quarta riserva;
€ 11.683,75 per la quinta riserva ed € 21.071,01 per la sesta riserva: sono queste le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare a seguito di approfondita ed esaustiva disamina che questo giudice,
pur tenuto conto dei rilievi critici delle parti, ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione.
Deve, pertanto, in parziale accoglimento della domanda, essere pronunciata condanna della società convenuta al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di €
110.941,35 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli accessori di legge.
Il non integrale accoglimento della domanda giustifica la compensazione, in ragione di metà,
delle spese di giudizio tra le parti;
le spese residue, liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, sono poste a carico di parte convenuta;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 4.8.2020
nei confronti dell' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...]
favore di controparte, del complessivo importo di € 110.941,35 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli accessori di legge;
--- - rigetta per il resto la domanda;
---
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida (quanto alla detta metà) in complessivi € 11.229,99 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
---
- compensa tra le parti le restanti spese;
---
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.---
Roma, 9.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi