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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2815/2023 promossa da
- C.F. ), con sede in Bolzano, Via Volta n. 13/A, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
- (C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._1
22.11.1979;
- (C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._2
- (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. BARBARI
LUCA;
- parte attrice – opponente -
contro
- (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Bolzano, Via Leonardo da Vinci n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- C.F. ), con sede in Bolzano, Via Controparte_2 P.IVA_3
Leonardo da Vinci n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore;
1 entrambe rappresentate e difese, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
HAIDACHER ARMIN e dall'avv. MARTINI FRANCESCA;
- parte convenuta – opposta -
con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 890/2023 d.d. 06.07.2023.
CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
come da note scritte d.d. 10.04.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa
in via preliminare e di rito:
in via preliminare:
- rigettare qualsiasi richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del
decreto ingiuntivo opposto;
- accertata la qualità di consumatore del signor dichiarare Parte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna, e
conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo reso nei confronti dei signor
Parte_2
in via principale:
- rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare l'infondatezza delle pretese e/o la carenza di legittimazione della convenuta opposta
( per tutte le ragioni Controparte_3 Controparte_4
esposte in narrativa, e conseguentemente revocare e/o dichiarare la nullità del decreto
ingiuntivo opposto per quanto concerne la domanda spiegata dalla Controparte_3
( nei confronti degli odierni attori opponenti;
[...] Controparte_4
- revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, accertando altresì quale o quali
siano i soggetti vincolati dal contratto oggetto del presente giudizio e/o estromettendo dal
2 giudizio i soggetti indebitamente ingiunti;
In subordine:
- Accertare la reale entità e valore delle prestazioni effettivamente eseguite dalla convenuta o
dalle convenute opposte, revocando il decreto ingiuntivo e riducendo, conseguentemente le
relative pretese creditorie, determinando altresì quale e/o quali siano i soggetti effettivamente
obbligati passivi delle predette pretese, così come ulteriormente diminuite ai sensi dell'art.1227
c.c. stante il concorso del creditore opposto;
- In via ulteriormente subordinata, ridurre ad equità le pretese creditorie stante lo squilibrio nel
sinallagma del contratto invocato a fondamento del decreto ingiuntivo, ulteriormente da ridursi
ai sensi sempre dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso:
- Con vittoria di competenze, spese e onorari, con applicazione degli aumenti di cui all'art. 4
commi 2 e 8 DM 55/2014, oltre a spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale
ed Iva di legge.
In via istruttoria: (…)”
dei procuratori di parte opposta:
come da note scritte d.d. 14.11.2024
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, per le ragioni esposte in narrativa:
in via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte
con riferimento all'attore opponente (considerato che detta eccezione è Parte_2
stata rinunciata da controparte per e in quanto infondata in Parte_3 Parte_4
fatto e in diritto, e pertanto confermare la competenza territoriale di questo Tribunale adito;
in via principale: respingere l'opposizione avversaria, e le relative domande ed eccezioni, in
quanto tutte inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare
3 integralmente il decreto ingiuntivo n. 890/2023 del 07.07.2023 rilasciato dal Tribunale di
Bolzano, Giudice dott. Francesco Laus, nel procedimento rubricato sub N.R.G. 1855/2023, salvi
gli importi di Euro 1.102.20 di cui alla fattura 1160/2023 (doc. 12) ed Euro 1.258,13 di cui alla
fattura 508/2023 (doc. 18) rinunciati in questa sede da parte, rispettivamente, della ricorrente
e di come sotto Controparte_1 Controparte_4
precisato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Illustrissimo Tribunale
dovesse ritenere di non confermare il suddetto decreto ingiuntivo,
- accertare e dichiarare che, per le ragioni e i titoli di cui al presente procedimento, gli odierni
attori opponenti , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
sono debitori
[...]
a) in favore dell'associazione professionale con sede in Via Leonardo da Vinci Controparte_1
– Straße 12, 39100 – Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA , in persona del dott. P.IVA_2 [...]
(C.F. , dell'importo di Euro 11.581,20, pari agli importi dovuti CP_5 C.F._4
per l'espletamento delle prestazioni di cui al mandato professionale agli atti, il tutto oltre a
rivalutazione monetaria e interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, oltre alla
relativa ritenuta d'acconto, alle spese tutte e compensi legali del presente procedimento, oltre
spese generali, CPA ed IVA come per legge, e successive, o del minore importo ritenuto di
giustizia;
b) in favore di con sede in Via Leonardo da Vinci – Straße 12, Controparte_4
39100 – Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA in persona del dott. dott. P.IVA_3 CP_5
(C.F. , dell'importo di Euro 10.065,01, pari agli importi dovuti per C.F._4
l'espletamento delle prestazioni di cui al mandato professionale agli atti, il tutto oltre a
rivalutazione monetaria e interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, oltre alle
spese tutte e compensi legali del presente procedimento, oltre spese generali, CPA ed IVA come
4 per legge, e successive, o del minore importo ritenuto di giustizia;
e pertanto - condannare gli
odierni attori opponenti , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
a pagare solidalmente a e gli Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
importi per compensi professionali come accertati all'esito del giudizio;
in ogni caso: condannare gli odierni attori opponenti , Parte_2 Parte_3
e al pagamento di tutte le spese, i compensi, le spese Parte_4 Parte_1
processuali, IVA e CPA, e successive occorrende come per legge;
in via istruttoria: (…)”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 14.09.2023 gli opponenti Parte_1
(breviter ”), e hanno
[...] Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
evocato in giudizio le opposte (breviter “ Controparte_1 [...]
Cont
) e (breviter ), chiedendo la revoca del decreto CP_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 890/2023 d.d. 06.07.2023, emesso dal Tribunale di Bolzano per l'importo di €
12.683,22, oltre interessi e spese di procedura, in favore di e di € 11.323,14, oltre Controparte_1
Cont interessi e spese di procedura, in favore di in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di prestazioni professionali.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno dedotto quanto segue:
- non risulterebbe provato che la procura alle liti conferita da sia stata sottoscritta Controparte_1
da soggetto munito di poteri di rappresentanza;
- pur riconoscendo di aver svolto unicamente prestazioni di consulenza fiscale, Controparte_1
avrebbe ingiunto il pagamento di somme anche per attività di domiciliazione;
- sarebbe una c.d. newco costituita per accedere a bandi della Provincia Parte_1
Autonoma di Bolzano;
non avendo ottenuto alcun affidamento, tale società non sarebbe stata mai
5 operativa;
non sarebbero stati pertanto resi in suo favore i servizi previsti dall'accordo con parte opposta, quali la consulenza telefonica, la consulenza via e-mail, la consulenza legale, fiscale o relativa alla tenuta della contabilità e dei libri sociali o dell'inventario;
Cont
- un contratto sarebbe stato in ogni caso concluso solo con e non anche con Controparte_1
tale contratto non contemplerebbe la possibilità di subappaltare i servizi affidati, anche in considerazione dell'intuitu personae caratterizzante le prestazioni;
- la delega di una parte delle attività ad un soggetto terzo integrerebbe pertanto un inadempimento da parte di Controparte_1
- alcuna obbligazione sussisterebbe comunque in capo alle persone fisiche degli odierni opponenti, posto che il preventivo sarebbe stato sottoscritto per conto della società e le prestazioni sarebbero state rese esclusivamente in favore della stessa;
- parte opposta avrebbe inoltre fatturato prestazioni relative a periodi successivi al recesso dal rapporto negoziale, avvenuto in data 09.02.2022;
- in relazione ai signori e la competenza territoriale non spetterebbe al Parte_2 Pt_3 Pt_4
Tribunale di Bolzano, rivestendo gli stessi la qualifica di consumatori;
la previsione contrattuale della competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano sarebbe pertanto nulla, difettando altresì
della doppia sottoscrizione.
Costituitesi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.12.2023,
Cont e hanno contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone la reiezione Controparte_1
per le seguenti ragioni:
- la procura alle liti conferita da sarebbe stata sottoscritta dal dott. Controparte_1 CP_5
munito di poteri di rappresentanza dell'associazione professionale al pari del dott. ; Persona_1
- nel contratto di mandato sarebbe stato esplicitato che svolge i servizi di Controparte_1
Cont contabilità tramite la società collegata la quale, di conseguenza, fattura direttamente le prestazioni dalla stessa rese;
non si sarebbe dunque in presenza di un “indebito subappalto”;
- parte opponente avrebbe ripetutamente promesso il pagamento delle prestazioni per cui è causa;
6 - con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe agito anche per ottenere il Controparte_1
pagamento dei compensi di cui alle fatture n. 791 del 19.07.2021 e n. 426/E del 31.01.2022
relative all'attività di domiciliazione;
non vi sarebbe stata pertanto alcuna rinuncia al relativo credito e lo svolgimento dell'attività di domiciliazione troverebbe conferma nella visura camerale di , da cui risulterebbe l'evasione del protocollo relativo al trasferimento della sede, prima Pt_1
sita presso gli uffici di Controparte_1
- inconferente sarebbe la deduzione in ordine all'inoperatività di , considerato che gli Pt_1
adempimenti contabili e fiscali devono essere svolti indipendentemente dall'operatività di una società; il relativo compenso sarebbe stato inoltre pattuito a forfait, con la conseguenza che un'eventuale incongruità avrebbe legittimato una non accettazione, una richiesta di revisione o un recesso, non già il mancato pagamento a seguito della fruizione del servizio;
- tutti i servizi previsti nel mandato professionale sarebbero stati puntualmente resi dalle odierne convenute opposte;
- la denominazione rappresenterebbe la denominazione Controparte_4
ufficiale in lingua tedesca della società;
Cont
- la compagine sociale di sarebbe composta dagli associati di in particolare, Controparte_1
Cont il dott. sarebbe titolare di Hello S.r.l., socia di mentre il dott. Persona_1 CP_5
Cont sarebbe il legale rappresentante di
- la responsabilità personale degli opponenti e risulterebbe da una Pt_4 Parte_2 Pt_3
pluralità di elementi: i) i medesimi avrebbero contattato chiedendo assistenza Controparte_1
nella costituzione di una newco e nella sua successiva gestione;
ii) il mandato professionale sarebbe espressamente intestato alle persone fisiche;
iii) la sottoscrizione del signor in Pt_4
calce al mandato professionale sarebbe stata apposta in proprio e non per conto della società,
posto che, al momento della sottoscrizione, non era stata ancora costituita;
iv) i signori Pt_1
e risponderebbero in proprio, avendo anch'essi conferito l'incarico e accettato Parte_2 Pt_3
i termini del mandato professionale per fatti concludenti;
7 - con missiva del 09.02.2022 avrebbe comunicato che non si sarebbe avvalsa dei servizi Pt_1
dello studio “per l'esercizio 2023”; il recesso non avrebbe pertanto riguardato l'esercizio 2022,
con la conseguenza che parte opposta avrebbe dovuto compiere, anche nel 2023, tutti gli adempimenti contabili e fiscali relativi a tale esercizio;
parte opposta avrebbe in ogni caso prestato la massima collaborazione per il passaggio delle consegne con il commercialista subentrante;
- non sarebbero poi applicabili nei confronti dei signori e le tutele Pt_4 Parte_2 Pt_3
consumeristiche, non avendo gli stessi agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale da loro svolta;
- non trovando applicazione il foro del consumatore, il Tribunale di Bolzano sarebbe competente ai sensi degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., oltre che in forza della clausola di competenza esclusiva contenuta nel mandato professionale;
quest'ultima non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 1341 c.c., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte da un contraente.
La causa non ha richiesto attività istruttoria. All'esito della fase di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata dunque fissata l'udienza ex art. 281-quinquies, primo comma,
c.p.c., del 16.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e sono stati assegnati i termini ex art. 189 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza d.d. 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
2. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati.
2.1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione attorea secondo cui i procuratori di
[...]
Cont e non sarebbero muniti di valida procura alle liti, non essendo provato che la stessa CP_1
sia stata sottoscritta da persona avente poteri di rappresentanza di tali soggetti.
L'eccezione deve essere disattesa.
8 Cont Le procure alle liti rilasciate da e risultano entrambe sottoscritte dal dott. Controparte_1
Cont
Dalla visura camerale di si evince come lo stesso rivesta la carica di CP_5
amministratore e legale rappresentante della società, con poteri di rappresentanza e di firma separati per qualsiasi operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. doc. 6 fasc. di parte opponente). Dall'”Accordo integrativo ad un contratto di associazione professionale” sub doc. 3 fasc. di parte opposta emerge inoltre come il medesimo sia un associato dell'associazione professionale Non risultando dall'accordo l'attribuzione della presidenza o Controparte_1
direzione a singoli associati, deve concludersi nel senso del riconoscimento a ciascun associato del potere di legale rappresentanza dell'associazione.
2.2. In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale si osserva come la stessa, mediante la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., abbia formato oggetto di rinuncia da parte degli opponenti e L'opponente ha per contro insistito Parte_3 Parte_4 Parte_2
nell'eccezione.
Nella presente vertenza risulta tuttavia opportuno, in virtù del principio della ragione più liquida,
esaminare prioritariamente i motivi di merito sollevati da parte opponente (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 08.05.2014, n. 9936).
2.3. Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto crediti per prestazioni professionali che
[...]
Cont e asseriscono di aver reso in favore di , nonché dei signori CP_1 Pt_1 Parte_2
e Pt_3 Pt_4
Nello specifico, con il decreto opposto è stato ingiunto agli odierni opponenti, in solido tra loro, il pagamento in favore di della somma complessiva di € 12.683,22, oltre interessi e Controparte_1
spese di procedura, relativa alle seguenti fatture:
i. fattura n. 791/BZ del 19.07.2021, dell'importo di € 4.097,53 (doc. 7 fasc. monitorio);
ii. fattura n. 426/E del 31.01.2022, dell'importo di € 2.771,67 (doc. 8 fasc. monitorio);
iii. fattura n. 1763 del 28.07.2022, dell'importo di € 2.507,42 (doc. 9 fasc. monitorio); iv. fattura n. 2971 del 31.10.2022, dell'importo di € 1.102,20 (doc. 10 fasc. monitorio);
9 v. fattura n. 335 del 26.01.2023, dell'importo di € 1.102,20 (doc. 11 fasc. monitorio); vi. fattura n. 1160 del 31.03.2023, dell'importo di € 1.102,20 (doc. 12 fasc. monitorio).
Tali fatture indicano il seguente oggetto: “prestazioni in materia di preparazione del bilancio nonché di consulenza fiscale, contabile e societaria”. Le fatture n. 791/BZ del 19.07.2021 e n.
426/E del 31.01.2022 attengono altresì al servizio di domiciliazione.
Con il predetto decreto è stato inoltre ingiunto agli odierni opponenti, in solido tra loro, il
Cont pagamento in favore di della somma complessiva di € 11.323,14, oltre interessi e spese di procedura, relativa alle seguenti fatture:
i. fattura n. 644/E del 19.07.2021, dell'importo di € 2.516,25 (doc. 13 fasc. monitorio);
ii. fattura n. 265/E del 31.01.2022, dell'importo di € 2.516,25 (doc. 14 fasc. monitorio);
iii. fattura n. 644 del 28.07.2022, dell'importo di € 2.516,25 (doc. 15 fasc. monitorio); iv. fattura n. 1208 del 31.10.2022, dell'importo di € 1.258,13 (doc. 16 fasc. monitorio);
v. fattura n. 202 del 26.01.2023, dell'importo di € 1.258,13 (doc. 17 fasc. monitorio); vi. fattura n. 508 del 31.03.2023, dell'importo di € 1.258,13 (doc. 18 fasc. monitorio).
Le menzionate fatture recano come oggetto la prestazione di servizi di contabilità.
2.4. Posto quanto precede, secondo la prospettazione di parte opposta gli odierni opponenti avrebbero ripetutamente promesso il pagamento delle somme azionate in via monitoria.
In base ad orientamento giurisprudenziale consolidato la promessa di pagamento e la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. possono risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di promettere il pagamento o di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 21.07.2016, n. 14993; Cass. civ., Sez. II, 23.06.2016, n. 13039).
Nel caso di specie difetta un'espressa promessa di pagamento, né la stessa è ricavabile implicitamente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Con l'e-mail d.d. 06.06.2022 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) il signor ha risposto come segue Pt_3
ai solleciti di pagamento di parte opposta: “Appena riceviamo il prestito , sarà nostra cura dare
10 priorità al pagamento delle vostre fatture”. Con la successiva e-mail d.d. 21.10.2022 (cfr. doc. 4
fasc. monitorio) il signor ha poi scritto quanto segue: “Ti chiedo ancora scusa per il black Pt_3
out avuto con il Vostro studio dovuto principalmente alla uscita di come Parte_4
Amministratore e responsabile delle operations a Bolzano. Come Ti ho comunicato dovremo
iniziare a fatturare a a fine anno e quindi inizieremo a fare un piano di rientro nei tuoi CP_6
confronti.”
Dalle riportate e-mail non è desumibile né il riconoscimento della debenza delle somme richieste da parte opposta, né l'assunzione di un chiaro impegno a provvedere al pagamento delle fatture.
L'intenzione di dare priorità al pagamento di fatture non meglio precisate o di elaborare un piano di rientro non vale infatti ad esprimere univocamente la volontà di pagare tutte le fatture azionate da parte opposta, risultando piuttosto riconducibile nell'ambito di una proposta di definizione transattiva della controversia.
Ne consegue che parte opposta non può considerarsi esonerata dall'onere di provare il rapporto fondamentale con gli odierni opponenti.
2.5. In ordine al rapporto contrattuale alla base dei crediti azionati, lo stesso, a detta di parte opposta, nascerebbe dal contratto denominato “mandato professionale”, sottoscritto in data
09.12.2020 dal signor (cfr. doc. 2a e 2b fasc. monitorio). Parte_4
Tale contratto, secondo parte opposta, non conterrebbe un incarico professionale nei confronti della sola essendo espressamente pattuito lo svolgimento dei servizi di Controparte_1
contabilità da parte di società di servizi collegata all'associazione professionale. Il mandato,
intestato alle persone fisiche dei signori e , sarebbe stato sottoscritto Pt_4 Parte_2 Pt_3
dal signor in proprio, mentre i signori e avrebbero accettato lo stesso Pt_4 Parte_2 Pt_3
per fatti concludenti.
Cont 2.6. Per quanto attiene alla titolarità di un credito, dal lato attivo, da parte di si osserva come quest'ultima non sia parte del contratto di “mandato professionale” d.d. 09.12.2020. Detto contratto si limita invero a prevedere che “le prestazioni contabili di cui alla lettera (B)
11 potrebbero essere fatturate separatamente da una società di servizi contabili legata allo Studio”.
Con tale clausola vengono dunque autorizzati preventivamente il subaffidamento a terzi di una parte delle prestazioni contrattuali, così come la cessione dei relativi crediti. La pattuizione,
tuttavia, non è in alcun modo idonea ad instaurare un rapporto contrattuale diretto tra i
“mandanti” e la società terza, come sostenuto da parte opposta.
Cont Poiché ha dedotto quale fatto costitutivo un suo rapporto contrattuale diretto con gli opponenti, neppure allegando un eventuale subcontratto o una cessione di credito, le sue pretese risultano prive di fondamento.
Ad una diversa conclusione non può del resto condurre la circostanza che , in persona del Pt_1
Cont signor abbia conferito ad delega per la presentazione telematica dei modelli F24 Pt_4
(cfr. doc. 15.25 fasc. di parte opposta). Simile delega, risolvendosi nel conferimento di una procura e dunque di poteri di rappresentanza per la presentazione di dichiarazioni fiscali, risulta di per sé sola inidonea a fondare un rapporto contrattuale di mandato, di appalto o di opera. Deve
inoltre osservarsi come un contratto possa considerarsi concluso per facta concludentia
unicamente a fronte di un comportamento che manifesti univocamente la volontà di dar vita ad un rapporto negoziale e che sia incompatibile con una volontà diversa. Nella fattispecie in esame non è dato ravvisare nella condotta degli opponenti la menzionata univocità. Il conferimento della predetta delega, in particolare, non implica necessariamente l'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, potendo trovare giustificazione nel subaffidamento di prestazioni da parte di
Controparte_1
Cont Non risultando provata l'instaurazione di un rapporto negoziale tra gli odierni opponenti ed deve revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima.
Per gli stessi motivi deve rigettarsi la domanda subordinata di condanna al pagamento di un
Cont corrispettivo nei confronti di
2.7. Quanto ai crediti fatti valere da risulta documentalmente la sottoscrizione Controparte_1
della “Lettera di mandato professionale” da parte del dott. , in qualità di associato Persona_1
12 e legale rappresentante di (cfr. doc. 3 fasc. di parte opposta e doc. 2a e 2b fasc. Controparte_1
monitorio). La citata “Lettera”, qualificabile come proposta contrattuale, è indirizzata ai signori
e (attuali soci di ABTech Lab Srl)”, Parte_2 Parte_3 Parte_4
mentre la dichiarazione di accettazione reca la firma autografa del solo opponente Parte_4
Secondo la prospettazione di parte opponente, detta sottoscrizione sarebbe stata apposta in nome e per conto della costituenda con la conseguenza che il rapporto Parte_1
obbligatorio si sarebbe instaurato unicamente nei confronti della medesima.
Tale lettura si scontra tuttavia con le evidenze che emergono dalla documentazione contrattuale,
vale a dire con la formulazione di una proposta nei confronti delle persone fisiche degli opponenti e l'accettazione da parte di uno degli stessi in proprio, senza aggiunta di alcun timbro societario o altro richiamo ad una società, oltretutto non ancora costituita.
Da quanto precede consegue inevitabilmente che l'opponente ha assunto la qualità Parte_4
di parte del contratto per cui è causa.
Irrilevante risulta del resto la circostanza che il contratto sia stato concluso nell'interesse della costituenda . In base all'art. 2331 c.c., richiamato dall'art. 2463 c.c., invero, “(…) Per le Pt_1
operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e
solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. (…) Qualora successivamente
all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è
responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. (…)”.
Nel caso di specie la legittimazione passiva di non risulta contestata, mentre quella Pt_1
dell'opponente discende dalla sottoscrizione della menzionata dichiarazione di Parte_4
accettazione.
In relazione agli opponenti e deve invece riconoscersi un Parte_3 Parte_2
difetto di titolarità del rapporto contrattuale dal lato passivo.
La mera formulazione di una proposta contrattuale nei loro confronti, così come la corrispondenza nella quale hanno manifestato l'intenzione di dare vita ad una newco o che hanno
13 ricevuto (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), sono elementi insufficienti a far sorgere in capo ad essi un vincolo contrattuale. La comunicazione della volontà di costituire una società si inquadra infatti nell'ambito di una mera trattativa, mentre la ricezione della proposta e delle e-mail inviate da costituisce una condotta passiva, dalla quale non è dato inferire una volontà Controparte_1
contrattuale.
Deve pertanto escludersi che il contratto per cui è causa sia stato concluso per facta concludentia
anche dagli opponenti e nei cui confronti deve essere Parte_3 Parte_2
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il difetto di un titolo che vincoli gli opponenti e impone Parte_3 Parte_2
poi di rigettare la domanda subordinata di condanna dei medesimi al pagamento di un corrispettivo in favore di Controparte_1
2.8. Tanto premesso sotto il profilo soggettivo, occorre esaminare l'oggetto delle pretese avanzate da Controparte_1
In proposito si rileva innanzitutto come parte opposta abbia rinunciato alla propria domanda relativa alla fattura n. 1160 del 31.03.2023, dell'importo di € 1.102,20.
Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da deve essere quindi revocato anche Controparte_1
nei confronti di e del signor Pt_1 Parte_4
Poiché ha domandato, in via subordinata, la condanna al pagamento del Controparte_1
compenso per l'opera prestata e parte opponente ha eccepito l'inadempimento della stessa e l'incongruità del compenso richiesto, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato.
Dal ricorso per decreto ingiuntivo, così come dalla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta si evince chiaramente la volontà di agire per il pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture richiamate nei medesimi atti, che ineriscono a “prestazioni in materia di preparazione del bilancio nonché di consulenza fiscale, contabile e societaria” e, limitatamente alle fatture n.
791/BZ del 19.07.2021 e n. 426/E del 31.01.2022, al servizio di domiciliazione. Irrilevante risulta dunque che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna opposta si sia limitata ad affermare di
14 aver eseguito prestazioni di consulenza fiscale, evincendosi dall'esame complessivo dell'atto la volontà di ottenere il pagamento del compenso relativo all'insieme delle prestazioni fatturate.
L'adempimento di alle proprie obbligazioni è comprovato dalla documentazione Controparte_1
in atti. In particolare, per quanto riguarda il servizio di domiciliazione, risulta dall'estratto dal
Registro delle Imprese sub doc. 4 fasc. di parte opposta come la sede di fosse sita, dalla Pt_1
sua costituzione e sino al 03.11.2021, in Bolzano, Via Leonardo da Vinci n. 12, presso
[...]
L'adempimento alle prestazioni di preparazione del bilancio e di consulenza fiscale, CP_1
contabile e societaria trova riscontro nella documentazione prodotta da parte opposta sub doc. 15.
In proposito, del tutto generica risulta la contestazione attorea secondo cui parte opposta non avrebbe provveduto ad effettuare comunicazioni obbligatorie, non essendo stato indicato quali sarebbero le comunicazioni omesse. Dalla corrispondenza sub doc. 16.06 fasc. di parte opposta emerge poi come non abbia potuto predisporre la bozza di bilancio per l'esercizio Controparte_1
2022 a causa del mancato invio, da parte di , della documentazione necessaria. Un Pt_1
inadempimento non è ravvisabile neppure nel non aver suggerito di procedere allo scioglimento della società, esulando dall'incarico conferito la consulenza manageriale. Deve dunque rigettarsi l'eccezione attorea di concorso di parte opposta nella produzione del danno ex art. 1227 c.c.
In relazione al quantum, i corrispettivi indicati nelle fatture corrispondono a quanto convenuto dalle parti con il “mandato professionale” d.d. 09.12.2020.
Si tratta, nello specifico, di corrispettivi pattuiti a forfait. Risulta pertanto irrilevante la circostanza secondo cui l'inoperatività di avrebbe comportato, dal punto di vista Pt_1
quantitativo, un minore impegno da parte di Controparte_1
Al Giudice non è d'altra parte consentito procedere ad una valutazione sulla convenienza di un affare liberamente concluso dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Inconferente
si rivela invero il richiamo attoreo alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18128 del 13.09.2005, che tratta della diversa fattispecie della riduzione ad equità della clausola penale. Nella fattispecie in esame si verte invece intorno ad un asserito squilibrio economico tra
15 le prestazioni originariamente pattuite nel contratto. Su simile profilo, all'infuori dei casi di rescissione per lesione e di invalidità, non dedotti nella presente vertenza, non è in alcun modo consentito un intervento giudiziale. Al riguardo giova riportare le considerazioni svolte dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite: “E' bene ricordare che la libertà negoziale è principio cardine del nostro ordinamento e del diritto dei contratti. L'ordinamento garantisce in egual misura
tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa
economica. Se il soggetto abilitato all'esercizio del credito ha il dovere di rispettare le regole del
gioco e comportarsi in buona fede, nondimeno ha anche il diritto di pianificare in piena libertà
le proprie strategie imprenditoriali e commerciali, come già ripetutamente affermato da questa
Corte (da ultimo, con ampiezza di motivazioni, Sez. 1, Sentenza n. 1184 del21.1.2020; nello
stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021). Non è dunque lo iato tra prestazione e
controprestazione che può rendere un contratto “immeritevole” di tutela ex art. 1322 c.c., se
quella differenza sia stata in piena libertà ed autonomia compresa ed accettata. La seconda
ragione è che lo squilibrio delle prestazioni non può farsi coincidere la convenienza del
contratto. Chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto
invocando “lo squilibrio delle prestazioni”. L'intervento del giudice sul contratto non può che
essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà
negoziale (così, ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021, Rv. 663148 - 01). La
terza ragione è che lo squilibrio (economico) tra le prestazioni se è genetico legittima il ricorso
alla rescissione per lesione;
se è sopravvenuto legittima il rimedio della risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta. L'esistenza di tali rimedi esclude dunque la necessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa la “immeritevolezza” d'un contratto che preveda
“prestazioni squilibrate”.” (Cass. civ., Sez. Un., 23.02.2023, n. 5657).
Ne consegue la condanna di e di in solido tra loro, al Parte_1 Parte_4
pagamento in favore di dell'importo di € 11.581,02, Controparte_1
oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla
16 scadenza del termine di pagamento delle fatture n. 791/BZ del 19.07.2021 (decorrenza interessi dal 20.07.2021), n. 426/E del 31.01.2022 (decorrenza interessi dal 01.02.2022), n. 1763 del
28.07.2022 (decorrenza interessi dal 29.07.2022), n. 2971 del 31.10.2022 (decorrenza interessi dal 01.11.2022) e n. 335 del 26.01.2023 (decorrenza interessi dal 27.01.2023), sino al saldo effettivo. Trattandosi di debito di valuta, sullo stesso non spetta invece la rivalutazione.
3. L'accoglimento dell'opposizione e la contestuale condanna degli opponenti e Pt_1 Pt_4
nei confronti di giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite Controparte_1
relativamente alla fase monitoria e nella misura di un mezzo relativamente al presente giudizio di opposizione, con condanna dei predetti opponenti alla rifusione del restante mezzo in favore dell'opposta (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 27.08.2020, n. 17854). Controparte_1
Le spese devono essere quantificate per l'intero (2/2) nella misura media prevista dal D.M. n.
55/2014 (tab. n.
2 - scaglione di valore: da € 5.200,01 ad € 26.000,00) per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 4.237,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata,
assorbita o dichiarata inammissibile:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 890/2023 d.d. 06.07.2023;
2) condanna , in solido tra loro, a pagare Parte_1 Parte_4
in favore di a titolo di Controparte_1
corrispettivo, l'importo di € 11.581,02, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
231/2002 computati secondo i criteri indicati in parte motiva;
3) condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_4
rifondere a un mezzo (1/2) delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che compensa per il resto e che liquida per l'intero (2/2) in €
17 4.237,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 07.02.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2815/2023 promossa da
- C.F. ), con sede in Bolzano, Via Volta n. 13/A, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
- (C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._1
22.11.1979;
- (C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._2
- (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. BARBARI
LUCA;
- parte attrice – opponente -
contro
- (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Bolzano, Via Leonardo da Vinci n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- C.F. ), con sede in Bolzano, Via Controparte_2 P.IVA_3
Leonardo da Vinci n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore;
1 entrambe rappresentate e difese, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
HAIDACHER ARMIN e dall'avv. MARTINI FRANCESCA;
- parte convenuta – opposta -
con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 890/2023 d.d. 06.07.2023.
CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
come da note scritte d.d. 10.04.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa
in via preliminare e di rito:
in via preliminare:
- rigettare qualsiasi richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del
decreto ingiuntivo opposto;
- accertata la qualità di consumatore del signor dichiarare Parte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna, e
conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo reso nei confronti dei signor
Parte_2
in via principale:
- rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare l'infondatezza delle pretese e/o la carenza di legittimazione della convenuta opposta
( per tutte le ragioni Controparte_3 Controparte_4
esposte in narrativa, e conseguentemente revocare e/o dichiarare la nullità del decreto
ingiuntivo opposto per quanto concerne la domanda spiegata dalla Controparte_3
( nei confronti degli odierni attori opponenti;
[...] Controparte_4
- revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, accertando altresì quale o quali
siano i soggetti vincolati dal contratto oggetto del presente giudizio e/o estromettendo dal
2 giudizio i soggetti indebitamente ingiunti;
In subordine:
- Accertare la reale entità e valore delle prestazioni effettivamente eseguite dalla convenuta o
dalle convenute opposte, revocando il decreto ingiuntivo e riducendo, conseguentemente le
relative pretese creditorie, determinando altresì quale e/o quali siano i soggetti effettivamente
obbligati passivi delle predette pretese, così come ulteriormente diminuite ai sensi dell'art.1227
c.c. stante il concorso del creditore opposto;
- In via ulteriormente subordinata, ridurre ad equità le pretese creditorie stante lo squilibrio nel
sinallagma del contratto invocato a fondamento del decreto ingiuntivo, ulteriormente da ridursi
ai sensi sempre dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso:
- Con vittoria di competenze, spese e onorari, con applicazione degli aumenti di cui all'art. 4
commi 2 e 8 DM 55/2014, oltre a spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale
ed Iva di legge.
In via istruttoria: (…)”
dei procuratori di parte opposta:
come da note scritte d.d. 14.11.2024
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, per le ragioni esposte in narrativa:
in via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte
con riferimento all'attore opponente (considerato che detta eccezione è Parte_2
stata rinunciata da controparte per e in quanto infondata in Parte_3 Parte_4
fatto e in diritto, e pertanto confermare la competenza territoriale di questo Tribunale adito;
in via principale: respingere l'opposizione avversaria, e le relative domande ed eccezioni, in
quanto tutte inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare
3 integralmente il decreto ingiuntivo n. 890/2023 del 07.07.2023 rilasciato dal Tribunale di
Bolzano, Giudice dott. Francesco Laus, nel procedimento rubricato sub N.R.G. 1855/2023, salvi
gli importi di Euro 1.102.20 di cui alla fattura 1160/2023 (doc. 12) ed Euro 1.258,13 di cui alla
fattura 508/2023 (doc. 18) rinunciati in questa sede da parte, rispettivamente, della ricorrente
e di come sotto Controparte_1 Controparte_4
precisato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Illustrissimo Tribunale
dovesse ritenere di non confermare il suddetto decreto ingiuntivo,
- accertare e dichiarare che, per le ragioni e i titoli di cui al presente procedimento, gli odierni
attori opponenti , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
sono debitori
[...]
a) in favore dell'associazione professionale con sede in Via Leonardo da Vinci Controparte_1
– Straße 12, 39100 – Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA , in persona del dott. P.IVA_2 [...]
(C.F. , dell'importo di Euro 11.581,20, pari agli importi dovuti CP_5 C.F._4
per l'espletamento delle prestazioni di cui al mandato professionale agli atti, il tutto oltre a
rivalutazione monetaria e interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, oltre alla
relativa ritenuta d'acconto, alle spese tutte e compensi legali del presente procedimento, oltre
spese generali, CPA ed IVA come per legge, e successive, o del minore importo ritenuto di
giustizia;
b) in favore di con sede in Via Leonardo da Vinci – Straße 12, Controparte_4
39100 – Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA in persona del dott. dott. P.IVA_3 CP_5
(C.F. , dell'importo di Euro 10.065,01, pari agli importi dovuti per C.F._4
l'espletamento delle prestazioni di cui al mandato professionale agli atti, il tutto oltre a
rivalutazione monetaria e interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, oltre alle
spese tutte e compensi legali del presente procedimento, oltre spese generali, CPA ed IVA come
4 per legge, e successive, o del minore importo ritenuto di giustizia;
e pertanto - condannare gli
odierni attori opponenti , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
a pagare solidalmente a e gli Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
importi per compensi professionali come accertati all'esito del giudizio;
in ogni caso: condannare gli odierni attori opponenti , Parte_2 Parte_3
e al pagamento di tutte le spese, i compensi, le spese Parte_4 Parte_1
processuali, IVA e CPA, e successive occorrende come per legge;
in via istruttoria: (…)”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 14.09.2023 gli opponenti Parte_1
(breviter ”), e hanno
[...] Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
evocato in giudizio le opposte (breviter “ Controparte_1 [...]
Cont
) e (breviter ), chiedendo la revoca del decreto CP_1 Controparte_2
ingiuntivo n. 890/2023 d.d. 06.07.2023, emesso dal Tribunale di Bolzano per l'importo di €
12.683,22, oltre interessi e spese di procedura, in favore di e di € 11.323,14, oltre Controparte_1
Cont interessi e spese di procedura, in favore di in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di prestazioni professionali.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno dedotto quanto segue:
- non risulterebbe provato che la procura alle liti conferita da sia stata sottoscritta Controparte_1
da soggetto munito di poteri di rappresentanza;
- pur riconoscendo di aver svolto unicamente prestazioni di consulenza fiscale, Controparte_1
avrebbe ingiunto il pagamento di somme anche per attività di domiciliazione;
- sarebbe una c.d. newco costituita per accedere a bandi della Provincia Parte_1
Autonoma di Bolzano;
non avendo ottenuto alcun affidamento, tale società non sarebbe stata mai
5 operativa;
non sarebbero stati pertanto resi in suo favore i servizi previsti dall'accordo con parte opposta, quali la consulenza telefonica, la consulenza via e-mail, la consulenza legale, fiscale o relativa alla tenuta della contabilità e dei libri sociali o dell'inventario;
Cont
- un contratto sarebbe stato in ogni caso concluso solo con e non anche con Controparte_1
tale contratto non contemplerebbe la possibilità di subappaltare i servizi affidati, anche in considerazione dell'intuitu personae caratterizzante le prestazioni;
- la delega di una parte delle attività ad un soggetto terzo integrerebbe pertanto un inadempimento da parte di Controparte_1
- alcuna obbligazione sussisterebbe comunque in capo alle persone fisiche degli odierni opponenti, posto che il preventivo sarebbe stato sottoscritto per conto della società e le prestazioni sarebbero state rese esclusivamente in favore della stessa;
- parte opposta avrebbe inoltre fatturato prestazioni relative a periodi successivi al recesso dal rapporto negoziale, avvenuto in data 09.02.2022;
- in relazione ai signori e la competenza territoriale non spetterebbe al Parte_2 Pt_3 Pt_4
Tribunale di Bolzano, rivestendo gli stessi la qualifica di consumatori;
la previsione contrattuale della competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano sarebbe pertanto nulla, difettando altresì
della doppia sottoscrizione.
Costituitesi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.12.2023,
Cont e hanno contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone la reiezione Controparte_1
per le seguenti ragioni:
- la procura alle liti conferita da sarebbe stata sottoscritta dal dott. Controparte_1 CP_5
munito di poteri di rappresentanza dell'associazione professionale al pari del dott. ; Persona_1
- nel contratto di mandato sarebbe stato esplicitato che svolge i servizi di Controparte_1
Cont contabilità tramite la società collegata la quale, di conseguenza, fattura direttamente le prestazioni dalla stessa rese;
non si sarebbe dunque in presenza di un “indebito subappalto”;
- parte opponente avrebbe ripetutamente promesso il pagamento delle prestazioni per cui è causa;
6 - con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe agito anche per ottenere il Controparte_1
pagamento dei compensi di cui alle fatture n. 791 del 19.07.2021 e n. 426/E del 31.01.2022
relative all'attività di domiciliazione;
non vi sarebbe stata pertanto alcuna rinuncia al relativo credito e lo svolgimento dell'attività di domiciliazione troverebbe conferma nella visura camerale di , da cui risulterebbe l'evasione del protocollo relativo al trasferimento della sede, prima Pt_1
sita presso gli uffici di Controparte_1
- inconferente sarebbe la deduzione in ordine all'inoperatività di , considerato che gli Pt_1
adempimenti contabili e fiscali devono essere svolti indipendentemente dall'operatività di una società; il relativo compenso sarebbe stato inoltre pattuito a forfait, con la conseguenza che un'eventuale incongruità avrebbe legittimato una non accettazione, una richiesta di revisione o un recesso, non già il mancato pagamento a seguito della fruizione del servizio;
- tutti i servizi previsti nel mandato professionale sarebbero stati puntualmente resi dalle odierne convenute opposte;
- la denominazione rappresenterebbe la denominazione Controparte_4
ufficiale in lingua tedesca della società;
Cont
- la compagine sociale di sarebbe composta dagli associati di in particolare, Controparte_1
Cont il dott. sarebbe titolare di Hello S.r.l., socia di mentre il dott. Persona_1 CP_5
Cont sarebbe il legale rappresentante di
- la responsabilità personale degli opponenti e risulterebbe da una Pt_4 Parte_2 Pt_3
pluralità di elementi: i) i medesimi avrebbero contattato chiedendo assistenza Controparte_1
nella costituzione di una newco e nella sua successiva gestione;
ii) il mandato professionale sarebbe espressamente intestato alle persone fisiche;
iii) la sottoscrizione del signor in Pt_4
calce al mandato professionale sarebbe stata apposta in proprio e non per conto della società,
posto che, al momento della sottoscrizione, non era stata ancora costituita;
iv) i signori Pt_1
e risponderebbero in proprio, avendo anch'essi conferito l'incarico e accettato Parte_2 Pt_3
i termini del mandato professionale per fatti concludenti;
7 - con missiva del 09.02.2022 avrebbe comunicato che non si sarebbe avvalsa dei servizi Pt_1
dello studio “per l'esercizio 2023”; il recesso non avrebbe pertanto riguardato l'esercizio 2022,
con la conseguenza che parte opposta avrebbe dovuto compiere, anche nel 2023, tutti gli adempimenti contabili e fiscali relativi a tale esercizio;
parte opposta avrebbe in ogni caso prestato la massima collaborazione per il passaggio delle consegne con il commercialista subentrante;
- non sarebbero poi applicabili nei confronti dei signori e le tutele Pt_4 Parte_2 Pt_3
consumeristiche, non avendo gli stessi agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale da loro svolta;
- non trovando applicazione il foro del consumatore, il Tribunale di Bolzano sarebbe competente ai sensi degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c., oltre che in forza della clausola di competenza esclusiva contenuta nel mandato professionale;
quest'ultima non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 1341 c.c., non trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte da un contraente.
La causa non ha richiesto attività istruttoria. All'esito della fase di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata dunque fissata l'udienza ex art. 281-quinquies, primo comma,
c.p.c., del 16.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e sono stati assegnati i termini ex art. 189 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza d.d. 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
2. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati.
2.1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione attorea secondo cui i procuratori di
[...]
Cont e non sarebbero muniti di valida procura alle liti, non essendo provato che la stessa CP_1
sia stata sottoscritta da persona avente poteri di rappresentanza di tali soggetti.
L'eccezione deve essere disattesa.
8 Cont Le procure alle liti rilasciate da e risultano entrambe sottoscritte dal dott. Controparte_1
Cont
Dalla visura camerale di si evince come lo stesso rivesta la carica di CP_5
amministratore e legale rappresentante della società, con poteri di rappresentanza e di firma separati per qualsiasi operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. doc. 6 fasc. di parte opponente). Dall'”Accordo integrativo ad un contratto di associazione professionale” sub doc. 3 fasc. di parte opposta emerge inoltre come il medesimo sia un associato dell'associazione professionale Non risultando dall'accordo l'attribuzione della presidenza o Controparte_1
direzione a singoli associati, deve concludersi nel senso del riconoscimento a ciascun associato del potere di legale rappresentanza dell'associazione.
2.2. In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale si osserva come la stessa, mediante la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., abbia formato oggetto di rinuncia da parte degli opponenti e L'opponente ha per contro insistito Parte_3 Parte_4 Parte_2
nell'eccezione.
Nella presente vertenza risulta tuttavia opportuno, in virtù del principio della ragione più liquida,
esaminare prioritariamente i motivi di merito sollevati da parte opponente (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., 08.05.2014, n. 9936).
2.3. Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto crediti per prestazioni professionali che
[...]
Cont e asseriscono di aver reso in favore di , nonché dei signori CP_1 Pt_1 Parte_2
e Pt_3 Pt_4
Nello specifico, con il decreto opposto è stato ingiunto agli odierni opponenti, in solido tra loro, il pagamento in favore di della somma complessiva di € 12.683,22, oltre interessi e Controparte_1
spese di procedura, relativa alle seguenti fatture:
i. fattura n. 791/BZ del 19.07.2021, dell'importo di € 4.097,53 (doc. 7 fasc. monitorio);
ii. fattura n. 426/E del 31.01.2022, dell'importo di € 2.771,67 (doc. 8 fasc. monitorio);
iii. fattura n. 1763 del 28.07.2022, dell'importo di € 2.507,42 (doc. 9 fasc. monitorio); iv. fattura n. 2971 del 31.10.2022, dell'importo di € 1.102,20 (doc. 10 fasc. monitorio);
9 v. fattura n. 335 del 26.01.2023, dell'importo di € 1.102,20 (doc. 11 fasc. monitorio); vi. fattura n. 1160 del 31.03.2023, dell'importo di € 1.102,20 (doc. 12 fasc. monitorio).
Tali fatture indicano il seguente oggetto: “prestazioni in materia di preparazione del bilancio nonché di consulenza fiscale, contabile e societaria”. Le fatture n. 791/BZ del 19.07.2021 e n.
426/E del 31.01.2022 attengono altresì al servizio di domiciliazione.
Con il predetto decreto è stato inoltre ingiunto agli odierni opponenti, in solido tra loro, il
Cont pagamento in favore di della somma complessiva di € 11.323,14, oltre interessi e spese di procedura, relativa alle seguenti fatture:
i. fattura n. 644/E del 19.07.2021, dell'importo di € 2.516,25 (doc. 13 fasc. monitorio);
ii. fattura n. 265/E del 31.01.2022, dell'importo di € 2.516,25 (doc. 14 fasc. monitorio);
iii. fattura n. 644 del 28.07.2022, dell'importo di € 2.516,25 (doc. 15 fasc. monitorio); iv. fattura n. 1208 del 31.10.2022, dell'importo di € 1.258,13 (doc. 16 fasc. monitorio);
v. fattura n. 202 del 26.01.2023, dell'importo di € 1.258,13 (doc. 17 fasc. monitorio); vi. fattura n. 508 del 31.03.2023, dell'importo di € 1.258,13 (doc. 18 fasc. monitorio).
Le menzionate fatture recano come oggetto la prestazione di servizi di contabilità.
2.4. Posto quanto precede, secondo la prospettazione di parte opposta gli odierni opponenti avrebbero ripetutamente promesso il pagamento delle somme azionate in via monitoria.
In base ad orientamento giurisprudenziale consolidato la promessa di pagamento e la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. possono risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di promettere il pagamento o di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 21.07.2016, n. 14993; Cass. civ., Sez. II, 23.06.2016, n. 13039).
Nel caso di specie difetta un'espressa promessa di pagamento, né la stessa è ricavabile implicitamente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
Con l'e-mail d.d. 06.06.2022 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) il signor ha risposto come segue Pt_3
ai solleciti di pagamento di parte opposta: “Appena riceviamo il prestito , sarà nostra cura dare
10 priorità al pagamento delle vostre fatture”. Con la successiva e-mail d.d. 21.10.2022 (cfr. doc. 4
fasc. monitorio) il signor ha poi scritto quanto segue: “Ti chiedo ancora scusa per il black Pt_3
out avuto con il Vostro studio dovuto principalmente alla uscita di come Parte_4
Amministratore e responsabile delle operations a Bolzano. Come Ti ho comunicato dovremo
iniziare a fatturare a a fine anno e quindi inizieremo a fare un piano di rientro nei tuoi CP_6
confronti.”
Dalle riportate e-mail non è desumibile né il riconoscimento della debenza delle somme richieste da parte opposta, né l'assunzione di un chiaro impegno a provvedere al pagamento delle fatture.
L'intenzione di dare priorità al pagamento di fatture non meglio precisate o di elaborare un piano di rientro non vale infatti ad esprimere univocamente la volontà di pagare tutte le fatture azionate da parte opposta, risultando piuttosto riconducibile nell'ambito di una proposta di definizione transattiva della controversia.
Ne consegue che parte opposta non può considerarsi esonerata dall'onere di provare il rapporto fondamentale con gli odierni opponenti.
2.5. In ordine al rapporto contrattuale alla base dei crediti azionati, lo stesso, a detta di parte opposta, nascerebbe dal contratto denominato “mandato professionale”, sottoscritto in data
09.12.2020 dal signor (cfr. doc. 2a e 2b fasc. monitorio). Parte_4
Tale contratto, secondo parte opposta, non conterrebbe un incarico professionale nei confronti della sola essendo espressamente pattuito lo svolgimento dei servizi di Controparte_1
contabilità da parte di società di servizi collegata all'associazione professionale. Il mandato,
intestato alle persone fisiche dei signori e , sarebbe stato sottoscritto Pt_4 Parte_2 Pt_3
dal signor in proprio, mentre i signori e avrebbero accettato lo stesso Pt_4 Parte_2 Pt_3
per fatti concludenti.
Cont 2.6. Per quanto attiene alla titolarità di un credito, dal lato attivo, da parte di si osserva come quest'ultima non sia parte del contratto di “mandato professionale” d.d. 09.12.2020. Detto contratto si limita invero a prevedere che “le prestazioni contabili di cui alla lettera (B)
11 potrebbero essere fatturate separatamente da una società di servizi contabili legata allo Studio”.
Con tale clausola vengono dunque autorizzati preventivamente il subaffidamento a terzi di una parte delle prestazioni contrattuali, così come la cessione dei relativi crediti. La pattuizione,
tuttavia, non è in alcun modo idonea ad instaurare un rapporto contrattuale diretto tra i
“mandanti” e la società terza, come sostenuto da parte opposta.
Cont Poiché ha dedotto quale fatto costitutivo un suo rapporto contrattuale diretto con gli opponenti, neppure allegando un eventuale subcontratto o una cessione di credito, le sue pretese risultano prive di fondamento.
Ad una diversa conclusione non può del resto condurre la circostanza che , in persona del Pt_1
Cont signor abbia conferito ad delega per la presentazione telematica dei modelli F24 Pt_4
(cfr. doc. 15.25 fasc. di parte opposta). Simile delega, risolvendosi nel conferimento di una procura e dunque di poteri di rappresentanza per la presentazione di dichiarazioni fiscali, risulta di per sé sola inidonea a fondare un rapporto contrattuale di mandato, di appalto o di opera. Deve
inoltre osservarsi come un contratto possa considerarsi concluso per facta concludentia
unicamente a fronte di un comportamento che manifesti univocamente la volontà di dar vita ad un rapporto negoziale e che sia incompatibile con una volontà diversa. Nella fattispecie in esame non è dato ravvisare nella condotta degli opponenti la menzionata univocità. Il conferimento della predetta delega, in particolare, non implica necessariamente l'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, potendo trovare giustificazione nel subaffidamento di prestazioni da parte di
Controparte_1
Cont Non risultando provata l'instaurazione di un rapporto negoziale tra gli odierni opponenti ed deve revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima.
Per gli stessi motivi deve rigettarsi la domanda subordinata di condanna al pagamento di un
Cont corrispettivo nei confronti di
2.7. Quanto ai crediti fatti valere da risulta documentalmente la sottoscrizione Controparte_1
della “Lettera di mandato professionale” da parte del dott. , in qualità di associato Persona_1
12 e legale rappresentante di (cfr. doc. 3 fasc. di parte opposta e doc. 2a e 2b fasc. Controparte_1
monitorio). La citata “Lettera”, qualificabile come proposta contrattuale, è indirizzata ai signori
e (attuali soci di ABTech Lab Srl)”, Parte_2 Parte_3 Parte_4
mentre la dichiarazione di accettazione reca la firma autografa del solo opponente Parte_4
Secondo la prospettazione di parte opponente, detta sottoscrizione sarebbe stata apposta in nome e per conto della costituenda con la conseguenza che il rapporto Parte_1
obbligatorio si sarebbe instaurato unicamente nei confronti della medesima.
Tale lettura si scontra tuttavia con le evidenze che emergono dalla documentazione contrattuale,
vale a dire con la formulazione di una proposta nei confronti delle persone fisiche degli opponenti e l'accettazione da parte di uno degli stessi in proprio, senza aggiunta di alcun timbro societario o altro richiamo ad una società, oltretutto non ancora costituita.
Da quanto precede consegue inevitabilmente che l'opponente ha assunto la qualità Parte_4
di parte del contratto per cui è causa.
Irrilevante risulta del resto la circostanza che il contratto sia stato concluso nell'interesse della costituenda . In base all'art. 2331 c.c., richiamato dall'art. 2463 c.c., invero, “(…) Per le Pt_1
operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e
solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. (…) Qualora successivamente
all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è
responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. (…)”.
Nel caso di specie la legittimazione passiva di non risulta contestata, mentre quella Pt_1
dell'opponente discende dalla sottoscrizione della menzionata dichiarazione di Parte_4
accettazione.
In relazione agli opponenti e deve invece riconoscersi un Parte_3 Parte_2
difetto di titolarità del rapporto contrattuale dal lato passivo.
La mera formulazione di una proposta contrattuale nei loro confronti, così come la corrispondenza nella quale hanno manifestato l'intenzione di dare vita ad una newco o che hanno
13 ricevuto (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), sono elementi insufficienti a far sorgere in capo ad essi un vincolo contrattuale. La comunicazione della volontà di costituire una società si inquadra infatti nell'ambito di una mera trattativa, mentre la ricezione della proposta e delle e-mail inviate da costituisce una condotta passiva, dalla quale non è dato inferire una volontà Controparte_1
contrattuale.
Deve pertanto escludersi che il contratto per cui è causa sia stato concluso per facta concludentia
anche dagli opponenti e nei cui confronti deve essere Parte_3 Parte_2
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il difetto di un titolo che vincoli gli opponenti e impone Parte_3 Parte_2
poi di rigettare la domanda subordinata di condanna dei medesimi al pagamento di un corrispettivo in favore di Controparte_1
2.8. Tanto premesso sotto il profilo soggettivo, occorre esaminare l'oggetto delle pretese avanzate da Controparte_1
In proposito si rileva innanzitutto come parte opposta abbia rinunciato alla propria domanda relativa alla fattura n. 1160 del 31.03.2023, dell'importo di € 1.102,20.
Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da deve essere quindi revocato anche Controparte_1
nei confronti di e del signor Pt_1 Parte_4
Poiché ha domandato, in via subordinata, la condanna al pagamento del Controparte_1
compenso per l'opera prestata e parte opponente ha eccepito l'inadempimento della stessa e l'incongruità del compenso richiesto, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato.
Dal ricorso per decreto ingiuntivo, così come dalla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta si evince chiaramente la volontà di agire per il pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture richiamate nei medesimi atti, che ineriscono a “prestazioni in materia di preparazione del bilancio nonché di consulenza fiscale, contabile e societaria” e, limitatamente alle fatture n.
791/BZ del 19.07.2021 e n. 426/E del 31.01.2022, al servizio di domiciliazione. Irrilevante risulta dunque che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna opposta si sia limitata ad affermare di
14 aver eseguito prestazioni di consulenza fiscale, evincendosi dall'esame complessivo dell'atto la volontà di ottenere il pagamento del compenso relativo all'insieme delle prestazioni fatturate.
L'adempimento di alle proprie obbligazioni è comprovato dalla documentazione Controparte_1
in atti. In particolare, per quanto riguarda il servizio di domiciliazione, risulta dall'estratto dal
Registro delle Imprese sub doc. 4 fasc. di parte opposta come la sede di fosse sita, dalla Pt_1
sua costituzione e sino al 03.11.2021, in Bolzano, Via Leonardo da Vinci n. 12, presso
[...]
L'adempimento alle prestazioni di preparazione del bilancio e di consulenza fiscale, CP_1
contabile e societaria trova riscontro nella documentazione prodotta da parte opposta sub doc. 15.
In proposito, del tutto generica risulta la contestazione attorea secondo cui parte opposta non avrebbe provveduto ad effettuare comunicazioni obbligatorie, non essendo stato indicato quali sarebbero le comunicazioni omesse. Dalla corrispondenza sub doc. 16.06 fasc. di parte opposta emerge poi come non abbia potuto predisporre la bozza di bilancio per l'esercizio Controparte_1
2022 a causa del mancato invio, da parte di , della documentazione necessaria. Un Pt_1
inadempimento non è ravvisabile neppure nel non aver suggerito di procedere allo scioglimento della società, esulando dall'incarico conferito la consulenza manageriale. Deve dunque rigettarsi l'eccezione attorea di concorso di parte opposta nella produzione del danno ex art. 1227 c.c.
In relazione al quantum, i corrispettivi indicati nelle fatture corrispondono a quanto convenuto dalle parti con il “mandato professionale” d.d. 09.12.2020.
Si tratta, nello specifico, di corrispettivi pattuiti a forfait. Risulta pertanto irrilevante la circostanza secondo cui l'inoperatività di avrebbe comportato, dal punto di vista Pt_1
quantitativo, un minore impegno da parte di Controparte_1
Al Giudice non è d'altra parte consentito procedere ad una valutazione sulla convenienza di un affare liberamente concluso dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Inconferente
si rivela invero il richiamo attoreo alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
18128 del 13.09.2005, che tratta della diversa fattispecie della riduzione ad equità della clausola penale. Nella fattispecie in esame si verte invece intorno ad un asserito squilibrio economico tra
15 le prestazioni originariamente pattuite nel contratto. Su simile profilo, all'infuori dei casi di rescissione per lesione e di invalidità, non dedotti nella presente vertenza, non è in alcun modo consentito un intervento giudiziale. Al riguardo giova riportare le considerazioni svolte dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite: “E' bene ricordare che la libertà negoziale è principio cardine del nostro ordinamento e del diritto dei contratti. L'ordinamento garantisce in egual misura
tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa
economica. Se il soggetto abilitato all'esercizio del credito ha il dovere di rispettare le regole del
gioco e comportarsi in buona fede, nondimeno ha anche il diritto di pianificare in piena libertà
le proprie strategie imprenditoriali e commerciali, come già ripetutamente affermato da questa
Corte (da ultimo, con ampiezza di motivazioni, Sez. 1, Sentenza n. 1184 del21.1.2020; nello
stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021). Non è dunque lo iato tra prestazione e
controprestazione che può rendere un contratto “immeritevole” di tutela ex art. 1322 c.c., se
quella differenza sia stata in piena libertà ed autonomia compresa ed accettata. La seconda
ragione è che lo squilibrio delle prestazioni non può farsi coincidere la convenienza del
contratto. Chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto
invocando “lo squilibrio delle prestazioni”. L'intervento del giudice sul contratto non può che
essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà
negoziale (così, ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021, Rv. 663148 - 01). La
terza ragione è che lo squilibrio (economico) tra le prestazioni se è genetico legittima il ricorso
alla rescissione per lesione;
se è sopravvenuto legittima il rimedio della risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta. L'esistenza di tali rimedi esclude dunque la necessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa la “immeritevolezza” d'un contratto che preveda
“prestazioni squilibrate”.” (Cass. civ., Sez. Un., 23.02.2023, n. 5657).
Ne consegue la condanna di e di in solido tra loro, al Parte_1 Parte_4
pagamento in favore di dell'importo di € 11.581,02, Controparte_1
oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla
16 scadenza del termine di pagamento delle fatture n. 791/BZ del 19.07.2021 (decorrenza interessi dal 20.07.2021), n. 426/E del 31.01.2022 (decorrenza interessi dal 01.02.2022), n. 1763 del
28.07.2022 (decorrenza interessi dal 29.07.2022), n. 2971 del 31.10.2022 (decorrenza interessi dal 01.11.2022) e n. 335 del 26.01.2023 (decorrenza interessi dal 27.01.2023), sino al saldo effettivo. Trattandosi di debito di valuta, sullo stesso non spetta invece la rivalutazione.
3. L'accoglimento dell'opposizione e la contestuale condanna degli opponenti e Pt_1 Pt_4
nei confronti di giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite Controparte_1
relativamente alla fase monitoria e nella misura di un mezzo relativamente al presente giudizio di opposizione, con condanna dei predetti opponenti alla rifusione del restante mezzo in favore dell'opposta (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 27.08.2020, n. 17854). Controparte_1
Le spese devono essere quantificate per l'intero (2/2) nella misura media prevista dal D.M. n.
55/2014 (tab. n.
2 - scaglione di valore: da € 5.200,01 ad € 26.000,00) per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 4.237,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata,
assorbita o dichiarata inammissibile:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 890/2023 d.d. 06.07.2023;
2) condanna , in solido tra loro, a pagare Parte_1 Parte_4
in favore di a titolo di Controparte_1
corrispettivo, l'importo di € 11.581,02, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
231/2002 computati secondo i criteri indicati in parte motiva;
3) condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_4
rifondere a un mezzo (1/2) delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che compensa per il resto e che liquida per l'intero (2/2) in €
17 4.237,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 07.02.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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