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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5143/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 12 giugno 2025 sono comparsi a mezzo collegamento telematico per l'opponente l'avv. Lezziero, per l'opposta l'avv. Grassilli.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 19:45
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5143/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti ARTUSO STEFANO e LEZZIERO CHIARA Pt_1 P.IVA_1
opponente
contro
(c.f. ), con gli avv.ti VANNI STEFANO e GRASSILLI Controparte_1 P.IVA_2
MAURO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 23.5.22 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di Pt_1
della somma di € 79.790,91, oltre ad interessi e spese monitorie, a titolo di prezzo Parte_2
dovuto in forza del contratto di commissione per la vendita dei prodotti di presso i negozi CP_1
, già detratta la commissione spettante a quest'ultima. Pt_1
Con atto di citazione del 14.7.22, ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione Pt_1
avverso il provvedimento monitorio deducendo, a motivo, un proprio maggiore controcredito di €
218.158,58 a titolo di corrispettivo annuo minimo garantito al cui pagamento chiedeva la condanna pagina 2 di 6 dell'opposta, già operata la compensazione con il credito azionato in monitorio. si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva l'avvenuta rinuncia da parte di per CP_1 Pt_1
fatti concludenti al corrispettivo minimo annuo, la non debenza di tale corrispettivo per il punto vendita di Genova dove i prodotti della committente non erano stati esposti al pubblico per lavori di ampliamento, la riducibilità in subordine del corrispettivo minimo equiparabile ad una penale ex art. 1384 c.c., la risolubilità del contratto in ulteriore subordine ex art. 1467 c.c. in dipendenza degli eventi connessi alla situazione pandemica.
L'opposta chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento delle somme di Pt_1
€ 7.212,97 ed € 10.000,00 a titolo, rispettivamente, di corrispettivi maturati in relazione al contratto successivamente all'azione monitoria, per i quali veniva contestualmente formulata istanza ex art. 186-
ter c.p.c., e di danno per invenduto determinato dalla indisponibilità di a ricevere le nuove Pt_1
collezioni di già da tempo prodotte. CP_1
Respinta le istanze ex artt. 648 e 186-ter c.p.c. formulate dall'opposta e scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e, quindi, discussa all'udienza del 12.6.25, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
L'opposizione è infondata.
, che non contestata l'ammontare dei corrispettivi richiesti da per la vendita dei Pt_1 CP_1
prodotti, ha allegato un proprio maggiore controcredito a titolo di corrispettivo annuo minimo garantito per complessivi € 297.949,49, come indicato nelle fatture n. 10305000160 e n. 10305000365 del
31.01.22 (all.
3-4 opponente).
Come fondatamente eccepito dall'opposta, l'eccepito controcredito deve intendersi tacitamente rinunciato.
Come precisato in giurisprudenza, la rinuncia ad un diritto, pur non potendo presumersi, può tuttavia risultare da manifestazione di volontà non necessariamente espressa, per fatti concludenti ed univoci,
laddove la condotta tenuta dal titolare appaia incompatibile con la volontà di azionare il diritto (si vedano, tra le molte, Cass. n. 16061/19; Cass. n. 460/09; Cass. n. 16125/06; Cass. n. 2261/81).
Nel caso, il diritto reclamato da è previsto all'art.
3.2 del contratto (all. 2 opponente), dov'è Pt_1
stabilito che:
pagina 3 di 6 - il corrispettivo annuo minimo garantito s'intenderà liquido ed esigibile alla fine di ciascun mese in ragione di 1/12 del totale annuo
- sono previste due date di conguaglio, al 31 gennaio ed al 31 luglio di ogni anno
- entro 20 giorni dalla prima data utile di conguaglio il commissionario verificherà la commissione maturata alla data del conguaglio e laddove questa sia inferiore alla porzione di corrispettivo minimo annuo maturata, il committente pagherà il relativo conguaglio entro 10
giorni previa emissione di fattura da parte del commissionario
- analogamente entro 20 giorni dalla seconda data di conguaglio il commissionario verificherà la commissione maturata e la ragguaglierà al corrispettivo minimo maturato a quel periodo ed emetterà, se dovuta, la fattura
, com'è incontestato, ha atteso il 31.1.22 per emettere le fatture aventi ad oggetto il minimo annuo Pt_1
garantito laddove il contratto, concluso il 24.9.20, legittimava il commissionario a richiedere il dovuto alla fine di ogni mese e, comunque, ad effettuare i conguagli in relazione alla commissione maturata,
secondo i criteri indicati al citato art. 3.2, al 31.1.21 ed al 31.7.21.
L'opponente, com'è incontestato, nulla ha richiesto alle citate scadenze nonostante il committente continuasse a fatturare regolarmente per le vendite effettuate, né ha dedotto, si osserva sotto altro profilo, che nulla fosse maturato a credito del commissionario a quelle date.
Se può convenirsi sul fatto che l'inerzia del creditore, ovvero la mancata richiesta di pagamento anche protrattasi per lungo tempo, non implichi univocamente rinuncia al relativo diritto, nel caso, tuttavia, il mancato esercizio del diritto, in concomitanza alle conseguenze prodotte sul mercato dalla nota emergenza sanitaria da Covid 19 nel periodo di vigenza del contratto, sembra potersi apprezzare come condotta concludente rivelatrice di volontà abdicativa in ordine alla pretesa economica ora reclamata in giudizio, la cui ratio, come evincibile dalla pattuizione contrattuale, sembra essere quella di remunerare comunque il commissionario (“quale corrispettivo per gli obblighi ed oneri assunti dal commissionario secondo questo contratto” come previsto al punto 3.2) laddove le vendite dei prodotti del committente non raggiungano una certa percentuale e la cui inconcussa applicazione, pur in presenza della notoria crisi nelle vendite determinata dall'emergenza sanitaria, sembra idonea ad alterare il sinallagma contrattuale in sfavore del committente.
pagina 4 di 6 Quanto alle ulteriori somme pretese dall'opposta in via riconvenzionale, l'opponente non ha espressamente contestato i corrispettivi maturati a credito di successivamente all'azione CP_1
monitoria, per la somma di € 7.212,97, mentre il reclamato danno di € 10.000,00 per l'invenduto difetta di qualsiasi riscontro probatorio nell'an e nel quantum.
Il decreto opposto va, per l'effetto, confermato e l'opponente, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'opposta della predetta somma di € 7.212,97, oltre ad interessi al tasso commerciale dalla scadenza delle singole fatture (all.ti da 27 a 32 opposta).
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore fino ad € 260.000.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 7.212,97, oltre ad interessi al tasso commerciale dalla scadenza delle singole fatture
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in
€ 12.000,00 per compensi, € 237,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 12/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
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Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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