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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, avv. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di precetto iscritta al n. 5991/2021 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Lo Presti (C.F.: , C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giacomo Torre, in Messina,
Via del Vespro n. 65.
OPPONENTE
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1
delle Imprese di MA , e n. dell'Elenco delle Società Veicolo P.IVA_1 P.IVA_2
tenuto presso la Banca d'Italia, rappresentata da " (nuova CP_2 denominazione assunta da " , società di diritto italiano, con sede CP_3
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, codice fiscale p. IVA P.IVA_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parisi P.IVA_4
( PEC ) presso il cui studio in Messina, via S. Filippo C.F._3
Bianchi,48 è elettivamente domiciliato
1
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 29.12.2021, impugnava Parte_1
l'atto di precetto notificatogli da in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, in data 7.12.2021, per il pagamento della somma di €.
86.208,13, dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 553/1994 emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G. il 03.11.1994.
Parte opponente eccepiva: 1) Nullità e/o l'invalidità e/o giuridica inesistenza e/o inefficacia del precetto per vizio di forma del titolo: mancanza di corrispondenza tra il titolare del diritto di credito e il soggetto intimante il pagamento della somma posta ad oggetto del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria;
difetto di legittimazione attiva in capo al convenuto opposto. 2) Nullità e/o l'invalidità e/o giuridica inesistenza e/o inefficacia del precetto per inesistenza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria. 3)
Estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale. 4) Liberazione del fideiussore e scadenza dell'obbligazione principale. 5) In via subordinata - Illegittimità delle somme richieste per interessi. Quindi, l'opponente chiedeva all'adito
Tribunale: 1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto;
2) Ritenere e/o dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o giuridica inesistenza del precetto perché non assistito – in quanto del tutto mancante - da valido titolo esecutivo emesso in favore della MPS dalla quale la convenuta assume aver acquistato il diritto di credito e, quindi, anche per carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta. Conseguentemente, ritenere e/o dichiarare non dovute le somme oggi in contestazione, e/o con qualsiasi altra statuizione, anche in difetto di esplicite conclusioni;
3) In via gradata, senza rinuncia alcuna alle superiori eccezioni e salvo gravame, ritenere e/o dichiarare non dovute le somme richieste nell'atto di precetto per estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
4) Ritenere e/o dichiarare la nullità
e/o invalidità e/o inefficacia e/o giuridica inesistenza del precetto per intervenuta
Liberazione del fideiussore e/o scadenza dell'obbligazione principale. 5) In via gradata, senza rinuncia alcuna alle superiori eccezioni e salvo gravame, ritenere e/o dichiarare non dovute le somme richieste nell'atto di precetto a titolo di interessi in quanto illegittimi;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso
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forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A., nella misura legale sugli importi imponibili.
Costituitasi in giudizio, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., contestava le eccezioni di controparte e ne chiedeva il rigetto.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 28.11.2024 la causa veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Parte opponente contesta la legittimazione del convenuto ad attivare il credito per mancanza di prova della cessione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 58 del TUB, comma 2, come novellato dal D.Lgs 17.01.2003, la
“Banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica”.
Secondo la Suprema Corte al fine di ritenere provata la titolarità del credito ceduto in capo al cessionario non è necessaria l'indicazione analitica nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del singolo credito ceduto. È tuttavia necessario che il contenuto di tale avviso consenta di comprendere senza incertezze che il credito ceduto è compreso in una delle categorie di rapporti ceduti, contraddistinte da elementi comuni come la forma tecnica, i settori economici di destinazione, la tipologia della controparte della banca, l'area territoriale
(Cassazione Civile, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151).
In caso di contestazione del debitore, il cessionario deve fornire prova della titolarità del rapporto all'esito della cessione, dimostrando che dal contenuto dell'avviso in G.U. è possibile risalire con certezza ad un blocco di rapporti in cui rientra quello oggetto di causa, ovvero esibendo i documenti contrattuali negoziati con il cedente o espressa dichiarazione del cedente.
Nel caso in esame parte opposta ha allegato attestazione della Banca Monte dei
Paschi di Siena di avere ceduto a il credito in oggetto Controparte_1
(FG 3378930 – intestato a , inoltre ha scrupolosamente ricostruito Controparte_4
tutti i passaggi del credito per effetto di fusioni bancarie e di atti di cessione.
3 Precisamente, la titolarità del credito era in capo a Controparte_5
poi incorporata da (c. f.
[...] Controparte_6
) in data 24.10.2002, a sua volta (con la nuova denominazione P.IVA_5 [...]
incorporata da (c.f. Controparte_7 Controparte_8
) con atto di fusione del 22.12.2008. Pertanto, l'eccezione di difetto di P.IVA_6 legittimazione non è fondata.
Anche l'eccezione di prescrizione del credito non è fondata.
Parte opposta ha fornito prova (mediante produzione di mail del 02.03.2022) di avere azionato il credito nella procedura concorsuale in danno della CP_4
(Fallimento 14/97 Tribunale di Barcellona P.G.), con la conseguente
[...] interruzione del termine prescrizionale. L'interruzione del termine di prescrizione del credito nei confronti della società ha effetto anche nei CP_4
confronti del debitore in solido . Parte_1
Non si comprende il quarto motivo di opposizione, secondo cui “ Il sig. è Pt_1 da considerarsi liberato dall'obbligazione assunta mediante fideiussione atteso che la
MPS avrebbe ceduto il credito nonostante le condizioni patrimoniali del garante fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Il cambiamento delle condizioni economiche del garante non costituisce certamente causa di estinzione dell'obbligazione.
Con il quinto motivo di opposizione il contesta la legittimità delle Pt_1
somme richieste a titolo di interessi – anche per superamento della soglia di usura.
L'eccezione di usurarietà dei tassi applicati non è sorretta da sufficienti allegazioni probatorie e deve essere rigettata.
Parte opponente ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificando in che termini sia avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (Tribunale Perugia, sez.
II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale
Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L'Aquila, 20/07/2021). Con sentenza n. 19597/2020 , la Corte di Cassazione a sezioni unite ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai
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sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Spetta a chi intenda dimostrare l'applicazione di tassi usurari da parte dell'istituto di credito indicare i trimestri di riferimento e le percentuali di sconfinamento, spetta, inoltre, all'attore produrre i decreti ministeriali che attestano il tasso soglia. In mancanza di tali allegazioni, come nel caso in questione, non può essere disposta CTU per verificare lo sconfinamento, in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte.
Per quanto detto l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_1 giudizio che si liquidano in €. 4.925,00 (scaglione 52.001,00 – 260.000,00; €.
1.276,00 studio;
€. 814,00 introduttiva;
€. 2.835,00 istruttoria/trattazione) oltre
15% spese generali, c.p.a. e i.v.a, se dovuta.
Messina, 01.04.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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