Ordinanza cautelare 10 aprile 2009
Sentenza 8 novembre 2021
Parere definitivo 4 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2025REG.PROV.COLL.
N. 00260/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2022, proposto da Aurum SS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casamicciola Terme (Na), non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3324/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'accertamento della insussistenza dell'obbligo – recato dall'ordinanza dirigenziale n. 38/2015 che ha concluso favorevolmente il procedimento ex art. 37 d.lgs. 380/01 dalla stessa avviato - di corrispondere al comune di Casamicciola Terme, Isola d’Ischia, provincia di Napoli, gli importi ingiunti a titolo di contributo di costruzione in misura doppia (nella duplice voce di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e terziaria e costo di costruzione); nonché per l'accertamento del diritto allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento delle tre residue rate indicate dall'Amministrazione nell'ordinanza n. 38/2015; in via subordinata, per l'accertamento della debenza di importi minori rispetto a quelli pretesi nella ridetta ordinanza .
A supporto del gravame, la parte espone le seguenti circostanze:
la società gestisce la struttura turistico-ricettiva sita in Casamicciola Terme, SS RM AG , composta, tra gli altri, da due corpi di fabbrica identificati sui grafici di progetto con lettere “A” e “B”, realizzati in virtù di licenza edilizia n.17/74 e successiva variante prot. 1569/1980;
ha effettuato sui predetti corpi interventi di manutenzione straordinaria per opere interne alle unità immobiliari oggetto di D.I.A. prot. n.12746/95 e D.I.A. prot. n.12631/97;
il 27 giugno del 2015, in occasione della incipiente richiesta di finanziamenti da attingersi dalla programmazione dei fondi strutturali UE per l’ammodernamento della struttura, dopo aver registrato una discrasia tra la documentazione in possesso dell’amministrazione e lo stato dei luoghi, ha presentato un’istanza volta all’applicazione di sanzioni pecuniarie, ex art.37 del D.P.R. n.380/01, per diversa distribuzione degli spazi interni, protocollata il 25 giugno del 2015;
con ordinanza n.38/2015 il comune: a) irrogava la sanzione pecuniaria pari a euro 5.164,00 ex comma 4 dell’art.37 del D.P.R. n.380 del 2001 e la sanzione pecuniaria pari a euro 516,00 ex art.75 del R.U.E.C.; b) determinava l’indennità paesaggistica, pari a euro 10.329,00, nonché gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e terziaria in misura doppia, per un importo pari a euro 34.694,40 e il costo di costruzione in misura doppia, per un importo pari a euro 84.541,62; c) ingiungeva ad AURUM SS S.r.l. il pagamento della somma complessiva di euro 135.245,02.
la parte appellante proponeva ricorso al Tar Campania, sede di Napoli, avverso detto provvedimento;
con ordinanze istruttorie del 4 giugno del 2020 e del 19 novembre del 2020, il primo giudice ordinava al comune di trasmettere gli atti prodromici all’ordinanza n.38/2015 e, in particolare la relazione tecnica dalla quale sarebbe risultata la realizzazione di opere interne difformi, ed ordinava altresì alla parte appellante di depositare la documentazione relativa ai suddetti interventi edilizi, per come di fatto realizzati, oltre agli allegati all’istanza da lei proposta nel 2015, infine di trasmettere la relazione tecnica che accompagnava quest’ultima;
mentre la parte appellante depositava la documentazione richiesta, il comune non ottemperava all’incombente disposto a suo carico.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 64, COMMI 1 E 2, C.P.A.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 37 D.P.R. N. 380/2001.
2. Benché sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il comune di Casamicciola Terme.
DIRITTO
3. Il motivo d’appello contesta la sentenza impugnata, e, con essa, il provvedimento gravato nella parte in cui ha ritenuto non provata la circostanza che gli interventi eseguiti sull’immobile potessero qualificarsi “di manutenzione straordinaria”, con conseguente applicabilità della sanatoria di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/2001, senza l’aggravamento contemplato dal comma 2 dell’art.36 del medesimo testo, applicabile alle sole opere abusive contemplate dal comma 3 dell’art.22, oggi comma 1 dell’art.23, nelle quali non rientrano quelle di cui si discute.
Sostiene la parte appellante che vi erano significativi indizi atti a dimostrare che le opere da lei realizzate, ancorché senza titolo, rientrassero fra gli interventi di manutenzione ordinaria, rientranti, ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380 citato, nel disposto di cui all’art.22 (cd. “SCIA ordinaria”) e non fra quelle riconducibili alla “SCIA pesante” alternativa al permesso di costruire.
La quale qualificazione le consentiva di sottrarsi all’applicazione del raddoppio della sanzione, applicato dal comune.
3.1. Il motivo è fondato perché, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, vi sono elementi sufficienti a sorreggere la prospettazione dei fatti proposta dalla parte appellante.
3.1.1. Innanzitutto, dalla stessa nota del Responsabile del procedimento, n.254 del 6 agosto 2015, richiamata e allegata dall’ordinanza n.38/2015, si evince che i lavori aventi ad oggetto la struttura ricettiva – per come accertati – erano “finalizzati alla realizzazione di diversa distribuzione interna, a parità di volume” .
Provenendo da un atto di controparte, titolare dell’interesse contrario, si tratta di un’affermazione significativa.
3.1.2. La prospettazione trova ulteriore convalida nella Relazione asseverata del 22 giugno del 2015, commissionata dalla parte appellante, ed allegata all’istanza di sanatoria, che conferma che i corpi di fabbrica hanno mantenuto i medesimi volumi, e che gli interventi hanno prodotto solo una diversa distribuzione degli spazi interni, ossia una lieve difformità, rispetto alle DIA presentate rispettivamente nel 1995 e nel 1997.
3.1.3. Aggiungasi che, sebbene fosse stato specificamente compulsato con un apposito incombente istruttorio dal primo giudice, il comune non ha adempiuto al relativo incombente, senza fornire giustificazioni alla sua inerzia, dalla quale è dunque lecito trarre argomenti di prova in suo sfavore, ai sensi dell’art.64 comma 4 del c.p.a. .
3.2. In definitiva vi sono elementi sufficienti per ritenere che gli interventi realizzati, senza titolo, sui corpi di fabbrica “A” e “B” della struttura recettiva denominata “ SS RM AG” - avendo prodotto una diversa distribuzione interna dei locali, ma lasciando inalterati gli originari volumi assentiti – debbano essere qualificati come interventi di manutenzione straordinaria, e rientrino perciò, come fondatamente sostenuto dalla parte appellante, nella fattispecie di cui alla lett. b), comma 1 dell’art.3 del D.P.R. n.380 del 2001.
3.3. Tanto premesso, richiedendo questi ultimi, quale titolo edilizio, ai sensi dell’art.22 del testo unico la SCIA ordinaria, e non, in alternativa, il permesso di costruire – in altre parole non rientrando la ridetta costruzione abusiva nell’ipotesi di cui all’art.22 comma 3, oggi 23 comma 1 - la sanzione ad essi applicabile, in quanto realizzati sine titulo , ha da essere quella prevista dal comma 1 dell’art.37 del d. lgs. n.380 del 2001, non maggiorata ai sensi del comma 2 dell’art.36 dello stesso testo di legge, che invece è quella applicata con il provvedimento impugnato.
3.4. Ne consegue che l’amministrazione appellata, riesercitando il relativo potere, dovrà provvedere a rideterminare la sanzione applicabile seguendo i suddetti criteri.
4. Le ragioni della controversia, pur sempre avente la sua origine in interventi abusivamente realizzati, suggeriscono di compensare (“virtualmente”, stante la mancata costituzione dell’appellata) le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebratasi da remoto del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO