Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 83/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 83/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi, cui
è riunito il procedimento 99/2020, vertente tra
ora c.f. , con sede legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in Torino (TO), Piazza San Carlo 156, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello n. 5
nei confronti di
p. iva , con sede in Gioia Controparte_1 P.IVA_2
Tauro, in persona del rappresentante legale pro tempore, , c.f. CP_1
, nato a [...] il [...], , C.F._1 CP_2
c.f. , nato a [...] il [...] e C.F._2 [...]
, c.f. nata a [...] il [...], CP_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Sofia, elettivamente domiciliati in
Gioia Tauro, alla via C. Battisti, 2
1
c.f. , con sede in Conegliano, via V. Alfieri Controparte_4 P.IVA_3
n. 1, c.f. , con sede in Roma, Via Gino Nais Controparte_5 P.IVA_4
16, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di c.f. , con Controparte_6 P.IVA_5
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa, dagli avv.ti Controparte_4
Giuseppe e Rossana Buda
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
Gli appellanti e impugnano la sentenza Parte_1 CP_4
n.1081/2019, pubblicata il 2/12/2019, notificata in data 2/2/2020, pronunciata dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n. 63/2016 R.G., con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dai avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 387/2015, ottenuto da che, per l'effetto, è Controparte_7
stato revocato.
Le somme per le quali era stato incardinato il procedimento monitorio afferivano al contratto di apertura di conto corrente n. 51287 stipulato dalla società con la , assistita da fideiussione da parte CP_1 CP_7 dei , che presentava uno scoperto pari ad € 57.705,76. Parte_3
2 Corte d'Appello
- Domanda di (proc. n. 83/2020) Parte_1
rappresenta di avere interesse all'impugnazione perché la Parte_1
cessionaria è subentrata solo nel lato attivo del credito. CP_8
Conseguentemente è rimasta a carico di la legittimazione passiva Parte_1
in caso di esborso a favore del correntista.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce una carenza di motivazione della sentenza poiché non è emerso il ragionamento logico- deduttivo seguito dal giudice, posto a fondamento dell'accoglimento della domanda.
Con il secondo principio, l contesta la violazione del principio della Parte_1
ragione più liquida, in ragione del fatto che il giudice non ha esaminato le questioni pregiudiziali di rito.
Con il terzo motivo la contesta l'accoglimento nel merito della Pt_1
opposizione. Deduce in proposito che il rapporto di conto corrente è sorto dopo l'approvazione della delibera CICR del 2000 ed è, dunque, consentita una capitalizzazione degli interessi sia nel lato attivo che passivo per i quali, ai sensi dell'art. 7 del contratto, è prevista la stessa periodicità. Inoltre, contesta le risultanze della CTU espletata deducendo che non sono chiari i criteri applicati dal consulente per il calcolo del saldo a favore del correntista.
- Domanda dell'appellante (proc. n. 99/2020) CP_4
La rappresenta di aver stipulato, in data 22 novembre 2019, CP_4
con un contratto di cessione di crediti, tra i quali è ricompreso CP_8
quello della e dei suoi garanti, derivante Parte_4
dal saldo debitore del c/c n. 51287.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce una carenza di motivazione della sentenza poiché non è emerso il ragionamento logico- deduttivo seguito dal giudice, posto a fondamento dell'accoglimento della domanda.
Con il secondo motivo l contesta la violazione del principio della Parte_1
ragione più liquida in ragione del fatto che, in sua applicazione, il giudice non ha esaminato le questioni pregiudiziali di rito.
Con il terzo motivo la contesta l'accoglimento nel merito della Pt_1
opposizione. Deduce in proposito che il rapporto di conto corrente è sorto
3 Corte d'Appello
dopo l'approvazione della delibera CICR del 2000 ed è, dunque, consentita una capitalizzazione degli interessi sia nel lato attivo che passivo per i quali, ai sensi dell'art. 7 del contratto, è prevista la stessa periodicità. Inoltre, contesta le risultanze della CTU espletata deducendo che non sono chiari i criteri applicati dal Consulente per il calcolo del saldo a favore del correntista.
Contesta, poi, la mancata condanna della al pagamento delle spese di Pt_1
lite atteso che questa non è mai stata estromessa nel giudizio. Deduce, inoltre, di essere subentrata solo dal lato attivodel credito, rimanendo a carico di la legittimazione passiva in caso di esborso della somma Parte_1
a favore del correntista.
- Difese dei Greco
Rispetto all'appello proposto da i ne sostengono Parte_1 CP_1
l'inammissibilità per carenza di titolarità del diritto. Infatti, deducono in proposito che in sede di opposizione non è stata proposta domanda di restituzione dell'indebito, ma è stato chiesto esclusivamente l'accertamento dell'inesistenza del credito per il quale è legittimato esclusivamente il cessionario.
Rispetto al dedotto vizio di motivazione, rappresentano che il giudice ha esaustivamente giustificato l'accoglimento della domanda sulla scorta delle conclusioni della CTU.
Parte Circa il terzo motivo d'appello, gli appellati deducono che la on indica quali eccezioni preliminari non sono state affrontate dal giudice. L'unica eccezione preliminare era relativa all'incompetenza territoriale da loro sollevata in sede di opposizione;
perciò, il rilievo degli appellanti è inammissibile.
Nel merito dell'appello ritengono che il saldo determinato a favore del correntista all'esito della CTU sia corretto atteso che, alla luce delle illegittimità accertate, le somme sono state indebitamente locupletate dalla banca.
Nell'eventualità in cui venisse riconosciuto un credito dell'appellante che l'ingiunzione di pagamento nei confronti dei fideiussori è illegittima perché essi si sono obbligati a garantire i debiti della società fino a € 45.000,00 e, dunque, alcuna somma maggiore potrà essere loro richiesta. La fideiussione è,
4 Corte d'Appello
comunque, nulla perché riproduce il modello negoziale predisposto dall'ABI di cui la Banca d'Italia ne ha dichiarato la nullità.
Rispetto all'appello della deducono l'inammissibilità del Parte_5 CP_1
gravame per carenza di titolarità del diritto della perché non è CP_4
successore a titolo particolare della CP_8
Rispetto alla mancata condanna alle spese della Banca, rappresentano che poiché il credito azionato non sussiste, legittimamente la Controparte_9
è stata riconosciuta soccombente nel giudizio di opposizione ed è
[...]
stata condannata al pagamento delle spese e competenze di lite in favore degli opponenti.
***
1.- Sull'appello di Parte_1
Parte
1. L'appello di è inammissibile per carenza di interesse. Parte_1
La sostiene di avere interesse a impugnare la sentenza, Parte_1
nonostante il credito sia stato ceduto a terzi, atteso che è stato accertato d'ufficio dal giudice un credito della di € 31.996,58 e che la CP_1
cessionaria è subentrata esclusivamente dal lato attivo del rapporto e non dal lato passivo, rimanendo a carico di la legittimazione passiva in Parte_1
caso di condanna alla restituzione della somma che controparte potrebbe far valere in separato giudizio.
2. L'assunto della non è condivisibile. Parte_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta esclusivamente per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e sentir dichiarare l'inesistenza del credito. Non è stata proposta domanda riconvenzionale diretta alla condanna della banca di somme ulteriori rispetto a quelle oggetto del decreto ingiuntivo.
Dunque, l'oggetto del giudizio consiste esclusivamente nel credito azionato dalla banca con il decreto ingiuntivo.
Né può ritenersi che la sentenza impugnata abbia accertato il credito di parte opponente, e che tale accertamento potrebbe essere fatto valere in separato giudizio.
La sentenza impugnata non ha accertato il credito dell'opponente; si è limitata a revocare il decreto ingiuntivo.
5 Corte d'Appello
Essendo l'oggetto del presente giudizio limitato al credito azionato con il decreto ingiuntivo, il giudicato all'esito della presente controversia si forma solo su tale oggetto, ossia sul credito azionato con il decreto ingiuntivo.
Pertanto l'accertamento del ctu, avente ad oggetto il credito dei CP_1
eccedente il decreto ingiuntivo, non può essere vincolante in un eventuale successivo giudizio.
Occorre inoltre considerare che la sentenza impugnata non contiene nessuna condanna e neanche nessuna pronuncia di accertamento nei confronti della
Parte_1
Il dispositivo è stato pronunciato esclusivamente nei confronti di CP_8
“quale cessionaria e subentrata ai rapporti di ”. Controparte_7
Nell'intestazione la sentenza indica, tra le parti opposte, la Controparte_9
“quale cessionaria di ”. Parte_6
La non viene menzionata tra le parti opposte. Parte_1
Nel dispositivo, come unica parte convenuta, viene indicata la CP_8
“quale cessionaria e subentrata nei rapporti di . CP_7
In tal modo la è stata implicitamente estromessa dalla sentenza. Parte_1
Comunque non è ravvisabile una pronuncia di condanna né di accertamento nei confronti di Parte_1
Solo la cessionaria è soccombente e non anche la CP_8 Parte_1
Conseguentemente, la non ha interesse concreto e attuale a Parte_1
proporre appello, per mancanza del presupposto della soccombenza.
Pertanto l'appello proposto dalla va dichiarato inammissibile. Parte_1
2.- Sull'appello della Parte_7
[...]
1. La propone appello avverso la sentenza, deducendo di
[...] CP_4
essere cessionaria del credito, nei confronti di della , dalla CP_1 CP_9
in forza di cessione avvenuta nelle more della pubblicazione della
[...]
sentenza di prime cure.
2. L'appello della è inammissibile. CP_4
Come recentemente posto in chiaro dalla S.C., in tema di cessione dei crediti,
l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, «quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del
6 Corte d'Appello
debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espresssa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta» (Cass. civ., sez. I, n. 5728/2024; conforme Cass. civ., sez. I, n.
10442/2023).
2. Nel caso di specie non vi è l'espressa adesione della cedente;
infatti, la cedente della ossia la non è stata citata in appello. CP_4 CP_8
Comunque vi è contestazione del debitore ceduto in ordine alla verificazione della cessione. Infatti i debitori ceduti contestano la titolarità del diritto dell'appellante deducendo che il credito oggetto di CP_4 controversia non rientra nell'operazione di cessione tra e CP_8 CP_4
[...]
Conseguentemente, in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza, l'appello della deve essere dichiarato CP_4
inammissibile.
3.- Spese processuali
1. Nel rapporto tra già , e gli appellati, le Parte_2 Parte_1
spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione.
Le spese processuali si liquidano, sulla base del d.m. n. 147/2022 e s.m.i., a carico della (già e Parte_2 Parte_1 CP_4
applicando lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, tenendo conto dei
[...] parametri minimi attesa la bassa complessità della causa – nella misura di €
4.996, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed
IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Sofia, dichiaratosi distrattario, procuratore degli appellati.
Vanno poste interamente a carico della le spese di Parte_2
ctu, già liquidate con precedente provvedimento.
Nel rapporto tra e gli appellati, si reputa equo compensare CP_4
interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado, in
7 Corte d'Appello
considerazione delle novità giurisprudenziali che hanno determinato l'inammissibilità dell'impugnazione.
4.- Doppio del contributo unificato
In considerazione dell'inammissibilità degli appelli, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ora e da Parte_1 Parte_2 Controparte_4
nei confronti di , Controparte_1 CP_1 CP_2
, , così provvede:
[...] Controparte_3
- dichiara inammissibili gli appelli proposti da e Parte_2
Controparte_4
- pone a carico di le spese processuali del secondo Parte_2 grado di giudizio, che liquida in € 4.996, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Sofia, procuratore degli appellati;
- pone interamente a carico della le spese di ctu, già Parte_2
liquidate con precedente provvedimento;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado tra e gli appellati;
CP_4
- dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità degli appelli, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 25 febbraio 2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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