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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Federica Laino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1696 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Giorgio C.F._1
Cozzolino, giusta procura in atti;
attore
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Perrotta, C.F._2
giusta procura in atti
convenuta
Oggetto: accertamento di usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 27.10.2017 ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto, in suo favore, per CP_1
1 usucapione ultraventennale, dell'immobile sito in Scalea (cs) alla via Lauro n. 46 (ex 44), riportato in catasto al foglio 6, particella 425, sub 6, z.c. 1, categoria A3, classe 1, di vani
4,5, in proprietà di . CP_1
L'attore ha rilevato che il predetto immobile, sebbene formalmente appartenente a CP_1
(come risultante dalla visura catastale depositata in atti) è da lui posseduto da oltre
[...] trent'anni in modo indisturbato, pubblico, continuo, esclusivo ed in modo ininterrotto.
Possesso concretatosi, tra l'altro, nell'esecuzione, nel corso del tempo, di lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile consistenti nella tinteggiatura delle pareti, nel rifacimento del bagno, nel rifacimento delle piastrelle di rivestimento e pavimentazione, nella sostituzione degli infissi, nel rifacimento impianti idrico ed elettrico e altri.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata il 16.03.2018 si è costituita in giudizio la quale, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
richiesto, ha rilevato di essere proprietaria dell'immobile oggetto di causa per atto di trasferimento immobiliare datato 14 ottobre 1971 redatto per Notaio
[...]
, con cui , nato a [...] il [...] e nonno delle odierne Per_1 Parte_1
parti in causa, (essendo le parti in causa fratelli gemelli) ha trasferito la proprietà in favore di . CP_1
L'odierna convenuta ha, preliminarmente, precisato che , celibe, abita Parte_1
l'immobile oggetto di causa unitamente alla madre ed al fratello Parte_2 Pt_3
anch'esso celibe e che il suddetto immobile è da sempre la casa familiare della
[...]
famiglia , e quindi, è stato sempre abitato dai componenti della famiglia ovvero: CP_1
, Bloise Italia, , Persona_2 Parte_2 Parte_1 CP_1 [...]
e . Per_3 Parte_3
Ha altresì rilevato di aver sempre consentito ai fratelli e Parte_1 Parte_3 di abitare all'interno dell'immobile de quo insieme alla madre per mero spirito di tolleranza dettato dall'esistenza tra gli stessi di vincoli familiari.
Ha, poi, dichiarato di essersi comportata sempre come proprietaria sostenendo i pagamenti delle spese relative alle imposte comunali, quelle relative alla manutenzione dell'immobile nonché di aver sempre detenuto una copia delle chiavi. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
2 Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale richiesta dalle parti.
All'udienza del 18.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione depositata da parte attrice si evince che questa ha attivato il procedimento di mediazione obbligatoria cui è soggetto il presente giudizio prima dell'iscrizione a ruolo della causa e che il medesimo si è concluso con esito negativo.
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile, in ragione del possesso continuato per vent'anni. L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi gli si sostituisce nell'utilizzazione di essa: la pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva.
Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare, pertanto, la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza.
Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del predetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo richiesto, invece, lo stato soggettivo di buona fede.
Degli elementi costitutivi menzionati è richiesta la prova rigorosa, che incombe in capo a colui il quale agisce in giudizio, considerato che, con la sentenza di accoglimento della domanda, l'autorità giudiziaria adita finisce per accertare due fenomeni che investono, da un lato, la sfera giuridica del soggetto che perde il diritto di proprietà del bene e,
3 dall'altro, del soggetto che, corrispondentemente, lo acquisisce (cfr., in ordine al rigoroso onere probatorio incombente su colui il quale agisce al fine di sentirsi dichiarare proprietario di uno o più beni per usucapione, Cass. civ. n. 15755/01).
Requisiti fondamentali per l'accertamento del possesso utile all'usucapione sono l'“animus possidendi” cioè la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
“animus rem sibi habendi” cioè la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale e il “corpus possessionis” che è lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. Pertanto, venendo meno il requisito dell'animus, è escluso che si possa riconoscere il possesso ad usucapionem.
Il principio ripetutamente sostenuto dalla Corte di cassazione, ribadito anche nell'ord.
22667 del 2017, stabilisce che: “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'animus"; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”.
L'animus possidendi si ha infatti soltanto nel caso in cui si esercitano le facoltà del proprietario ed occorre che l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sia accompagnata da univoci indizi.
È infatti onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Anche la condivisibile giurisprudenza di merito afferma che “Colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa,
4 per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.” (Tribunale Vicenza sez. II,
12/09/2024, n.1573).
Quanto alla documentazione prodotta agli atti da parte attrice si evidenzia che la licenza edilizia prat. 470 del Comune di Scalea del 12.2.74 riguarda genericamente il f.
6. P.lla
425, e non anche lo specifico subalterno oggetto del giudizio, il documento definito dalla parte come N.O. del Genio Civile di Cosenza non è leggibile nelle parti rilevanti per la presente decisione, la relazione tecnica al progetto sottoscritta dal Geometra
[...]
Scalea del 2.7.1973 non reca riferimenti catastali dei beni interessati, così CP_2
come il contratto di appalto tra il sig. ed il sig. del Parte_1 CP_3
15.11.1975, gli atti relativi al servizio idrico riguardano gli anni 2011, 2013 e 2014 mentre quelli relativi alla TARI attengono all'anno 2015.
Di contro, il contratto siglato nel 1993 tra e riguarda CP_1 CP_4
l'esecuzione di lavori sull'immobile sito in Scalea in Via Lauro, presumibilmente coincidente con quello oggetto di causa e che la stessa ha provveduto al pagamento dell'IMU relativo all'immobile per diverse annualità ricomprese nel lasso di tempo 1993-
2016 (cfr. attestazione del in allegato a terza memoria istruttoria e Controparte_5
ricevute di pagamento in allegato a seconda memoria istruttoria) (in atti pagamento annualità dal 1993 al 1998 – 2010 – dal 2012 al 2016).
Quanto alle prove testimoniali, va rilevato che i capitoli di prova formulati da parte attrice vertono su circostanze valutative e sono stati formulati mediante l'uso di espressioni generiche quali il possesso, l'utilizzo, l'abitazione. Peraltro, neppure le risposte fornite dai testimoni di parte attrice comprovano il possesso utile per l'usucapione.
5 Il teste ha fornito risposte generiche ai capitoli di prova, limitandosi a Testimone_1
dichiarare di aver frequentato la casa di Via Lauro al civico 46/44 dagli anni 1970/1971, di aver sempre visto abitarci l'attore, che in talune occasioni, non meglio specificate vi era l'imbianchino, piuttosto che l'idraulico, di aver assistito anche al rifacimento dei pavimenti, senza indicare in quali occasioni. Parimenti, il teste ha riferito Testimone_2
di lavori svolti dal 1999 e conclusi nel 2002/2003, ha confermato genericamente le circostanze dedotte e non ha svolto alcun riferimento all'epoca di asserita realizzazione dei lavori di manutenzione e ristrutturazione. Infine, il teste ha Testimone_3 dedotto che l'attore abitasse nell'immobile di cui è causa per averlo visto lì nel corso del tempo, senza indicare in quali occasioni, e che questi gli ha commissionato dei lavori da lui svolti, che però non coprono un lasso di tempo congruo con la durata del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Di contro, la prova orale nell'usucapione ordinaria deve fornire una collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Corte appello Potenza, 18/05/2023, n.297: “Nell'usucapione ordinaria di immobili il possesso continuato, interrotto e non deve essere fornita prova della sussistenza dei relativi requisiti si rigorosa, assumendo la cronologia dei fatti, tanto che
è necessario che i capitoli dei testi e la collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio impone risposte specifiche da parte del teste, ai fini di una risultanza concludente dell'istruttoria così condotta, non essendo sufficienti affermazioni generiche, ellittiche o ambigue.”)
A ciò deve aggiungersi che la domanda di usucapione in questione presuppone una prova maggiormente rigorosa, poiché le parti hanno tra di loro un rapporto di parentela.
Infatti, ha affermato nella propria comparsa, e ribadito nelle memorie CP_1
istruttorie, di aver acconsentito solo per mera tolleranza l'occupazione dell'immobile de quo da parte dei propri fratelli e della madre, proprio perché da sempre casa familiare.
Nel caso di specie, quindi, e sulla base della giurisprudenza più recente, la prova utile per l'accertamento dell'acquisto del bene ad usucapionem, deve essere più rigorosa.
L'art 1144 c.c. prevede che: “Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”, stabilendo che in caso di possesso tollerato, non si può reclamare l'usucapione.
6 Nel caso in cui entrino in gioco vincoli di stretta parentela, quindi, la pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione è di fatto soggetto ad un onere probatorio più rigoroso per superare la presunzione di tolleranza laddove il richiedente sia avvinto da un vincolo di stretta parentela con il suo contraddittore: “In tema di usucapione per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli,
è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.” (Cassazione civile sez. II, 15/01/2024, n.1413).
L'attore, quindi, non ha dimostrato che il possesso utile ai fini dell'usucapione né che questo era incompatibile con la tolleranza della sorella, e pertanto la sua domanda non è suscettibile di accoglimento.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. e le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014 n. 55. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 15 c. 1 c.p.c., il valore della causa è pari alla rendita catastale (euro 168,49) moltiplicato per 200 (totale euro 33.698) e viene applicato lo scaglione minimo, anche avuto riguardo al ridotto numero di questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1696/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
2. condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Giacomo Perrotta, Parte_1 dichiaratosi distrattario di , delle spese di lite, liquidate nella somma di € CP_1
7 5.261,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Cap ed Iva, come per legge.
Paola, 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Laino
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