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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/10/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa IB AR MP Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10.09.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. GHERARDI ARIANNA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
1 Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 10 settembre 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 30.01.2025, premesso che Parte_1
contraeva matrimonio con rito civile con in MILANO, in data 02/05/2013 Controparte_1
(anno 2017, atto n. 11, reg. , parte II, serie C), dalla cui unione nascevano i figli Per_1
Per_
, nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e nato a [...] Per_2 Per_4
il 16 dicembre 2021, si rivolgeva al Tribunale di Bergamo, domandando di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di disporre l'affido c.d. super-esclusivo dei minori alla madre, con assegnazione alla medesima della casa coniugale, e di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo per il mantenimento della prole di euro
150,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo.
A fondamento del ricorso, esponeva: che, sin dai primi anni di matrimonio, Parte_1
il marito teneva un comportamento verbale aggressivo e ingiurioso e abusava di sostanze alcooliche e stupefacenti;
che il medesimo era solito commettere atti di violenza fisica in danno della medesima, anche in presenza della prole;
che l'attrice sporgeva denuncia-querela in data 7
agosto 2024 nei confronti del marito per le aggressioni subite;
che veniva pertanto radicato dalla
Procura di Bergamo il procedimento penale n. 9766/2024 R.G.N.R. (dott.ssa Giulia Angeleri).
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 20 maggio 2025, l'attrice confermava il contenuto del ricorso, precisando: “Vivo a Fornovo San Giovanni n. 3, Via Aldo Moro, in una casa di mia proprietà, senza mutuo. Pago le spese condominiali per circa 130,00 euro al mese. Vivo da sola
insieme ai miei tre figli. Io sto facendo un tirocinio a Treviglio come addetta alle pulizie, con contratto con scadenza il 31 maggio 2025; guadagno 400,00 euro al mese. Io al momento percepisco l'Assegno Unico Universale di euro circa 700,00 al mese in totale;
percepisco inoltre
l'Assegno Unico ADI di euro 900,00 al mese. Non ho altri beni immobili;
non ho finanziamenti a mio carico. Mio marito non ha mai pagato un contributo per il mantenimento dei bambini. Mio
2 marito è andato via di casa a giugno del 2024. Io non so dove vive e non ho sue notizie. Non vede
i bambini da giugno 2024. Io non ho nessun dialogo con lui, l'ho bloccato sul telefono perché mi insultava, mi offendeva e mi minacciava. Io l'ho infatti denunciato per maltrattamenti. Faccio
tutto io;
porto i bambini a scuola, agli sport e li accudisco nella vita quotidiana. Mio figlio Per_2 ha l'educatore e il sostegno, infatti dovrei portarlo dal logopedista;
ma non riesco perché per la presa in carico logopedica occorre il consenso di entrambi i genitori. Poi, a è scaduto il Per_4
passaporto, e senza il consenso di mio marito non riesco a rifarlo. Dato che mi trovo a occuparmi,
da sola, di fatto, dei nostri figli, io senza la collaborazione e il dialogo con mio marito non riesco
a prendermi cura al meglio dei nostri figli, per questo vorrei avere l'affido super-esclusivo” (v. verbale udienza 20 maggio 2025). Il Giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separati,
riservandosi di provvedere. Con riservata ordinanza del 24 maggio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione,
rinviava, per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni, la causa all'udienza del 10 settembre 2025.
All'udienza del 10 settembre 2025, fatte precisare le conclusioni, ordinata la discussione orale della causa in udienza, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile, in MILANO in data 02/05/2013 (anno 2017, atto n. 11, reg. , parte Per_1
Per_ II, serie C), dalla cui unione sono nati i figli: , nato a [...] il [...]; Per_2
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_4
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale,
il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il
3 comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, stante il contegno processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.,
come richiesto dalla parte attrice.
Sull'addebito della separazione ha formulato domanda di addebito della separazione a Parte_1 CP_1
adducendo che questi, durante il matrimonio, avrebbe tenuto un comportamento
[...]
contrario ai doveri famigliari, per aver egli creato un clima di sopraffazione con il proprio agire vessatorio, ingiurioso e maltrattante, alla presenza dei tre figli minori. L'attrice ha sostenuto che la stessa sopportava tale situazione per anni e che, tuttavia, i gravi episodi perpetrati ai suoi danni dal marito davano evidenza della sussistenza di una situazione di pericolo per la sua persona e per i minori, con la conseguenza che, per assicurare la tutela dell'integrità della medesima e dei bambini, diveniva indispensabile allontanarsi definitivamente dal coniuge.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte attrice è fondata.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione, vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, si osserva che affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia realizzato una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La Corte di Cassazione, al riguardo, ha avuto modo di evidenziare che “in tema di
separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se
tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero
4 se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”
e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (v. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale rispetto al fallimento del matrimonio.
Con particolare riguardo, poi, all'addebito della separazione a fronte delle condotte violente perpetrate da un coniuge in danno dell'altro, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente
gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative
pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (v.
Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351) e che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo
comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona” (v. Cassazione civile sez. I, 30/05/2016, n.11142), orientamento a cui si è conformato anche la giurisprudenza di merito (v. Tribunale Bergamo sez. I, 06/10/2023,
n.2035, secondo cui “le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo
la separazione - in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza -, ma anche
l'addebitabilità della stessa all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambi i coniugi”; v. Tribunale Pisa sez. I, 29/09/2023, n.1195, secondo cui “gli atti di violenza fisica costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare già da soli la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge che li ha perpetrati e ciò anche se si sia trattato di un unico episodio”; v.
Corte appello Bari sez. I, 09/11/2022, n.1628, secondo cui “in materia di separazione dei coniugi,
in caso di violenze fisiche, queste anche se si concretano in un unico episodio di percosse
5 giustificano oltre che la pronuncia di separazione personale anche la declaratoria di
addebitabilità all'autore. Anzi in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze, e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito della separazione,
l'attrice ha prodotto denuncia-querela del 7 agosto 2024 e la richiesta di incidente probatorio formulata dal Pubblico Ministero in data 7 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento penale n.
9766/2024 R.G.N.R., nei confronti di indagato per il reato di cui all'art. Controparte_1
572, comma primo e secondo, c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori.
In data 28 maggio 2025, il Pubblico Ministero trasmetteva a questo ufficio copia sia della richiesta del 31.03.2025 di applicazione al convenuto della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, sia dell'ordinanza del 2.04.2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari di
Bergamo applicava a a misura cautelare del divieto di avvicinamento alle Controparte_1
persone offese, individuate nella moglie e nei figli, con il divieto di frequentare il luogo dove risiedevano abitualmente in Fornovo San Giovanni, Via Aldo Moro, n. 3 e il divieto di avvicinarsi agli altri luoghi abitualmente frequentati delle persone offese, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri, prescrivendo, altresì, l'applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.
Orbene, dalla disamina della denuncia-querela sporta (e successiva integrazione) dalla parte attrice, dalla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare personale e della successiva ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di applicazione del divieto di avvicinamento, si evince con chiarezza il clima famigliare di sopraffazione determinato dalle condotte vessatorie del marito, il quale era solito minacciare la moglie di morte, ingiuriarla costantemente, nonché, nell'aprile del 2024, aggredirla fisicamente, provocando un livido all'occhio. Dagli atti del procedimento penale n. 9766/2024 R.G.N.R. emergono elementi sufficienti per ritenere che le condotte ascritte al convenuto si siano realmente verificate e che pertanto la crisi coniugale debba ricondursi dal punto di vista etiologico alla violazione dei doveri famigliari perpetrata dal convenuto, che ha commesso atti di violenza domestica in danno della moglie, alla presenza dei minori.
Oltre agli atti del procedimento penale n. 9766/2024 R.G.N.R. sopra richiamati, ritiene il Collegio
che assumano rilevanza probatoria nel presente giudizio anche le dichiarazioni rese in udienza
6 dall'attrice “Io non ho nessun dialogo con lui, l'ho bloccato sul telefono perché mi insultava, mi offendeva e mi minacciava. Io l'ho infatti denunciato per maltrattamenti”, dalle quali emerge l'indole violenta e prevaricatrice del marito in danno della moglie e come l'attrice sia rimasta scossa e turbata in conseguenza degli agiti violenti del medesimo (v. verbale udienza 20 maggio
2025).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio dimostrata la grave violazione dei doveri coniugali perpetrata dal convenuto, al quale è stata, infatti, applicata la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, con il divieto di frequentare il luogo di residenza delle persone offese in Fornovo San Giovanni, Via Aldo Moro, n. 3, il divieto di avvicinarsi agli altri luoghi abitualmente frequentati delle persone offese, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri, prescrivendo, altresì, l'applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.: le aggressioni fisiche e verbali commesse dal convenuto in danno dell'attrice
– da ritenersi provate per presunzioni alle luce di tutti i rilevi sopra esposti – per la gravità che le connota, costituiscono evidentemente la causa della intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, dovendosi pertanto pronunciare l'addebito della separazione a Controparte_1
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, la parte attrice ha domandato la conferma dell'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 24 maggio 2025, in ragione degli agiti del padre e del disinteresse mostrato dal medesimo nei confronti della prole.
Ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice
relatore.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la legge n. 54 del 2006 ha consacrato il principio della bigenitorialità quale criterio guida nella regolamentazione della responsabilità genitoriale. Tale principio impone che l'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali costituisca il parametro di riferimento per ogni decisione in materia, ammettendo deroghe al modello dell'affido condiviso solo ove questo risulti concretamente pregiudizievole per il benessere del minore. In conformità a tale finalità,
l'ordinamento prevede la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, qualora emergano elementi oggettivi che attestino l'inadeguatezza genitoriale dell'altro, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Qualora, invece, venga accertata l'inidoneità di entrambi i genitori,
7 la tutela del superiore interesse del minore potrebbe giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente affidamento del minore al
Comune di residenza, quale ente pubblico preposto alla cura e protezione del minore in situazioni di grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'affidamento esclusivo ex art. 337- quater c.c., il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comporta un corrispondente onere motivazionale: da un lato, deve accertare la capacità educativa e l'idoneità genitoriale del soggetto affidatario;
dall'altro, deve verificare la manifesta carenza educativa o l'inadeguatezza dell'altro genitore, in funzione della salvaguardia del superiore interesse del minore (v. Cass. civ., sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cass. civ., sez. I,
08/05/2024, n. 12474). La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in presenza di una condizione di evidente inadeguatezza genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore il mantenimento del regime ordinario previsto dal legislatore.
Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non può limitarsi alla valorizzazione delle competenze del genitore affidatario, ma deve altresì evidenziare, in senso negativo,
l'inadeguatezza dell'altro genitore e la non conformità del modello legale all'interesse del minore.
Va inoltre rilevato che, secondo la dottrina, le condizioni pregiudizievoli per la prole che potrebbero legittimare, in concreto, la scelta di non disporre l'affido condiviso non possono essere ridotte alle sole situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.
330 e 333 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune condotte sintomatiche di una condizione di inidoneità genitoriale rilevante ai fini dell'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c.: il sostanziale abbandono del figlio minore, sia sotto il profilo affettivo, che economico (v. Trib. Napoli, 23/09/2008); l'esercizio discontinuo del diritto di visita
(v. Cass. civ. 17/977); la totale inadempienza dell'obbligo di mantenimento (v. Cass. civ.
09/26587); il rifiuto categorico del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori (v. Cass. civ. 18/30826); la persistente tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di un potenziale pregiudizio per la prole;
nonché la commissione di reati in danno dell'altro genitore (v. Cass. civ.
16/18559).
L'affido esclusivo rafforzato (o affido super-esclusivo) costituisce una forma più incisiva dell'affido esclusivo, elaborata in sede giurisprudenziale. Mentre, nell'affido esclusivo ordinario,
l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito ad un solo genitore, ma le decisioni di
8 maggiore rilevanza continuano ad essere assunte congiuntamente, nell'affido esclusivo rafforzato anche tali decisioni vengono adottate in via esclusiva dal genitore affidatario.
Tale configurazione trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 337-quater, quarto comma,
c.c., nella parte in cui si stabilisce che “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. La giurisprudenza ha inteso tale clausola come apertura alla possibilità per il giudice di derogare al regime ordinario, disponendo un regime di affido più restrittivo, che consenta al genitore affidatario di assumere autonomamente tutte le decisioni rilevanti per il minore, senza necessità di consultare l'altro genitore.
I presupposti per l'affido esclusivo rafforzato coincidono, dunque, con quelli richiesti per l'affido esclusivo. Il giudice è pertanto chiamato a valutare il miglior interesse del minore, principio cardine per ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, privilegiando la soluzione che meglio garantisca lo sviluppo armonico della personalità del minore e riduca gli effetti negativi della disgregazione familiare (v. Cass. civ. n. 14728/2016).
A tali condizioni si aggiunge, per l'affido esclusivo rafforzato, un ulteriore elemento qualificante, idoneo a giustificare un intervento più incisivo. La giurisprudenza ha individuato tale elemento nella presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, quali l'esclusione sistematica dell'altro genitore dalla vita del figlio, con rischio di strumentalizzazione del minore per finalità personali
(v. App. Venezia, n. 8607/2019); ovvero nel disinteresse manifestato da un genitore per l'esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla condotta processuale, come nel caso di mancata costituzione in giudizio, ritenuta indicativa di una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale (v. Trib. Milano, sez. IX, 20 giugno 2018, n. 6910).
Venendo ora al caso di specie, dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni dell'attrice all'udienza di comparizione è emerso come, di fatto, il padre si disinteressi dei minori, non avendo rapporti con i minori dal mese di giugno del 2024, non versi alcunché per il loro mantenimento, e ciò anche in considerazione della gravità dei fatti addebitati al medesimo oggetto della denuncia-querela (e successiva integrazione), fatti per i quali è stato radicato il procedimento n. 9766/2024 R.G.N.R.
per il delitto di maltrattamenti in famiglia, in relazione al quale, come si è detto, è stata applicata al convenuto la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento.
Ora, sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve
9 considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto la regolazione dei rapporti con il proprio figlio e la tutela degli interessi della prole sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa;
ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Oltre al contegno processuale, nel caso di specie, assumono rilevanza l'assenza di rapporti regolari e costanti padre-figli, l'omessa collaborazione da parte del padre nella gestione dei minori,
l'assenza di un effettivo dialogo genitoriale, l'inadempimento da parte del padre dell'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario, le accuse di condotte di violenza domestica, per le quali risulta pendente il procedimento n. 9766/2024 R.G.N.R. in relazione al delitto di maltrattamenti, e la circostanza che la madre, per l'assenza di collaborazione con il marito, non ha potuto ancora attivare la presa in carico logopedica per , dovendosene dedurre il totale e sistematico Per_2
disinteresse del padre nei confronti della prole in pregiudizio per il sereno ed equilibrato sviluppo dei minori, e la conseguente condizione di assoluta inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
invece, ha dato atto di prendersi cura efficacemente dei minori Parte_1 provvedendo in via esclusiva all'accudimento deli stessi, facendo fronte a tutte le esigenze della prole della vita quotidiana, prendendo i contatti con l'educatore e il logopedista per e Per_2
presentando tempestivamente denuncia-querela nei confronti del marito, dando in tal modo evidenza della cura e attenzione per la prole.
Dunque, allo stato, non può che derogarsi al regime privilegiato, con conferma dell'affido c.d.
super-esclusivo dei minori alla madre, atteso che si tratta della soluzione maggiormente tutelante per la prole nel caso concreto;
le condizioni sopra indicate giustificano, invero, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, in definitiva, disporre l'affido c.d. super-esclusivo o rafforzato alla madre, al quale segue il collocamento dei minori presso la madre e l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. della casa coniugale alla medesima.
10 Quanto alle frequentazioni padre-figli, tenuto conto dell'assenza di rapporti e contatti regolari e costanti tra i minori e il padre, delle accuse di condotte maltrattanti, e della conseguente situazione di distacco creatasi, debba essere disposto che, qualora il padre manifestasse l'intenzione di recuperare il rapporto con i figli, gli incontri padre-figli potranno avvenire esclsuivamente in modalità protetta (alla presenza di un educatore professionale), e ciò allo scopo di prestare supporto e sostegno ai minori nel percorso di riavvicinamento al padre e di assicurare idonea protezione alla madre, sotto la supervisione e con il monitoraggio dei Servizi Sociali, previa valutazione delle capacità genitoriali del padre, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze dei minori.
Sull'assegnazione della casa coniugale
conferma dell'affido super-esclusivo dei minori alla madre, discende che la casa famigliare CP_2
debba essere assegnata ex art. 337-sexies c.c. alla parte attrice, dove i figli sono sempre rimasti a vivere con la madre, così da garantire agli stessi la conservazione dell'habitat in cui vivono ormai da anni e preservare le loro abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.c., che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie sono poste a carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n.
14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito
11 della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del
18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali,
ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n.
9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
La parte attrice ha dichiarato di guadagnare circa 400,00 euro al mese sulla base di un tirocinio con scadenza il 31 maggio 2025 e di percepire per intero l'Assegno Unico e Universale per la prole e di abitare in un immobile di proprietà senza mutuo e di provvedere al pagamento delle spese condominiali per circa euro 130,00 al mese. Quanto al convenuto, a fronte dell'assenza di documentazione reddituale in ragione della dichiarazione di contumacia, deve essere posto a carico dello stesso, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla moglie di un assegno nella misura minimale che, per prassi, questo Tribunale pone a carico dei genitori di cui non conosce i redditi, ovverossia nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio per il mantenimento ordinario, ritenuto quale contributo minimo indispensabile per far fronte alle esigenze fondamentali di ogni figlio, cui si deve aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
12 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, né avendo la parte attrice depositato le memorie istruttorie, nell'importo di euro 2.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Tenuto conto del fatto che la parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara ai sensi dell'art. 151, comma primo, c.c., la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto matrimonio civile, in Parte_1 Controparte_1
MILANO in data 02/05/2013 (anno 2017, atto n. 11, reg. , parte II, serie C); Per_1
addebita la responsabilità della separazione ex art. 151, comma secondo, c.c. al marito
Controparte_1
Per_ affida i figli minori nato il [...], nata il [...] e nato il 16 Per_2 Per_4
dicembre 2021 in via esclusiva alla madre, che li terrà collocati anche, ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma terzo, c.c.
la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei
13 documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
assegna la casa familiare alla madre ex art. 337-sexies c.c.;
dispone che, qualora il padre manifestasse l'intenzione di recuperare i rapporti con la prole, gli incontri padre-figli potranno avvenire unicamente in modalità protetta (alla necessaria presenza di un educatore professionale), nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze dei minori, sotto la supervisione e con il monitoraggio dei Servizi Sociali, previa valutazione delle capacità genitoriali del padre;
pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, Controparte_1
con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, mediante versamento a Parte_1
entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 600,00 (200,00 euro al mese per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico,
abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista,
previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
14 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di
15 corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 2.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
16 MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di , per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Per_1
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa IB AR MP
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa IB AR MP Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10.09.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. GHERARDI ARIANNA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
1 Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 10 settembre 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 30.01.2025, premesso che Parte_1
contraeva matrimonio con rito civile con in MILANO, in data 02/05/2013 Controparte_1
(anno 2017, atto n. 11, reg. , parte II, serie C), dalla cui unione nascevano i figli Per_1
Per_
, nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e nato a [...] Per_2 Per_4
il 16 dicembre 2021, si rivolgeva al Tribunale di Bergamo, domandando di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di disporre l'affido c.d. super-esclusivo dei minori alla madre, con assegnazione alla medesima della casa coniugale, e di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo per il mantenimento della prole di euro
150,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo.
A fondamento del ricorso, esponeva: che, sin dai primi anni di matrimonio, Parte_1
il marito teneva un comportamento verbale aggressivo e ingiurioso e abusava di sostanze alcooliche e stupefacenti;
che il medesimo era solito commettere atti di violenza fisica in danno della medesima, anche in presenza della prole;
che l'attrice sporgeva denuncia-querela in data 7
agosto 2024 nei confronti del marito per le aggressioni subite;
che veniva pertanto radicato dalla
Procura di Bergamo il procedimento penale n. 9766/2024 R.G.N.R. (dott.ssa Giulia Angeleri).
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 20 maggio 2025, l'attrice confermava il contenuto del ricorso, precisando: “Vivo a Fornovo San Giovanni n. 3, Via Aldo Moro, in una casa di mia proprietà, senza mutuo. Pago le spese condominiali per circa 130,00 euro al mese. Vivo da sola
insieme ai miei tre figli. Io sto facendo un tirocinio a Treviglio come addetta alle pulizie, con contratto con scadenza il 31 maggio 2025; guadagno 400,00 euro al mese. Io al momento percepisco l'Assegno Unico Universale di euro circa 700,00 al mese in totale;
percepisco inoltre
l'Assegno Unico ADI di euro 900,00 al mese. Non ho altri beni immobili;
non ho finanziamenti a mio carico. Mio marito non ha mai pagato un contributo per il mantenimento dei bambini. Mio
2 marito è andato via di casa a giugno del 2024. Io non so dove vive e non ho sue notizie. Non vede
i bambini da giugno 2024. Io non ho nessun dialogo con lui, l'ho bloccato sul telefono perché mi insultava, mi offendeva e mi minacciava. Io l'ho infatti denunciato per maltrattamenti. Faccio
tutto io;
porto i bambini a scuola, agli sport e li accudisco nella vita quotidiana. Mio figlio Per_2 ha l'educatore e il sostegno, infatti dovrei portarlo dal logopedista;
ma non riesco perché per la presa in carico logopedica occorre il consenso di entrambi i genitori. Poi, a è scaduto il Per_4
passaporto, e senza il consenso di mio marito non riesco a rifarlo. Dato che mi trovo a occuparmi,
da sola, di fatto, dei nostri figli, io senza la collaborazione e il dialogo con mio marito non riesco
a prendermi cura al meglio dei nostri figli, per questo vorrei avere l'affido super-esclusivo” (v. verbale udienza 20 maggio 2025). Il Giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separati,
riservandosi di provvedere. Con riservata ordinanza del 24 maggio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione,
rinviava, per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni, la causa all'udienza del 10 settembre 2025.
All'udienza del 10 settembre 2025, fatte precisare le conclusioni, ordinata la discussione orale della causa in udienza, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile, in MILANO in data 02/05/2013 (anno 2017, atto n. 11, reg. , parte Per_1
Per_ II, serie C), dalla cui unione sono nati i figli: , nato a [...] il [...]; Per_2
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_4
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale,
il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il
3 comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, stante il contegno processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.,
come richiesto dalla parte attrice.
Sull'addebito della separazione ha formulato domanda di addebito della separazione a Parte_1 CP_1
adducendo che questi, durante il matrimonio, avrebbe tenuto un comportamento
[...]
contrario ai doveri famigliari, per aver egli creato un clima di sopraffazione con il proprio agire vessatorio, ingiurioso e maltrattante, alla presenza dei tre figli minori. L'attrice ha sostenuto che la stessa sopportava tale situazione per anni e che, tuttavia, i gravi episodi perpetrati ai suoi danni dal marito davano evidenza della sussistenza di una situazione di pericolo per la sua persona e per i minori, con la conseguenza che, per assicurare la tutela dell'integrità della medesima e dei bambini, diveniva indispensabile allontanarsi definitivamente dal coniuge.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte attrice è fondata.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione, vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, si osserva che affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia realizzato una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La Corte di Cassazione, al riguardo, ha avuto modo di evidenziare che “in tema di
separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se
tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero
4 se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”
e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (v. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale rispetto al fallimento del matrimonio.
Con particolare riguardo, poi, all'addebito della separazione a fronte delle condotte violente perpetrate da un coniuge in danno dell'altro, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente
gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche
la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative
pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (v.
Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351) e che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo
comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona” (v. Cassazione civile sez. I, 30/05/2016, n.11142), orientamento a cui si è conformato anche la giurisprudenza di merito (v. Tribunale Bergamo sez. I, 06/10/2023,
n.2035, secondo cui “le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo
la separazione - in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza -, ma anche
l'addebitabilità della stessa all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambi i coniugi”; v. Tribunale Pisa sez. I, 29/09/2023, n.1195, secondo cui “gli atti di violenza fisica costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare già da soli la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge che li ha perpetrati e ciò anche se si sia trattato di un unico episodio”; v.
Corte appello Bari sez. I, 09/11/2022, n.1628, secondo cui “in materia di separazione dei coniugi,
in caso di violenze fisiche, queste anche se si concretano in un unico episodio di percosse
5 giustificano oltre che la pronuncia di separazione personale anche la declaratoria di
addebitabilità all'autore. Anzi in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze, e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito della separazione,
l'attrice ha prodotto denuncia-querela del 7 agosto 2024 e la richiesta di incidente probatorio formulata dal Pubblico Ministero in data 7 gennaio 2025, nell'ambito del procedimento penale n.
9766/2024 R.G.N.R., nei confronti di indagato per il reato di cui all'art. Controparte_1
572, comma primo e secondo, c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori.
In data 28 maggio 2025, il Pubblico Ministero trasmetteva a questo ufficio copia sia della richiesta del 31.03.2025 di applicazione al convenuto della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, sia dell'ordinanza del 2.04.2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari di
Bergamo applicava a a misura cautelare del divieto di avvicinamento alle Controparte_1
persone offese, individuate nella moglie e nei figli, con il divieto di frequentare il luogo dove risiedevano abitualmente in Fornovo San Giovanni, Via Aldo Moro, n. 3 e il divieto di avvicinarsi agli altri luoghi abitualmente frequentati delle persone offese, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri, prescrivendo, altresì, l'applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.
Orbene, dalla disamina della denuncia-querela sporta (e successiva integrazione) dalla parte attrice, dalla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare personale e della successiva ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di applicazione del divieto di avvicinamento, si evince con chiarezza il clima famigliare di sopraffazione determinato dalle condotte vessatorie del marito, il quale era solito minacciare la moglie di morte, ingiuriarla costantemente, nonché, nell'aprile del 2024, aggredirla fisicamente, provocando un livido all'occhio. Dagli atti del procedimento penale n. 9766/2024 R.G.N.R. emergono elementi sufficienti per ritenere che le condotte ascritte al convenuto si siano realmente verificate e che pertanto la crisi coniugale debba ricondursi dal punto di vista etiologico alla violazione dei doveri famigliari perpetrata dal convenuto, che ha commesso atti di violenza domestica in danno della moglie, alla presenza dei minori.
Oltre agli atti del procedimento penale n. 9766/2024 R.G.N.R. sopra richiamati, ritiene il Collegio
che assumano rilevanza probatoria nel presente giudizio anche le dichiarazioni rese in udienza
6 dall'attrice “Io non ho nessun dialogo con lui, l'ho bloccato sul telefono perché mi insultava, mi offendeva e mi minacciava. Io l'ho infatti denunciato per maltrattamenti”, dalle quali emerge l'indole violenta e prevaricatrice del marito in danno della moglie e come l'attrice sia rimasta scossa e turbata in conseguenza degli agiti violenti del medesimo (v. verbale udienza 20 maggio
2025).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio dimostrata la grave violazione dei doveri coniugali perpetrata dal convenuto, al quale è stata, infatti, applicata la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento, con il divieto di frequentare il luogo di residenza delle persone offese in Fornovo San Giovanni, Via Aldo Moro, n. 3, il divieto di avvicinarsi agli altri luoghi abitualmente frequentati delle persone offese, con obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri, prescrivendo, altresì, l'applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.: le aggressioni fisiche e verbali commesse dal convenuto in danno dell'attrice
– da ritenersi provate per presunzioni alle luce di tutti i rilevi sopra esposti – per la gravità che le connota, costituiscono evidentemente la causa della intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, dovendosi pertanto pronunciare l'addebito della separazione a Controparte_1
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, la parte attrice ha domandato la conferma dell'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, disposto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 24 maggio 2025, in ragione degli agiti del padre e del disinteresse mostrato dal medesimo nei confronti della prole.
Ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice
relatore.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la legge n. 54 del 2006 ha consacrato il principio della bigenitorialità quale criterio guida nella regolamentazione della responsabilità genitoriale. Tale principio impone che l'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali costituisca il parametro di riferimento per ogni decisione in materia, ammettendo deroghe al modello dell'affido condiviso solo ove questo risulti concretamente pregiudizievole per il benessere del minore. In conformità a tale finalità,
l'ordinamento prevede la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, qualora emergano elementi oggettivi che attestino l'inadeguatezza genitoriale dell'altro, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Qualora, invece, venga accertata l'inidoneità di entrambi i genitori,
7 la tutela del superiore interesse del minore potrebbe giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente affidamento del minore al
Comune di residenza, quale ente pubblico preposto alla cura e protezione del minore in situazioni di grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'affidamento esclusivo ex art. 337- quater c.c., il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comporta un corrispondente onere motivazionale: da un lato, deve accertare la capacità educativa e l'idoneità genitoriale del soggetto affidatario;
dall'altro, deve verificare la manifesta carenza educativa o l'inadeguatezza dell'altro genitore, in funzione della salvaguardia del superiore interesse del minore (v. Cass. civ., sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cass. civ., sez. I,
08/05/2024, n. 12474). La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in presenza di una condizione di evidente inadeguatezza genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore il mantenimento del regime ordinario previsto dal legislatore.
Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non può limitarsi alla valorizzazione delle competenze del genitore affidatario, ma deve altresì evidenziare, in senso negativo,
l'inadeguatezza dell'altro genitore e la non conformità del modello legale all'interesse del minore.
Va inoltre rilevato che, secondo la dottrina, le condizioni pregiudizievoli per la prole che potrebbero legittimare, in concreto, la scelta di non disporre l'affido condiviso non possono essere ridotte alle sole situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.
330 e 333 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune condotte sintomatiche di una condizione di inidoneità genitoriale rilevante ai fini dell'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c.: il sostanziale abbandono del figlio minore, sia sotto il profilo affettivo, che economico (v. Trib. Napoli, 23/09/2008); l'esercizio discontinuo del diritto di visita
(v. Cass. civ. 17/977); la totale inadempienza dell'obbligo di mantenimento (v. Cass. civ.
09/26587); il rifiuto categorico del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori (v. Cass. civ. 18/30826); la persistente tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di un potenziale pregiudizio per la prole;
nonché la commissione di reati in danno dell'altro genitore (v. Cass. civ.
16/18559).
L'affido esclusivo rafforzato (o affido super-esclusivo) costituisce una forma più incisiva dell'affido esclusivo, elaborata in sede giurisprudenziale. Mentre, nell'affido esclusivo ordinario,
l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito ad un solo genitore, ma le decisioni di
8 maggiore rilevanza continuano ad essere assunte congiuntamente, nell'affido esclusivo rafforzato anche tali decisioni vengono adottate in via esclusiva dal genitore affidatario.
Tale configurazione trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 337-quater, quarto comma,
c.c., nella parte in cui si stabilisce che “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. La giurisprudenza ha inteso tale clausola come apertura alla possibilità per il giudice di derogare al regime ordinario, disponendo un regime di affido più restrittivo, che consenta al genitore affidatario di assumere autonomamente tutte le decisioni rilevanti per il minore, senza necessità di consultare l'altro genitore.
I presupposti per l'affido esclusivo rafforzato coincidono, dunque, con quelli richiesti per l'affido esclusivo. Il giudice è pertanto chiamato a valutare il miglior interesse del minore, principio cardine per ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, privilegiando la soluzione che meglio garantisca lo sviluppo armonico della personalità del minore e riduca gli effetti negativi della disgregazione familiare (v. Cass. civ. n. 14728/2016).
A tali condizioni si aggiunge, per l'affido esclusivo rafforzato, un ulteriore elemento qualificante, idoneo a giustificare un intervento più incisivo. La giurisprudenza ha individuato tale elemento nella presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, quali l'esclusione sistematica dell'altro genitore dalla vita del figlio, con rischio di strumentalizzazione del minore per finalità personali
(v. App. Venezia, n. 8607/2019); ovvero nel disinteresse manifestato da un genitore per l'esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla condotta processuale, come nel caso di mancata costituzione in giudizio, ritenuta indicativa di una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale (v. Trib. Milano, sez. IX, 20 giugno 2018, n. 6910).
Venendo ora al caso di specie, dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni dell'attrice all'udienza di comparizione è emerso come, di fatto, il padre si disinteressi dei minori, non avendo rapporti con i minori dal mese di giugno del 2024, non versi alcunché per il loro mantenimento, e ciò anche in considerazione della gravità dei fatti addebitati al medesimo oggetto della denuncia-querela (e successiva integrazione), fatti per i quali è stato radicato il procedimento n. 9766/2024 R.G.N.R.
per il delitto di maltrattamenti in famiglia, in relazione al quale, come si è detto, è stata applicata al convenuto la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento.
Ora, sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve
9 considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto la regolazione dei rapporti con il proprio figlio e la tutela degli interessi della prole sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa;
ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Oltre al contegno processuale, nel caso di specie, assumono rilevanza l'assenza di rapporti regolari e costanti padre-figli, l'omessa collaborazione da parte del padre nella gestione dei minori,
l'assenza di un effettivo dialogo genitoriale, l'inadempimento da parte del padre dell'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario, le accuse di condotte di violenza domestica, per le quali risulta pendente il procedimento n. 9766/2024 R.G.N.R. in relazione al delitto di maltrattamenti, e la circostanza che la madre, per l'assenza di collaborazione con il marito, non ha potuto ancora attivare la presa in carico logopedica per , dovendosene dedurre il totale e sistematico Per_2
disinteresse del padre nei confronti della prole in pregiudizio per il sereno ed equilibrato sviluppo dei minori, e la conseguente condizione di assoluta inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
invece, ha dato atto di prendersi cura efficacemente dei minori Parte_1 provvedendo in via esclusiva all'accudimento deli stessi, facendo fronte a tutte le esigenze della prole della vita quotidiana, prendendo i contatti con l'educatore e il logopedista per e Per_2
presentando tempestivamente denuncia-querela nei confronti del marito, dando in tal modo evidenza della cura e attenzione per la prole.
Dunque, allo stato, non può che derogarsi al regime privilegiato, con conferma dell'affido c.d.
super-esclusivo dei minori alla madre, atteso che si tratta della soluzione maggiormente tutelante per la prole nel caso concreto;
le condizioni sopra indicate giustificano, invero, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, in definitiva, disporre l'affido c.d. super-esclusivo o rafforzato alla madre, al quale segue il collocamento dei minori presso la madre e l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. della casa coniugale alla medesima.
10 Quanto alle frequentazioni padre-figli, tenuto conto dell'assenza di rapporti e contatti regolari e costanti tra i minori e il padre, delle accuse di condotte maltrattanti, e della conseguente situazione di distacco creatasi, debba essere disposto che, qualora il padre manifestasse l'intenzione di recuperare il rapporto con i figli, gli incontri padre-figli potranno avvenire esclsuivamente in modalità protetta (alla presenza di un educatore professionale), e ciò allo scopo di prestare supporto e sostegno ai minori nel percorso di riavvicinamento al padre e di assicurare idonea protezione alla madre, sotto la supervisione e con il monitoraggio dei Servizi Sociali, previa valutazione delle capacità genitoriali del padre, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze dei minori.
Sull'assegnazione della casa coniugale
conferma dell'affido super-esclusivo dei minori alla madre, discende che la casa famigliare CP_2
debba essere assegnata ex art. 337-sexies c.c. alla parte attrice, dove i figli sono sempre rimasti a vivere con la madre, così da garantire agli stessi la conservazione dell'habitat in cui vivono ormai da anni e preservare le loro abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.c., che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie sono poste a carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n.
14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito
11 della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del
18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali,
ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n.
9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
La parte attrice ha dichiarato di guadagnare circa 400,00 euro al mese sulla base di un tirocinio con scadenza il 31 maggio 2025 e di percepire per intero l'Assegno Unico e Universale per la prole e di abitare in un immobile di proprietà senza mutuo e di provvedere al pagamento delle spese condominiali per circa euro 130,00 al mese. Quanto al convenuto, a fronte dell'assenza di documentazione reddituale in ragione della dichiarazione di contumacia, deve essere posto a carico dello stesso, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla moglie di un assegno nella misura minimale che, per prassi, questo Tribunale pone a carico dei genitori di cui non conosce i redditi, ovverossia nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio per il mantenimento ordinario, ritenuto quale contributo minimo indispensabile per far fronte alle esigenze fondamentali di ogni figlio, cui si deve aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
12 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, né avendo la parte attrice depositato le memorie istruttorie, nell'importo di euro 2.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Tenuto conto del fatto che la parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara ai sensi dell'art. 151, comma primo, c.c., la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto matrimonio civile, in Parte_1 Controparte_1
MILANO in data 02/05/2013 (anno 2017, atto n. 11, reg. , parte II, serie C); Per_1
addebita la responsabilità della separazione ex art. 151, comma secondo, c.c. al marito
Controparte_1
Per_ affida i figli minori nato il [...], nata il [...] e nato il 16 Per_2 Per_4
dicembre 2021 in via esclusiva alla madre, che li terrà collocati anche, ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma terzo, c.c.
la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei
13 documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
assegna la casa familiare alla madre ex art. 337-sexies c.c.;
dispone che, qualora il padre manifestasse l'intenzione di recuperare i rapporti con la prole, gli incontri padre-figli potranno avvenire unicamente in modalità protetta (alla necessaria presenza di un educatore professionale), nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze dei minori, sotto la supervisione e con il monitoraggio dei Servizi Sociali, previa valutazione delle capacità genitoriali del padre;
pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, Controparte_1
con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, mediante versamento a Parte_1
entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 600,00 (200,00 euro al mese per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico,
abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista,
previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
14 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di
15 corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 2.900,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
16 MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di , per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Per_1
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa AR Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa IB AR MP
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