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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/10/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. 4608/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 01.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4608/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
ZI OR, domiciliato come in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, sede di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Arcidiacono, elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo – infortunio sul lavoro CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.12.2019 il ricorrente esponeva quanto segue: di aver riportato, a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 15.12.2008 e consistito in una caduta accidentale, frattura di L4; che con domanda formulata in pari data veniva avviato il procedimento amministrativo presso l' che con provvedimento del 26.04.2009, l'
CP_1 CP_1 aveva riconosciuto un'invalidità permanente (cd. danno biologico) pari al 6%; che successivamente, a seguito di aggravamento, con provvedimento del 18.04.2013 l'
CP_1 aveva riconosciuto un'invalidità permanente (cd. danno biologico) pari al 10%; di aver proposto in data 05.04.2018 istanza di riesame avverso il provvedimento de quo, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico del 14%; che con provvedimento del 12.04.2018 l' aveva rigettato il riesame comunicando che non erano trascorsi i termini di legge;
che
CP_1 diversamente da quanto argomentato dall' la richiesta di revisione può avvenire entro
CP_1
10 anni;
di aver diritto, come da consulenza di parte, al riconoscimento di un danno biologico nella misura del 14% o comunque nella misura superiore al 10%. Tanto premesso, chiedeva l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 14% o comunque nella misura superiore al 10% da
1 accertare mediante CTU e, per l'effetto, chiedeva la condanna dell' alla corresponsione CP_1 della ulteriore somma non indennizzata, oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese e attribuzione. L' si costituiva in giudizio eccependo la correttezza della percentualizzazione CP_1 riconosciuta in sede amministrativa e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Acquisiti agli atti e i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. All'udienza cartolare del 01.10.2025 è stato autorizzato deposito di note difensive di discussione e, quindi, in data odierna la causa viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte. La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo. La pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n. 38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”. Posto che risulta provata per tabulas e incontestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro dedotto in ricorso, il consulente d'ufficio dr. (cfr. Persona_1 relazione peritale depositata in data 4.2.2021), espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha osservato: “In tale sede venivano eseguite quali prestazioni: Visita medica di P.S., che all'es. obiettivo rilevava dolore lombosacrale, esacerbato dalla deambulazione. E.O. cardiopolmonare nella norma. Rx bacino + Rx colonna lombosacrale. Rx vedi referto urine in visione limpide. Dimesso con terapia domiciliare e se persiste sintomatologia dolorosa Rx di controllo e visita. ESAME OBIETTIVO: Condizioni generali buone, vigile, orientato, collaborante. Alto 172cm e peso di Kg 90. Presenta una obesità: BMI = 30,42 (obesità classe 1). Alla digito-pressione gli spazi intervertebrali del tratto lombosacrale sono dolenti. Limitazione funzionale del rachide lombo-sacrale in flesso-estensione e lateralità. Deambulazione autonoma. Cambi posturali autonomi. Addome globoso. Apparato muscolare tonico trofico. Trofismo cutaneo e annessiale in ordine. Arti inferiori: normali per atteggiamento. DIAGNOSI: Esiti di frattura di L4 con residua deformazione somatica e deficit funzionale di media entità, lievi disturbi sensitivi da ernia discale L4-L5. CONCLUSIONI: Per come emerge dalla diagnosi e dall'esame obiettivo, si ritiene che a causa delle proprie menomazioni: esiti Parte_1 di frattura di L4 con residua deforma- zione somatica e deficit funzionale di media entità,
2 lievi disturbi sensitivi da ernia discale L4-L5, presenta un danno biologico da valutare nella misura del 12% (dodici x cento) invero secondo le tabelle l'affezione che ha subito CP_1 ed oggetto dell'incidente emargina -to rientra nel codice N° 213 tabelle (Danno CP_1
Biologico – Le tabelle di legge. – G. Cimaglia – P. Rossi.), certamente il periziato soffre di altre patologie che sarebbero da definire invalidanti ma questa non è la sede esatta per discuterne. In virtù del mandato conferitomi in piena scienza e coscienza si ritiene che il punteggio da attribuire è 12 (dodici) punti percentuali, con decorrenza dalla presentazione della domanda . CP_1
Il consulente ha concluso, pertanto, riconoscendo un danno biologico complessivo del 12%. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico risultano chiare ed esaustive, sorrette da precise e dettagliate argomentazioni di carattere scientifico, nonché conformi alla normativa vigente, per cui meritano di essere condivise anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo. Le stesse, del resto, non sono state oggetto di contestazione tra le parti. L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1 capitale corrispondente al grado di invalidità riportato e pari al 12%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione (5 aprile 2018), oltre interessi come per legge. Da tale somma andrà detratto quanto già percepito a titolo di indennizzo in capitale corrispondente al grado di invalidità accertato dall' e pari al 10%. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e della bassa complessità della controversia. Le spese della CTU – liquidate come da separato decreto – sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) DICHIARA il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% a decorrere dalla data della domanda amministrativa di revisione (5 aprile 2018) e, per l'effetto, CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a liquidare detto indennizzo in capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, detratta la somma eventualmente già percepita dall' a titolo CP_1 di indennizzo in capitale corrispondente al grado di invalidità accertato pari al 10%; b) CONDANNA l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
c) PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
d) MANDA la cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 10.10.2025. Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 01.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4608/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
ZI OR, domiciliato come in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, sede di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Arcidiacono, elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo – infortunio sul lavoro CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.12.2019 il ricorrente esponeva quanto segue: di aver riportato, a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 15.12.2008 e consistito in una caduta accidentale, frattura di L4; che con domanda formulata in pari data veniva avviato il procedimento amministrativo presso l' che con provvedimento del 26.04.2009, l'
CP_1 CP_1 aveva riconosciuto un'invalidità permanente (cd. danno biologico) pari al 6%; che successivamente, a seguito di aggravamento, con provvedimento del 18.04.2013 l'
CP_1 aveva riconosciuto un'invalidità permanente (cd. danno biologico) pari al 10%; di aver proposto in data 05.04.2018 istanza di riesame avverso il provvedimento de quo, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico del 14%; che con provvedimento del 12.04.2018 l' aveva rigettato il riesame comunicando che non erano trascorsi i termini di legge;
che
CP_1 diversamente da quanto argomentato dall' la richiesta di revisione può avvenire entro
CP_1
10 anni;
di aver diritto, come da consulenza di parte, al riconoscimento di un danno biologico nella misura del 14% o comunque nella misura superiore al 10%. Tanto premesso, chiedeva l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 14% o comunque nella misura superiore al 10% da
1 accertare mediante CTU e, per l'effetto, chiedeva la condanna dell' alla corresponsione CP_1 della ulteriore somma non indennizzata, oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese e attribuzione. L' si costituiva in giudizio eccependo la correttezza della percentualizzazione CP_1 riconosciuta in sede amministrativa e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Acquisiti agli atti e i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. All'udienza cartolare del 01.10.2025 è stato autorizzato deposito di note difensive di discussione e, quindi, in data odierna la causa viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte. La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo. La pretesa è fondata e va accolta per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n. 38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”. Posto che risulta provata per tabulas e incontestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro dedotto in ricorso, il consulente d'ufficio dr. (cfr. Persona_1 relazione peritale depositata in data 4.2.2021), espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha osservato: “In tale sede venivano eseguite quali prestazioni: Visita medica di P.S., che all'es. obiettivo rilevava dolore lombosacrale, esacerbato dalla deambulazione. E.O. cardiopolmonare nella norma. Rx bacino + Rx colonna lombosacrale. Rx vedi referto urine in visione limpide. Dimesso con terapia domiciliare e se persiste sintomatologia dolorosa Rx di controllo e visita. ESAME OBIETTIVO: Condizioni generali buone, vigile, orientato, collaborante. Alto 172cm e peso di Kg 90. Presenta una obesità: BMI = 30,42 (obesità classe 1). Alla digito-pressione gli spazi intervertebrali del tratto lombosacrale sono dolenti. Limitazione funzionale del rachide lombo-sacrale in flesso-estensione e lateralità. Deambulazione autonoma. Cambi posturali autonomi. Addome globoso. Apparato muscolare tonico trofico. Trofismo cutaneo e annessiale in ordine. Arti inferiori: normali per atteggiamento. DIAGNOSI: Esiti di frattura di L4 con residua deformazione somatica e deficit funzionale di media entità, lievi disturbi sensitivi da ernia discale L4-L5. CONCLUSIONI: Per come emerge dalla diagnosi e dall'esame obiettivo, si ritiene che a causa delle proprie menomazioni: esiti Parte_1 di frattura di L4 con residua deforma- zione somatica e deficit funzionale di media entità,
2 lievi disturbi sensitivi da ernia discale L4-L5, presenta un danno biologico da valutare nella misura del 12% (dodici x cento) invero secondo le tabelle l'affezione che ha subito CP_1 ed oggetto dell'incidente emargina -to rientra nel codice N° 213 tabelle (Danno CP_1
Biologico – Le tabelle di legge. – G. Cimaglia – P. Rossi.), certamente il periziato soffre di altre patologie che sarebbero da definire invalidanti ma questa non è la sede esatta per discuterne. In virtù del mandato conferitomi in piena scienza e coscienza si ritiene che il punteggio da attribuire è 12 (dodici) punti percentuali, con decorrenza dalla presentazione della domanda . CP_1
Il consulente ha concluso, pertanto, riconoscendo un danno biologico complessivo del 12%. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico risultano chiare ed esaustive, sorrette da precise e dettagliate argomentazioni di carattere scientifico, nonché conformi alla normativa vigente, per cui meritano di essere condivise anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo. Le stesse, del resto, non sono state oggetto di contestazione tra le parti. L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1 capitale corrispondente al grado di invalidità riportato e pari al 12%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione (5 aprile 2018), oltre interessi come per legge. Da tale somma andrà detratto quanto già percepito a titolo di indennizzo in capitale corrispondente al grado di invalidità accertato dall' e pari al 10%. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e della bassa complessità della controversia. Le spese della CTU – liquidate come da separato decreto – sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) DICHIARA il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% a decorrere dalla data della domanda amministrativa di revisione (5 aprile 2018) e, per l'effetto, CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a liquidare detto indennizzo in capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, detratta la somma eventualmente già percepita dall' a titolo CP_1 di indennizzo in capitale corrispondente al grado di invalidità accertato pari al 10%; b) CONDANNA l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
c) PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
d) MANDA la cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 10.10.2025. Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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