Articolo 22 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 marzo 1963
Art. 22.
Dopo l'articolo 76 e' aggiunto il seguente articolo 76-bis:
"All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 62, secondo comma, della presente legge, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria, determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 76 della presente legge".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963